Gazzetta n. 157 del 2 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 aprile 2021, n. 100
Regolamento recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 36, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che con regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono definite le condizioni e le modalita' di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attivita' FinTech;
Visto l'articolo 36, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech rinviandone le attribuzioni ai regolamenti di cui al comma 2-bis;
Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 1110211/20 del 31 agosto 2020;
Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa che ha reso il parere di competenza con nota n. 746661/20 del 30 luglio 2020;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha reso il parere di competenza con nota n. 172115/20 del 2 settembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 2357 dell'8 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:
a) «Comitato»: il Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di seguito «decreto-legge n. 34 del 2019»;
b) «autorita' di vigilanza»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS;
c) «FinTech»: le attivita' volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori bancario, finanziario, assicurativo;
d) «operatori del settore FinTech»: i soggetti che svolgono o intendono svolgere, anche in maniera non prevalente, attivita' FinTech, che siano sottoposti o meno a regolazione o vigilanza da parte delle autorita' di cui alla lettera b).

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 2-bis, 2-quater,
2-septies e 2-octies dell'art. 36 del citato decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. - 2. (Omissis).
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire le
condizioni e le modalita' di svolgimento di una
sperimentazione relativa alle attivita' di tecno-finanza
(Fin.Tech) volte al perseguimento, mediante nuove
tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri
distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei
settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati
regolamentati.
2-ter. (Omissis).
2-quater Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
a-bis) i casi in cui un'attivita' puo' essere
ammessa a sperimentazione;
a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati
alle attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione
del rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. - 2-sexies. (Omissis).
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2-octies dell'art. 36 del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Composizione del Comitato

1. Il Comitato, di cui all'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2019, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dello sviluppo economico, l'autorita' politica delegata per gli affari europei, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della CONSOB, il Presidente dell'IVASS, il Presidente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale e il Direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Il Comitato non dispone di personale proprio e si avvale di una segreteria tecnica, incardinata presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricata di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.
3. Ciascun membro del Comitato designa il proprio rappresentante permanente in seno al Comitato e il suo eventuale sostituto, dandone comunicazione alla segreteria tecnica di cui al comma 2.
4. Il Comitato puo' istituire con delibera gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attivita' tecniche funzionali all'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3.
5. La partecipazione, a qualsiasi titolo, ai lavori del Comitato non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 2-octies dell'art. 36 del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Attribuzioni del Comitato

1. Il Comitato:
a) osserva e monitora l'evoluzione del FinTech a livello nazionale, europeo ed internazionale, al fine di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, anche mediante la promozione e il supporto di interventi di semplificazione amministrativa, formulazione di linee guida e migliori prassi, nel rispetto di corrette dinamiche concorrenziali, assicurando la tutela della clientela e la stabilita' finanziaria;
b) agevola il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorita', anche attraverso studi, analisi, organizzazione di tavoli di confronto e audizioni di operatori del settore FinTech e di istituzioni straniere attive nella regolazione FinTech, al fine di migliorare l'attivita' propria e dei suoi membri;
c) facilita il confronto sulle aree di rischio, identificate dai membri del Comitato, che necessitano di interventi coordinati da parte degli stessi membri, per la tutela degli interessi dei rispettivi ambiti di competenza;
d) promuove e coordina il contenuto di attivita' di collaborazione e scambio informativo con le istituzioni estere competenti, ivi comprese le autorita' europee, che dovessero rendersi necessarie ed opportune;
e) svolge le attivita' in materia di sperimentazione FinTech, previste al Capo II.
2. Il Comitato, anche alla luce della relazione sull'esito della sperimentazione e delle relazioni annuali di cui all'articolo 17, commi 9 e 10, nonche' alla luce della relazione trasmessa dalle autorita' di vigilanza alla segreteria tecnica del Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, puo':
a) fornire all'amministrazione richiedente indicazioni sulla regolamentazione vigente applicabile a una determinata fattispecie, tenuto conto delle evoluzioni della tecnologia digitale;
b) formulare al Governo proposte di intervento normativo in ambito FinTech nonche' formulare linee guida non vincolanti, pubblicate sul sito del Comitato;
c) promuovere la formulazione di proposte normative in ambito FinTech, da parte delle competenti istituzioni europee.
3. Il Comitato redige annualmente una relazione sulle attivita' svolte avvalendosi del supporto della segreteria tecnica. La relazione annuale del Comitato e' pubblicata sul sito web istituzionale del Comitato e tiene conto anche delle relazioni annuali delle autorita' di vigilanza di cui all'articolo 17, comma 10.
 
