Gazzetta n. 177 del 26 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 maggio 2021, n. 107
Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attivita' diverse.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'articolo 6, secondo il quale gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalita' di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore;
Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai sensi del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802 del 5 marzo 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 1994, n. 10:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) [i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225];
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere
f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la
sezione centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- La legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.
- Si riportano gli articoli 5, 6 e 97 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O.:
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1. Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.
1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di
interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita'
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita', anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attivita'
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al
contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore
resi da enti composti in misura non inferiore al settanta
per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione
e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e
solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un'area economica svantaggiata,
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere
l'accesso del produttore al mercato e che preveda il
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore
del produttore e l'obbligo del produttore di garantire
condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai
lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi
per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della
legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale
dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della
legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
di attivita' di interesse generale a norma del presente
articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui
al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e
i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o
di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
2. Tenuto conto delle finalita' civiche, solidaristiche
e di utilita' sociale di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e dei
principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice,
l'elenco delle attivita' di interesse generale di cui al
comma 1 puo' essere aggiornato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del decreto, decorsi i quali quest'ultimo puo' essere
comunque adottato.».
«Art. 6 (Attivita' diverse). - 1. Gli enti del Terzo
settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di
cui all'art. 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo
statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali
rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo
criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97, tenendo
conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e
gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto
all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,
impiegate nelle attivita' di interesse generale.».
«Art. 97 (Coordinamento delle politiche di governo).
- 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare,
in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di
governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle
attivita' degli enti del Terzo settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:
a) coordina l'attuazione del presente codice al fine
di assicurarne la tempestivita', l'efficacia e la coerenza
ed esprimendo, la' dove prescritto, il proprio orientamento
in ordine ai relativi decreti e linee guida;
b) promuove le attivita' di raccordo con le
amministrazioni pubbliche interessate, nonche' la
definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni,
anche con enti privati, finalizzati a valorizzare
l'attivita' degli enti del Terzo settore e a sviluppare
azioni di sistema;
c) monitora lo stato di attuazione del presente
codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni
correttive e di miglioramento.
3. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Cabina di regia sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti
del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla
Cabina di regia e' gratuita e non da' diritto alla
corresponsione di alcun compenso, indennita', emolumento o
rimborso spese comunque denominato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Natura strumentale delle attivita' diverse

1. Le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nota alle premesse.
 
Art. 3

Natura secondaria delle attivita' diverse

1. Le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attivita' di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.
2. Nel documentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attivita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1.
3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:
a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attivita' di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, si veda nota alle premesse.
- Si riporta l'art. 13, comma 6 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 13 (Scritture contabili e bilancio). - 6.
L'organo di amministrazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle attivita' di cui all'art. 6
a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.».
- Si riporta l'art. 17, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 17 (Volontario e attivita' di volontariato). -
1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di
volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono
tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che
svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.».
- Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183):
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi).
- 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente
decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
 
Art. 4

Obblighi e sanzioni

1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche', eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore e' tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attivita' secondarie ed attivita' principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.
3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 19 maggio 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 50 e 93 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 50 (Cancellazione e migrazione in altra
sezione). - 1. La cancellazione di un ente dal Registro
unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da
parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di
accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti
della competente autorita' giudiziaria ovvero tributaria,
divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione,
estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti
necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale
del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per
mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai
sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il
proprio patrimonio ai sensi dell'art. 9, limitatamente
all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in
cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione
dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma
permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del
Registro stesso, l'ente puo' formulare la relativa
richiesta di migrazione che deve essere approvata con le
modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione nel
Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal
Registro, e' ammesso ricorso avanti al tribunale
amministrativo competente per territorio.».
«Art. 93 (Controllo). - 1. I controlli sugli enti del
Terzo settore sono finalizzati ad accertare:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti
necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del
Terzo settore;
b) il perseguimento delle finalita' civiche,
solidaristiche o di utilita' sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche
fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel
Registro unico nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse pubbliche,
finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.
2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 15 del decreto legislativo recante
revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106.
3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo
settore territorialmente competente esercita le attivita'
di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,
nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede
legale sul proprio territorio, anche attraverso
accertamenti documentali, visite ed ispezioni,
d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga
a conoscenza di atti o fatti che possano integrare
violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con
riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera b). In caso
di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni
diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro
unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del
primo periodo puo', ove necessario, attivare forme di
reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti
uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli
presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e
gli organismi affiliati degli enti di terzo settore
interessati.
4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali
che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di
beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti
del Terzo settore per lo svolgimento delle attivita'
statutarie di interesse generale, dispongono i controlli
amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma
1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei
beneficiari.
5. Le reti associative di cui all'art. 41, comma 2
iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale
del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di
servizio per il volontariato previsti dall'art. 61,
appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, possono svolgere attivita' di controllo
ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) nei confronti dei
rispettivi aderenti.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di
servizio per il volontariato devono risultare in possesso
dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il
decreto di cui all'art. 96, tali da garantire un efficace
espletamento delle attivita' di controllo. L'autorizzazione
e' rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione
dell'istanza e mantiene validita' fino alla avvenuta
cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione
del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi
dell'art. 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai
sensi dell'art. 66 o fino alla revoca della stessa
autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di
accertata inidoneita' della rete associativa o del Centro
di servizio ad assolvere efficacemente le attivita' di
controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il
predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si
intende rilasciata.
7. L'attivita' di controllo espletata dalle reti
associative nazionali e dai Centri di servizio per il
volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.».