Gazzetta n. 176 del 24 luglio 2021 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 13 luglio 2021
Disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e di revisione interna e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione dell'articolo 16, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019. (Provvedimento n. 111).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'articolo 13 il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, comma 1 e 16, comma 2;
Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Adotta
il seguente provvedimento:

INDICE

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale)
Art. 5 (Istituzione della funzione antiriciclaggio)
Art. 6 (Titolare della funzione antiriciclaggio)
Art. 7 (Segnalazione delle operazioni sospette)
Art. 8 (Funzione di revisione interna)
Art. 9 (Provvedimento di distacco)
Art. 10 (Intervallo temporale rilevante per il possesso dei requisiti per l'istituzione delle funzioni di controllo)
Art. 11 (Comunicazioni)
Art. 12 (Applicabilita' agli intermediari assicurativi delle Sezioni da I a IV del Capo II del Regolamento IVASS n. 44/2019)
Art. 13 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019)
Art. 14 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1

Fonti normative

1. Il presente provvedimento e' adottato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, comma 1, e 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019. In aggiunta, agli effetti del presente provvedimento si intendono per:
a) «funzione antiriciclaggio»: la funzione di cui all'articolo 13 del regolamento IVASS n. 44/2019;
b) «agenti e broker assicurativi»: le persone fisiche o le societa' aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del codice - nonche' i soggetti aventi residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dall'Italia, o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, che svolgono attivita' analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento - annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 116-quinquies del codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attivita' elencati all'articolo 2, comma 1, del codice;
c) «premi lordi contabilizzati»: la voce II.1.a del bilancio di esercizio individuale italiano (ovvero le corrispondenti voci dei bilanci delle imprese operanti all'estero, sulla base del raccordo operato al fine di redigere il bilancio consolidato) di cui all'allegato 1 al regolamento ISVAP n. 22/2008 relativo agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

Il presente provvedimento si applica, limitatamente all'operativita' nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del codice:
a) alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo (di seguito «sedi secondarie»);
b) alle imprese stabilite senza succursale di cui al successivo articolo 4;
c) agli intermediari assicurativi;
d) agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale di cui al successivo articolo 4.
 
Art. 4

Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo - diverse da quelle considerate stabilite ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, del codice - qualora le stesse congiuntamente:
a) operino sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice;
b) distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi attraverso una rete di intermediari assicurativi appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 109, comma 2, lettere a), b), c), d), e 116-quater o 116-quinquies del codice;
c) conseguano premi lordi contabilizzati (comunicati all'IVASS dalla sede legale dell'impresa stessa) superiori a euro 5 milioni.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano altresi' agli intermediari assicurativi che abbiano residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, qualora distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi nei rami previsti dall'articolo 2, comma 1 del codice in regime di libera prestazione di servizi tramite intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) del codice.
 
Art. 5

Istituzione della funzione antiriciclaggio

1. Salva la facolta' di esternalizzare la funzione antiriciclaggio anche al di fuori del gruppo, o di attribuirne i compiti alla sede centrale nel rispetto delle disposizioni di cui gli articoli 16 e 23 del Regolamento IVASS n. 44/2019, le sedi secondarie, che distribuiscono sul territorio italiano esclusivamente prodotti standardizzati definiti a basso rischio dalle disposizioni sui fattori di rischio, possono attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio:
a) alla funzione di verifica della conformita' alla normativa antiriciclaggio istituita presso la sede centrale dell'impresa, a condizione che almeno uno degli addetti a tale funzione,
i) se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia,
ii) ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliato per la carica in Italia;
b) a uno dei rappresentanti generali, a condizione che al rappresentante generale non siano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia.
2. Gli agenti e broker assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta;
b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a euro 15 milioni.
 
