Gazzetta n. 163 del 9 luglio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2021, n. 102
Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare gli articoli 6, 7 e 10;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare il Capo XII-bis;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Ritenuta l'organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero del turismo dalla normativa vigente, nonche' con i contingenti di organico delle qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale, rideterminati con il sopra citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Ritenuto che ragioni di speditezza e celerita' rendono non necessario avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;
Sulla proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni del Ministero

1. Il Ministero del turismo, di seguito denominato Ministero, in attuazione dell'art. 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali; cura le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; gestisce i rapporti con le regioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza in tema di elaborazione e attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche e ricettive nazionali; cura i rapporti con le regioni, le province e gli enti locali nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali; definisce e attua, in raccordo con gli altri Dicasteri competenti, le politiche governative per la valorizzazione dei territori montani, delle aree interne e delle isole minori. Cura, inoltre, i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori; svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all'agriturismo, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni; programma e gestisce gli interventi di propria competenza nell'ambito dei fondi strutturali; promuove gli investimenti di propria competenza all'estero e in Italia; sviluppa iniziative di assistenza e tutela dei turisti.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 10 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo
2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
aprile 2021, n. 102:
«Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita
dalla seguente: "Ministero della cultura";
b) all'art. 52, comma 1, le parole "per i beni e le
attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "della
cultura" e le parole ", audiovisivo e turismo" sono
sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo";
c) all'art. 53, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il
seguente:
"Capo XII-bis (Ministero del turismo). - Art. 54-bis
(Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente
decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in
ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione
alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni
esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura
la programmazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni
con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4".
3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e
"Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo". Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del
turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo".
4.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
lettera d), capoverso "Art. 54-quater", e' autorizzata la
spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500
annui a decorrere dall'anno 2022.».
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo sono
trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 54-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente
decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Direzione generale Turismo del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La
dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
resta determinata per le posizioni di livello generale ai
sensi all'art. 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di
192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per
l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno
2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda
colonna, allegata al presente decreto. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi
ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica
dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per
le posizioni di livello generale ai sensi dell'art.
54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999,
introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Le competenti articolazioni amministrative del
Ministero del turismo, ferma l'operativita' del
Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non
generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento
e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del
bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto
tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla
normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di
lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b)
attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e
le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo
delle politiche turistiche nazionali; gestione delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali;
coordinamento e integrazione dei programmi operativi
nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche
competitive; c) promozione turistica; attuazione delle
misure di sostegno agli operatori del settore;
programmazione e gestione degli interventi finanziati
mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di
competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e
vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero; raccordo con
altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli
stessi esercitate in materie di interesse per il settore
turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni
statistiche di interesse per il settore turistico.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono trasferite al Ministero del
turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A,
prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio
alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse
strumentali e finanziarie. La dotazione organica del
Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
riconducibili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
misura corrispondente alla dotazione organica del personale
non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo 13 gennaio 2021
per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
trasferimento riguarda il personale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale
trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio,
stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad
personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle
qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero
della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al
comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura
corrisponde il trattamento economico spettante al personale
trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
le risorse finanziarie destinate al trattamento economico
del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del
turismo. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei
buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il
Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle
funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture
e delle relative dotazioni organiche del Ministero della
cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse
finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la
gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal
Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di
previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle
more dell'adozione del regolamento di organizzazione del
Ministero del turismo, lo stesso puo' avvalersi, nei limiti
strettamente indispensabili per assicurare la funzionalita'
del Ministero, delle risorse strumentali e di personale
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del
turismo.
10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del
turismo si applica il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui
al comma 3, il contingente numerico del personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo
e' stabilito in sessanta unita', ferma restando
l'applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del
turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei
responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a
decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo
indipendente di valutazione previsto dall'art. 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato fino a 136 unita' di personale non
dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area
seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di
livello non generale, mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche
amministrazioni in corso di validita' , o mediante
procedure di mobilita' , ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il
Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Presso il Ministero, che ne supporta le attivita', hanno
sede e operano il Centro per la promozione del Codice
mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito
dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di
promozione del turismo di cui all'art. 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367
per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro
4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi
dell'art. 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito
della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai
ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare
per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021,
per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello
generale presso il Ministero del turismo, non si applicano
i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il
conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale, i limiti percentuali di cui all'art. 19, commi
5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30
per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non
generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei
ruoli del personale del Ministero del turismo, dei
vincitori delle predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del
turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte
dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare
l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del
Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello
stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette
finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in
deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a
tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero
della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa
di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la
spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100
annui a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del
Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato
coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie
territoriali.».
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
- Il Capo XII-bis (Ministero del turismo) e' stato
inserito dall'art. 6, comma 2, lettera d), del citato
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129,
Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 54-ter del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura
la programmazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni
con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.».
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in tre direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.
 
