Gazzetta n. 154 del 30 giugno 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 14 maggio 2021, n. 97 |
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto, in particolare, l'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso mediante concorso pubblico, per esami, alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 3 novembre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 4113 del 9 aprile 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per esami. 2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 164, comma 3, del medesimo decreto legislativo. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2005, n. 249, Supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 giugno 2017, n. 144. - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 novembre 2018, n. 258, Suplemento ordinario. - Il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 164 (Accesso al ruolo dei direttivi informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1. 3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. Abrogato. 2. Abrogato. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese (536), anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. Abrogato. 2-octies. Abrogato. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 2-undecies. I gestori dell'identita' digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalita' stabilite da AgID con linee guida. 3. Abrogato. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 agosto 1994, n. 185, Supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 luglio 2007, n. 157, Supplemento ordinario. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2020, n. 7. - Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2020, n. 7. - Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2019, «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», e' pubblicato nel sito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Sezione «Amministrazione Trasparente» (Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali/Elenco atti amministrativi generali). - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 luglio 2008, n. 168, Supplemento ordinario.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5. 3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedure automatizzate. 5. Il numero massimo di candidati da ammettere alle prove di esame e' stabilito nel bando di concorso in un numero pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Note all'art. 2: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: «Art. 7 (Concorso per esame). - (Omissis). 2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.». |
| Art. 3
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante e individuati tra i professori universitari. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico - gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. 3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Note all'art. 3: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - (Omissis). 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.». |
| Art. 4
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. 2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte sulle seguenti materie: a) architettura, sviluppo, verifica e rilascio di applicativi software; b) progettazione ed utilizzo efficiente dei database management systems (D.B.M.S.). 3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie: a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati; b) architettura delle reti di telecomunicazione; c) sicurezza informatica. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso. 7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). |
| Art. 5
Titoli
1. La commissione esaminatrice valuta, a parita' di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all'articolo 7, del seguente ordine di preferenza: a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 3; b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 2; c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1. 2. I titoli di cui al comma 1 non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame. Il punteggio attribuito ai titoli e' finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 6
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale
1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di cui all'articolo 7, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 7
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e valutando, in caso di parita' di punteggio, i titoli di cui all'articolo 5. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, nell'ordine, dei seguenti titoli: criterio di preferenza di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.». |
| Art. 8
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 maggio 2021
Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2021 Foglio n. 1980
Note all'art. 8: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. |
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