Art. 6

Titolare della funzione antiriciclaggio

1. Nel caso in cui si avvalgano della facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), le sedi secondarie possono nominare titolare della funzione antiriciclaggio in relazione all'attivita' svolta sul territorio italiano, il titolare dell'omologa funzione istituita presso la sede centrale della stessa impresa, a condizione che la persona designata,
a) se dipendente della sede centrale, venga distaccata a tempo parziale in Italia oppure,
b) ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliata per la carica in Italia.
2. Gli agenti e broker assicurativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente provvedimento che svolgono la propria attivita' in forma di impresa individuale non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione antiriciclaggio. Di quest'ultima, in tale ipotesi, risponde direttamente l'agente o broker persona fisica.
3. Il titolare nominato ai sensi del comma 1 possiede i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 2 del regolamento IVASS n. 44/2019.
 
Art. 7

Segnalazione delle operazioni sospette

1. Le imprese stabilite senza succursale nominano un responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette che svolge i compiti di cui all'articolo 18, commi 6, 7 e 8, del regolamento IVASS n. 44/2019 in relazione ai clienti cui i prodotti assicurativi vengono distribuiti sul territorio italiano dagli intermediari assicurativi con cui le stesse imprese hanno stipulato contratti/accordi di collaborazione.
2. Per tale incarico puo' essere designato il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette:
a) di uno dei seguenti soggetti, a condizione che essi siano tenuti ad istituire la propria funzione antiriciclaggio,
i) la sede secondaria italiana, se istituita per l'esercizio dell'attivita' anche in regime di stabilimento;
ii) l'ultima societa' controllante italiana o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente allo Spazio economico europeo.
iii) una qualunque altra impresa, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente allo Spazio economico europeo, facente parte di un gruppo italiano - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), del regolamento IVASS n. 44/2019 - ovvero di un gruppo estero di cui all'articolo 3, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2015/849;
b) della sede centrale della stessa impresa a condizione che la persona designata,
i) se dipendente della sede centrale, venga distaccata anche a tempo parziale in un ufficio in Italia, anche di terzi, ma comunque nella disponibilita' dell'impresa,
ii) qualora non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliata per la carica in Italia;
c) di un intermediario assicurativo di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), che distribuisca in Italia i prodotti del comparto vita dell'impresa;
d) di un altro intermediario assicurativo, obbligato ad istituire la funzione antiriciclaggio e a nominare il relativo titolare, che - al momento della designazione - distribuisca in Italia i prodotti del comparto vita dell'impresa da almeno due anni.
3. Gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette al responsabile per le segnalazioni sospette dell'impresa di riferimento o, qualora quest'ultima non sia individuabile, direttamente alla UIF.
 
Art. 8

Funzione di revisione interna

1. Le politiche, le procedure e i controlli interni in materia di antiriciclaggio delle sedi secondarie sono verificati da una funzione di revisione indipendente. A tal fine, i compiti descritti nell'articolo 19 del regolamento IVASS n. 44/2019 possono essere svolti dalla funzione di revisione interna istituita presso:
a) l'ultima societa' controllante italiana o con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente allo Spazio economico europeo;
b) una qualunque altra impresa, con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese aderente allo Spazio economico europeo, facente parte di un gruppo italiano - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), del regolamento IVASS n. 44/2019 - ovvero di un gruppo estero di cui all'articolo 3, paragrafo 15 della direttiva (UE) 2015/849;
c) la sede centrale dell'impresa.
Cio' e' consentito a condizione che almeno il titolare di tale funzione:
i) se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia oppure,
ii) ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliato per la carica in Italia.
2. Gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la funzione di revisione interna qualora siano costituiti in forma di societa' e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente pari o superiore a 100;
b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a euro 20 milioni.
 
Art. 9

Provvedimento di distacco

1. Nel caso venga scelta l'opzione del distacco a tempo parziale ai sensi degli articoli 5, 7 e 8, il provvedimento di distacco definisce - per i titolari delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonche' per il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette - la periodicita' di assegnazione almeno bimestrale.
 