Art. 4

Riunioni del Comitato

1. Alle riunioni del Comitato possono partecipare piu' rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni che ne fanno parte, in relazione alle materie trattate.
2. Per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse, il Comitato puo' invitare ad intervenire, a singole riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni o Autorita' esperti del settore, nonche' associazioni di categoria, imprese, enti e operatori del settore FinTech.
3. Il Comitato si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi membri e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi.
4. La segreteria tecnica assicura il necessario supporto alle attivita' e alle riunioni del Comitato.
5. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con modalita' da remoto. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni del Comitato per mezzo della segreteria tecnica, e ne determina l'ordine del giorno. La segreteria tecnica trasmette ai membri la documentazione propedeutica alle riunioni.
6. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri, come rappresentati in seno al Comitato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. La segreteria tecnica redige e trasmette ai membri sintetici verbali delle riunioni del Comitato.
 
Art. 5

Ambito di applicazione

1. La sperimentazione puo' essere richiesta per un'attivita' di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente:
a) e' soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b);
b) pur essendo in astratto soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno un'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge, ivi comprese le ipotesi in cui l'attivita' non e' svolta nei confronti del pubblico o e' svolta nei confronti di un pubblico circoscritto ai sensi di legge;
c) consiste in un servizio o in un'attivita' che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
d) viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
2. Gli operatori del settore FinTech che svolgono o intendono svolgere le attivita' che, pur incidendo sul settore bancario, finanziario o assicurativo non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 possono accedere a interlocuzioni con le autorita' di vigilanza, secondo le modalita' previste dall'articolo 8, commi 2 e 3.
 
Art. 6

Presupposti per l'ammissibilita'

1. L'ammissione alla sperimentazione puo' essere consentita a condizione che l'attivita' soddisfi tutti i seguenti requisiti:
a) e' significativamente innovativa, ovvero, mediante l'impiego di nuove tecnologie, contribuisce ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto gia' presente sul mercato nazionale;
b) per le modalita' in cui e' prospettata, richiede la deroga a uno o piu' orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorita' di vigilanza, nonche' a una o piu' norme o regolamenti adottati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 oppure gli elementi di novita' di cui alla lettera a) richiedono una sperimentazione e un esame congiunto con una o piu' autorita' di vigilanza;
c) apporta valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:
1) arreca benefici per gli utenti finali in termini di qualita' del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilita', tutela dell'utente finale o costi;
2) contribuisce all'efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano;
3) rende meno onerosa o piu' efficace l'applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo;
4) consente un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori nel settore bancario, finanziario o assicurativo relativamente alla gestione dei rischi;
d) e' in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
e) e' prospettata come sostenibile da un punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata.
2. Per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'operatore del settore FinTech che richiede l'ammissione alla sperimentazione si impegna, in caso di esito positivo della sperimentazione, a richiedere l'autorizzazione o l'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'accesso alla sperimentazione non e' consentito ai progetti gia' ammessi a una sperimentazione, quando la sperimentazione e' stata revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), punti 1), 3), 4), 5), 6), 7).

Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Soggetti richiedenti l'ammissione alla sperimentazione

