Gazzetta n. 186 del 5 agosto 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 176 del 24 luglio 2021).


Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 5.873 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia' corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra' scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa.
6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro.
12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresi', gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza puo' essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021.
15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 e' determinato applicando la percentuale che verra' definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 16 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalita' di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.
24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 puo' essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e' presentata entro il 10 settembre 2021.
25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e' destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.
25-bis. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24 e' destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a 26 del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
30. (Soppresso).
30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, e' riconosciuto:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, e' riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalita' ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non e' riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli
operatori economici e proroga dei termini in materia di
dichiarazione precompilata IVA). - 1. Al fine di sostenere
gli operatori economici colpiti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o
producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'
risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti
pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai soggetti di cui
all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti
titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del
citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30
per cento rispetto all'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di
determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di
cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti
che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il
contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando
una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e
compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila
euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e
fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro
e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro
e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal
1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo
periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione
della partita IVA.
5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non puo'
essere pignorato.
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i
soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA
dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al
presente articolo non puo' essere superiore a
centocinquantamila euro ed e' riconosciuto, comunque, per
un importo non inferiore a mille euro per le persone
fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non
concorre alla formazione del valore della produzione netta,
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In
alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il
contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita' sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando
il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici
resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui
al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura
telematica per la presentazione della stessa. Le modalita'
di presentazione dell'istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni
del presente articolo sono definiti con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con
riferimento alle modalita' di erogazione del contributo, al
regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2021» sono
sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;
2) la lettera c) e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1.1 A
partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio
2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti
di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione
annuale dell'IVA.».
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1,
commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni» sono inserite
le seguenti: «con popolazione superiore a diecimila
abitanti»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il
requisito del numero di abitanti di cui al periodo
precedente non si applica ai comuni interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229».
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati
in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede,
quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42,
quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle
risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di
cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta
Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da
14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute
nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le
condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a
costi fissi non coperti» della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19», e successive modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020 n. 77;
c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020 n. 126;
d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14
agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020 n. 126 limitatamente all'imposta
municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis,
9-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176;
f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre
2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 2021, n. 6;
g) articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre
2020, n. 178;
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e
6 dell'articolo 6 del presente decreto.
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle
condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta
Comunicazione della Commissione europea possono essere
cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai
sensi della medesima Sezione. Le imprese presentano
un'apposita autodichiarazione con la quale attestano
l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di
cui al periodo precedente.
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al
comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12
della suddetta Comunicazione della Commissione europea
rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione.
A tal fine le imprese presentano un'apposita
autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle
condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi
da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente
all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della
suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di monitoraggio
e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle
predette sezioni della citata Comunicazione della
Commissione europea.
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13
a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma
7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, si applicano, con le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento
ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il
31 ottobre 2020.».
- Si riporta il testo degli articoli 32, 54, comma 1,
74, 85, comma 1, 162-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi):
«Art. 32 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario
e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del
terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.»
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
Omissis.»
«Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e
le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita'
giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio
collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni
non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria.»
«Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
Omissis.»
«Art. 162-bis (Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei
confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3
del regolamento emanato in materia di intermediari
finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112,
comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge
30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali», e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«1. - 52. (Omissis).
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. - 2-ter.
(Omissis).
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche I.V.A.). - 1. I soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e
74, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei
dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il
16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto
trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che,
in tal caso, deve essere presentata entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di
versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni
periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi
di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati
dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi
non obbligati alla presentazione della dichiarazione
annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni
periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano
meno le predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.".
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine
di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita'
d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di
cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74,
ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli
articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo degli articoli 59 e 60 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 59 (Contributo a fondo perduto per attivita'
economiche e commerciali nei centri storici). - 1. E'
riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti
esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi
al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni
capoluogo di provincia o di citta' metropolitana e dei
comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base
all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato
presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia e per i
comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti con
popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati
santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a
quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana,
in numero pari o superiore a quello dei residenti negli
stessi comuni.
2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di
giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati
nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia
inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto
pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio
dell'attivita' e' riferito all'intero territorio dei comuni
di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo e' determinato
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di
giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o
compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o
compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi
superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi
2 e 3, per un ammontare non inferiore a mille euro per le
persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi
dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresi'
riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a
partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui
al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a
fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro.
5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Il contributo di cui al presente articolo non e'
cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le
imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono
presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.»
«Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle
imprese). - 1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per l'anno
2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per
l'anno 2020.
3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "100 milioni di euro per
l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni
di euro per l'anno 2020";
b) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 5"
sono inserite le seguenti: «, ovvero di imprese che,
indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni
e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi
della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in
relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal
numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve
intendersi sospesa per il periodo di operativita' della
proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.";
d) al comma 5, le parole "Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono
sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali".
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di
trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie
imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Per le finalita' di promozione della nascita e
dello sviluppo delle societa' cooperative di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla
realizzazione degli importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di
950 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774
milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per
il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche
in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del
codice civile, non effettuare fino al 100 per cento
dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di
iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento
non effettuata ai sensi del presente comma e' imputata al
conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo
stesso criterio sono differite le quote successive,
prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento
originario di un anno. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente alla
pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi
successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile
utili di ammontare corrispondente alla quota di
ammortamento non effettuata in applicazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di
esercizio di importo inferiore a quello della suddetta
quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando
riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza,
accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni
della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo della
corrispondente riserva indisponibile, indicandone
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la
deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter
e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere
dall'imputazione al conto economico. Ai fini della
determinazione del valore della produzione netta di cui
agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di
ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati
articoli, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato
di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani,
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero
ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9
del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa
dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle
istruzioni per la compilazione dell'istanza per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate
dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono
presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di
riavvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa, come definita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle
entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
riavvia la procedura telematica e disciplina le modalita'
attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
n. 34 del 2020.
7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, per l'anno 2020, un apposito
fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che
costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle risorse del fondo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 1-bis e 1-ter
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli
operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove
misure restrittive). - 1. Al fine di sostenere gli
operatori dei settori economici interessati dalle misure
restrittive introdotte con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e'
riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,
dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1
al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti
che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre
2020.
2.
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che
dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1
che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio
2019.
5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del
contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non
abbiano restituito il predetto contributo indebitamente
percepito, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto
sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato
erogato il precedente contributo.
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di
contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del
decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma
1 e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza
esclusivamente mediante la procedura telematica e il
modello approvati con il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui
partita IVA risulti cessata alla data di presentazione
dell'istanza.
7. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come
quota del contributo gia' erogato ai sensi dell'articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui
al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei
dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del
decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei
ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il valore e' calcolato applicando la percentuale
di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del
decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono
differenziate per settore economico e sono riportate
nell'Allegato 1 al presente decreto.
8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al
presente articolo non puo' essere superiore a euro
150.000,00.
9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei
requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo e'
determinato applicando le percentuali riportate
nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di
1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i
soggetti diversi dalle persone fisiche.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la
trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni
ulteriore disposizione per l'attuazione del presente
articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
14. Per gli operatori dei settori economici
individuati dai codici ATECO 561030 - Gelaterie e
pasticcerie, 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti,
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000
- Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno
scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di
rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro
della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e
dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a
fondo perduto di cui al presente articolo e' aumentato di
un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata
nell'Allegato 1.
14-bis. - 14-ter.
14-quater. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020
e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477
milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per
l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della
salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a
2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi
dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno
2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.
14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo
periodo e' soppresso.»
«Art. 1-bis (Contributo a fondo perduto da destinare
agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle
nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020). - 1. Al
fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da
COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020,
hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo
non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 25 ottobre 2020.
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo
e' calcolato in relazione alle percentuali riportate
nell'Allegato 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
«Art. 1-ter (Estensione dell'applicazione
dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 4 al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 (Ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del COVID-19):
«Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare
all'attivita' dei servizi di ristorazione). - 1. Al fine di
sostenere gli operatori dei settori economici interessati
dalle misure restrittive introdotte dal presente
decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia di
COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto,
nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei
soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere
come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del
presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre
2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta
esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del
contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non
abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto
sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato
erogato il precedente contributo.
3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo
gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n.
34 del 2020.
4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al
presente articolo non puo' essere superiore a euro
150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455
milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui
all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176. Ai fini dell'immediata attuazione
delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato
in causa non si conformi a tale decisione entro il termine
stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato
interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia
dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A
richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da
istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi
compatibile con il mercato interno, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non
si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della
richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti
concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il
Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che
possono essere dispensate dalla procedura di cui al
paragrafo 3 del presente articolo.».
 