Art. 10
Intervallo temporale rilevante per il possesso dei requisiti per
l'istituzione delle funzioni di controllo

1. Ai fini dell'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonche' della nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, i requisiti previsti dagli articoli 4, comma 1, 5 e 8 devono essere posseduti per almeno un biennio.
2. Le sedi secondarie, gli agenti e i broker assicurativi verificano ogni anno il ricorrere dei previsti requisiti in ciascun anno del biennio precedente. In caso positivo, a decorrere dall'anno successivo:
a) gli agenti e i broker assicurativi assolvono gli obblighi relativi all'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna;
b) le sedi secondarie possono attribuire i compiti e la titolarita' della funzione antiriciclaggio ai sensi degli articoli 5, comma 1 e 6, comma 1.
3. Gli agenti e i broker assicurativi possono dismettere le funzioni a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale verificano di non aver posseduto in alcun anno del triennio precedente i previsti requisiti.
4. Le imprese - incluse quelle di cui all'articolo 28-septies del regolamento IVASS n. 44/2019 - comunicano a ciascun agente e broker assicurativo l'ammontare, distribuito annualmente da ognuno di essi, che ha concorso alla formazione della voce di bilancio «premi lordi contabilizzati»; tale comunicazione e' effettuata tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla trasmissione degli stessi dati all'IVASS.
5. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli agenti e i broker assicurativi:
a) utilizzano gli importi comunicati dalle imprese per le quali distribuiscono prodotti assicurativi;
b) segnalano alle imprese la mancata ricezione della comunicazione e - trascorsi infruttuosamente trenta giorni dal termine di cui all'articolo 28-sexies del regolamento IVASS n. 44/2019 - utilizzano i dati di cui dispongono, dando comunicazione all'IVASS del dettaglio relativo a ciascuna impresa rimasta inadempiente.
 
Art. 11

Comunicazioni

1. Gli agenti e i broker assicurativi comunicano all'IVASS:
a) l'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna e la nomina dei rispettivi titolari, nonche' del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto diverso;
b) la dismissione di tali funzioni in conseguenza delle valutazioni di cui all'articolo 10, comma 3.
2. Gli intermediari assicurativi comunicano all'IVASS gli importi di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), relativi alla distribuzione per conto di imprese in regime di libera prestazione di servizi che non abbiano comunicato loro le generalita' o il domicilio del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette.
3. Le sedi secondarie comunicano all'IVASS:
a) l'esercizio delle facolta' di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1 e 8, comma 1;
b) l'istituzione della funzione antiriciclaggio presso la sede secondaria in conseguenza delle valutazioni di cui all'articolo 10, comma 2 o della rinuncia ad avvalersi delle facolta' precedentemente esercitate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b).
4. Le imprese stabilite senza succursale comunicano generalita' e domicilio del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF, all'IVASS e a ciascun intermediario assicurativo autorizzato a distribuire i propri prodotti in Italia.
5. Le comunicazioni sono effettuate:
a) entro il trenta settembre dell'anno che precede quello di istituzione o dismissione delle funzioni, o di nomina dei rispettivi titolari o del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 7, se dipendenti dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti;
b) entro i trenta giorni successivi agli eventi di cui alla lettera a), qualora derivino da circostanze diverse dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 12
Applicabilita' agli intermediari assicurativi delle Sezioni da I a IV
del Capo II del regolamento IVASS n. 44/2019

