Gazzetta n. 184 del 3 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 luglio 2021
Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS), aggiornamento della composizione dei panieri CDS e modifica di altri criteri del calcolo del corrispettivo.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la decisione della Commissione europea n. C (2016) 873 final del 10 febbraio 2016, avente ad oggetto lo «Schema di garanzia statale italiano» (Case SA 43390 2016/N Italy) relativo al programma di cartolarizzazione per il sistema bancario italiano avente come sottostante crediti deteriorati, con la quale la Commissione ha concluso che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia;
Vista la decisione della Commissione europea C (2017/N) 6050 final (case SA 48416 2017/N Italy) del 6 settembre 2017, relativa al prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza;
Vista la decisione della Commissione europea C (2018) 5749 final (case SA 51026 2018/N - Italy) del 31 agosto 2018, relativa al secondo prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza;
Vista la decisione della Commissione europea C (2019) 3925 final (case SA 53518 2019/N Italy) del 27 maggio 2019 relativa al terzo prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa il prolungamento per ventiquattro mesi del predetto schema;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»;
Visto il capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (di seguito: «decreto-legge n. 18/2016»), recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (di seguito «GACS»);
Visto il capo III del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (di seguito «decreto-legge n. 22/2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, concernente la Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS), che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la predetta garanzia dello Stato per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato GACS di cui al predetto capo II del decreto-legge n. 18/2016, ed apporta, altresi', modificazioni alla disciplina della GACS prevista dal medesimo capo II;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 20 del predetto decreto-legge n. 22/2019, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con proprio decreto, prorogare il predetto periodo di autorizzazione alla concessione della GACS per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 9 del decreto-legge n. 18/2016, come modificato dall'art. 21, comma 5 del decreto-legge n. 22/2019, che disciplina il corrispettivo per la garanzia dello Stato e, in particolare, prevede:
al comma 1, che ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri di credit default swap (di seguito «CDS), definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa', riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's sia pari a:
i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;
ii) BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H;
iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei titoli senior e' A-/A3/A-/A L.;
al comma 2, che nel caso in cui sui titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso e che la composizione dei Panieri CDS, indicata nell'allegato 1 al decreto-legge n. 18/2016, e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1, ed e' altresi' aggiornata in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei Panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o piu' Panieri siano meno di tre, il calcolo del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' alle decisioni della Commissione europea;
al comma 3, la metodologia, come dettagliata nella formula di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016, in base alla quale e' determinato a condizioni di mercato il corrispettivo annuo a fronte della garanzia concessa, e, in particolare, la lettera d), che prevede, nelle ipotesi in cui i titoli senior non siano stati completamente rimborsati entro determinati periodi, che il citato corrispettivo debba essere maggiorato di una componente aggiuntiva e ne determina i criteri di calcolo;
al comma 4, che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, puo' variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformita' alle decisioni della Commissione europea e che le citate variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere;
Visto, altresi', l'allegato 2 «Formula di prezzo» del decreto-legge n. 18/2016, come modificato dall'art. 21, comma 7, del decreto-legge n. 22/2019;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 recante aggiornamento dei Panieri CDS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 giugno 2020, n. 146;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016 recante le disposizioni di attuazione del capo II del decreto-legge n. 18/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2019 recante modifiche e integrazioni al predetto decreto 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2019, n. 259;
Vista la decisione della Commissione europea n. 4149 final (Case SA 62880 2021/N Italy) del 14 giugno 2021 relativa al quarto prolungamento dello Schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, con la quale la Commissione ha confermato che la misura notificata dall'Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa UE in materia ed ha, tra l'altro deciso di non sollevare obiezioni circa:
il prolungamento per ulteriori dodici mesi del citato schema di garanzia;
l'aggiornamento della composizione dei Panieri CDS sulla base dei quali e' determinato il corrispettivo per la garanzia dello Stato, al fine di dar conto dei cambiamenti nel rating delle societa' incluse nei citati Panieri;
l'aggiornamento del tasso di sconto utilizzato nella metodologia per determinare il corrispettivo della garanzia dello Stato, che da 2.75% viene rideterminato in 1.5%, con conseguente variazione della componente aggiuntiva con cui maggiorare il corrispettivo annuo, che passa da 2.76 a 2.67 per il quarto e quinto anno e da 9.23 a 8.81 per il sesto e settimo anno;
Considerato che le modifiche intervenute nella valutazione del merito di credito di UBI Banca S.p.a., che a seguito della formale incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.a., non possiede piu' un rating proprio, ne comportano l'esclusione dal primo Paniere di cui all'allegato 1 del predetto decreto ministeriale 20 maggio 2020;
Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la composizione dei Panieri CDS ai sensi del citato art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 18/2016 e in conformita' della predetta decisione della Commissione europea del 14 giugno 2021;
Ritenuto, altresi', opportuno estendere il periodo di operativita' della GACS entro il limite previsto dal citato art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 22/2019, provvedendo inoltre, in conformita' alla suddetta decisione della Commissione europea del 14 giugno 2021 e in attuazione del citato art. 9 del decreto-legge n. 18/2016, per le operazioni presentate nel periodo di estensione dell'operativita', ad aggiornare la composizione dei Panieri CDS e ad aggiornare il tasso di sconto applicabile e, conseguentemente, la componente aggiuntiva al corrispettivo annuo della garanzia statale di cui ai citati art. 9, comma 3 e Allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016;

Decreta:

Art. 1

Prolungamento dello schema di garanzia
per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza

Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge n. 22/2019 e' esteso fino al 14 giugno 2022.
 
Allegato 1
Panieri CDS
1) primo Paniere
(utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB)
Mediobanca S.p.a.
UniCredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Acea S.p.a.
2) secondo Paniere
(utilizzato se il rating dei titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)
Mediobanca S.p.a.
Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a.
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Acea S.p.a.
Eni S.p.a.
3) terzo Paniere
(utilizzato se il rating dei titoli senior e' A-/A3/A-/A L)
Assicurazioni Generali S.p.a.
Enel S.p.a.
Eni S.p.a.
 
Art. 2

Composizione dei Panieri CDS

La composizione aggiornata dei Panieri CDS di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 18/2016, e' riportata in allegato al presente decreto. Tale composizione resta ferma per l'intero periodo di cui all'art. 1.
 
Art. 3
Modifiche al tasso di sconto e alla componente aggiuntiva del
corrispettivo

Per le richieste di garanzia presentate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 22/2019 nel periodo di cui all'art. 1, il tasso di sconto applicabile di cui all'Allegato 2 «Formula di prezzo», punto 2), lettera b) e punto 11) del decreto-legge n. 18/2016 e' determinato nella misura di 1.5%. Conseguentemente i fattori della componente aggiuntiva con la quale maggiorare il corrispettivo annuo della garanzia statale, di cui all'art. 9, comma 3, lettera d), i) e ii) e al citato Allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016, sono, rispettivamente, pari a 2.67 per il quarto e quinto anno e a 8.81 per il sesto e settimo anno.
Le disposizioni contenute nel presente articolo non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2021

Il Ministro: Franco

Registrato dalla Corte dei conti il 22 luglio 2021. Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1038