Gazzetta n. 165 del 12 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 aprile 2021
Criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinate alle imprese che partecipano alla realizzazione degli «importanti progetti di comune interesse europeo».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione puo' considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto l'art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
Visto l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che il fondo di cui al citato art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e, con l'intento di favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e nelle catene del valore individuati dalla Commissione europea;
Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la decisione della Commissione europea 2018/C 39/03 del 30 gennaio 2018, che, in applicazione degli indirizzi per un lo sviluppo di una azione congiunta, di sforzi ed investimenti coordinati da parte delle autorita' pubbliche e delle imprese degli Stati membri nell'ambito delle catene del valore strategiche nelle nuove tecnologie di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2017) 479 final del 13 settembre 2017 «Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile», ha istituito il Forum strategico per gli importanti progetti di comune interesse europeo, con l'intento di creare una visione comune a livello dell'Unione per interventi congiunti ed efficacemente coordinati nelle principali catene del valore e di favorire, nell'ambito delle stesse, la collaborazione tra le autorita' pubbliche e i portatori di interesse per la realizzazione di nuovi importanti progetti di comune interesse europeo;
Visto il rapporto «Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry» del predetto Forum strategico, pubblicato in data 5 novembre 2019 dalla Commissione europea, con cui sono state individuate le catene del valore strategiche per la competitivita' e la leadership industriale dell'Europa a livello globale;
Tenuto conto che, nell'ambito delle richiamate catene strategiche del valore, il citato rapporto del Forum strategico comunitario ha evidenziato le azioni prioritarie da intraprendere per il rafforzamento e lo sviluppo delle sei catene del valore dei veicoli connessi, puliti e autonomi, dei sistemi e tecnologie dell'idrogeno, della sanita' intelligente dell'internet industriale delle cose, dell'industria a basse emissioni di CO2 e della sicurezza informatica, ritenute di piu' alto potenziale per investimenti coordinati da parte degli Stati membri e delle industrie coinvolte, anche attraverso la combinazione di risorse di diversa provenienza, in continuita' con gli sforzi intrapresi sulle tre catene del valore strategiche delle batterie, del calcolo ad alte prestazioni e della microelettronica, gia' oggetto di iniziative congiunte di rilevanza comunitaria;
Visto l'invito a manifestare interesse nella catena del valore delle batterie del 28 gennaio 2019 e nelle catene del valore strategiche per l'Europa, pubblicato in data 7 aprile 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020 «Una nuova strategia industriale per l'Europa», che evidenzia l'esigenza di sostenere gli importanti progetti di comune interesse europeo, in quanto catalizzatori d'investimenti a livello transfrontaliero a fronte di fallimenti sistemici del mercato e sfide per la diffusione su vasta scala di tecnologie innovative lungo le principali catene del valore, anche attraverso la mobilitazione di risorse provenienti da differenti fonti finanziarie;
Visto il decreto 30 ottobre 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2019, che definisce i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo sulla microelettronica, di cui al citato art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI di cui al medesimo comma, e che i singoli interventi a valere sullo stesso fondo sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del piu' volte citato importante progetto di comune interesse europeo nel settore della microelettronica;
Ritenuto opportuno, altresi', definire disposizioni atte a stabilire meccanismi per il sostegno diffuso agli importanti progetti di comune interesse europeo e agli interventi operati nell'ambito delle relative catene strategiche del valore, anche attraverso il co-finanziamento delle iniziative a valere sul Fondo IPCEI, in considerazione della dimensione e della rilevanza dei progetti e in coerenza con i pertinenti orientamenti comunitari, che prevedono un'ampia mobilitazione di risorse a supporto degli importanti progetti di comune interesse europeo mediante l'utilizzo delle varie fonti finanziarie, nazionali ed europee;
Ritenuto necessario definire i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) albo esperti innovazione tecnologica: l'albo dei professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2006, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015;
b) catene del valore strategiche: le catene del valore, di cui all'allegato I del rapporto «Strengthening Strategic Value Chains for a future-ready EU Industry», pubblicato in data 5 novembre 2019 dalla Commissione europea, sono reti di attivita' economiche e di attori produttivi e della conoscenza interdipendenti, che generano valore attorno ad un prodotto, un processo o un servizio su una scala di rilevanza sistemica europea; le catene strategiche del valore sono individuate sulla base della loro capacita' di generare innovazione tecnologica, del potenziale economico e di mercato e del rilievo attuale e prospettico per le sfide sociali e gli obiettivi politici dell'Europa;