Allegato 1

(articolo 77, comma 11)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a
favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da
COVID-19
1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 10-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Misure urgenti per il sostegno dei
settori del turismo e della cultura e per
l'internazionalizzazione). - 1. Il fondo di parte corrente
di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno
2021.
2. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 10
milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le
parole: "accompagnatori turistici" sono inserite le
seguenti: "e le imprese, non soggette a obblighi di
servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative
leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus
scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,".
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di
350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro
per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350
milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro
delle perdite subite dal settore delle fiere e dei
congressi.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di 1
milione di euro per l'anno 2021 per il ristoro, nella
misura di 1 milione di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite
dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in
programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese
sostenute per garantire la presenza in sicurezza del
pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento
delle presenze di pubblico a tali eventi. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,
comma 6, del presente decreto.
5. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre
2012, n. 238, dopo le parole: "i festival musicali e
operistici italiani" sono inserite le seguenti: "e le
orchestre giovanili italiane" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonche', a decorrere dall'anno 2021, un
contributo di un milione di euro a favore della Fondazione
Orchestra giovanile Luigi Cherubini".
6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012, n. 238,
dopo le parole: "dei festival musicali ed operistici
italiani" sono inserite le seguenti: "e delle orchestre
giovanili italiane".
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
8. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "a decorrere
dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle more della pubblicazione".
9. (Abrogato).
10. Con riferimento ai settori del turismo e della
cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui
al comma 9, i documenti unici di regolarita' contributiva
in corso di validita' alla data del 29 ottobre 2020
conservano la loro validita' nel periodo compreso tra il 30
ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
11. Per il ristoro delle perdite subite nel 2020
dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e
grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti
all'Associazione nazionale citta' delle Grotte, in
conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere
l'epidemia da COVID-19, nel limite di spesa di cui al
presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo un Fondo per
la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2
milioni di euro per l'anno 2021.
12. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di assegnazione e ripartizione delle risorse agli
enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico
negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
14. Per il sostegno dell'internazionalizzazione le
disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno
2020, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro
per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d)
del medesimo comma.
15. Al fine di sostenere, nel limite dello
stanziamento di cui al presente comma, le strutture
destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori
sede, ai collegi universitari di merito accreditati di cui
al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno
2021.
16. Con decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del
comma 15.
17. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente
decreto.
18. All'articolo 27, comma 6, del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di
trasferimento di concessione per emittente di
radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di
trasformazione della forma giuridica del titolare, la
concessione e' convertita in concessione a carattere
comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo
titolare".
19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica
anche alle emittenti nazionali.
20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14 del
presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno
2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
ai sensi dell'articolo 34.»
«Art. 10-bis. Detassazione di contributi, di
indennita' e di ogni altra misura a favore di imprese e
lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19
1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura
erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti
prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa,
arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. (Abrogato).».
 