1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione puo' essere presentata:
a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo quanto stabilito ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per l'autorizzazione o l'iscrizione, salvo quanto previsto dall'articolo 9;
b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech;
c) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera d), dai soggetti ivi indicati.
2. Gli esponenti dei promotori che non sono soggetti vigilati o regolamentati da almeno un'autorita' di vigilanza sono in possesso dei requisiti di onorabilita' e dei criteri di correttezza previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, o da altro atto che lo sostituisca.
3. Le richieste per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere presentate congiuntamente da piu' soggetti richiedenti.
4. L'accesso alla sperimentazione non e' consentito:
a) ai soggetti sottoposti a procedure di sovraindebitamento in base alla normativa a essi applicabile. Non possono partecipare altresi' gli imprenditori commerciali sottoposti, in base alla normativa a essi applicabile, a procedura concorsuale o di risanamento, ne' gli imprenditori commerciali in forma collettiva in stato di liquidazione in base alla legislazione a essi applicabile;
b) agli imprenditori commerciali, tenuti sulla base della normativa applicabile alla redazione dei bilanci, laddove non siano stati approvati e depositati nel Registro delle imprese i bilanci degli ultimi cinque esercizi o, se costituite in un termine inferiore, dalla costituzione.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti
e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli
esponenti aziendali delle banche, degli intermediari
finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta
elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di
garanzia dei depositanti), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020:
«Art. 3 (Requisiti di onorabilita' degli esponenti).
‑ 1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione legale
ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382
del codice civile;
b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
1) a pena detentiva per un reato previsto dalle
disposizioni in materia societaria e fallimentare,
bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di
pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati
all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni
collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata
di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio,
di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli
articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2,
270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice
penale;
2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a
un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia
tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a
due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si
trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero
di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento
di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai
sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del testo unico bancario
e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della
finanza, o in una delle situazioni di cui all'art.
187-quater del testo unico della finanza.
2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro
ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su
richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio
abbreviato una delle pene previste:
a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso
dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2,
del codice di procedura penale;
b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3,
nella durata in essi specificata, salvo il caso
dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2,
del codice di procedura penale.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in
tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica
dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e
2 e' effettuata sulla base di una valutazione di
equivalenza sostanziale.
4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al
comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e
della revoca della sentenza per abolizione del reato ai
sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura
penale.».
«Art. 4 (Criteri di correttezza degli esponenti). 1.
In aggiunta ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle
condotte personali e professionali pregresse.
2. Sono presi in considerazione a questi fini:
a) condanne penali irrogate con sentenze anche non
definitive, sentenze anche non definitive che applicano la
pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio
abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non
divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali
relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia
societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria,
assicurativa, di servizi di pagamento, di usura,
antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati
all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni
collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata
di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio,
di emittenti nonche' per uno dei delitti previsti dagli
articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2,
270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice
penale;
b) condanne penali irrogate con sentenze anche non
definitive, sentenze anche non definitive che applicano la
pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio
abbreviato, decreti penali di condanna, ancorche' non
divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali
relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera
a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle
misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) sentenze definitive di condanna al risarcimento
dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi
in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei
mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi
di pagamento; sentenze definitive di condanna al
risarcimento dei danni per responsabilita'
amministrativo-contabile;
d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente
per violazioni della normativa in materia societaria,
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa,
antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di
strumenti di pagamento;
e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti
dalle autorita' di vigilanza o su istanza delle stesse;
provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli
53 - bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e),
108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3,
lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis),
del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis,
e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;
f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti
nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori
mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia
stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una
sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231;
g) svolgimento di incarichi in imprese che siano
state sottoposte ad amministrazione straordinaria,
procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta
amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo, revoca
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter del testo
unico bancario, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis,
comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure
equiparate;
h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione
(adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da
elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorita'
competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di
revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi
di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe
adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione
di albi ed elenchi;
i) valutazione negativa da parte di un'autorita'
amministrativa in merito all'idoneita' dell'esponente
nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti
dalle disposizioni in materia societaria, bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e di servizi di pagamento;
l) indagini e procedimenti penali in corso relativi
ai reati di cui alle lettere a) e b);
m) le informazioni negative sull'esponente
contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi
dell'art. 53 del testo unico bancario; per informazioni
negative si intendono quelle, relative all'esponente anche
quando non agisce in qualita' di consumatore, rilevanti ai
fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125,
comma 3, del medesimo testo unico.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in
tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica
della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 e'
effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale.».
«Art. 5 (Valutazione della correttezza). 1. Il
verificarsi di una o piu' delle situazioni indicate
nell'art. 4 non comporta automaticamente l'inidoneita'
dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte
dell'organo competente. La valutazione e' condotta avendo
riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonche'
alla salvaguardia della reputazione della banca e della
fiducia del pubblico.
2. La valutazione e' condotta in base ad uno o piu'
dei seguenti parametri, ove pertinenti:
a) oggettiva gravita' dei fatti commessi o
contestati, con particolare riguardo all'entita' del danno
cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialita'
lesiva della condotta od omissione, alla durata della
violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della
violazione;
b) frequenza dei comportamenti, con particolare
riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa
indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
c) fase del procedimento di impugnazione della
sanzione amministrativa;
d) fase e grado del procedimento penale;
e) tipologia e importo della sanzione irrogata,
valutati secondo criteri di proporzionalita', che tengano
conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche
sulla base della capacita' finanziaria della banca;
f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del
fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina.
Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle
condotte tenute non piu' di dieci anni prima della nomina;
nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano
avvenuti piu' di dieci anni prima, essi dovranno essere
tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o,
in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate
per le quali la sana e prudente gestione della banca
potrebbe venirne inficiata;
g) livello di cooperazione con l'organo competente
e con l'autorita' di vigilanza;
h) eventuali condotte riparatorie poste in essere
dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della
violazione, anche successive all'adozione della condanna,
della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti
richiamati all'art. 4, comma 2;
i) grado di responsabilita' del soggetto nella
violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto
dei poteri nell'ambito della banca, societa' o ente presso
cui l'incarico e' rivestito, alle condotte concretamente
tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
l) ragioni del provvedimento adottato da organismi
o autorita' amministrativa;
m) pertinenza e connessione delle condotte, dei
comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario,
mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonche'
in materia di antiriciclaggio e finanziamento del
terrorismo.
3. Nel caso di cui all'art. 4, comma 2, lettera f),
la sanzione irrogata e' presa in considerazione solo se
sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il
contributo individuale e specifico fornito dal soggetto
nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non
sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al
minimo edittale.
4. Il caso previsto dall'art. 4, comma 2, lettera g),
rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a
comprovare il contributo individuale e specifico fornito
dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi
dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del
periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato
presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra
lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei
provvedimenti menzionati all'art. 4, comma 2, lettera g).
5. Il criterio di correttezza non e' soddisfatto
quando una o piu' delle situazioni indicate nell'art. 4
delineano un quadro grave, preciso e concordante su
condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi
indicati al comma 1.».
 
