IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» del Ministero della salute; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2021 recante «Misure urgenti per l'offerta anonima e gratuita di test rapidi HIV e per altre IST in ambito non sanitario alla popolazione durante l'emergenza COVID-19» registrato dalla Corte dei conti in data 15 aprile 2021 con il n. 1119; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del predetto decreto il quale dispone che, in contesti con comprovata esperienza CBVCT (Community BasedVoluntaryCounseling and Testing) di enti del Terzo settore o organizzazioni della societa' civile, l'esecuzione e la comunicazione dell'esito preliminare dei test rapidi salivari e su sangue da prelievo capillare possa essere effettuata anche da operatori non appartenenti alle professioni sanitarie; Tenuto conto che il successivo comma 2 stabilisce i requisiti tecnico-formativi che tali strutture non sanitarie debbono possedere per l'erogazione del servizio; Ravvisata la necessita' di definire una modalita' procedurale con la quale le predette strutture possano attestare formalmente, anche rispetto a terzi, il possesso dei predetti requisiti; Acquisito il nulla osta dell'Ufficio di Gabinetto; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1. L'esecuzione e la comunicazione dell'esito preliminare dei test rapidi salivari e su sangue da prelievo capillare di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2021 possono essere svolte solo presso gli enti del Terzo settore o organizzazioni della societa' civile che abbiano inviato al Ministero della salute - direzione generale della prevenzione sanitaria, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale. 2. I requisiti eventualmente non comprovabili tramite specifica documentazione, devono essere attestati tramite apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante. 3. La documentazione e l'eventuale dichiarazione sostitutiva devono essere inviate unicamente tramite posta pec all'indirizzo dgprev@postacert.sanita.it . 4. L'elenco degli enti del Terzo settore o organizzazioni della societa' civile adempienti e' pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. 5. Il presente decreto ha validita' limitata al periodo di durata del decreto ministeriale 17 marzo 2021. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 10 giugno 2021
Il direttore generale: Rezza
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1982 |