Gazzetta n. 160 del 6 luglio 2021 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 22 giugno 2021
Modifica dell'art. 15 del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 739/2021).


IL CONSIGLIO
DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 22 giugno 2021, composto come da verbale in pari data;
Vista la relazione del consigliere avv. Maria De Cono;
Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Rilevato che l'art. 15 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 contiene la disciplina sostanziale e prevede espressamente le sanzioni disciplinari cui sono soggetti i giudici tributari, individuandole in: ammonimento, censura, sospensione, incapacita' ad esercitare un incarico direttivo, rimozione dall'incarico;
Tenuto conto che l'art. 16 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, detta invece norme concernenti il procedimento disciplinare, rinviando, al comma 7, per quanto non diversamente contemplato, ed in quanto compatibili, alle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari;
Rilevato dunque che la fonte di rango primario non contiene previsioni di sorta in ordine a misure disciplinari cautelari;
Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nella versione vigente, approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con delibera del 24 novembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2015;
Considerato che il regolamento suindicato, agli articoli 13, 14 e 15, ha inserito nel procedimento disciplinare la misura della sospensione cautelare facoltativa (art. 13), la misura della sospensione cautelare obbligatoria (art. 14) e la misura dell'esonero temporaneo (art. 15);
Rilevato, in particolare, che l'art. 15 del regolamento prevede la applicazione della misura dell'esonero temporaneo come una conseguenza vincolata, al verificarsi del rinvio a giudizio del giudice tributario per i gravi reati di cui agli articoli 314 c.p., 316 c.p., 316-bis c.p., 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.;
Rilevato che nell'ordinamento disciplinare della giustizia ordinaria, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, richiamato dall'art. 16, comma 7, decreto legislativo n. 545/1992, le misure cautelari si esauriscono, per quanto qui di interesse, nella sospensione cautelare obbligatoria e nella sospensione cautelare facoltativa, mentre non e' prevista misura analoga a quella introdotta e disciplinata dall'art. 15 del regolamento disciplinare del CPGT (esonero temporaneo);
Valutato che, la misura dell'art. 15 del regolamento di disciplina interno del Consiglio concerne profili rilevanti e significativamente penalizzanti per il giudice, di talche', ancorche' trattasi di attivita' vincolata, non si ravvisano concrete giustificazioni alla mancata previsione della partecipazione dell'interessato al procedimento, partecipazione prevista quale canone essenziale e generale dell'ordinamento giuridico;
Per tutto quanto sopra premesso, con la maggioranza qualificata dei consiglieri di cui all'art. 20 del regolamento;

Delibera:

L'art. 15 del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria del 15 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1999 - Serie generale n. 152, nella versione vigente, come modificata, da ultimo, dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con deliberazione del 24 novembre 2015, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2015 - Serie generale n. 283, e' sostituito come di seguito:
«Il giudice tributario nei cui confronti e' disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione ai danni dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), del codice penale, e' esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso.
2. Al giudice tributario interessato dall'esonero ai sensi del comma precedente e' tempestivamente data comunicazione dell'avvio del procedimento, prima della adozione del provvedimento, con assegnazione di un termine di giorni dieci per il deposito di memoria difensiva.
3. Il provvedimento di esonero temporaneo conserva efficacia, se non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine l'esonero e' dichiarato inefficace con provvedimento del Consiglio di presidenza».
Si dispone la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si dispone la tempestiva pubblicazione, sul sito del Consiglio, di un testo del regolamento, coordinato con la suddetta modifica.
Roma, 22 giugno 2021

Il Presidente: Leone