c) comunicazione n. 188/2014: la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», come successivamente prorogata e modificata;
d) decisione di autorizzazione: la decisione di autorizzazione di una proposta di aiuti per il sostegno alla realizzazione di uno specifico IPCEI, adottata dalla Commissione sulla base dei criteri di cui alla comunicazione n. 188/2014;
e) decreto di attivazione: decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno di ciascun progetto;
f) deficit di finanziamento (Funding Gap): differenza, secondo la definizione di cui al punto 31 della comunicazione n. 188/2014, tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base del fattore di attualizzazione che riflette il tasso di rendimento necessario affinche' il beneficiario realizzi il progetto in particolare in considerazione dei rischi connessi;
g) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI;
h) IPCEI (Important Project of Common European Interest): importante progetto di interesse comune europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
i) organismo di ricerca: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
j) prima applicazione industriale (FID - First Industrial Deployment): l'ampliamento di impianti pilota o l'acquisizione delle prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, ne' le attivita' commerciali. La prima applicazione industriale deve contenere una elevata componente di ricerca, sviluppo e innovazione al suo interno, e deve costituire un elemento integrale e necessario per il raggiungimento degli obiettivi innovativi del progetto. Le attivita' di prima applicazione industriale devono condurre allo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o alla diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono inclusi nella prima applicazione industriale gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti. La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente realizzata dallo stesso soggetto che ha svolto l'attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, purche' l'uno acquisisca dall'altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, e l'attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto come autorizzato;
k) project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita' di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, secondo la definizione di cui al punto 13 della comunicazione n. 188/2014, i project portfolio sono integrati nella struttura generale dell'IPCEI, che costituisce un progetto, sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comuni, e sono finalizzati all'obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico coerente. Pur riferendosi a settori tecnologici ovvero a livelli diversi della catena di approvvigionamento, i project portfolio costituiscono elementi complementari e necessari al raggiungimento dell'importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall'IPCEI;
l) ricerca e sviluppo e innovazione (RDI - Research, Development, Innovation): le attivita' inerenti alla ricerca di base, che comprende i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, alla ricerca industriale, intesa come la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, allo sviluppo sperimentale, inteso come l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale, e alla prima applicazione industriale;
m) tecnologie abilitanti fondamentali: le tecnologie di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012, recante «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti - Un ponte verso la crescita e l'occupazione» definite, secondo quanto contenuto nel documento della Commissione SEC(2009) 1257 final, quali tecnologie ad alta intensita' di conoscenza e associate ad elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati, che rendono possibile l'innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e hanno quindi rilevanza sistemica. Tali tecnologie sono multidisciplinari, interessano tecnologie di diversi settori e tendono a convergere e ad integrarsi, e possono inoltre aiutare i leader nelle tecnologie di altri settori a trarre il massimo vantaggio dalle loro attivita' di ricerca.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI, istituito per favorire la collaborazione su larga scala e di impatto significativo sulla competitivita' dell'industria, nazionale ed europea, e sulla crescita sostenibile.
2. Nel contesto delle finalita' di cui al comma 1, il Fondo IPCEI interviene per il sostegno finanziario ai soggetti che partecipano alla realizzazione delle attivita' progettuali attivate negli ambiti di intervento degli IPCEI e nelle catene del valore strategiche individuati dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito in una specifica decisione di autorizzazione.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno del Fondo IPCEI i soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi al sostegno delle autorita' italiane.
2. I soggetti beneficiari devono:
a) essere costituiti e regolarmente iscritti al registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'», come successivamente modificati od integrati. Gli aiuti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficolta', ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia di aiuti di Stato;
d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.
3. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il decreto di attivazione puo' prevedere l'ammissione al sostegno del Fondo IPCEI anche di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione.
 