1. Ove non sussista un organo amministrativo come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del regolamento IVASS n. 44/2019, i compiti attribuiti all'organo amministrativo e all'alta direzione competono:
a) alla persona fisica iscritta in qualita' di intermediario assicurativo in forma di impresa individuale;
b) a tutti gli amministratori in caso di societa' in cui l'amministrazione spetti - disgiuntamente o congiuntamente - a piu' persone;
c) all'unico socio amministratore o all'amministratore unico negli altri casi.
2. Le societa' di capitali che hanno istituito un organo di controllo applicano le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento IVASS n. 44/2019.
3. I soggetti tenuti ad istituire la funzione antiriciclaggio o quella di revisione interna applicano - limitatamente al ruolo di tali funzioni nel sistema di controllo interno sul rischio di riciclaggio - le disposizioni della sezione I del Capo II del regolamento IVASS n. 44/2019.
4. Gli agenti e i broker assicurativi privi dei requisiti definiti nell'articolo 5, comma 2:
a) applicano le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 10, comma 1, lettera h), e dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del regolamento IVASS n. 44/2019,
b) attuano misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio in conformita' con quanto definito negli accordi di distribuzione,
c) si attengono - qualora la distribuzione assicurativa sia svolta per conto di piu' imprese - ai requisiti piu' stringenti prescritti da una di esse; cio' con riferimento a ciascun cliente e ad ogni ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva.
5. Gli agenti e i broker assicurativi che posseggono i requisiti definiti nell'articolo 5, comma 2:
a) adottano i propri orientamenti strategici, la propria politica aziendale e il documento analitico tenendo conto degli aspetti disciplinati - per ciascun ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva - negli accordi di distribuzione sottoscritti con le imprese di assicurazione;
b) adempiono comunque in modo uniforme a tali obblighi, indipendentemente da singole previsioni meno stringenti richieste di volta in volta da una specifica impresa di assicurazioni per la distribuzione di un proprio particolare prodotto assicurativo, fatta salva la facolta' di individuare autonomamente prodotti caratterizzati da minori rischi di riciclaggio.
6. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del codice, nonche' i soggetti che svolgono attivita' analoghe a quelle dei predetti intermediari assicurativi - annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 116-quinquies del codice - adottano idonei presidi, controlli e procedure, relativamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attivita' elencati all'articolo 2, comma 1, del codice in conformita' con le «disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007.
 
Art. 13

Modifiche al regolamento IVASS n. 44/2019

1. All'articolo 2, comma 1,
a) alla lettera l), dopo le parole «Unione europea» sono aggiunte le parole «o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo»;
b) alla lettera m), le parole «o in uno Stato terzo» sono eliminate; le parole «agli articoli 116-quater e 116-quinquies» sono sostituite dalle parole «all'articolo 116-quinquies»;
c) dopo la lettera vv), e' aggiunta la lettera «ww) "sede centrale": gli uffici dell'impresa con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo che svolgono funzioni equivalenti a quelle della direzione generale e amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del codice».
2. All'articolo 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la lettera «e) alle imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, limitatamente alle disposizioni di cui al Capo II, Sezione VI».
3. All'articolo 4, comma 3, lettera b), sub i.), e lettera c), all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 2, all'articolo 10, comma 2, all'articolo 17, comma 4 e all'articolo 23, comma 2, le parole «direzione generale» sono sostituite dalle parole «sede centrale».
4. All'articolo 16 e' aggiunto il seguente comma 25 «Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, da 8 a 15, da 17 a 22, si applicano anche quando i compiti di cui all'articolo 14 sono attribuiti - ai sensi dell'articolo 23, comma 2 - alla funzione che svolge compiti omologhi presse la sede centrale.»
5. All'articolo 18, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), nonche' i soggetti che svolgono attivita' analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento - annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 116-quinquies del codice - inviano la segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un'impresa di riferimento. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 36, comma 3 del decreto antiriciclaggio, gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera d), nonche' i soggetti che svolgono attivita' analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento - annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 116-quinquies del codice, nonche' gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale, inviano la segnalazione all'impresa di riferimento anche in relazione alle "stesse operazioni" gia' segnalate direttamente alla UIF e danno comunque notizia all'impresa dell'avvenuta segnalazione di uno "stesso cliente". Si considerano "stesse operazioni" quelle in cui i premi - iniziale, ricorrente, aggiuntivo - sono stati pagati, in tutto o in parte, con liquidita' o titoli oggetto dell'autonoma segnalazione dell'intermediario assicurativo alla UIF. Gli intermediari assicurativi definiscono, secondo un approccio fondato sul rischio, il periodo antecedente il pagamento del premio da prendere in considerazione a tal fine, che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni o a quello piu' lungo definito dall'impresa negli accordi di distribuzione.»
6. Nel Capo II, dopo l'articolo 28, e' inserita la seguente:

«Sezione VI
Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo

Art. 28-bis.