Art. 1 ter
Contributi per i settori del wedding,
dell'intrattenimento e dell'HORECA

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro e' destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresi' conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)]:
«1. - 199. (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
- Per il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 1 quater
Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo settore

1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorche' svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-quaterdecies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 13-quaterdecies (Fondo straordinario per il
sostegno degli enti del Terzo settore). - 1. Al fine di far
fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore,
determinatasi in ragione delle misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo
settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per
l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri regionali e delle
province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, nonche' delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
relativa anagrafe.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del
fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine
di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto
il territorio nazionale.
3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui
al presente articolo non e' cumulabile con le misure
previste dagli articoli 1 e 3.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 34.».
- Il titolo II, capo III del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi) comprende gli
articoli da 143 a 150, ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 108, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai
sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la
concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da
donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di
cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione
diretta di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 , della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a
coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione
o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni
liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a
condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'.
Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei
settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 74 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. (Omissis).
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria.».
 
Art. 1 quinquies
Sostegno economico delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza

1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuita' nell'erogazione delle prestazioni, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, e' riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate e' disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate e' effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 1 sexies
Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione
agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione
1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
«3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 68 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione). - 1. Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo
dall'8 marzo 2020 al 31 agosto, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche'
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla
data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede
operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e
2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il versamento delle rate da corrispondere
nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio,
il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle
definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non
determina l'inefficacia delle stesse definizioni se
effettuato integralmente, con applicazione delle
disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato
decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate
in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata
in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla
rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla
rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle
rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio
e il 31 luglio 2021.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in
deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per
i quali, alla medesima data, si e' determinata
l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e
all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle
previsioni in essi contenute.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei
commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti
della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno
2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro
il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle
entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente
della riscossione durante il periodo di sospensione di cui
ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso
31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di
cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge ,
i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse
entrate.».
 
Art. 1 septies

Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali
nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- L'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), abrogato dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recava «Termini di adempimento,
penali, adeguamenti dei prezzi».
- Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante "Codice dei contratti pubblici", e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 106 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici):
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari
da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti
effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 27-ter dell'articolo
216 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento). - 1. - 27-bis. (Omissis).
27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima
dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di
esecuzione si applica la disciplina gia' contenuta
nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
(Omissis).».
- L'articolo 142 del citato decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, abrogato dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recava "Ambito di applicazione e
disciplina applicabile".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 164 del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. -
4. (Omissis).
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori
affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente
Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e II in
materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di
sicurezza, non derogate espressamente dalla presente
parte.».
 
Art. 2
Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse

1. Al fine di favorire la continuita' delle attivita' economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.
2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro gia' adottate per specifici settori economici nonche' dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 1 del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad individuare modalita' di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonche' al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attivita' riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa
con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure
necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni
religiose in condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto,
sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e
sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri
ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di
quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di
educazione continua in medicina (ECM), di ogni tipo di
evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a
distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e
competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di
disporre la chiusura temporanea di palestre, centri
termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e
impianti sportivi, anche se privati, nonche' di
disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti
sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita'
ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di
formazione superiore, comprese le universita' e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'
dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti
da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da
soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita'
formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro
svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di
apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche'
dell'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1,
puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non
oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di
misure di cui al presente articolo, ove cio' sia
assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e
la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto,
assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti
sociali interessate.»
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente
decreto i termini per il controllo preventivo della Corte
dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 38 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 38 (Misure di sostegno al sistema delle fiere).
1. - 2. (Omissis).
3. Nello stato di previsione del Ministero del
turismo e' istituito un fondo con una dotazione pari a 100
milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle
perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, di fiere e congressi.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 2 bis

Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura

1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15
della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia
di usura):
«Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
cui al comma 4.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 3
Incremento delle risorse
per il sostegno ai comuni a vocazione montana

1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi' a definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Parte di provvedimento in formato grafico

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di inno-tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, e' assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommita' del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attivita' alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 2 (Misure di sostegno ai comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici). - 1. A fronte della
mancata apertura al pubblico della stagione sciistica
invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
gia' previste a legislazione , e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del turismo un fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato
alla concessione di contributi in favore di soggetti
esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi
al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di
comprensori sciistici.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono
ripartite secondo le seguenti modalita':
a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del
Ministro del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti
attivita' di impianti di risalita a fune con un contributo
stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo
corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli
anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di
esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per
l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei
maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e
delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di
sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente
lettera sono distribuiti alle singole regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli
albi professionali regionali e provinciali alla data del 14
febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base
alla tabella di riparto di cui all'allegato A al presente
decreto, per essere erogati in favore delle imprese
turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del
codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono con proprio provvedimento a definire i
comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati.
Con il medesimo provvedimento provvedono altresi' a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
a titolo di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo
periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera b), in
favore dei maestri di sci non e' cumulabile con le
indennita' di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono
riconosciuti ed erogati in conformita' al "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui
alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonche',
quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del
presente articolo, in conformita' all'articolo 107,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, previa autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprieta', contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio):
«Art. 4 (Imprese turistiche). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle
che esercitano attivita' economiche, organizzate per la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la
gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti
balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli
di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici
locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui
alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, e con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e
successive modificazioni, ovvero al repertorio delle
notizie economiche e amministrative laddove previsto,
costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni,
dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei
benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo
riservate all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle
imprese turistiche sono estesi i contributi, le
agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di
qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per
l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle
risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in
conformita' ai criteri definiti dalla normativa .
4. Le imprese turistiche non costituite conformemente
alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o
di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a
stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia,
secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione nel
registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano
i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali,
nonche' dalle linee guida di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 3 bis
Incremento del Fondo
per il ristoro delle citta' portuali

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 734 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 733. (Omissis).
734. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo, con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, da
destinare, a titolo di ristoro, alle citta' portuali che
hanno subito perdite economiche a seguito del calo del
turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.
(Omissis).».

