Gazzetta n. 186 del 5 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 luglio 2021
Criteri e modalita' attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 29-bis, comma 1, nel quale e' disposto che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali;
Visto il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, che stabilisce che i buoni oggetto dell'intervento non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;
Considerato che il predetto art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, al comma 2, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' attuative dei sopra menzionati buoni per l'acquisto di servizi termali e, al comma 3, che, per le finalita' di cui al medesimo art. 29-bis, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione e che gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse;
Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che integra il fondo di cui al comma 1 dell'art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, con ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021;
Visto il regio decreto 28 settembre 2019, n. 1924, recante il «Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante il «Riordino del settore termale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera g), e l'art. 20, nonche' l'allegato 9 al medesimo decreto;
Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante la «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e, in particolare, gli articoli 194 e 199;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata la necessita' di dare impulso al sistema termale-minerario italiano, colpito dagli effetti della gravissima pandemia da COVID-19;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, «societa' in house» del Ministero;
b) «buono»: il buono di acquisto concesso ai cittadini per la fruizione di servizi termali presso gli enti termali accreditati ai fini dell'intervento di cui al presente decreto;
c) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
d) «delegato»: il soggetto autorizzato dal rappresentante legale dell'ente termale ad operare, tramite apposita delega, sulla piattaforma informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;
e) «ente termale»: il soggetto, iscritto nel registro delle imprese, che opera nel settore termale e delle acque minerali curative, come desumibile dall'attivazione nel certificato camerale di attivita' economiche riconducibili al codice Ateco 2007 96.04.20 «Stabilimenti termali»;
f) «Fondo»: il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 29-bis del decreto-legge n. 104/2020, destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali;
g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
h) «regolamento GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General data protection regulation - GDPR);
i) «Spid»: il Sistema pubblico di identita' digitale che consente l'accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
j) «utente»: il soggetto maggiorenne, residente nel territorio nazionale, che usufruisce dei servizi termali oggetto di agevolazione presso uno degli enti termali accreditati.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, definisce i criteri e le modalita' attuative per la concessione e la fruizione dei buoni.
 
Art. 3

Soggetto Gestore

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, la gestione dell'intervento di cui al presente decreto e' affidata all'Agenzia. I rapporti tra il Ministero e l'Agenzia relativi alla gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.
 
Art. 4

Risorse finanziarie disponibili

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento sono destinate, ai sensi dell'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 e dell'art. 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 23 milioni di euro per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3 e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
 
Art. 5

Beneficiari del buono

1. Possono beneficiare del buono previsto all'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 gli utenti che acquistano, presso gli enti termali, accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9, uno o piu' dei servizi termali alle condizioni di cui all'art. 6.
2. Ciascun utente puo' usufruire, nell'ambito della disciplina di cui al presente provvedimento, di un unico buono, anche laddove l'importo riconosciuto sia inferiore al massimale di cui all'art. 7, comma 1.
 
Art. 6

Servizi termali agevolabili

1. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente provvedimento i servizi termali erogati dagli enti termali accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9.
2. Ai fini dell'ammissibilita' al beneficio di cui al presente decreto, i servizi termali di cui al comma 1 non devono essere gia' a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.
 
Art. 7

Buono per la fruizione dei servizi termali

1. Il buono e' concesso nella misura del 100% (cento per cento) del prezzo di acquisto presso l'ente termale dei servizi di cui all'art. 6, fino a un massimo di euro 200,00 per ciascuna richiesta presentata ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento.
2. Il buono da' diritto all'applicazione di una riduzione del prezzo di acquisto dei servizi termali di cui all'art. 6 corrispondente al valore del medesimo buono. Nel caso in cui il prezzo di acquisto dei servizi termali sia superiore al massimale di cui al comma 1, l'importo eccedente e' integralmente a carico dell'utente.
3. Il buono non e' cedibile a terzi, ne' a titolo gratuito ne' in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
 
Art. 8

Condizioni e modalita' di accesso e fruizione

1. Per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, il Ministero si avvale di un'apposita procedura informatica, la cui realizzazione e gestione e' affidata all'Agenzia.
2. Le procedure connesse alle modalita' di accesso e fruizione dei buoni sono indicate ai successivi articoli 9, 10 e 11.
3. Il Ministero, con avviso pubblicato sui siti internet dello stesso Ministero e dell'Agenzia, comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei buoni. Parimenti, il Ministero comunica, con avviso pubblicato sui medesimi siti Internet, l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Sul sito internet dell'Agenzia sono, altresi', rese note le informazioni aggiornate sulla consistenza della disponibilita' finanziaria corrente del Fondo.
 
