Gazzetta n. 167 del 14 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 30 giugno 2021
Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonche' servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;
Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», cosi' come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che «Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»;
Visto il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili»;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto 11 gennaio 2017 in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualita' ambientale dei prodotti tessili acquisiti dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture, ivi includendo anche gli specifici requisiti previsti in attuazione del citato comma 5 dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi' come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Valutato che l'attivita' istruttoria per la predisposizione dei nuovi criteri ambientali minimi per i prodotti tessili, per le mascherine filtranti e per determinati dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale e' stata improntata al conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, cosi come prevede il citato piano d'azione;
Acquisito il parere del Ministero della salute, ai sensi del citato comma 5, dell'art. 229-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, cosi' come convertito dalla legge n. 77 del 2020, che si e' espresso con nota del 25 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del comma 5 dell'art. 229-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
 
Allegato 1

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

PER
- LE FORNITURE ED E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI (sostituiscono i CAM
per l'acquisto di prodotti tessili di cui all'Allegato 3 del
DM 11 gennaio 2017)
- IL SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili destinati all'uso in ambienti esterni;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l'attivita' comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l'aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati. L'attivita' e' finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.
 
Art. 3

Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2021

Il Ministro: Cingolani