IL DIRETTORE GENERALE dell'economia montana e delle foreste
Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante «Modalita' di applicazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione»; Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, art. 10, comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2015, n. 17132 di istituzione dell'Osservatorio nazionale del pioppo; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare l'art. 13, comma 5 che attribuisce alla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base, secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2020, n. 834, recante il conferimento dell'incarico a direttore generale della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste alla dott.ssa Alessandra Stefani; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879 di istituzione del registro nazionale dei materiali di base, ed in particolare il suo art. 4;
Decreta:
Articolo unico Approvazione registro nazionale dei materiali di base
1. E' approvato il registro nazionale dei materiali di base, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n. 9403879. 2. L'elenco di sintesi che ne riporta le principali informazioni, suddiviso in base alla categoria (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati) e costituito in totale da n. 2230 materiali di base, e' riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 3. Gli organismi ufficiali comunicano modifiche o aggiornamenti dei rispettivi registri entro quindici giorni dalla modifica alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. Gli elenchi regionali sono in ogni caso validi dalla loro approvazione. 4. L'approvazione delle variazioni dell'elenco nazionale sara' effettuata periodicamente mediante decreto del direttore generale dell'economia montana e delle foreste. 5. L'elenco dei materiali di base e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/risorse genetiche forestali». 6. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2021
Il direttore generale: Stefani
__________ Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del d.P.R. n. 38/1998. |