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 3 ter
Valorizzazione turistica del Paese in relazione
alle Olimpiadi invernali 2026

1. Al fine di incrementare l'attrattivita' turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, sono individuati gli interventi per le infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi infrastrutturali e' eseguito ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione.».

- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti", e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 4
Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
2. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019.
2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attivita' di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). -
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, con
ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare
mensile del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di
lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita'
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta
nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le
strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura
del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima
struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno
relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
per entrambi i contratti.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle
agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d'imposta precedente.
3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio
al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta,
rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
cento.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
in relazione al canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator, il credito d'imposta spetta fino al 31 luglio
2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento
dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo
stesso mese dell'anno 2019.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo'
cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua
accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente
parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente
all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del
presente articolo.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui
all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
 
Art. 4 bis
Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69
1. L'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attivita' economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attivita' sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020».
 
Art. 4 ter

Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore
dei proprietari locatori

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021, e' riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' relative al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 5
Proroga della riduzione degli oneri
delle bollette elettriche

1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 6 (Riduzione degli oneri delle bollette
elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI). - 1.
Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone,
con propri provvedimenti, la riduzione della spesa
sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa
tensione diverse da quelle per usi domestici, con
riferimento alle voci della bolletta identificate come
«trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di
sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma
3. L'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per le
utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del
tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di
distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonche' le
componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo
che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore
nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie
fisse applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile
superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due
voci di cui al primo periodo non superi quella che, in
vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre
dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato e un
livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari
a 3 kW.
2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata
la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai
relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.
4. Il Ministero dell'economia e finanze e'
autorizzato a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto
emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi
energetici e ambientali. L'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti,
l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a
compensazione della riduzione delle tariffe di
distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.
5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonche' di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o
aperti al pubblico, comprese le attivita' similari svolte
da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento
del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il
medesimo anno 2021, e' assegnata alla contabilita' speciale
n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio" la somma di 83 milioni di euro, al fine di
riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta
pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone
di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il
trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate
derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta
societa'. Il credito d'imposta di cui al presente comma non
concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in
83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai
sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.».
 
Art. 5 bis
Misure per il settore elettrico

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Riferimenti normativi

- L'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra), abrogato dal decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recava «Messa all'asta
delle quote».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato):
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
"Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):
«Art. 2 (Misure per incentivare la mobilita'
sostenibile nelle aree metropolitane). - 1. E' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato
"Programma sperimentale buono mobilita'", con una dotazione
pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55
milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e
euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalita' di cui al
presente comma. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi
energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Le
disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in
conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione
del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento
delle risorse, alla concessione in favore dei residenti
maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Citta'
metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un
"buono mobilita' ", pari al 60 per cento della spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500,
a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per
l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita,
nonche' di veicoli per la mobilita' personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del
decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero
per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono
mobilita'" puo' essere richiesto per una sola volta ed
esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'
e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio
di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le
emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal
2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del
fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle
risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni
interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate
fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla
classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono
mobilita'", cumulabile con quello previsto al terzo
periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro
500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i
successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di
persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico
locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata
assistita, e di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo
33-bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilita'
condivisa a uso individuale. Il "buono mobilita'" non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata, sono definite
le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione
del beneficio di cui al sesto periodo, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa.
(Omissis).».
 
Art. 6
Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 639 e 688 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«1. - 638. (Omissis).
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonche'
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
640. - 687. (Omissis).
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili. Il versamento della TARI e della
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668
e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro
il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima
rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I
comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere
dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo
autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo
anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma,
il versamento della prima rata della TASI e' effettuato
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre
2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare
l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014 (390), mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando
l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676,
nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo
periodo del comma 677, in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna
tipologia di immobile non puo' essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di
mancato invio della delibera entro il predetto termine del
10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione
della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per
cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato
con riferimento alle condizioni del titolare del diritto
reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro
il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero
dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a
valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente
al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad
aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero
dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il
30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei
confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni
complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le
relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi
entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del
versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione
per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel
medesimo anno.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 827 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 826. (Omissis).
827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui
al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«1. - 127. (Omissis).
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a
debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al
Ministero dell'interno sono recuperate a valere su
qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero
stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001
per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli
casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi
relativi alla mobilita' del personale, ai minori gettiti
ICI per gli immobili di classe «D», nonche' per i maggiori
gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38,
nonche' commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su
richiesta dell'ente locale a firma del suo legale
rappresentante, del Segretario e del responsabile
finanziario, che attesta la necessita' di rateizzare
l'importo dovuto per non compromettere la stabilita' degli
equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini
della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo
di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della
determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con
gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi
fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della
tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione.
Tale rateizzazione puo' essere concessa anche su somme
dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente
al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
(Omissis).».
 
