Gazzetta n. 165 del 12 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 giugno 2021
Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda», che ha introdotto per gli operatori del settore alimentare il divieto di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate alla alimentazione umana, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 18 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2012; dall'ordinanza ministeriale 7 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2013; dall'ordinanza ministeriale 13 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2014; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2015, come corretta con comunicato diramato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2015; dall'ordinanza ministeriale 8 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2016; dall'ordinanza ministeriale 24 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2017; dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 7 giugno 2018; dall'ordinanza ministeriale 21 maggio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 2019 e, da ultimo, dall'ordinanza ministeriale 15 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 19 giugno 2020;
Visto il documento tecnico, redatto e trasmesso, ad esito della strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del Lago di Garda, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con nota n. 18586 del 4 novembre 2016 e condiviso, con nota n. 43094 del 10 novembre 2016, dalla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, con le Regioni Lombardia e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento;
Considerato che in detto documento si propone di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio sulla base degli esiti del monitoraggio e si evidenzia che la situazione di contaminazione non presentera' apprezzabili modifiche prima di almeno cinque anni da detto monitoraggio, in ragione dei lunghi tempi di persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille;
Tenuto conto che e' opportuno mantenere il divieto per gli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o di commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda e destinate alla alimentazione umana, stabilito dalla ordinanza del 2011;
Sentiti gli enti territoriali competenti per il bacino del Lago di Garda, con la citata nota del 10 novembre 2016;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011 prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 15 giugno 2020, al 19 giugno 2021, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza entra in vigore il 20 giugno 2021.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1935