Gazzetta n. 173 del 21 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 giugno 2021
Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021, con il quale e' stato ridefinito il regime fitosanitario nazionale;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, in corso di registrazione;
Considerati i danni che l'organismo nocivo Toumeyella parvicornis sta determinando a carico delle piante del genere Pinus nel territorio nazionale ed in particolare nelle Regioni Campania e Lazio;
Considerata la necessita' di disporre di misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 25 febbraio 2021;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 20 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie di emergenza da adottare sul territorio della Repubblica italiana ai fini del contrasto dell'organismo nocivo Toumeyella parvicornis (Cockerell) nota come Cocciniglia tartaruga.
 
Allegato I

Metodologie d'indagine e di campionamento

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Misure fitosanitarie di contrasto del parassita specificato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «parassita specificato»: il fitomizo Toumeyella parvicornis (Cockerell);
b) «pianta ospite»: le piante, ad eccezione delle sementi, dei frutti e delle piante in coltura tissutale, appartenenti alle specie Pinus australis, P. banksiana, P. caribaea var. bahamensis, P. contorta, P. echinata, P. elliottii, P. glabra, P. mugo, P. nigra, P. palustris, P. pinaster, P. pinea, P. sylvestris, P. taeda e P. virginiana.
 
Art. 3

Indagini sul territorio nazionale

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini annuali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, mediante ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza del parassita specificato e, ove necessario, ricorrono al prelievo di campioni per analisi di laboratorio.
2. Le metodologie di indagine, di campionamento e di analisi per l'accertamento della presenza del parassita specificato sono conformi a quanto riportato nelle «Procedure di indagine», di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al presente articolo.
 
Art. 4

Comunicazione di casi sospetti

1. E' fatto obbligo a chiunque viene a conoscenza della presenza effettiva o sospetta del parassita specificato di dare immediata comunicazione, anche con modalita' di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse anche attraverso l'applicazione mobile MORGANA (Monitoraggio ORGanismi Nocivi in Agricoltura) del Servizio fitosanitario nazionale.
 
Art. 5

Istituzione di aree delimitate

1. Sulla base delle indagini di cui all'art. 3 o delle comunicazioni di cui all'art. 4 il Servizio fitosanitario regionale competente, confermata la presenza del parassita specificato, istituisce un'«area delimitata» ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031.
2. L'area delimitata di cui al comma 1 e' costituita da una «zona infestata» e dalla relativa «zona cuscinetto», circostante la «zona infestata», di almeno 5 km di larghezza.
3. Il ritrovamento del parassita specificato al di fuori della «zona infestata» ovvero in una «zona cuscinetto» determina la modifica dell'area delimitata e la rivalutazione delle misure ufficiali di eradicazione e contenimento di cui ai successivi articoli 6 e 7.
4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio comunica senza indugio l'istituzione dell'area delimitata al Servizio fitosanitario centrale. Tale comunicazione comprende una descrizione dell'area delimitata, la sua ubicazione e una mappa indicante l'ubicazione della «zona infestata» e della «zona cuscinetto». Con la medesima procedura viene notificata, dal Servizio fitosanitario regionale, ogni eventuale modifica delle aree delimitate del rispettivo territorio.
5. Se le indagini annuali sulle piante ospiti non hanno rivelato la presenza del parassita specificato nell'area delimitata nei precedenti tre anni, il Servizio fitosanitario regionale puo' abolire l'area delimitata.
 
Art. 6

Misure di eradicazione

1. Nell'area delimitata di cui all'art. 5 i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio attuano o fanno attuare le appropriate misure fitosanitarie ufficiali di seguito elencate ai fini dell'eradicazione del parassita specificato:
a) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili. La distruzione e' parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come tale e' realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio fitosanitario regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato;
b) trattamenti insetticidi, con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita;
c) operazioni selvicolturali per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell'allegato II «Misure fitosanitarie di contrasto del parassita specificato»;
d) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti a) e c) infestato dal parassita specificato, dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». La movimentazione e' consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento;
e) monitoraggio della presenza del parassita specificato nell'area delimitata attraverso indagini periodiche dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, consistenti in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi, conformemente all'allegato I. In tale monitoraggio e' prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute. Le indagini comprendono anche il prelievo di campioni su piante ospiti in apparenza sane. L'effettuazione delle indagini e' stabilita sulla base del rischio fitosanitario connesso al territorio ed e' piu' intensa nella «zona cuscinetto».
2. Qualora i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ritengano che l'abbattimento di determinate piante ospiti di cui alla lettera a) abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, puo' essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del parassita specificato e l'abbattimento e' attuato solo per le piante ospiti la cui vitalita' sia irrimediabilmente compromessa. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio notificano al Servizio fitosanitario centrale le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa adottata.
3. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici.
 
Art. 7

Misure di contenimento

1. Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 6 o di altri elementi di prova, i Servizi fitosanitari regionali ritengano che l'eradicazione del parassita specificato non sia piu' possibile in una determinata area delimitata, gli stessi attuano o fanno attuare misure fitosanitarie ufficiali ai fini del contenimento del parassita specificato ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2016/2031.
2. Quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio decide di applicare misure di contenimento informa senza indugio il Servizio fitosanitario centrale della sua decisione, indicandone le ragioni.
3. Le misure di contenimento di cui al comma 1 si applicano nell'area delimitata e includono:
a) monitoraggio della presenza del parassita specificato nella «zona cuscinetto» attraverso indagini ripetute nell'anno secondo le modalita' di cui all'allegato I. Le indagini consistono in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi. In tali indagini e' prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute;
b) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili nella «zona cuscinetto» a seguito del monitoraggio di cui alla lettera a). La distruzione e' parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come tale e' realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell'art. 182, comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio fitosanitario regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato;
c) in alternativa alla lettera b), trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita specificato secondo quanto indicato all'allegato II;
d) operazioni selvicolturali, nell'intera area delimitata, per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell'allegato II;
e) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti b) e c) infestato dal parassita specificato, dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». La movimentazione e' consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento.
4. Le misure di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici.
 
Art. 8
Condizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree
delimitate

1. E' vietata la movimentazione di piante ospiti dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto».
2. In deroga al comma 1, la movimentazione delle piante ospiti e' consentita solo previo controllo ufficiale del Servizio fitosanitario regionale competente e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati.
 
Art. 9

Azioni di informazione e comunicazione

1. Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all'art. 6 o le misure di contenimento di cui all'art. 7, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ne informano gli operatori interessati e la cittadinanza.
2. Almeno all'interno delle aree delimitate, i Servizi fitosanitari regionali interessati, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, attuano una campagna informativa al fine di sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sul rischio fitosanitario associato al parassita specificato e sulla necessita' di impedirne la diffusione al di fuori dell'area delimitata.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 664