Art. 8

Interlocuzioni con le Autorita'

1. Prima della presentazione della richiesta di cui all'articolo 9, gli operatori interessati alla sperimentazione possono avviare interlocuzioni informali con le autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Le interlocuzioni sono volte a fornire supporto ai richiedenti tra l'altro per individuare l'autorita' di vigilanza competente, presentare la richiesta di ammissione alla sperimentazione. Il Comitato e le autorita' di vigilanza predispongono un canale di comunicazione dedicato attraverso il proprio sito internet. Le autorita' riscontrano celermente le richieste pervenute, tenuto conto, in caso di finestre temporali per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione, dei tempi previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Qualora dalle interlocuzioni informali risulti che l'attivita' che si intende sperimentare non rientra tra quelle previste all'articolo 5, comma 1, le autorita' di vigilanza operano secondo quanto previsto al comma 2.
2. Gli operatori del settore FinTech che svolgono o intendono svolgere le attivita' di cui all'articolo 5, comma 2, possono avviare interlocuzioni informali con le autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Quando le attivita' presentano caratteristiche o rischi analoghi a quelli derivanti da attivita' regolamentate le autorita' di vigilanza trasmettono una relazione alla segreteria tecnica del Comitato, nella quale illustrano il fenomeno di mercato e indicano l'eventuale esigenza di interventi normativi per la promozione del FinTech, la tutela degli utenti, della concorrenza e della stabilita' finanziaria. La segreteria tecnica trasmette la relazione ai membri del Comitato. Il Presidente, successivamente alla ricezione della relazione, puo' convocare una riunione del Comitato.
3. Quando sono potenzialmente interessate piu' autorita' di vigilanza, il dialogo informale viene condotto in maniera coordinata con tutte le autorita' di vigilanza coinvolte, su richiesta dei soggetti interessati o, in mancanza, su iniziativa dell'autorita' contattata per prima.
 
Art. 9

Presentazione della richiesta

1. La richiesta per l'ammissione alla sperimentazione e' presentata:
a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), all'autorita' di vigilanza competente per il rilascio dell'autorizzazione o l'iscrizione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili;
b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'autorita' di vigilanza che sarebbe competente qualora l'attivita' non rientrasse nei casi di esclusione previsti dalla legge;
c) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), all'autorita' di vigilanza competente per la vigilanza o la regolamentazione del soggetto vigilato o regolamentato, ovvero, per i soggetti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operanti in Italia in libera prestazione di servizi, all'autorita' di vigilanza che sarebbe competente per la vigilanza in relazione all'attivita' per cui il soggetto richiede l'ammissione alla sperimentazione.
2. Le autorita' di vigilanza possono concordemente fissare finestre temporali, dandone comunicazione al Comitato, della durata massima di due mesi ciascuna, entro le quali sono presentate le richieste di ammissione alla sperimentazione e il numero di domande che possono essere ammesse alla sperimentazione presso ciascuna autorita' di vigilanza nelle singole finestre temporali. Le finestre temporali possono essere riservate a progetti che vertono su aspetti specifici dell'innovazione.
 
