Gazzetta n. 178 del 27 luglio 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 12 luglio 2021
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'azienda C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.a. di Napoli, concluso, in data 26 novembre 2020, con le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL (pos. 2760/12). (Delibera n. 21/185).


LA COMMISSIONE

Su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri,
Premesso che:
la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.a. di Napoli svolge attivita' di trasporto urbano nella Citta' di Caserta, extraurbano nelle Province di Napoli e Caserta, nonche' alcuni collegamenti a carattere interregionale;
con nota del 20 novembre 2012, la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.a. trasmetteva alla Commissione i verbali degli incontri avuti con le organizzazioni sindacali presenti in azienda, da ultimo quello del 29 ottobre 2012, nel corso del quale erano state individuate le seguenti fasce orarie da garantire in caso di sciopero: dalle ore 6,00 alle ore 8,30 e dalle ore 12,30 alle ore 15,30;
la Commissione, con nota del 14 giugno 2013, prot. n. 9909/TPL, rilevava che l'individuazione delle suddette fasce orarie non appariva rispettosa della normativa contenuta nella normativa di settore, che prevede che «dovra' essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore». Si riteneva necessario, pertanto, che le parti sociali provvedessero ad adeguare tale accordo alle disposizioni previste dalla citata normativa, rimanendo in attesa della trasmissione del nuovo testo, per la eventuale valutazione di idoneita';
l'Autorita', con nota dell'11 dicembre 2015, prot. n. 17131/TPL, attesa la difficolta' dimostrata, nel tempo, dalle parti sociali in ordine al perfezionamento del citato Accordo aziendale, promuoveva una audizione con la C.L.P. Sviluppo Industriale S.p.a. e le Segreterie provinciali di Caserta delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporti per il 16 dicembre 2015. All'esito di tale incontro interlocutorio, le parti concordavano di riavviare un percorso di confronto finalizzato alla conclusione di un Accordo aziendale quanto piu' ampiamente condiviso;
con nota del 21 dicembre 2015, prot. n. 2888, l'azienda convocava le RR.SS.AA. e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL per la data del 7 gennaio 2016, al fine di discutere e approvare una bozza di Accordo avente ad oggetto «regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero»;
con nota del 21 gennaio 2016, prot. n. 178, l'azienda trasmetteva il verbale della riunione del 7 gennaio 2016, nel corso della quale le parti sociali dichiaravano di ritenere utile, per completare ed esaminare le esigenze dell'utenza, proseguire la discussione. L'azienda dichiarava di rendersi disponibile, in questo clima costruttivo, ad aprire un tavolo negoziale sulle tematiche poste dalle organizzazioni sindacali;
la Commissione, con nota del 15 dicembre 2017, prot. n. 18252/TPL, con riferimento alla corrispondenza pervenuta sino a quella data, invitava nuovamente le parti sociali a fornire ogni utile informazione, eventualmente corredata da idonea documentazione, in merito alla prosecuzione del confronto avviato ai fini della sottoscrizione del nuovo Accordo aziendale;
in data 26 novembre 2020, l'azienda, le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL, concludevano un Accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente della CLP Sviluppo Industriale S.p.a.;
con nota del 20 aprile 2021, la CLP Sviluppo Industriale S.p.a. trasmetteva copia del predetto Accordo alla Commissione per gli adempimenti di competenza;
con nota del 27 maggio 2021, prot. n. 6718/TPL, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro quindici giorni dalla ricezione della medesima nota;
decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;
Considerato che:
lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, nonche' dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (Art. 9) e Rarefazione (Art. 11) (delibera della Commissione del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115);
l'art. 11, lettera A), della predetta regolamentazione provvisoria stabilisce che «L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.»;
l'art. 17 del predetto Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.
Rilevato che:
le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'accordo aziendale, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: dalle ore 6,00 alle ore 8,30 e dalle ore 12,30 alle ore 16,00;
le parti hanno concordato di fare salvi gli accordi nazionali in materia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'esercizio del diritto di sciopero;
le parti medesime hanno stabilito, inoltre, di procedere alla revisione periodica delle fasce orarie, secondo le reciproche esigenze;
Precisato che per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'Accordo aziendale in esame, restano in vigore le regole contenute nel citato Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 e nella citata regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 26 novembre 2020, con le RR.SS.AA. e le Segreterie regionali della Campania delle organizzazioni sindacali Filt CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della CLP Sviluppo Industriale S.p.a.;

