Gazzetta n. 175 del 23 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 luglio 2021
Liquidazione coatta amministrativa della «Happy Service societa' cooperativa sociale», in Parma e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la societa' cooperativa «Happy Service societa' cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta societa' cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla societa' cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 175.336,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 226.753,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 5.430,00;
Considerato che il grado di insolvenza della societa' cooperativa e' rilevabile, altresi', dal mancato pagamento di mensilita' stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nonche' di un decreto ingiuntivo da parte di un fornitore, dichiarato ma non documentato dal legale rappresentante;
Considerato che in data 14 aprile 2021 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formulato la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa' cooperativa;
Considerato che in data 21 giugno 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, e' stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 21 giugno 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «Happy Service societa' cooperativa sociale», con sede in Parma (codice fiscale n. 02717160341) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (BL) il 9 marzo 1969 (codice fiscale NDRGPP69C09D530V), domiciliato in Parma (PR), piazza Antonio Salandra n. 33/A.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro: Giorgetti