Art. 10

Contenuto della richiesta

1. La richiesta di cui all'articolo 9, firmata da chi ha la rappresentanza legale dell'operatore del settore FinTech contiene:
a) una descrizione dettagliata del progetto, dei suoi obiettivi, della sua durata, del valore aggiunto atteso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), dei motivi per i quali si richiede una fase di sperimentazione, nonche' una descrizione degli elementi di novita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) uno studio preliminare di fattibilita' (proof of concept), ivi compresa una valutazione prospettica della sostenibilita' economica e finanziaria o della copertura finanziaria del progetto;
c) l'indicazione, se del caso, degli orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti adottati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 di cui si chiede la deroga totale o parziale durante il periodo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 14 e delle ragioni per le quali si chiede la deroga;
d) l'indicazione e la valutazione dei potenziali rischi e la specifica indicazione e descrizione delle adeguate misure che verranno adottate per presidiarli;
e) gli specifici strumenti approntati a tutela degli utenti, i quali includono almeno:
1) una corretta e completa informazione circa la natura sperimentale del progetto e i rischi connessi;
2) meccanismi di raccolta del consenso consapevole a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione;
3) il riconoscimento del diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso di almeno quindici giorni, senza spese o penalita' connesse al recesso;
4) le forme di comunicazione al pubblico interessato in merito all'ammissione alla sperimentazione, alle attivita' oggetto di sperimentazione e all'eventualita' che le attivita' possano non proseguire al termine del periodo di sperimentazione;
5) meccanismi di celere risarcimento in caso di responsabilita' del prestatore del servizio ammesso alla sperimentazione;
f) la descrizione del potenziale impatto del termine della sperimentazione sulle attivita' avviate durante la fase di sperimentazione e ancora in essere al termine della sperimentazione, prevedendo anche misure di gestione di tale impatto;
g) qualora l'attivita' oggetto di sperimentazione sia gia' stata sottoposta a una sperimentazione presso altre autorita', anche estere, una descrizione dell'esito di tale sperimentazione;
h) una dichiarazione, qualora residenti o con sede nel territorio italiano, di non avere avviato procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero, qualora non residenti in territorio italiano, di non aver avviato procedure equipollenti secondo la disciplina nazionale applicabile;
i) una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita' e dei criteri di correttezza di cui all'articolo 7, comma 2;
l) una autocertificazione comprovante l'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b);
m) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), le informazioni e i documenti previsti ai sensi della normativa inderogabile applicabile per ottenere l'autorizzazione o l'iscrizione;
n) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera c), se per la sperimentazione e' necessaria la collaborazione del soggetto o dei soggetti nei confronti dei quali e' prestata o si intende prestare l'attivita' oggetto di sperimentazione, l'attestazione con la quale essi acconsentono ad essere destinatari delle attivita' o parte delle attivita' ammesse alla sperimentazione e alla deroga secondo quanto indicato alla lettera c) del presente comma. Ove necessario alla luce della disciplina applicabile, e' allegata la bozza del contratto di esternalizzazione del servizio.
2. La dichiarazione e le autocertificazioni previste dal comma 1, lettere h), i) e l), sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Le informazioni previste dal comma 1, lettere, i) e l), possono essere omesse nelle richieste per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d).

Note all'art. 10:
- Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda
nelle note alle premesse.
- La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni
in materia di usura e di estorsione, nonche' di
composizione delle crisi da sovraindebitamento», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, S.O.:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa; (1)
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
 
Art. 11

Durata

1. Ciascun progetto ammesso alla sperimentazione ha una durata massima di diciotto mesi.
2. E' consentita una proroga, ai sensi dell'articolo 17, su richiesta motivata del soggetto ammesso alla sperimentazione, da presentare all'autorita' o alle autorita' di vigilanza che hanno disposto l'ammissione alla sperimentazione. Sulla richiesta di proroga si pronuncia l'autorita' di vigilanza competente, che ne da' informazione al Comitato nella prima seduta utile.
 
