Gazzetta n. 183 del 2 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 luglio 2021
Termini e modalita' di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.


IL DIRETTORE GENERALE
delle finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e, in particolare, il Capo II del Titolo I, concernente la «Riscossione mediante ruoli», e il Titolo II, concernente la «Riscossione coattiva»;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha previsto la soppressione di Equitalia e l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2017, di un ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate - Riscossione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il quale stabilisce:
al comma 4, che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
al comma 5, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabilite le modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori;
al comma 6, che fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale e' sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione;
al comma 9, che le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
Considerata la necessita' di adottare il decreto ministeriale, di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con il quale si stabiliscono le modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del medesimo art. 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori;

Decreta:

Art. 1

1. Entro il 20 agosto 2021 l'agente della riscossione trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato n. 1, l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o piu' debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione di quelli indicati dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
2. Entro il 30 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, restituisce a quest'ultimo l'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4.
3. L'annullamento dei debiti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e' effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 del presente articolo; nel caso di coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati ai sensi del medesimo comma 2.
4. Ai fini del discarico conseguente all'annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato n. 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Tale discarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive del requisito relativo all'importo e al requisito temporale, previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, nonche' per la presenza di eventuali carichi esclusi dall'annullamento ai sensi del comma 9 del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 41 del 2021. L'erroneo inserimento di tali quote puo' essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.
5. Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico- finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:
a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;
b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilita' di cui alla lettera b);
d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 gia' stralciati dal conto del bilancio.
6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 e' oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 e' esercitata la facolta' di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in dieci annualita', in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022.
7. Gli enti creditori diversi da quelli di cui al comma 5, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento.
 
Allegato 1
Specifiche tecniche per la trasmissione, dall'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate, dell'elenco dei soggetti aventi uno o piu' debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e per la restituzione di tale elenco da parte dell'Agenzia delle entrate.
===================================================================== | NOME | CAMPO | TIPO | LUNGHEZZA FORMATO | +=============+==========+=======+==================================+ | Codice | | | Obbligatorio Se CF numerico, | | fiscale | AN | 16 | allineare a sinistra | +-------------+----------+-------+----------------------------------+

Specifiche tecniche per la restituzione da parte dell'Agenzia delle entrate delle verifiche del requisito reddituale sui soggetti trasmessi dall'agente della riscossione.
===================================================================== | NOME | CAMPO |TIPO | LUNGHEZZA FORMATO | +=========================+=======+=====+===========================+ | Codice fiscale E' il | | | | | codice fiscale inviato | | | Obbligatorio Se CF | | dall'agente della | | | numerico, allineare a | | riscossione | AN | 16 | sinistra | +-------------------------+-------+-----+---------------------------+ |Esito verifica requisiti | | | | | reddituali Assume il | | | | |valore 'N' esclusivamente| | | | | per i soggetti per i | | | | | quali non ricorrono i | | | | | requisiti reddituali | | | | | previsti dall'art. 4, | | | | | comma 4, del Decreto | AN | 1 | Facoltativo | +-------------------------+-------+-----+---------------------------+

 
Art. 2

1. La sospensione della riscossione di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cessa alla data del 31 ottobre 2021.
2. L'agente della riscossione presenta la richiesta di rimborso delle spese di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, entro il 15 novembre 2021.
Allegato n. 1.
Specifiche tecniche per la trasmissione, dall'agente della riscossione all'Agenzia delle entrate, dell'elenco dei soggetti aventi uno o piu' debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, e per la restituzione di tale elenco da parte dell'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2021

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1064