Art. 4

Progetti, attivita' e costi ammissibili

1. Sono ammissibili le attivita' progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorita' italiane.
2. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di prima applicazione industriale, ivi compresa la disseminazione dei risultati, devono prevedere attivita' fortemente innovative ovvero di importante valore aggiunto alla luce dello stato dell'arte nel settore interessato.
3. Ai fini dell'ammissibilita', i progetti devono essere attuati secondo quanto disciplinato nella decisione di autorizzazione, realizzando le attivita' e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti, in conformita' ai project portfolio approvati dalla Commissione europea.
4. Le spese e i costi, relativi alle attivita' di cui al comma 1 approvate dalla decisione di autorizzazione, sono ammissibili secondo quanto indicato nell'allegato «Costi ammissibili» della comunicazione n. 188/2014. In particolare, sono ammissibili:
a) le spese relative a studi di fattibilita', compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) i costi relativi all'acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
d) i costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto;
e) i costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali, i costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
f) le spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, comprese quelle connesse alla prima applicazione industriale;
g) per la prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), fintantoche' l'applicazione industriale deriva da un'attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per se' una componente molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento integrante e necessario per l'esecuzione efficace del progetto;
h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).
5. Non possono essere previste, per l'accesso al Fondo IPCEI, limitazioni alla possibilita' per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti dalle attivita' agevolate ai sensi del presente decreto.
 
Art. 5

Agevolazioni concedibili

1. L'effettiva implementazione dell'aiuto e' soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea e, pertanto, le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione.
2. Il sostegno alla realizzazione delle attivita' approvate nell'ambito di un IPCEI deve comportare il cofinanziamento da parte dei beneficiari degli aiuti. L'agevolazione concedibile e' rappresentata dal deficit di finanziamento, calcolato in valore nominale rispetto ai costi e alle spese ammissibili relativi alle attivita' previste dai progetti autorizzati e nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione. Laddove autorizzato dalla stessa decisione, l'intensita' di aiuto concesso ad una impresa beneficiaria puo' arrivare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, nei limiti approvati del deficit di finanziamento.
3. Nel caso degli organismi di ricerca partecipanti ad un IPCEI e non individuati nella decisione di autorizzazione quali destinatari degli aiuti di Stato, le agevolazioni concedibili possono essere determinate sulla base del massimale dichiarato in sede di redazione del project portfolio.
4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni, in ogni caso, entro le disponibilita' finanziarie programmate per uno specifico IPCEI dal pertinente decreto di attivazione.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
 