Art. 12

Istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione

1. Ciascuna autorita' di vigilanza competente, ricevuta la richiesta, valuta:
a) la completezza della richiesta;
b) l'ammissibilita' della richiesta ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;
c) la congruita' dell'eventuale richiesta di deroghe, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 14, fermo restando, in ogni caso, il necessario rispetto delle disposizioni inderogabili dell'Unione europea;
d) se l'attivita', per le modalita' in cui viene prospettata, potrebbe concretizzare un caso di elusione di disposizioni di legge o regolamentari, diverse da quelle di cui si chiede la deroga;
e) la congruita' e l'efficacia:
1) delle misure di presidio dei rischi che si intendono adottare;
2) degli strumenti a tutela degli utenti, anche mediante adeguate garanzie e assicurazioni;
3) delle forme di comunicazione al pubblico dell'ammissione alla sperimentazione e delle attivita' oggetto di sperimentazione nonche', se del caso, la presenza di adeguate forme di garanzia o assicurazione in caso di responsabilita' nei confronti degli utenti finali;
4) delle misure di cui si prevede l'adozione al termine della sperimentazione;
f) per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), svolte da ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, se l'esercizio dei propri poteri di vigilanza assicura un'adeguata tutela degli utenti, anche considerati i presidi posti in essere dall'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Nella valutazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f), le autorita' di vigilanza applicano i principi di proporzionalita', di parita' di trattamento e di non discriminazione, tenuto conto, tra l'altro, del volume dell'attivita', del tipo di servizi prestati, delle caratteristiche e del numero degli utenti finali, delle modalita' di prestazione del servizio, della durata del progetto che si intende sottoporre a sperimentazione, dell'eventuale deroga o meno a disposizioni vigenti od orientamenti, con il minore sacrificio dei destinatari. L'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la richiesta interrompe il termine di conclusione dell'istruttoria, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
3. Gli esiti della valutazione svolta ai sensi del comma 1 sono trasmessi alla segreteria tecnica del Comitato attraverso una relazione sintetica, entro quarantacinque giorni a decorrere:
a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione;
b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta.
4. La segreteria tecnica del Comitato trasmette, entro cinque giorni lavorativi, le relazioni delle autorita' di vigilanza competenti ai membri del Comitato.
5. Entro dieci giorni dalla ricezione delle relazioni di cui al comma 3, ciascun membro del Comitato puo' chiedere la convocazione di una riunione con le autorita' di vigilanza competenti per la discussione circa gli esiti delle valutazioni, svolte ai sensi del comma 1, ove essi siano tali da incidere nel proprio ambito di competenza. La riunione e' convocata dal Presidente del Comitato e si tiene entro sette giorni dalla richiesta. I termini di cui all'articolo 13, comma 6, sono sospesi dal giorno della trasmissione alla segreteria tecnica del Comitato degli esiti della valutazione di cui al comma 3, fino alla scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione o, ove convocata, fino alla riunione stessa.
6. Nel corso dell'istruttoria, nonche' durante la sperimentazione, l'autorita' di vigilanza competente puo' formulare al Comitato o a singole autorita' o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere. Il parere e' reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. I termini di cui all'articolo 13, comma 6, sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero al decorrere del termine per il rilascio.
7. Per le attivita' che rientrano nella competenza di piu' autorita' di vigilanza, la sperimentazione e' ammessa solo se l'istruttoria per l'ammissione alla sperimentazione di tutte le autorita' di vigilanza competenti ha esito positivo.
8. Quando le richieste di ammissione alla sperimentazione su cui vi e' una valutazione positiva eccedono il numero fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, l'autorita' di vigilanza seleziona i progetti ammissibili tenendo conto della loro innovativita' e del valore aggiunto atteso. I progetti non ammessi sono presi in considerazione per il periodo di sperimentazione successivo, senza che sia necessaria una nuova richiesta, purche' la richiesta iniziale non sia stata ritirata.
 
Art. 13

Avvio della sperimentazione

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 12, ciascuna autorita' di vigilanza, per gli aspetti di propria competenza:
a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' o all'iscrizione nei relativi albi, elenchi o registri, sulla base delle disposizioni di legge che le disciplinano e, contestualmente, all'ammissione alla sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a);
b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), provvede all'ammissione alla sperimentazione del richiedente.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria delle istanze di ammissione alla sperimentazione presentate per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), da operatori del settore FinTech con sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione e' condizionata all'apertura di una sede secondaria o di un ufficio di rappresentanza in Italia entro quarantacinque giorni dal provvedimento di cui al comma 1, lettera b).
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 indicano le modalita' e la durata della sperimentazione; le disposizioni e gli orientamenti di vigilanza che possono essere disapplicati; le misure che dovranno essere adottate a presidio dei rischi e a tutela degli utenti finali; le informazioni da fornire ai potenziali utenti finali con riguardo al contesto in cui la sperimentazione si svolge; le informazioni da rendere all'autorita' di vigilanza durante la sperimentazione; eventuali limitazioni all'attivita' e gli indicatori, qualitativi e quantitativi, per valutare gli esiti della sperimentazione.
4. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), se disposizioni normative prevedono che un'autorita' rilasci un parere nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la medesima autorita' fornisce eventuali indicazioni, tra quelle specificate al comma 3, all'interno del parere, per i profili di propria competenza. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'autorita' che in base a disposizioni normative sarebbe tenuta al rilascio di un parere nell'ambito del corrispondente procedimento di autorizzazione fornisce all'autorita' di vigilanza competente a pronunciarsi sull'ammissione alla sperimentazione le indicazioni specificate al comma 3, per i profili di propria competenza. Tali indicazioni confluiscono in un allegato al provvedimento di cui al comma 1. Per le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), ciascuna autorita' competente provvede all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 per i profili di propria competenza. Nell'ambito del provvedimento sono fornite le indicazioni di cui al comma 3.
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria l'autorita' di vigilanza competente non accoglie la richiesta di sperimentazione.
6. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati entro sessanta giorni ovvero nel termine piu' lungo previsto ai sensi della normativa vigente per i procedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Fatte salve le ipotesi di sospensione, i termini decorrono:
a) in caso di finestre temporali, dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla sperimentazione;
b) in assenza di finestre temporali, dal giorno della presentazione della richiesta.
7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 5 sono comunicati alla segreteria tecnica del Comitato entro cinque giorni dalla loro adozione.
 