Art. 6 bis
Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalita'» e «, comunque,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore a euro 500».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 100 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale
e fluviale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si
applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi
comprese quelle gestite dalle societa' sportive iscritte al
registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999,
n. 242, nonche' alle concessioni per la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto,
inclusi i punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad
oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in
aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di
provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Al
fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali,
che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza
entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31
dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio
economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista
delle procedure di affidamento che saranno espletate ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative.
2. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il
comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente:
"2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)". Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono
comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni.
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e
di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del
presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei
beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del
rapporto concessorio, nonche' delle modifiche
successivamente intervenute a cura e spese
dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni
relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo
periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a
decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a
decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso
titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali
costanti per la residua durata della concessione. Gli enti
gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai
concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1°
gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i
relativi conguagli, con applicazione delle modalita' di
compensazione di cui al secondo periodo.
4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime con qualunque finalita' non
puo', comunque, essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno
2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo
dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime
per attivita' sportive, ricreative e legate alle tradizioni
locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di
lucro, e per finalita' di interesse pubblico individuate e
deliberate dagli enti locali territorialmente competenti
non puo' essere inferiore a euro 500.
5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento
dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1,
comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal
presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti
gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento
dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di
riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o
decadenza della concessione per mancato versamento del
canone, concernenti:
a) le concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle
inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali,
laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi
all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di
cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) le concessioni demaniali marittime per la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10
non si applicano quando siano in corso procedimenti penali
inerenti alla concessione nonche' quando il concessionario
o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di
prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle
procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle
concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante
dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai
sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1),
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel
testo fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni,
possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e
all'Agenzia del demanio da parte del concessionario,
mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30
per cento delle somme richieste dedotte le somme
eventualmente gia' versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita',
di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste
dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo.
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al
comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il
30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se
in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
9. La liquidazione e il pagamento nei termini
assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del
comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei
canoni dovuti per le annualita' considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui
al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o
amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di
riscossione coattiva nonche' i procedimenti di decadenza
della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi
o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero
importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima
rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro
sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la
decadenza dal beneficio.
10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti"
e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi
resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo
stazionamento".
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 6 ter
Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il
potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo
dell'alluminio piccolo e leggero
1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle societa' di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficolta' a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e' istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 7
Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attivita'
economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi
1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 160 milioni di euro.
2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «per i beni e le attivita' culturali e per il» sono sostituite dalla seguente «del».
3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, dopo la parola «ricettive,» sono aggiunte le parole: «dalle agenzie di viaggi e tour operator»
4. Per il rilancio della attrattivita' turistica delle citta' d'arte, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanita', tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle citta' d'arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinata in favore della citta' di Roma capitale della Repubblica.
5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «per i due periodi di imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi di imposta successivi»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «degli anni 2020 e 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per il 2022».
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro e' destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle citta' creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 176, comma 1, e
182, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 176 (Tax credit vacanze). - 1. Per i periodi di
imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta, un
credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di
validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro,
utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per
il pagamento di servizi e di pacchetti turistici come
definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, offerti in ambito nazionale dalle imprese
turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour
operator nonche' dagli agriturismo e dai bed & breakfast in
possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e
regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico
ricettiva.
(Omissis).»
«Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il
settore turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di
viaggio e i tour operator, nonche' le imprese
turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e
villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici
e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico,
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di
attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le
attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito
delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo
con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del
Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle
risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 79 (Ulteriori agevolazioni fiscali per il
settore turistico e termale). - 1. Il credito di imposta
per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture
ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i tre
periodi di imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo
periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si
applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3
del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo
si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di
imposta di cui al presente articolo le strutture che
svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge
20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme
regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la
realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di
attrezzature e apparecchiature necessarie per lo
svolgimento delle attivita' termali, nonche' le strutture
ricettive all'aria aperta.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il
2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
114.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo
10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente
articolo.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 182 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il
settore turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di
viaggio e i tour operator, nonche' le imprese
turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori
turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio
pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di
attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le
attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito
delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo
con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del
Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle
risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto
economico negativo conseguente all'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 85 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 85 (Misure compensative per il trasporto di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio
pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di
passeggeri). - 1. Al fine di sostenere il settore dei
servizi di trasporto di linea di persone effettuati su
strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di
servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i
servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali
ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori
ricavi registrati, in conseguenza delle misure di
contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto
alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del
precedente biennio;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni
di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di
dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e
concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1°
gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e
M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui
all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni
rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle
norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 26 (Fondo per il sostegno delle attivita'
economiche particolarmente colpite dall'emergenza
epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica
artistica e di qualita'). - 1. Per l'anno 2021 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire
tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
da destinare al sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi
incluse le imprese esercenti attivita' commerciale o di
ristorazione operanti nei centri storici, le imprese
esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le
imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province
autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata
dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Una quota del fondo di
cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro,
e' destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto
turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218. Ai relativi oneri, pari
a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto
a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto.
1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021".
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 7 bis
Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a
carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione
1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «e di pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,».
2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici».
3. Presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita' ricettiva di bed & breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 degli articoli 176 e 182 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 7.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 7 ter
Aree naturali protette

1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilita' degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 28
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali). - 1. - 2. (Omissis).
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento
nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014,
n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale procede al conseguente adeguamento statutario
della propria struttura organizzativa.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45,
S.O.
 
