Gazzetta n. 167 del 14 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 maggio 2021
Assegnazione delle risorse finanziarie agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana per l'anno 2021.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:
a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana (Associazione);
b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (ente);
c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che il finanziamento a carico del bilancio dello Stato sia attribuito all'ente e all'Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'ente;
e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;
f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con trasferimento delle relative risorse, mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'ente;
g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero della salute e, per quanto di competenza, al Ministero della difesa, la vigilanza sull'ente;
h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra l'altro, quanto segue:
dal 1° gennaio 2018 l'ente e' posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2;
alla conclusione della liquidazione i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'ente sono trasferiti all'Associazione che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi;
gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) quale Comitato di sorveglianza;
il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria;
per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse finanziarie ad altra amministrazione ai sensi del medesimo comma 2, e' differito fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte del commissario liquidatore;
il personale dell'ente, ad eccezione di quello funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7, dell'art. 33 e dell'art. 34, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana, appartenente all'area professionale e medica e risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012;
Visto l'art. 8-bis, del citato decreto legislativo n. 178/2012, introdotto dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che dispone quanto segue:
a decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al suddetto decreto legislativo sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194 euro;
a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione, previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione di cui al citato art. 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni;
al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione, il Ministero della salute e' autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione, all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari;
a seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con uno o piu' decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato art. 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 8-bis e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo;
Visto l'art. 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla suddetta legge di bilancio, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore e' autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, che prevede al capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, la somma di euro 117.130.194,00 «Fondo destinato al finanziamento della Croce rossa italiana»;
Considerato pertanto che, per quanto stabilito dalle citate disposizioni, il livello complessivo del finanziamento per le finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, non puo' superare il finanziamento stabilito dall'art. 8-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e che a valere su tale finanziamento trovano copertura:
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale obbligatoriamente trasferito agli enti del Servizio sanitario nazionale;
gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale gia' funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, dal 1° gennaio 2018 funzionale alla gestione liquidatoria, in servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessita', anche se trasferito ad altra Amministrazione unitamente al relativo finanziamento;
gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente a quanto stabilito ai sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
il finanziamento delle convenzioni da sottoscriversi con l'Associazione Croce rossa italiana ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012;
le risorse da trasferire agli enti previdenziali per gli anni 2021, 2022 e 2023, cosi' come indicato nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla legge n. 178 del 2020, necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio per il personale destinatario delle procedure di mobilita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012;
Visti i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2018, n. 238), del 14 novembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290) e del 6 agosto 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2020, n. 248), con i quali si e' provveduto a ripartire fra gli enti interessati il finanziamento rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020;
Visti i provvedimenti del commissario liquidatore n. 13 del 2 febbraio 2021 e n. 20 del 30 marzo 2021, aventi ad oggetto l'approvazione del piano di riparto elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'art. 6, comma 7-bis, e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012 e ai sensi dell'art. 1, commi 485 e 487, della legge n. 178 del 2020, trasmessi a questa Amministrazione con nota prot. ESACRI n. 1313/2021 del 10 febbraio 2021 e n. 2964/2021 del 30 marzo 2021;
Visti i pareri favorevoli sui citati provvedimenti commissariali espressi dal Comitato di sorveglianza rispettivamente nei verbali n. 1/2021 del 9 febbraio 2021 e n. 3/2021 del 12 aprile 2021;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, il commissario liquidatore ha effettuato la ricognizione delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8, comma 2, del predetto decreto legislativo, il cui valore e' determinato con uno o piu' decreti del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, per l'anno 2021, in linea di continuita' con quanto disposto con i richiamati decreti 14 settembre 2018, 14 novembre 2019 e 6 agosto 2020, e in ottemperanza della intervenuta normativa e, pertanto, di:
assegnare agli enti previdenziali competenti per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 l'importo di euro 12.320.334,84, come ripartito nella tabella di cui all'allegato G della legge n. 178 del 2020;
assegnare all'ente in liquidazione l'importo di euro 5.649.548,84 a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria;
assegnare all'ente in liquidazione l'importo di 50.000,00 euro per il personale gia' stabilizzato e posto in disponibilita' ex art. 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
assegnare alle regioni l'importo di euro 22.452.529,21, ripartito nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto, a titolo di finanziamento dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
assegnare, per l'anno 2021, a titolo di finanziamento della convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, l'importo di euro 60.089.085,00, salve eventuali integrazioni per ulteriori attivita' da parte dell'Associazione che dovessero rendersi necessarie;
accantonare l'importo residuo di euro 16.568.696,11 per eventuali successive, necessarie assegnazioni;

Decreta:

Art. 1

1. Il finanziamento massimo disponibile per l'anno 2021 di 117.130.194,00 euro per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto:
a) e' assegnato per euro 12.320.334,84 agli enti previdenziali competenti per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come ripartito nella tabella di cui all'allegato G della legge n. 178 del 2020;
b) e' assegnato per euro 22.452.529,21 alle regioni interessate, a titolo di finanziamento per l'anno 2021 dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
c) e' assegnato per euro 5.649.548,84 all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria;
d) e' assegnato per euro 50.000,00 all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, per la copertura del personale gia' stabilizzato e posto in disponibilita' ex art. 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e) e' assegnato per euro 60.089.085,00 per il finanziamento della convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa italiana di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salve eventuali integrazioni per ulteriori attivita' da parte dell'Associazione che dovessero rendersi necessarie;
f) resta accantonato per euro 16.568.696,11 per eventuali successive, necessarie assegnazioni.
2. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli e compensazioni a carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al 2021.
3. In sede di erogazione delle risorse deve tenersi conto di quanto gia' anticipato ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012.
4. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante, una relazione in merito all'utilizzo delle risorse oggetto del presente decreto, approvata con apposito provvedimento del commissario liquidatore e asseverata dal Comitato di sorveglianza.
 
Allegato



Finanziamento complessivo 117.130.194,00

Enti di previdenza 12.320.334,84

INPS 11.907.462,44

INAIL 187.202,47

ENAC 127.043,72

ACI 70.088,07

CREA 16.513,01

ENEA 7.733,73

ISTAT 4.291,40

Regioni 22.452.529,21

Valle d'Aosta 35.288,23

Sardegna 50.948,49

Provincia Autonoma di Trento 134.729,94

Umbria 377.563,45

Puglia 401.531,07

Provincia Autonoma di Bolzano 412.925,57

Abruzzo 736.356,61

Friuli Venezia Giulia 792.378,57

Toscana 901.186,02

Emilia Romagna 960.576,28

Liguria 1.020.406,01

Campania 1.086.421,06

Marche 1.138.025,24

Lazio 2.991.707,23

Piemonte 3.397.247,17

Lombardia 8.015.238,27

Ente 5.699.548,84

Associazione CRI 60.089.085,00

Accantonamento 16.568.696,11



 
Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con separati decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'art. 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, dello stesso art. 8-bis e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1928