Disposizioni generali

1. Le imprese svolgono periodicamente l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso una metodologia strutturata in due macro-attivita':
a) valutazione del rischio intrinseco e delle vulnerabilita', che consiste nell'individuare in che modo le minacce, in relazione all'attivita' esercitata, interessano l'impresa e in quale misura i presidi aziendali risultano vulnerabili ad esse;
b) determinazione del livello di rischio residuo e delle relative iniziative di mitigazione, attraverso lo sviluppo e l'attuazione di politiche e procedure per fronteggiare il rischio cui l'impresa rimane esposta.
2. La funzione antiriciclaggio riporta gli esiti dell'esercizio di autovalutazione nella relazione annuale di cui all'articolo 14, descrivendo le fasi del processo, le funzioni coinvolte, i dati e le informazioni alla base delle valutazioni effettuate, i risultati ottenuti e le iniziative di adeguamento eventualmente necessarie.
3. Per i gruppi assicurativi, l'ultima societa' controllante italiana coordina l'attivita' svolta da ciascuna delle compagnie appartenenti al gruppo e da' conto nella propria relazione degli esiti delle singole entita', valutando la rilevanza dei rischi residui per l'intero gruppo.
4. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del codice, nonche' i soggetti che svolgono attivita' analoga a quelle dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento - annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della notifica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 116-quinquies del codice - includono il rischio di riciclaggio connesso alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attivita' elencati all'articolo 2, comma 1, del codice, nell'ambito dell'esercizio annuale di autovalutazione condotto in conformita' con le «disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007. L'attivita' di intermediazione assicurativa viene sempre considerata come separata linea di business da sottoporre a specifica valutazione del rischio.

Art. 28-ter.

Criteri per la valutazione del rischio intrinseco

1. Ai fini dell'identificazione e valutazione del rischio intrinseco le imprese valutano almeno i seguenti elementi:
a) la composizione dei rami vita in cui l'impresa opera;
b) l'ammontare annuale dei premi lordi contabilizzati e delle prestazioni liquidate nonche' il corrispondente numero di polizze e di clienti;
c) i mercati geografici di riferimento (almeno a livello di singolo paese);
d) i canali distributivi utilizzati;
e) il numero, e il corrispondente ammontare di premi versati e prestazioni liquidate, di:
i) clienti classificati nelle piu' elevate fasce di rischio, anche per la presenza - in qualita' di contraente o di beneficiario o di rispettivo titolare effettivo - di PEP, compresi i familiari e/o i soggetti che mantengono stretti legami, nonche' di titolari di cariche pubbliche locali;
ii) titolari effettivi di polizze stipulate tramite societa' fiduciarie e trustee nell'ambito di accordi di trust;
f) la presenza di succursali situate in paesi terzi ad alto rischio, in particolare se ad esse e' stato chiesto dall'ultima societa' controllante italiana di applicare misure supplementari per far fronte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
g) il paese estero di origine e di destinazione dei fondi relativi ai premi pagati e prestazioni liquidate, con particolare riguardo ai paesi terzi ad alto rischio»;
h) gli elementi significativi risultanti dalle relazioni e dall'ulteriore documentazione proveniente dalle funzioni di controllo interno;
i) le risultanze delle verifiche, ispettive e a distanza, condotte dalle Autorita'.
2. Le imprese definiscono un proprio indicatore attraverso il quale misurare il livello di rischio intrinseco, da ricondurre in una delle quattro categorie (rischio basso, rischio medio-basso, rischio medio-alto, rischio alto) sulla base dei criteri di attribuzione orientativamente descritti nell'allegato 1 - Tabella A.
3. Ai fini della valutazione, le imprese tengono conto anche di informazioni ricavate da fonti esterne, tra le quali rilevano: l'analisi nazionale dei rischi condotta sotto l'egida del Comitato di sicurezza Finanziaria; le liste e i documenti emanati da istituzioni internazionali e dai governi nazionali in merito a soggetti ed entita' sospettati di attivita' terroristica.
4. L'attribuzione del livello di rischio viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi effettuate e delle motivazioni che hanno determinato le scelte.

