Gazzetta n. 156 del 1 luglio 2021 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 23 giugno 2021 |
Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'. (Determina n. DG 777/2021). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 21 novembre 2003, n. 326»; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 36; Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera s), secondo periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato, ai sensi del quale «non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita', anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al medesimo fine, l'Agenzia italiana del farmaco, dandone previa notizia al Ministero della salute, pubblica un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso in cui si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», nonche' l'art. 34, comma 6, e l'art. 105, comma 2; Visto il documento della Commissione europea sull'obbligo di fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza di medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad hoc nell'ambito del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali in data 25 maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto che gli Stati membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o per far fronte a tale situazione limitando la libera circolazione delle merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare, limitazioni alla fornitura di medicinali da parte dei distributori all'ingrosso verso operatori in altri Stati membri, purche' queste siano giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; Vista la determina AIFA n. 416 del 7 aprile 2021, recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 10 aprile 2021; Tenuto conto che AIFA pubblica periodicamente nel suo sito un elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o alle strutture sanitarie l'autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero; Considerato l'obbligo di segnalazione alle autorita' competenti delle mancate forniture di medicinali di cui al citato art. 105, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; Considerate le segnalazioni ricevute dai pazienti circa la difficolta' di reperimento del medicinale «Questran» (A.I.C. n. 023014018) e le evidenze di un rilevante flusso di esportazione registrato nel 2021, confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute; Considerato che il titolare A.I.C. Cheplapharm Arzneimittel GmbH ha dichiarato che il medicinale e' disponibile e regolarmente distribuito sul territorio italiano; Considerata l'assenza sul territorio nazionale di medicinali equivalenti al medicinale «Questran» e di medicinali contenenti lo stesso principio attivo (colestiramina); Preso atto dello stato di carenza del medicinale «Progynova» (A.I.C. 021226016) notificato dal titolare A.I.C. Bayer S.p.a. in data 16 febbraio 2021 con nota prot. 18769 del 16 febbraio 2021 e decorrente dal 12 aprile 2021; Considerato che il titolare A.I.C. Bayer S.p.a. ha dichiarato di aver ricevuto una nuova fornitura del medicinale che, tuttavia, non sara' sufficiente a concludere lo stato di carenza, considerata la criticita' di tale medicinale, le numerose richieste da parte dei pazienti e la possibilita' che si verifichino esportazioni a seguito del lungo periodo di carenza; Preso atto della conclusione dello stato di carenza per il medicinale SALAZOPYRIN EN (A.I.C. n. 012048043) notificata dal titolare A.I.C. Pfizer Italia S.r.l. con nota prot. 38692 del 30 marzo 2021 e considerata l'assenza di segnalazioni di irreperibilita' dal territorio per tale medicinale; Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a tutela della saluta pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 416 del 7 aprile 2021, istitutiva della misura del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati alla suddetta i medicinali «Questran» (A.I.C. n. 023014018) e «Progynova» (A.I.C. n. 021226016); Informato il Ministero della salute in data 22 giugno 2021;
Determina:
Art. 1
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto di competenza, da parte del titolare A.I.C., dei medicinali QUESTRAN (A.I.C. n. 023014018) e PROGYNOVA (A.I.C. n. 021226016). 2. A tal fine i medicinali «Questran» (A.I.C. n. 023014018) e «Progynova» (A.I.C. n. 021226016) vengono inseriti nell'elenco allegato alla presente determina e ne costituiscono parte integrante. 3. Il medicinale «Salazopyrin EN» (A.I.C. n. 012048043) e' espunto dall'elenco allegato alla determina n. 416 del 7 aprile 2021, per cessato stato di carenza o indisponibilita'. |
| Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita' (art. 1, c. s, del decreto legislativo n. 219/2006), aggiornato al 21 giugno 2021. ===================================================================== | Nome | | | | | medicinale |Numero AIC| Descrizione confezione | Titolare AIC | +==============+==========+==========================+==============+ | | |40 mg compresse rivestite | | | | |con film, 10 compresse in | | |Famotidina EG®|034433096 |blister |EG S.p.a. | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ | | |250 mg + 25 mg compresse, |MSD Italia | |Sinemet® |023145016 |50 compresse divisibili |S.r.l. | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ | | |100 mg + 25 mg compresse, |MSD Italia | |Sinemet® |023145028 |50 compresse divisibili |S.r.l. | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ | | |200 mg + 50 mg compresse a| | | | |rilascio modificato, 30 |MSD Italia | |Sinemet® |023145030 |compresse |S.r.l. | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ | | |100 mg + 25 mg compresse a| | | | |rilascio modificato, 50 |MSD Italia | |Sinemet® |023145042 |compresse |S.r.l. | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ | | |10 mg soluzione per mucosa| | | | |orale, 4 siringhe |Laboratorios | |Buccolam® |042021042 |preriempite da 2 ml |Lesvi S.L. | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ | | |250 mg/ml soluzione | | | | |iniettabile a rilascio | | | | |prolungato per uso | | | | |intramuscolare, 1 fiala da| | |Testoviron® |002922060 |1 ml |Bayer S.p.a. | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ | | |4 g polvere per |Cheplapharm | | | |sospensione orale, 12 |Arzneimittel | |Questran® |023014018 |bustine |GmbH | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ | | |2 mg compresse rivestite, | | |Progynova® |021226016 |20 compresse |Bayer S.p.a. | +--------------+----------+--------------------------+--------------+ |
| Art. 2
L'elenco e' sottoposto a periodico aggiornamento, tenuto conto dell'evoluzione della disponibilita' dei medicinali, e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA. |
| Art. 3
La presente determina e' efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale dell'AIFA. Roma, 23 giugno 2021
Il direttore generale: Magrini |
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