Gazzetta n. 169 del 16 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 maggio 2021
Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e citta' metropolitane.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
Visto in particolare il comma 142 della citata legge che prevede che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
Visto inoltre l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205 del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;
Visto inoltre l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205 del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;
Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone che le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge n. 205 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244, e recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di province e citta' Metropolitane» registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha individuato i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le citta' metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. Atti n. 510-II (SC) ed ha fissato i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per le attivita' riguardanti il programma stesso e le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;
Visto l'art. 1, comma 62, della 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto l'art 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che modifica le parole del comma 1076, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 123 del 19 marzo 2020 recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020, con il quale sono state integrate le risorse alle province e citta' metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 224 del 29 maggio 2020 recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state ulteriormente integrate le risorse alle province e citta' metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria per complessivi euro 456.960.534,00 ridotti a euro 455.165.664,00 per effetto del concorso del Ministero agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivamente incrementati ad euro 459.165.664 per tenere conto dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato richiesto un importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli anni 2020 - 2023, assegnato alla citta' metropolitana di Roma per le specifiche finalita' previste dall'emendamento medesimo;
Visto le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti sulle quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha reso parere favorevole nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 17 aprile 2020;
Visto l'art 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita «Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'art. 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»;
Considerato che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, ha previsto, tra l'altro, con la sezione seconda il rifinanziamento del fondo di cui all'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in misura pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023;
Ritenuto che l'indicatore unico finale da utilizzare, per una migliore ripartizione delle risorse di cui all'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, e' il risultato della combinazione lineare dei seguenti fattori: parco circolante mezzi, vulnerabilita' rispetto al sisma, vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, consistenza della rete viaria, ognuno rapportato al totale;
Ritenuto quindi di applicare i criteri di ripartizione all'intero programma cosi' articolato: euro 350.000.000 per l'anno 2021, euro 450.000.000 per l'anno 2022 ed euro 350.000.000 per l'anno 2023;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021, rep. atti n. 631-II (SC) 8;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 1.150.000.000, articolata in euro 350.000.000 per l'anno 2021, euro 450.000.000 per l'anno 2022 ed euro 350.000.000 per l'anno 2023, e' destinata al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
2. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
 
Allegato 1

Nota metodologica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:
a) consistenza della rete viaria;
b) parco circolante mezzi;
c) vulnerabilita' fenomeni naturali.
2. Per il calcolo del piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, a ciascun criterio di cui al comma 1, sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a. Consistenza della rete viaria - peso 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. estensione totale - peso 80 per cento;
2. estensione montana - peso 20 per cento;
b. Parco circolante mezzi - peso del 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. numero motocicli e motocarri - peso del 10 per cento;
2. numero di autovetture - peso del 30 per cento;
3. numero di mezzi pesanti - peso del 60 per cento;
c. Vulnerabilita' fenomeni naturali, peso del 50 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:
1. media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale - peso 40 per cento;
2. media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale - peso 20 per cento;
3. area a rischio frana elevato o molto elevato - peso 20 per cento;
4. area a rischio alluvioni elevato - peso 20 per cento.
 
Art. 3

Piano di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, alle province e citta' Metropolitane, e' approvato il Piano di riparto di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e dei pesi di ponderazione loro attribuiti, dei parametri di cui all'art. 2, nonche' degli indicatori finali riportati nell'allegato 2.
2. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle province ed alle citta' metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono utilizzate esclusivamente per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza; possono includere il finanziamento delle seguenti attivita':
a) censimento, classificazione del rischio, verifica della sicurezza, progettazione, direzione lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.) e l'eventuale monitoraggio strutturale, purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto, comprese le spese per l'effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalita', dell'esposizione al rischio.
 
Art. 5

Programma triennale 2021-2023 e trasferimento delle risorse

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse di cui all'art. 1 comma 1 sulla base del Piano di riparto di cui all'Allegato 3.
2. Il trasferimento delle risorse alle province ed alle citta' metropolitane di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuato sulla base del Programma triennale 2021 - 2023 che i medesimi enti devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili inderogabilmente entro il 31 maggio 2021. Il programma triennale 2021-2023 deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
3. Il Programma triennale 2021-2023 e' considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Decorso tale termine il Programma si intende approvato.
4. Le risorse sono trasferite alle Province ed alle Citta' metropolitane di cui al comma 2, interamente per ciascuna annualita' secondo il Piano di riparto di cui all'Allegato 3, dopo l'approvazione dei Programmi triennali 2021 - 2023, articolati per ciascuna annualita' di finanziamento, entro il 30 settembre di ciascun anno.
5. Il Programma triennale e' sviluppato sulla base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, della vulnerabilita' territoriale rispetto ad azioni naturali e dell'esposizione al rischio;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione.
I costi relativi a tali attivita' non possono eccedere il 25% dell'importo assentito per la prima annualita' - anno 2021.
6. Il Programma triennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e/o di ricostruzione, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed i relativi costi. Il Programma deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione sulla base delle priorita' stabilite dalle analisi di rischio;
b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
c) inizio e fine dei lavori;
d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
In sede di presentazione, i programmi devono essere ordinati in funzione delle priorita' individuate e stabilite dagli enti, di cui all'art. 1, e possono prevedere interventi supplenti, aggiuntivi rispetto all'importo assentito al fine di agevolare il riutilizzo delle eventuali economie di gara. Qualora i ribassi d'asta non fossero sufficienti a coprire l'importo degli interventi supplenti, la differenza sara' a carico della stazione appaltante.
Il Programma relativo ad ogni annualita' contiene le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare anche utilizzando, a tal fine, la reportistica messa a disposizione Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
7. L'ultimazione dei lavori va certificata trenta giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma.
8. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata biennale o triennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.
9. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 
Art. 6

Revoca delle risorse

1. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili attraverso il sistema di monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dal presente decreto ministeriale, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 1078, le province o citta' metropolitane versano i corrispettivi importi ad sul capitolo di entrata 3570, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.
 
Art. 7

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendono disponibili ulteriori risorse per le medesime finalita', con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si procede all'assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' oggetto di rifinanziamento.
 
Art. 8

Monitoraggio

1. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, monitora, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, le attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le Stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli interventi sono classificati sotto la voce «Messa in sicurezza ponti e viadotti esistenti realizzazione nuovi ponti art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazione dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, n. 126».
Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2081