Gazzetta n. 184 del 3 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 luglio 2021
Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2 del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 che ha previsto la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria, da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonche' da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all'albo istituito ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, a partire dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modifiche recante le specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalita' operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonche' la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, recante le specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilita' del pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie che, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, include tra gli stessi l'Ordine dei biologi, istituisce gli rdini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e prevede che ciascun ordine abbia uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione e che gli ordini territoriali siano riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma;
Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della citata legge n. 3 del 2018 che prevede che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto l'art. 4, comma 11, della richiamata legge n. 3 del 2018 che stabilisce che la Federazione nazionale degli ordini di cui all'art. 9, lettera c), della medesima legge assume la denominazione di Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018 che ha istituito gli albi delle diciassette professioni sanitarie che fanno parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e si aggiungono a quelli gia' preesistenti dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari;
Visto l'art. 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilita' di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto l'art. 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, con il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;
Acquisita la disponibilita' della Federazione nazionale ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione d'intesa con il Ministero della salute;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 232 del 10 giugno 2021 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;

Decreta:

Art. 1
Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate
dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con
il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, gli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019:
a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;
f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;
k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;
l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo e' stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione telematica

1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione si applicano le medesime modalita' previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, del 27 aprile 2018 e del 19 ottobre 2020 e del 29 gennaio 2021. La trasmissione dei dati relativi alle spese di cui all'art. 1 del presente decreto sostenute nell'anno di imposta 2021 e' effettuata entro il 31 gennaio 2022.
2. Le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
3. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2021

Il Ministro: Franco