Art. 9

Accreditamento dell'ente termale

1. Le richieste del buono possono essere presentate dagli utenti presso gli enti termali preventivamente accreditati sulla base della procedura di cui al successivo comma 2. A tal fine, il rappresentante legale dell'ente termale deve presentare una specifica richiesta attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) accesso, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;
b) immissione dei dati anagrafici relativi all'ente termale, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attivita';
c) immissione dei dati necessari ai fini dell'erogazione dei rimborsi all'ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli utenti;
d) caricamento di copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attivita' termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui e' attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attivita' di erogazione dei servizi termali e in cui si assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura dell'attivita';
e) caricamento della dichiarazione con cui l'ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR;
f) invio della richiesta di accreditamento.
2. L'Agenzia, ricevuta la richiesta di accreditamento da parte dell'ente termale, svolge gli opportuni controlli sulla documentazione fornita, ivi compresa la verifica dei poteri di firma del legale rappresentante indicato nella richiesta e sull'attivita' svolta, in base alle informazioni riportate sul registro delle imprese. In caso di esito positivo delle predette verifiche, l'Agenzia procede all'accreditamento, dandone comunicazione all'ente termale ed aggiornando l'elenco degli enti termali presso cui e' possibile prenotare il buono, che sara' reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento sul sito internet dell'Agenzia.
3. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 2, l'Agenzia ne da' comunicazione all'ente termale, motivando il mancato accoglimento della richiesta di accreditamento, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 10

Prenotazione del buono

1. Gli utenti interessati ad ottenere il buono devono effettuare una preventiva prenotazione del medesimo buono presso uno degli enti termali accreditati di cui all'art. 9. L'ente termale che riceve la richiesta di prenotazione dell'utente svolge, attraverso la procedura informatica, le seguenti attivita':
a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;
b) inserimento delle informazioni relative alla richiesta del buono avanzata dall'utente, ivi incluso il consenso al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR. In questa fase, il sistema informativo verifica che, per lo specifico utente, non risultino prenotazioni gia' attive ovvero precedenti fruizioni del buono;
c) invio della richiesta di prenotazione del buono.
2. In seguito al completamento della prenotazione, la procedura informatica, verificata la disponibilita' residua delle risorse del Fondo di cui all'art. 4, rilascia un documento contenente le informazioni relative alla prenotazione dei servizi termali da parte dell'utente, ivi incluso il codice univoco identificativo dell'avvenuta prenotazione. Tale documento potra' essere inviato all'utente tramite e-mail, laddove la casella di posta elettronica sia stata indicata dall'utente stesso in fase di prenotazione, ovvero potra' essere stampato e consegnato all'utente direttamente dall'ente termale.
3. La prenotazione ha un termine di validita' di sessanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente e' tenuto a fruire, presso l'ente termale prescelto, dei servizi termali prenotati, con le modalita' di cui al successivo art. 11, comma 1. Qualora l'utente non fruisca dei servizi termali prenotati entro il predetto termine, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilita' del Fondo.
 
Art. 11

Erogazione dei servizi termali e liquidazione del buono

1. Entro il termine massimo di cui all'art. 10, comma 3, l'utente si reca presso l'ente termale per fruire dei servizi termali oggetto di prenotazione. In tale fase, l'ente termale effettua le seguenti attivita':
a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;
b) selezione della prenotazione riferita all'utente;
c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'art. 10, comma 3.
2. Al termine del ciclo di cure da parte dell'utente e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali di cui alla lettera c), del comma 1, l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, puo' richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente. A tali fini, l'ente termale svolge le seguenti attivita':
a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica;
b) selezione della prenotazione del buono riferita all'utente;
c) inserimento dei dati relativi all'erogazione dei servizi termali erogati, ivi inclusi gli estremi e l'importo della fattura emessa nonche' l'importo del buono effettivamente utilizzato dall'utente;
d) caricamento degli allegati richiesti dalla procedura informatica, secondo le modalita' e gli schemi ivi indicati, tra cui:
i. la fattura emessa dall'ente termale a fronte dell'erogazione dei servizi termali, in cui e' riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione di cui all'art. 10, comma 2;
ii. la dichiarazione, resa dal medesimo ente termale, attestante che, per l'utente intestatario della fattura, e' stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR, all'Agenzia;
iii. le ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente termale attestanti il rispetto della disciplina che regola il presente intervento.
3. Qualora la richiesta di rimborso del buono da parte dell'ente termale non venga effettuata nei termini di cui al comma 2, la relativa prenotazione del buono decade. Nel caso in cui l'utente non usufruisca integralmente dei servizi termali oggetto della prenotazione, il buono e' pari al prezzo dei servizi fruiti, nei limiti di cui all'art. 7, comma 1.
4. Per le prenotazioni per cui risulti correttamente effettuata la procedura di inserimento della documentazione di cui al comma 2, l'Agenzia procede, entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di rimborso, all'erogazione dell'importo corrispondente al buono sul conto corrente dell'ente termale indicato in sede di richiesta di accreditamento, fatti salvi i maggiori termini connessi all'eventuale svolgimento delle attivita' di controllo di cui al successivo art. 12.
 
Art. 12

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. L'Agenzia procede, anche in modalita' da remoto, allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di richieste di rimborso dei buoni fruiti, la corrispondenza tra il buono prenotato e lo sconto applicato in fattura dall'ente termale e la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, l'Agenzia puo' effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, oppure tramite verifiche e ispezioni in loco, delle qualita' e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni sostitutive. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'Agenzia non procede all'erogazione all'ente termale del buono richiesto, che si intende, a tutti gli effetti, revocato.
 
Art. 13

Revoche

1. Fatte salve le eventuali segnalazioni alle competenti autorita', i benefici concessi ai sensi del presente decreto sono revocati qualora sia riscontrata la falsita' delle dichiarazioni rese ovvero l'irregolarita' della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 733