Art. 8
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre
attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza
epidemiologica
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020,» sono inserite le seguenti: «ed a quello in corso al 31 dicembre 2021,»; le parole «in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di spettanza del beneficio»; le parole: «45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»;
b) al comma 3, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di maturazione»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»;
d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti gia' beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48-bis (Concessione di un credito d'imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di
magazzino nel settore tessile, della moda e degli
accessori). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle
rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti
da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti, limitatamente
al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ed a quello in
corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda,
della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore
tessile, moda e accessori) e' riconosciuto un contributo,
nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per
cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui
all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre
periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del
beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo
d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei
rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta
considerati ai fini della media. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro
per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con
bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base
dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una
certificazione della consistenza delle rimanenze di
magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da
una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella
sezione A dl registro di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010
e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal
codice etico dell'International Federation of Accountants
(IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nel periodo d'imposta successivo a quello di
maturazione.
4. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del
comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei
settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del
credito d'imposta di cui al comma 1. Le modalita', i
termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con il quale
sono stabilite le modalita' per il monitoraggio degli
utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modifiche.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 26 del citato decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 7.
- Si riporta il testo dei commi 157 e 158 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 156. (Omissis).
157. Per sostenere l'industria tessile, gravemente
danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da
COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di
attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca
e sviluppo nel settore tessile, e' attribuito all'Unione
industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
158. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 157,
i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese
sostenute utilizzando il medesimo contributo.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 8 bis
Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la
vendita di fuochi artificiali
1. All'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 33-bis
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33-bis (Disposizioni in materia di
assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita
di fuochi artificiali). - 1. Su richiesta dell'assicurato i
termini di validita' dei contratti di assicurazione
obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il
deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli
articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura
della responsabilita' civile verso terzi per l'attivita'
pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio
2021, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri
per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del
presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe
facolta' contrattualmente previste in favore
dell'assicurato, che restano esercitabili.».
 
Art. 9
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della
riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei
manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la
contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al
catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni
colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017
1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
1-quater. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: «svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV».
1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, e' assegnato all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
1-septies. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2023»;
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021».
1-octies. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 68 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1-sexies.
- Si riporta il testo degli articoli 145, comma 1, e
152, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 145 (Sospensione della compensazione tra
credito d'imposta e debito iscritto a ruolo). - 1. Nel 2020
e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei
rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il
credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista
dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
«Art. 152 (Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente
della riscossione su stipendi e pensioni). - 1. Nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 31 agosto 2021 sono sospesi gli obblighi di
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi
effettuati prima di tale ultima data dall'agente della
riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto
di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel
medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di
indisponibilita' e il terzo pignorato le rende fruibili al
debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto e restano
definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme
accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente
della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del
1997.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-quater (Credito d'imposta per investimenti
nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi
sismici). - 1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi
dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta di cui
all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, fino al 31 dicembre 2021 e'
attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi
imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per
cento per le piccole imprese.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Attivita' dell'INGV). - 1. (Omissis).
2. L'INGV e' componente del servizio nazionale della
protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e le attivita' di cui alle lettere
a), relativamente alla valutazione dei rischi e della
pericolosita', nonche' c), d) ed e) del comma 1, sono
svolte in coordinamento con il Dipartimento della
protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica
dell'INGV.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195
(Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone
danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal
giugno 1990 al gennaio 1991):
«Art. 6. - 1. Al fine di assicurare la continuita'
degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione
civile e' integrato della somma di lire 215 miliardi per
l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto
1988, n. 362.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5-ter dell'articolo 2
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Sospensione dei termini per l'adempimento
degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi
nei territori colpiti da calamita' naturali). - 1. -
5.-bis. (Omissis).
5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli
eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di
Ischia, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017,
in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle societa' nonche' ai fini del
calcolo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2019. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
fino all'anno di imposta 2023. Per l'anno 2021 i soggetti
beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria
di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della
prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata
entro il 16 giugno 2021. Ai fini del presente comma, il
contribuente puo' dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la
distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche
nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per
il rimborso ai comuni interessati del minor gettito
connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 32 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Proroghe e sospensioni dei termini). - 1. -
1-bis. (Omissis).
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del
minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e nel
limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, connesso
all'esenzione di cui al comma 1.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
«Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso
inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2,
sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a
partire dalla data della notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 27 (Accessori dei crediti previdenziali). - 1.
In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali):
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. - 4. (Omissis).
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 153 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis
DPR n. 602 del 1973). - 1. Nel periodo di sospensione di
cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le
verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data
antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello
stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della
riscossione non ha notificato l'ordine di versamento
previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano
prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore
del beneficiario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 652, da 634 a 650,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),
come modificato dalla presente legge:
«1. - 633. (Omissis).
634. E' istituita l'imposta sul consumo dei manufatti
con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI», che
hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento,
protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti
alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o
strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di
materie plastiche costituite da polimeri organici di
origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi
sul mercato per compiere piu' trasferimenti durante il loro
ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo
per il quale sono stati ideati. Sono esclusi
dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino
compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432: 2002,
i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica
sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' i MACSI
adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al
comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi,
realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie
plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura,
la commercializzazione o la presentazione dei medesimi
MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali
diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresi'
considerati MACSI i prodotti semilavorati, comprese le
preforme, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle
predette materie plastiche, impiegati nella produzione di
MACSI.
636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al
momento della produzione, dell'importazione definitiva nel
territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo
territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene
esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai
sensi del comma 639, nel territorio nazionale.
637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui
al comma 634:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale,
il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non
residente nel territorio nazionale, che intende vendere
MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione,
ad altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi
dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI
nell'esercizio dell'attivita' economica ovvero il cedente
qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi,
l'importatore.
638. Non e' considerato fabbricante il soggetto che
produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta
di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza
l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al
medesimo comma 634. Il predetto soggetto che produce MACSI
puo' essere censito ai fini del rimborso di cui al comma
642.
639. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio
nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti
alimentari, si verifica:
a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale,
all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi
dell'Unione europea:
1) all'atto dell'acquisto nel territorio
nazionale nell'esercizio dell'attivita' economica;
2) all'atto della cessione effettuata nei
confronti di un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto
della loro importazione definitiva nel territorio
nazionale.
640. L'imposta di cui al comma 634 e' fissata nella
misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di
cui al comma 634 contenuta nei MACSI.
641. L'accertamento dell'imposta dovuta e' effettuato
sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti
gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta.
La dichiarazione e' presentata dai soggetti obbligati di
cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane
e dei monopoli entro la fine del mese successivo al
trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i
MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea,
acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta
la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante
fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al
presente comma e' effettuato il versamento dell'imposta
dovuta.
642. L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta per
i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo
in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo
stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata gia'
versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne
effettua la cessione per il consumo in altri Paesi
dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta e'
rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore,
qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta
documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo
avvenuto pagamento. L'imposta non e' altresi' dovuta sulla
materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI,
che provenga da processi di riciclo.
643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641,
non e' versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta
sia inferiore o pari a euro 25. In tal caso non si provvede
altresi' alla presentazione della dichiarazione di cui al
comma 641.
644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono
riportati altresi' i quantitativi delle materie plastiche
di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la
realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno
scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi
sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti
gia' versata da altri soggetti obbligati.
645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il
pagamento dell'imposta di cui al comma 634 e' effettuato
entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite
il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita'
di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini
del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti
non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato
nominano un rappresentante fiscale, obbligato in solido con
i medesimi.
646. Per i MACSI provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione europea, l'imposta e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine. L'imposta di
cui al comma 634 non e' dovuta per i MACSI contenuti nelle
spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle
franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009
del Consiglio, del 16 novembre 2009.
647. L'attivita' di accertamento, verifica e
controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 e'
effettuata con i poteri e delle prerogative di cui
all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite
interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per
soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai
soggetti obbligati. Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione .
648. Per l'imposta di cui al comma 634, trovano
applicazione le disposizioni in materia di riscossione
coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di
pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta
giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della
notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione del credito relativo all'imposta di cui al
comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per
ciascun credito, l'importo di euro 10.
649. L'imposta di cui al comma 634 e' rimborsata
quando risulta indebitamente pagata; il rimborso e'
richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni
dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il
recupero del credito e' di cinque anni; la prescrizione e'
interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal
caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso
di somme inferiori o pari ad euro 10.
650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui
al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal
doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore
comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento
dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al
25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a
euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione
di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle
disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e
delle relative modalita' di applicazione si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per
l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate
all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
651. (Omissis).
652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 160 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 160 (Iscrizione al catasto edilizio urbano dei
fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016
e 2017). - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
termine per la contestazione delle sanzioni previste, per
il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato,
dal comma 14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011 n. 214, e' prorogato al 31 dicembre
2022.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 28-bis
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28-bis (Misure per incentivare il recupero dei
rifiuti non pericolosi). - 1. (Omissis).
2. Fino al 31 dicembre 2021, previo parere degli
organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 70 per
cento, previa certificazione del Commissario straordinario
relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di
recupero nel sito interessato il quantitativo di rifiuti
non pericolosi, derivanti da attivita' di costruzione e
demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna
autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a
recupero.».
 
