Gazzetta n. 156 del 1 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 giugno 2021
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA


Vista la direttiva 98/83/CE del consiglio del 3 novembre 1998, e successive modifiche e integrazioni, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1 e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del consiglio superiore di sanita' espresso in data 14 luglio 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2017, con cui e' stato fissato un valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l;
Visti i decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 luglio 2017, 31 dicembre 2018, 14 febbraio 2020, 24 luglio 2020, con i quali sono state disposte successive proroghe dell'entrata in vigore del sopraindicato decreto 14 novembre 2016, di cui l'ultima proroga e' stata disposta con decreto del 7 gennaio 2021 che ne ha prorogato l'entrata in vigore al 30 giugno 2021;
Visto il parere del consiglio superiore di sanita' del 19 dicembre 2019, che ha ritenuto «di essenziale rilevanza il piu' recente rapporto di' valutazione di rischio dell'OMS «Chromium in Drinking water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality», anticipato in bozza nel settembre 2019 (consultazione pubblica esperita al 6 novembre 2019), in cui - ritirando il carattere «provvisorio» della precedente valutazione - viene definito un valore guida health-based per il Cromo (totale) pari a 50 μg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri- ed esavalente), assumendo una modalita' di azione non lineare rispetto agli effetti critici di iperplasia nell'intestino tenue, evento precursore dello sviluppo del tumore»;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, che prevede, sulla base del principio di precauzione, l'adozione di un valore di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) di 25 μg/l, da soddisfarsi al piu' tardi entro il 12 gennaio 2036, e stabilisce il valore di parametro di 50 μg/l fino a tale data;
Visto il rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del rischio per il cromo «Chromium in drinking-water - Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality (ref. WHO/HEP/ECH/WSH/2020.3)», pubblicato ufficialmente dall'Organizzazione sul proprio portale a dicembre 2020, nel quale l'OMS - finalizzando a conclusione della consultazione pubblica il rapporto in precedenza emesso sotto forma di bozza - conclude che, sulla base di dati recenti e di elevata qualita' sul Cromo trivalente ed esavalente, il valore guida di 50 μg/l per il Cromo totale nelle acque potabili e' considerato adeguatamente protettivo per la salute e mantenuto, anche rispetto all'esposizione nella forma di Cr(VI), con la rimozione dello stato «provvisorio» precedentemente assegnato;
Vista la nota prot. n. 12539 del 29 marzo 2021, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute propone di modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, Parametri Chimici, alla voce «Cromo», da 50 µg/l a 25 µg/l, con l'adozione di un valore unico di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) in conformita' alla citata direttiva e al sopraindicato rapporto OMS, e contestualmente di abrogare il suindicato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016;
Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota prot. n. 16957 del 3 maggio 2021;
Visto l'assenso in sede tecnica della Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero della transizione ecologica, espresso con nota prot. 57912 del 31 maggio 2021;
Considerato che, nell'ottica di perseguire la massima tutela per la salute umana e in ossequio al principio di precauzione, e' appropriato anticipare al 12 gennaio 2026 l'entrata in vigore nel territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 μg/l, previsto dalla citata direttiva, rispetto al termine del 12 gennaio 2036, in essa stabilito;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

1. Il parametro Cromo di cui all'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e' modificato come segue:

+-----------+-------+---------+---------+
| Cromo | 25 | µg/l | Nota 12 |
+-----------+-------+---------+---------+

2. All'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo la nota 11 e' inserita la seguente:


+------+------------------------------------------------------------+ | |Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) | | |e d), questo valore deve essere soddisfatto entro il 12 | | |gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo nel periodo | | |compreso tra il 1° luglio 2021 e l'11 gennaio 2026 e' pari a| | |50 µg/l. | | Nota |Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori | | 12 |d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono | | |provvedere affinche' venga ridotta al massimo la | | |concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo | | |umano durante il suddetto periodo di transizione, per | | |conformarsi al nuovo valore di parametro. Nell'attuazione | | |delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore| | |in questione deve darsi gradualmente priorita' ai punti in | | |cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al | | |consumo umano e' piu' elevata e l'origine non e' geogenica. | +------+------------------------------------------------------------+


 
Art. 2

1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 novembre 2016 e' abrogato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2021

Il Ministro della salute
Speranza Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2032