Gazzetta n. 160 del 6 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 giugno 2021
Scioglimento della «Athena Logistic societa' cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Associazione generale cooperative e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Considerato che l'ente si e' sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;
Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 settembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione e' risultata l'individuazione del nominativo del dott. Marco Colombo;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Athena Logistic societa' cooperativa in liquidazione» con sede in Milano (MI), (codice fiscale 09086670966), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970 (codice fiscale CLMMRC70B04B300N), domiciliato in Rescaldina (MI), via Ignazio Bossi, n. 46.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 17 giugno 2021

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