Art. 9 bis
Differimento della TARI

1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 30 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di
proroga). - 1. - 4. (Omissis).
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del
piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze
di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla
tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione
del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. La
scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238,
comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio
rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30
giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve
essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1°
gennaio 2022.
(Omissis).».
 
Art. 9 ter
Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale

1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del
periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto
di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a
modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
o aree territoriali, sono approvate entro il mese di
febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il
quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione
almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o
dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita'
economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al
precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,
della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione
degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali
previste dall'ordinamento , dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta
nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con
graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con
riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia
di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e
di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei
dati rilevanti ai fini della costruzione e
dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della
violazione, mette a disposizione del contribuente, con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio
possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione
dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Del comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo
comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari
relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri
previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di
versamento). - 1. (Omissis).
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
(Omissis).».
- L'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), abrogato dalla legge 23 dicembre 2014, n.
190, recava «Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'.
- Si riporta il testo dei commi da 54 a 89
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n.
190:
«1. - 53. (Omissis).
54. I contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al
comma 54, lettera a):
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi
indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la
somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attivita' esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio
di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di
attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli
che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'
limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni;
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
lavoro e' cessato.
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la
rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b)
applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo
41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli
acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; e) applicano alle importazioni,
alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
della facolta' di acquistare senza applicazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera
c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le
cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9,
71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche
prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo le
modalita' stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei
relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di
certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, e successive modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata
un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione
del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui
e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata
anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non
si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo
6, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'
essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
63. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il
regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi
ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o
dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita'
nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla
presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito
imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15
per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi
quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora
il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui
collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo
10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita',
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e'
stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre
anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita'
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore al limite di cui al comma 54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito
riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il
regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata
rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione
del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia
del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai
fini della determinazione del valore della produzione
netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto
del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta
d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla
quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e'
soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime
forfetario possono essere computate in diminuzione del
reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole
ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le
ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di
cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia,
nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i
quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata
operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime forfetario
possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione
a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in
base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso
a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche'
di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i
compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il
reddito e' stato determinato in base alle regole del regime
forfetario, non hanno concorso a formare il reddito
imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di
imposta successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti
criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio
da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese
sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da
cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo
dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
assume come costo non ammortizzato quello risultante alla
fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre
il regime. Se la cessione concerne beni strumentali
acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come
costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate recante approvazione dei modelli da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono
individuati, per i contribuenti che applicano il regime
forfetario, specifici obblighi informativi relativamente
all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al
periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei
modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati
a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei
medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle
attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un
fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno. In caso di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati
attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e
57 che determinano la cessazione del regime previsto dai
commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65,
le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime
forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo
a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al
comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie
indicate al comma 57.
75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita'
d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il
regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei
precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale
reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini
previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per
l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o
coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente
articolo puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei
singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente,
del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile
sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui
al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente
articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati
presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta',
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al
comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione
contributiva di tre punti percentuali, prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n.
233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere
applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54
ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
57. La cessazione determina, ai fini previdenziali,
l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di
versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina
l'impossibilita' di fruire nuovamente del regime
contributivo agevolato, anche laddove sussistano le
condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne
facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno
della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo
agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono
l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante
comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a
disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28
febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito,
nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato
puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine
stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e
l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini per
la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del
regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma
88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato
di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, o del regime contabile agevolato di cui
all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98
del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 54
del presente articolo, applicano il regime forfetario,
salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato
di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma
65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che
residuano al completamento del quinquennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al
completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
89. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative
modalita' applicative.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 115 e 116 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per
l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa
dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa'
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel
caso di mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente
responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile
oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del
quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del
comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo
87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59.
2-bis.».
 