Art. 3

Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro del turismo, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero del turismo, di seguito denominato «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita') (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4,
comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 2009:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis).
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi I programmi
rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea
diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini
di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire
gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le
missioni rappresentano le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, Supplemento
ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2011, n. 300, Supplemento ordinario:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
aprile 2014, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014 n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni"; 3. Le
regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al
nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi
dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti
previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi
conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
 
Art. 4

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per gli uffici di diretta collaborazione, il gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) l'Ufficio stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione, nel numero massimo di sessanta unita'. Il Ministro puo' nominare un Consigliere diplomatico tra i funzionari provenienti dai ruoli della carriera diplomatica.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b) e d), nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al gabinetto, fino a quindici consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I consiglieri sono scelti tra esperti di specifica e comprovata professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nonche' in comunicazione istituzionale, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di specifica e comprovata professionalita' del consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, nonche' per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale;
f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico in ragione della complessita' degli obiettivi assegnati. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;
g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario nonche' finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) ai consiglieri di cui al comma 4 e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 250.000 euro annui. Il compenso individuale per tali incarichi non potra' superare la spesa complessiva di 70.000 euro annui e verra' determinato sulla base della complessita' dell'incarico da svolgere, dell'impegno lavorativo richiesto nonche' sulla base della valutazione degli obiettivi che verranno conferiti agli esperti;
i) ai responsabili degli Uffici di cui alle lettere a) e b), al Capo della Segreteria del Ministro nonche' ai vice Capo di gabinetto, ove nominati, in relazione alle responsabilita' connesse alle peculiarita' degli incarichi di vertice rivestiti puo' essere attribuita una indennita' avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attivita' produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennita' si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante.
6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
7. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria puo' essere individuato tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
8. Presso l'Ufficio di gabinetto e presso l'Ufficio legislativo possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, fino a un totale di due incarichi dirigenziali di livello non generale.
9. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con provvedimenti del Capo di gabinetto.
10. Ai servizi di supporto di carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane. La medesima Direzione generale fornisce, altresi', le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
11. E' consentito agli Uffici di diretta collaborazione attivare, sulla base di convenzioni con le istituzioni universitarie europee, nel limite massimo di 10 unita', stage curricolari annuali con studenti senza oneri retributivi. Dall'attivazione dei medesimi stage non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5

Ufficio di gabinetto

1. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa istruttoria della Direzione competente.
3. Il Capo di gabinetto puo' nominare, nell'ambito del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, fino a due Vice Capo di gabinetto e fino a due Vice Capo dell'Ufficio legislativo.
 
Art. 6

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi al turismo e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonche', limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.
 
Art. 7

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona le iniziative di comunicazione istituzionale, ivi comprese le attivita' sui social media, promosse dalle strutture del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione per promuovere lo sviluppo del turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione.
 
Art. 8

Portavoce

1. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno
2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
2000, n. 136:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».
 
Art. 9

Segreteria del Ministro
e Consigliere diplomatico

1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria.
2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assiste il Ministro in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministero agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
 
Art. 10

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale appartenente alle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
 
Art. 11

Organismo indipendente
di valutazione della performance

1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane.
2. L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma monocratica o collegiale.
3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo nel limite complessivo di spesa per tutte le posizioni attivabili di 75.000 euro annui. Al Presidente dell'Organismo e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo, a valere sulla spesa complessiva indicata, non superiore a 45.000 euro annui.
4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnate tre unita' di personale non dirigenziale, cui si applica il trattamento previsto dall'articolo 4, comma 5, lett. g).
5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento
ordinario:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art.
9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di
cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e
delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica
tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della
funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate
l'inosservanza delle predette disposizioni.».
 