Art. 14

Sperimentazione

1. Ai fini della sperimentazione, l'autorita' competente puo', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di proporzionalita' e parita' concorrenziale tra operatori:
a) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a):
1) rilasciare autorizzazioni con una portata meno ampia rispetto a quella prevista in via generale dalla legge, con riguardo al volume dell'attivita', al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalita' di prestazione del servizio, alla durata;
2) prevedere, in caso di iscrizione, limiti all'operativita', rispetto a quella prevista in via generale dalla legge, con riguardo al volume dell'attivita', al tipo di servizi prestati, alle caratteristiche e al numero degli utenti finali, alle modalita' di prestazione del servizio, alla durata;
3) consentire di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione, concernenti i profili di cui all'articolo 36, comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), h) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;
4) consentire l'adozione di una forma societaria diversa da quella prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o requisiti di professionalita' attenuati per gli esponenti aziendali;
b) per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), consentire ai soggetti vigilati o regolamentati coinvolti nella sperimentazione di derogare a disposizioni contenute in un regolamento di propria emanazione nelle materie indicate dall'articolo 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 34 del 2019, anche con riferimento ad ambiti limitati di operativita';
c) derogare ad un proprio orientamento di vigilanza o ad un proprio atto di carattere generale, fornendo criteri alternativi per il rispetto della normativa cui gli orientamenti si riferiscono;
d) revocare l'ammissione alla sperimentazione:
1) per inattivita' superiore a tre mesi;
2) su richiesta del soggetto ammesso alla sperimentazione;
3) quando vengono meno i presupposti alla base dell'ammissione, di cui all'articolo 6;
4) in caso di violazioni di disposizioni di legge o regolamentari;
5) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dei provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1;
6) quando l'attivita' pone rischi per la stabilita' del sistema bancario, finanziario e assicurativo, l'integrita' dei mercati o la tutela degli utenti finali;
7) quando, nel corso della sperimentazione, si verifichino le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
2. I provvedimenti previsti dall'articolo 13, comma 1:
a) individuano le forme e i contenuti delle comunicazioni che hanno luogo durante il monitoraggio della sperimentazione ai sensi dell'articolo 16;
b) prevedono l'obbligo a carico dei soggetti ammessi alla sperimentazione di notificare tempestivamente all'autorita' competente il venir meno di uno dei presupposti previsti all'articolo 6 per l'ammissione alla sperimentazione. In ogni caso la comunicazione avviene entro dieci giorni dal venir meno dei presupposti citati, fatta salva l'applicazione del comma 1, lettera d), punto 3), nel caso di omessa o ritardata comunicazione;
c) stabiliscono che gli utenti finali cui sono offerti i servizi:
1) devono espressamente acconsentire a entrare in relazione con il soggetto ammesso alla sperimentazione, dopo essere stati debitamente informati della natura sperimentale del progetto e dei rischi connessi;
2) abbiano il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di almeno quindici giorni, senza spese o penalita' connesse al recesso;
3) siano risarciti tempestivamente, in caso di responsabilita' del soggetto ammesso alla sperimentazione. Al fine di assicurare agli utenti finali il tempestivo risarcimento, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione puo' disporre che il prestatore del servizio sia munito di una garanzia finanziaria o assicurativa;
d) individuano le operazioni necessarie per l'ordinata chiusura dei rapporti in essere nonche' ogni altra misura a tutela degli utenti finali, nel caso in cui l'attivita' non prosegua al termine della sperimentazione o in attesa dell'ottenimento dell'eventuale autorizzazione o iscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 6.
3. Per le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1, lettera a), la revoca dell'ammissione alla sperimentazione puo' comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attivita' ammessa a sperimentazione o, in caso di iscrizione, la cancellazione.

Note all'art. 14:
- Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda
nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S. O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante «Codice delle assicurazioni private», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
 
Art. 15

Registro dei soggetti ammessi alla sperimentazione

1. I soggetti ammessi alla sperimentazione sono inseriti in un apposito registro tenuto presso la segreteria tecnica del Comitato che ne cura l'aggiornamento. Tale registro e' pubblicato sul sito internet del Comitato.
2. Ai fini dell'aggiornamento del registro di cui al comma 1, le autorita' comunicano tempestivamente alla segreteria tecnica del Comitato i soggetti per i quali sia stata revocata l'ammissione alla sperimentazione, il termine della fase di sperimentazione e la concessione di un'eventuale proroga.
3. L'autorita' di vigilanza competente da' comunicazione al pubblico di aver ammesso il soggetto alla sperimentazione ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2019.