Dispone:

La trasmissione della presente delibera all'azienda CLP Sviluppo Industriale S.p.a. di Napoli, alle RR.SS.AA. e alle Segreterie regionali della Campania delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Napoli, al Prefetto di Caserta ed alle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera, unitamente all'Accordo aziendale del 26 novembre 2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento degli stessi sul sito internet della commissione.
Roma, 12 luglio 2021

Il Presidente: Santoro-Passarelli
 
Allegato

Verbale di riunione sindacale

Addi' 26 del mese di novembre 2020 alle ore 15,00 circa, sono presenti, nella modalita' di videoconferenza:
per la CLP Sviluppo Industriale S.p.a., il dott. Francesco Viale nella qualita' di amm.re unico della societa', assistito dall'avv. Lugi de Martino;
per le OO.SS. Segreterie e RRSSAA i sigg.
FILT CGIL Angelo Lustro e Giuseppe Schioppa
FIT CISL Pasquale Federico e Raffaele Medici
UILT Pierluigi Ferraiuolo e Vincenzo Sperlongano
UGL Trasporti Edoardo Leongito FALSA CISAL Carlo Nugnes
FALSA CONFAIL Francesco Vuolo
Scopo della riunione, convocata dall'Azienda, e' quello di discutere sulla necessita' di aggiornamento dell'applicazione in Azienda della vigente normativa di cui alla legge n. 146\90 e s.m.i.
L'Azienda ha ravvisato la necessita' di aggiornare gli accordi intercorsi tra le Parti con verbali del 29 ottobre 2012 e del 20 giugno 2013 sull'individuazione delle fasce orarie di garanzia da rispettare durante l'esercizio dello sciopero da parte delle OO.SS.
Le Segreterie e le RRSSAA OO.SS. convenute prendono atto e condividono la necessita' prospettata dall'Azienda ed all'uopo propongono di fare riferimento alle fasce orarie concordate e vigenti nelle realta' aziendali TPL a livello regionale.
L'Azienda precisa la necessita' di rispettare quanto gia' evidenziato a entrambe le Parti, dal Garante della legge sullo sciopero con nota Pos. n. 2760\12 settore TPL del 14 giugno 2013 con la quale l'Organo citato ha invitato al rispetto del dettato di cui all'art. 11 lettera B) secondo cui «dovra' essere garantito il servizio (TPL) completo, articolato su due fasce orarie per un totale di sei ore». Da tale comunicazione e' scaturito il verbale di accordo aziendale del 20 giugno 2013.
Inoltre le Parti, con l'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, all'art. 12 lettera B (sottoscritto da FILTCGIL, FITCISL, UILT, UGTFNA), hanno definito tale aspetto specifico.
Allegato del documento digitale con numero protocollo 2021.0004993 del 20 aprile 2021.
Dopo ampia discussione le Parti concordano di stabilire come fasce di garanzia da rispettare in caso di sciopero, i seguenti periodi orari:
mattino: da ore 6,00 a ore 8,30;
intermedio: da ore 12,30 a ore 16,00.
Sono fatti salvi gli accordi nazionali in materia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'esercizio del diritto di sciopero.
Le determinazioni di cui al presente verbale verranno portate a conoscenza del personale dipendente mediante Ordine di servizio aziendale.
Le Parti concordano nella revisione periodica delle fasce orarie, secondo le reciproche esigenze.
Del che e' verbale redatto su due pagine. Chiuso alle ore 16,45 circa. L.C.S.
Seguono le firme dei presenti per parte aziendale mentre le OO.SS. provvederanno a riscontrare a mezzo mail che in copia verranno allegate al presente atto.
Per la CLP Sviluppo Industriale S.p.a.
Firmato

Per le OO.SS.
Firmato