Art. 12

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Il Segretario generale svolge le attivita' ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro:
a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; la conferenza dei direttori generali e' in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera e);
b) coordina le attivita' delle direzioni generali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale previste dalla vigente normativa;
d) coordina le iniziative in materia di politiche di sviluppo turistico, nonche' le misure a favore degli operatori del settore conseguenti a situazioni emergenziali, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;
e) coordina le attivita' ai fini della predisposizione delle relazioni indirizzate alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento previste dalla legge; coordina l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);
f) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) coordina le attivita' del Ministero in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico;
h) coordina le attivita' delle direzioni generali in tema di affidamenti di beni e servizi;
i) coordina le attivita' ai fini della predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;
l) sottoscrive accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese;
m) coordina le attivita' delle Direzioni generali competenti finalizzate all'elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio della competitivita' del settore turistico e recettivo dell'Italia sullo scenario internazionale, anche in relazione al made in Italy, raccordandosi con gli altri Ministeri competenti;
n) coordina, in raccordo con le regioni e l'Istituto nazionale di statistica, le rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo;
o) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet.
4. Il Segretario generale o un suo delegato, individuato nell'ambito delle figure dirigenziali del Ministero, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, e' responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303:
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - (Omissis).
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti: b) "Intesa
istituzionale di programma", come tale intendendosi
l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle
province autonome con cui tali soggetti si impegnano a
collaborare sulla base di una ricognizione programmatica
delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti
interessati e delle procedure amministrative occorrenti,
per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi
d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione
finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il
concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di
queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo'
attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997, Supplemento
ordinario:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti».
 
Art. 13

Direzioni generali del Ministero

1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane;
b) Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo;
c) Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica.
2. Le singole direzioni generali, di cui al comma 1, costituiscono altrettanti centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 21, comma 2, della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art.
4.
 
Art. 14

Direzione generale degli affari generali
e delle risorse umane

1. La Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, in particolare:
a) gestisce le procedure per il reclutamento, la formazione e la riqualificazione del personale;
b) provvede alla redazione e alla gestione del bilancio;
c) gestisce le attivita' relative al trattamento giuridico, economico e pensionistico del personale;
d) cura la tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, dello stato matricolare e dei fascicoli personali;
e) gestisce i sistemi di valutazione del personale;
f) cura le relazioni sindacali;
g) attua le politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita' e le iniziative di contrasto al fenomeno del mobbing;
h) gestisce l'anagrafe delle prestazioni;
i) cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero;
l) gestisce il contenzioso del lavoro e i procedimenti disciplinari nonche' il servizio ispettivo in materia di personale;
m) gestisce i beni patrimoniali e la regolamentazione del loro uso;
n) cura la manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche; servizi comuni e servizi tecnici;
o) fornisce supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
p) cura l'acquisizione di beni e servizi, anche per il supporto tecnologico ed informatico;
q) gestisce l'ufficio relazioni con il pubblico;
r) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet;
s) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale.
 
Art. 15

Direzione generale della programmazione
e delle politiche per il turismo

1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, in particolare:
a) concorre all'elaborazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema recettivo, nonche' di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione;
b) definisce, in raccordo con il Segretario generale, e attua le strategie per la promozione ed il rilancio della competitivita' del settore turistico e recettivo dell'Italia;
c) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo recettivo e delle fiere e la partecipazione alle organizzazioni internazionali e alle istituzioni europee;
d) svolge, nelle materie di competenza, la verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;
e) cura i rapporti con le regioni e gli enti territoriali nell'ambito del coordinamento e integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e di quelli locali;
f) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le attivita' del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale;
g) cura l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo;
h) cura, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le proposte di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realta' imprenditoriali;
i) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;
l) convoca, in qualita' di amministrazione procedente, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;
m) amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonche' la banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
n) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
o) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
p) comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet;
q) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
r) supporta le attivita' del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, che ha sede e opera presso la medesima Direzione generale.
2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.

Note all'art. 15:
- Gli articoli 14 e seguenti sono contenuti nel Capo
IV, rubricato «Semplificazione dell'azione amministrativa»,
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n. 151:
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - (Omissis).
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute».
 