Note all'art. 15:
- Per il testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 16

Monitoraggio

1. L'autorita' competente monitora l'andamento della sperimentazione sulla quale, almeno ogni sei mesi, riferisce al Comitato.
2. Nel corso della sperimentazione, i provvedimenti possono essere integrati per derogare a ulteriori disposizioni, orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), n. 3), b) e c), o per reintrodurre l'applicazione di alcune delle disposizioni od orientamenti di vigilanza o altri atti aventi carattere generale inizialmente derogati ai sensi dell'articolo 14, qualora sia necessario per la tutela degli utenti finali, per la stabilita' del sistema bancario, finanziario e assicurativo, ovvero per l'integrita' dei mercati.
 
Art. 17

Termine della sperimentazione

1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, al termine della sperimentazione, sottopongono all'autorita' di vigilanza competente un resoconto economico e operativo sulla sperimentazione, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.
2. Il termine della fase di sperimentazione comporta il venir meno del regime di sperimentazione e la cessazione delle deroghe, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7.
3. Nel caso in cui la sperimentazione abbia dato esito positivo e la prosecuzione dell'attivita' oggetto di sperimentazione richieda modifiche regolamentari da parte delle autorita' competenti, queste ultime avviano l'istruttoria per la valutazione delle modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attivita' anche al di fuori della sperimentazione.
4. I soggetti ammessi alla sperimentazione che intendono chiedere la proroga della sperimentazione sottopongono all'autorita' competente, sessanta giorni prima del termine:
a) il resoconto della sperimentazione, previsto dal comma 1;
b) la richiesta motivata di proroga.
5. L'autorita' puo' concedere la proroga, entro trenta giorni, quando, alternativamente:
a) la sperimentazione e' stata inizialmente avviata per un periodo inferiore a diciotto mesi e sussiste l'interesse alla prosecuzione; in questo caso la proroga ha una durata che, sommata a quella iniziale, non supera diciotto mesi;
b) per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b):
1) il richiedente si impegna ad adeguarsi, durante il periodo di proroga, a disposizioni che non gli si applicavano durante la sperimentazione, in vista della richiesta di autorizzazione o iscrizione prevista dal comma 6; in questo caso la proroga ha una durata massima di dodici mesi; oppure
2) l'autorita' competente prevede modifiche alla propria regolamentazione, che potrebbero consentire lo svolgimento delle attivita' anche al di fuori della sperimentazione; in questo caso la proroga ha una durata massima di dodici mesi.
6. Per le attivita' indicate dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), i soggetti che al termine della sperimentazione intendano richiedere un'autorizzazione o un'iscrizione sottopongono all'autorita' competente, sessanta giorni prima del termine della medesima sperimentazione:
a) il resoconto della sperimentazione previsto dal comma 1;
b) l'istanza per l'autorizzazione o l'iscrizione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
7. Nel caso previsto dal comma 6, la sperimentazione si intende prorogata fino al pronunciamento dell'autorita' competente sull'istanza di autorizzazione o iscrizione.
8. I soggetti ammessi alla sperimentazione danno tempestiva informazione al pubblico sul termine della sperimentazione. Essi informano gli utenti finali, almeno quindici giorni prima del termine del periodo di sperimentazione, delle operazioni richieste ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d). Nei casi di proroga previsti dai commi 5 e 6, i soggetti ammessi alla sperimentazione ne danno tempestiva informazione al pubblico.
9. L'autorita' di vigilanza competente comunica alla segreteria tecnica del Comitato la conclusione della sperimentazione e trasmette una relazione sull'esito della sperimentazione stessa, segnalando l'eventuale opportunita' di modifiche normative o chiarimenti interpretativi della normativa, anche regolamentare, vigente, alla luce delle evoluzioni della tecnologia. Sulla base di tale relazione il Comitato puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 3, comma 2.
10. Le relazioni annuali di cui all'articolo 36, comma 2-septies, sono trasmesse alla segreteria tecnica del Comitato. Sulla base di tali relazioni il Comitato puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 3, comma 2, e redige la relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 3.

Note all'art. 17:
- Per il testo del comma 2-septies dell'art. 36 del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 18

Regime linguistico della sperimentazione

1. Tutta la documentazione richiesta dal presente decreto, da predisporre per l'ammissione alla sperimentazione o per l'interlocuzione con le autorita' di vigilanza competenti, e' presentata in lingua italiana o, se preferita dal richiedente, inglese, salvo la domanda di ammissione che va presentata in ogni caso in lingua italiana. Le autorita' competenti dialogano informalmente con il richiedente nella lingua da questo utilizzata per la presentazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione.
2. In ogni caso, le informazioni, le comunicazioni pubblicitarie e promozionali e la documentazione, anche contrattuale, indirizzate agli utenti ai sensi del presente decreto sono redatte in lingua italiana.
 
Art. 19

Assenza di oneri a carico della finanza pubblica

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 aprile 2021

Il Ministro: Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 885