IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale l'Istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Milano, Padova e Bologna, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989; Visto il decreto in data 26 marzo 1998 di attivazione della sede periferica di Genova; Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto «Centro milanese di terapia della famiglia di Milano, Padova, Bologna e Genova», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; Visto il decreto in data 25 febbraio 2002 di attivazione della sede periferica di Palermo; Visto il decreto in data 23 luglio 2004 di attivazione della sede periferica di Trieste; Visto il decreto in data 21 settembre 2004 di attivazione della sede periferica di Treviso; Visto il decreto in data 16 marzo 2005 di trasferimento della sede periferica di Padova; Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di trasferimento della sede periferica di Trieste; Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di trasferimento della sede periferica di Treviso; Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 di trasferimento della sede periferica di Torino; Visto il decreto in data 21 maggio 2007 di trasferimento della sede periferica di Genova; Visto il decreto in data 15 dicembre 2017 di revoca della sede periferica di Bologna; Visto decreto in data 6 ottobre 2020 di trasferimento della sede periferica di Genova a Monza; Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Palermo, da via Castriota n. 6 a via Agrigento n. 7; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 106/2021;
Decreta:
Art. 1
La «Centro milanese di terapia della famiglia» abilitata con decreto in data 24 ottobre 1994 ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Milano, Padova e Bologna, corsi di formazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la sede periferica di Palermo, da via Castriota n. 6 a via Agrigento n. 7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2021
Il segretario generale: Melina |