Art. 16

Direzione generale della valorizzazione
e della promozione turistica

1. La Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, in particolare:
a) cura, in collaborazione con ENIT - Agenzia nazionale del turismo e con le regioni, la creazione e promozione di un'immagine unitaria e coordinata del turismo italiano;
b) promuove iniziative, raccordandosi con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo e con l'ENIT, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' e lo sviluppo dell'offerta dei servizi turistici e recettivi, ivi inclusi quelli dell'agriturismo e del sistema fieristico; promuove azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, anche promuovendo un turismo di percezione e di appartenenza, volto a generare nuove aree di attrazione e a valorizzare nuovi territori, in chiave di sostenibilita', anche mediante l'offerta di cammini, percorsi ciclabili e percorsi ferroviari, in raccordo con le altre amministrazioni competenti;
c) attua interventi e progetti di innovazione in favore del settore turistico e recettivo, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea;
d) promuove la realizzazione di prodotti e servizi turistici innovativi, supportando il territorio e il sistema imprenditoriale e turistico, per la realizzazione di strumenti integrati di commercializzazione in tutto il territorio nazionale;
e) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita', in raccordo con le altre amministrazioni competenti;
f) definisce, supporta e realizza, in attuazione degli indirizzi strategici e degli atti programmatori approvati dal Ministro, progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica, in raccordo con le altre amministrazioni competenti, e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali;
g) cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, le attivita' del Ministero in materia di piani di carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale, in attuazione degli indirizzi del Ministro e delle disposizioni del Segretario generale;
h) esercita le funzioni di supporto e vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione o vigilato dal Ministero, ivi inclusi l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ed il Club Alpino Italiano (CAI);
i) cura ricerche e studi in materia di turismo, anche a fini divulgativi;
l) elabora programmi e promuove iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;
m) promuove, anche attraverso l'implementazione di servizi e piattaforme, un ecosistema digitale e l'interoperabilita' dei dati del turismo;
n) provvede alla programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali;
o) provvede alla diffusione del Codice di etica del turismo, anche con il supporto del Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, che opera presso la medesima Direzione generale;
p) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti;
q) attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa;
r) cura la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore e delle fiere, ivi compresa la concessione di crediti di imposta e il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
s) provvede alla progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero e alla relativa pianificazione e coordinamento anche in riferimento agli Enti vigilati, ivi compreso il sito internet, in raccordo con il responsabile della comunicazione ministeriale;
t) elabora direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale;
u) fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo;
v) gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79:
«Art. 27 (Fondo buoni vacanze). - 1. Presso il
Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo
opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'art. 2,
comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito
denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese,
istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali,
associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e
liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati;
c).
2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva
dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi
decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' per l'erogazione di buoni vacanza da
destinare ad interventi di solidarieta' in favore delle
fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle
esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed
anche ai fini della valorizzazione delle aree che non
abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione
turistica.».
 
Art. 17

Organismi che operano presso il Ministero

1. Il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo e il Comitato permanente per la promozione del turismo, previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, operano e hanno sede nell'ambito del Ministero, che ne supporta le rispettive attivita'.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79:
«Art. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo
in Italia). - 1. Al fine di promuovere un'azione coordinata
dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo,
con la politica e la programmazione nazionale, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con
il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e
l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che puo'
all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di
istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di
tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore
turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti
ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche
dedicate a garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo
della strutturazione turistica sul territorio progetti di
formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo
turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono
a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore
turistico, all'interno confini nazionali, con particolare
riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul
territorio pari opportunita' di propaganda ed una
comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di
carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano
territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e
comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non
comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la
relativa partecipazione e' a titolo gratuito.».
 
Art. 18

Ruolo del personale
e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A, allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
2. Il personale dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura, gia' assegnato alla Direzione generale turismo, e' inserito nel ruolo del personale del Ministero. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero della cultura, appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, possono optare per il transito nel ruolo del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
 
Art. 19

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza anche ai fini della sua eventuale revisione.
3. In sede di prima applicazione sono fatti salvi gli eventuali incarichi dirigenziali gia' conferiti, ovvero in corso di conferimento, le cui procedure di nomina sono state avviate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ma siano comunque ad esso conformi.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 maggio 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro del turismo
Garavaglia

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2053

Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. (Omissis).
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
(Omissis).».