Art. 28-quater.

Analisi delle vulnerabilita'

1. Le imprese adottano e attuano politiche e procedure idonee a mitigare il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo identificato ai sensi dell'articolo 28-ter.
2. Le imprese definiscono un proprio indicatore per misurare la vulnerabilita' del sistema dei presidi, tenendo anche conto dei dati quantitativi concernenti le misure di mitigazione del rischio relative a premi e prestazioni liquidate, riportati nel foglio elettronico di cui all'articolo 28-sexies.
3. La vulnerabilita' cosi' misurata andra' ricondotta in una delle quattro categorie (vulnerabilita' non significativa, vulnerabilita' poco significativa, vulnerabilita' abbastanza significativa, vulnerabilita' molto significativa) sulla base dei criteri di attribuzione orientativamente descritti nell'allegato 1 - Tabella B.

Art. 28-quinquies.

Determinazione del rischio residuo

1. La combinazione dei giudizi sul rischio intrinseco e sulla vulnerabilita' determina, in base alla matrice illustrata nell'allegato 1 - Tabella C, l'attribuzione della fascia di rischio residuo, secondo una scala di quattro valori (rischio residuo non significativo, rischio residuo basso, rischio residuo medio, rischio residuo elevato).
2. Determinato il livello di rischio residuo, le imprese individuano le azioni correttive o di adeguamento da adottare.
3. L'attribuzione del livello di rischio deve essere accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi effettuate e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.

Art. 28-sexies.

Trasmissione annuale dei dati

1. Le imprese inviano annualmente all'IVASS, entro il termine del 30 giugno, un insieme strutturato di informazioni e dati di carattere qualitativo e quantitativo, suddiviso in sei sezioni: Organizzazione, Premi lordi contabilizzati, Prestazioni liquidate, Gestione e controllo, Intermediari e Esito autovalutazione.
2. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate con lettera al mercato entro il 30 novembre di ogni anno.
3. Nel caso di gruppi assicurativi l'ultima societa' controllante e' tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonche' ad ogni singola compagnia.
4. Le imprese che commercializzano esclusivamente prodotti standardizzati definiti a basso rischio dalle disposizioni sui fattori di rischio trasmettono solo i dati di cui alla sezione Premi lordi contabilizzati.

Art. 28-septies.

Attivita' in regime di libera prestazione di servizi

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo trasmettono, entro il medesimo termine di cui all'articolo 28-sexies, informazioni sull'attivita' assicurativa svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nei rami vita, limitatamente alle sole informazioni della sezione Intermediari.
2. Tali imprese inviano tramite posta elettronica certificata i dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell'impresa. Le stesse possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'accreditamento al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate. Qualora ai fini della registrazione tali imprese si avvalgano di un intermediario, possono delegare nella lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la lettera tramite la propria casella di posta elettronica certificata. La comunicazione di non aver distribuito polizze in Italia nell'anno precedente puo' essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria nel caso in cui l'impresa sia sprovvista di posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera pervenuta nella data in cui il messaggio di posta elettronica ordinaria viene protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell'IVASS.
3. Le imprese di cui al comma 1 che operano in Italia anche in regime di stabilimento, possono trasmettere quanto richiesto anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della rappresentanza.»
 
Art. 14

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Le imprese - incluse quelle di cui all'articolo 28-septies del regolamento IVASS n. 44/2019 - trasmettono agli intermediari assicurativi i dati relativi all'esercizio 2019 - di cui all'articolo 10, comma 4 - entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
3. In sede di prima applicazione:
a) le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;
b) le informazioni e i dati relativi all'esercizio 2020 - di cui agli articoli 28-sexies e 28-septies del regolamento n. 44/2019 - vengono trasmessi entro il 30 settembre 2021;
c) le comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), del presente Provvedimento sono effettuate entro il 30 novembre 2021.
Roma, 13 luglio 2021

Il presidente: Signorini