Gazzetta n. 177 del 26 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 luglio 2021
Criteri e modalita' di concessione dei contributi del fondo in favore dei comuni che, entro il 15 luglio 2021, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 23-bis introdotto dalla legge di conversione del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021;
Considerato che le sedi alternative individuate ai sensi del comma 1 del predetto art. 23-bis devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali;
Considerato, inoltre, che il comma 2 dello stesso art. 23-bis dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e le modalita' di concessione dei contributi del fondo di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021;
Considerato, infine, che il citato fondo trova copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del citato decreto-legge n. 41 del 2021;
Sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1

I criteri e le modalita' di concessione dei contributi del fondo di cui all'art. 23-bis, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono individuati in base alle specifiche di cui all'allegato 1 «nota metodologica» che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2021

Il Ministro dell'interno
Lamorgese Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
 
Allegato 1 Nota metodologica sui criteri e le modalita' di concessione dei
contributi del fondo istituito dal comma 1, dall'art. 23-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L'art. 23-bis introdotto dalla legge n. 69/2021, di conversione del decreto-legge n. 41/2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021.
Il comma 2 dello stesso art. 23-bis dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e le modalita' di concessione dei contributi del fondo di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.
Al fine di definire i criteri e le modalita' di concessione dei contributi sono stati individuati quali parametri per il riparto:
numero sezioni trasferite in una sede extra scolastica;
numero degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell'attivita' didattica.
Per quanto riguarda il numero di sezioni trasferite il peso assegnato a tale parametro e' di 30/100 mentre per il numero di studenti e' di 70/100 calcolato sui rispettivi totali.
Esempio: numero sezioni trasferite 7.850; numero studenti 26.500.
Un comune che trasferisce 15 sezioni che interessano 550 studenti ricevera' un contributo pari ad euro 30.200. (30*15/7.850 - 70*550/26.500 = 0,057 + 1,453 = 1,510 - 2.000.000*1,510%).
Il contributo non potra', comunque, superare, le spese effettivamente sostenute e dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla dotazione del fondo, si procedera' a ridurre proporzionalmente il contributo.
Eventuali somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai comuni che non hanno superato l'importo del contributo concedibile.
Il contributo sara' erogato previa attestazione dell'avvenuto trasferimento dei seggi.