Art. 6

Procedure di attivazione, attuazione
e gestione degli interventi

1. Preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti ad un IPCEI e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attivita' da realizzare sul territorio italiano. L'invito contiene la descrizione dell'ambito industriale di intervento, le condizioni per la partecipazione allo specifico IPCEI e l'indicazione delle modalita' e dei termini per la manifestazione di interesse. Successivamente alla manifestazione di interesse, gli attori proponenti procedono alla costituzione del raggruppamento e alla presentazione della relativa proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.
2. La notifica preventiva alla Commissione europea di una proposta di aiuti a sostegno della realizzazione di un IPCEI e' soggetta alla positiva valutazione preliminare del Ministero dello sviluppo economico in merito alla rispondenza del progetto presentato ai sensi del comma 1 ai criteri previsti dalla comunicazione n. 188/2014. La notifica formale e' soggetta alla disponibilita' sul Fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento.
3. L'intervento del Fondo IPCEI e' disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto e nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione. Ciascun decreto di attivazione recepisce le risorse destinate allo specifico intervento del Fondo IPCEI, anche in relazione alle eventuali disponibilita' da parte delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell'iniziativa. Le proposte di aiuti a sostegno della realizzazione di un IPCEI per le quali si e' provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, anche per il cofinanziamento degli altri enti suddetti, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione.
4. Le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalita' di erogazione delle stesse, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi a valere sul Fondo IPCEI sono definiti nel medesimo decreto di attivazione.
5. Successivamente all'emanazione del decreto di attivazione, i soggetti non maturano alcun diritto alle agevolazioni. Le agevolazioni del Fondo IPCEI sono subordinate alla concessione in via provvisoria, effettuata mediante decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico in esito allo svolgimento delle verifiche e degli adempimenti di cui al comma 6. Il decreto di concessione stabilisce gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo.
6. Ai fini della concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono istanza di accesso al Fondo IPCEI al Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua:
a) una valutazione di ammissibilita' formale della stessa, relativamente alle condizioni di ammissione stabilite dal presente provvedimento e di quelle ulteriori previste dalle norme applicabili per la concessione delle agevolazioni. Per il rispetto delle condizioni soggettive di ammissione, i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, si applicano agli organismi di ricerca in quanto compatibile in ragione della forma giuridica e del tipo di agevolazione concessa a tali soggetti;
b) le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
c) in caso di superamento delle verifiche di cui alle lettere a) e b), la registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
7. A seguito della concessione delle agevolazioni, ai fini dell'erogazione per avanzamento delle stesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare richiesta al Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua una propria valutazione di natura tecnico-amministrativa in merito alla realizzazione del progetto e all'ammissibilita' dei costi esposti sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari, e svolge le ulteriori verifiche previste per il pagamento delle somme spettanti, secondo quanto specificato nel decreto di attivazione.
8. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7, nonche' per l'adozione del decreto di concessione in via definitiva delle agevolazioni e per la successiva erogazione del saldo, il Ministero dello sviluppo economico ovvero i soggetti dallo stesso incaricati possono effettuare verifiche in loco ed accertamenti, anche per stati di avanzamento lavori, volti a verificare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e l'ammissibilita' dei relativi costi sostenuti.
9. Per gli adempimenti tecnici di cui ai commi 7 e 8, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei competenti soggetti iscritti all'albo esperti innovazione tecnologica.
10. Prima di procedere all'erogazione delle agevolazioni, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce le ulteriori eventuali determinazioni da parte dei preposti organi di gestione e controllo dell'IPCEI, tenuto conto delle disposizioni relative alla governance, alla supervisione e al monitoraggio previsti dalla decisione di autorizzazione.
 
Art. 7

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 3, comma 2;
b) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
d) mancata realizzazione del progetto;
e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
f) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero dello sviluppo economico valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo ove necessario una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, e' presentata al Ministero dello sviluppo economico per la verifica della documentazione prodotta. In tal caso, le erogazioni sono sospese dal Ministero dello sviluppo economico fino all'adozione delle proprie determinazioni in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.
3. I soggetti beneficiari decadono dalle agevolazioni del Fondo IPCEI qualora l'attivita' economica interessata dalla realizzazione del progetto o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il Fondo IPCEI e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorita' italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo IPCEI proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto di attivazione.
2. Il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI puo' altresi' essere combinato a risorse comunitarie messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse.
3. Per la destinazione ed utilizzazione delle risorse attivate a sostegno di ciascun intervento destinatario di una decisione di autorizzazione e per il recepimento delle disponibilita' aggiuntive di cui al comma 1, il Fondo IPCEI opera attraverso la contabilita' speciale n. 1726.
4. Rimangono ferme le disposizioni adottate con decreto 30 ottobre 2019 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2019, per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'IPCEI nel settore della microelettronica in attuazione dell'art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che si applicano limitatamente al medesimo progetto. Per quanto non disciplinato dal predetto decreto e dalle disposizioni attuative dello stesso, trovano applicazione i contenuti del presente provvedimento.
5. Gli oneri previsti per lo svolgimento delle attivita' inerenti all'attuazione degli interventi sono posti a carico del Fondo IPCEI, nella percentuale massima dello 0,35 per cento delle risorse complessive dello stesso, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 7 del decreto interministeriale 30 ottobre 2019, relativamente alle risorse destinate agli oneri di gestione relativamente all'intervento del Fondo IPCEI nel settore della microelettronica.
6. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce il rispetto degli obblighi nazionali di trasparenza e di quelli stabiliti dalla comunicazione n. 188/2014, nonche' degli adempimenti previsti per la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
7. Al decreto di attivazione sono allegati gli oneri informativi delle imprese e dei cittadini derivanti da ciascun intervento, in ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 654