Art. 10
Misure di sostegno al settore sportivo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle societa' sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3.
5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e societa' sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di 190 milioni di euro per l'anno 2021.
6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed e' destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attivita' sportiva.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell'attuazione del comma 6, le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidita' previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle societa' sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, e' utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' di cui al comma 8, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:
a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e attestato dal beneficiario;
b) la garanzia copre fino al:
1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), numero 2) sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), numero 2), aventi durata non superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria.»;
d) la garanzia non puo' essere concessa a imprese che si trovavano gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al presente comma non puo' superare, alternativamente:
1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superano l'importo complessivo massimo di euro 225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.
12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 e' subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
13-bis. Le risorse destinate alla societa' Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attivita' preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
 13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2022»;
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalita' del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e societa' sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori».
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 81 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 81 (Credito d'imposta per gli investimenti
pubblicitari in favore di leghe e societa' sportive
professionistiche e di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai
lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che
effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse
le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano
campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline
olimpiche e paralimpiche ovvero societa' sportive
professionistiche e societa' ed associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in
discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che
svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50
per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo
complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce
tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede
alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale
al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del
presente articolo, con un limite individuale per soggetto
pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono
esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le
sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono
al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
istanza diretta al Dipartimento dello sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a
condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne
pubblicitarie deve essere di importo complessivo non
inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa'
sportive professionistiche e societa' ed associazioni
sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo
d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari
a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Le societa' sportive professionistiche e societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della
presente disposizione, devono certificare di svolgere
attivita' sportiva giovanile.
5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al
comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di
pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei
prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una
specifica attivita' della controparte.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un
importo complessivo pari a 90 milioni di euro che
costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 114.
7. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2020, n. 265, Edizione
straordinaria.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche) . - 1. Al fine di far
fronte alla crisi economica delle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
"Fondo unico per il sostegno delle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche", con una dotazione di 142
milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di
spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere
assegnate al Dipartimento per lo Sport.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato
all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno
cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a
seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle
attivita' sportive. I criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio
dei ministri che dispone la loro erogazione.
2-bis. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia'
nella disponibilita' del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento,
nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse
provenienti dal Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede
ai sensi dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. - 11-bis. (Omissis).
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il
Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e
concessione di contributi in conto interessi sui
finanziamenti). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma
12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare
garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati
dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni
Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate,
degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e
delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel
registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.
A tali fini, e' costituito un apposito comparto del
predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per
l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e'
autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria
centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su
cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate
in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1,
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere
contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita'
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva,
delle associazioni e delle societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e'
costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari,
in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35
milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di
fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020,
si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del
presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno
2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«Art. 2. - 1. - 99. (Omissis).
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
(Omissis).».
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella G.U. L
187 del 26 giugno 2014, pagg. 1-78.
- Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U. L 193 del 1°
luglio 2014, pagg. 1-75.
- Il Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione,
del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U. L 369 del 24
dicembre 2014, pagg. 37-63.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 31
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 31. - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito
comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 30
milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui
all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria
intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
riassegnare al pertinente capitolo di spesa.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di
Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti
di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio
2017, n. 175.
- Si riporta il testo del comma 630 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1. - 629. (Omissis).
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonche' di
semplificazione», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto
2019, n. 191.
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole
«indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono
sostituite da «indennita' percepite dai lavoratori
subordinati sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86»;
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 e'
sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle
prestazioni sportive professionistiche non occasionali,
oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi
del decreto legislativo attuativo della delega di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»;
c) il comma 3 dell'articolo 53 e' soppresso.
3. All'articolo 16, comma 5-quater, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole "Per i
rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono
sostituite dalle seguenti: "Per i rapporti di lavoro
sportivo".».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 52 del
citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2023 sono abrogati:
a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38;
d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15-bis
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 (Attuazione
dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di rapporti di rappresentanza degli
atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio
della professione di agente sportivo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 15-bis (Disposizione finale). - 1. Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12-bis
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione
dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di riordino e riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o
costruzione di impianti sportivi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12-bis (Disposizione finale). - 1. Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2023.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17-bis
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17-bis (Disposizione finale). - 1. Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal 31 agosto 2022.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 43-bis
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione
dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 43-bis (Disposizione finale). - 1. Le
disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. La domanda di
iscrizione e' inviata al Dipartimento per lo sport, su
richiesta delle Associazioni e Societa' sportive
dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale,
dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di
promozione sportiva affiliante.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione
attestante:
a) la ragione sociale o denomina-zione, natura
giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA
dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto ;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione
dell'oggetto sociale e le attivita' sportive, didattiche e
formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della
composizione e della durata dell'organo amministrativo e
delle generalita' del legale rappresentante e degli
amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e societa' sportiva
dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31
gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante
l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento
degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo delegata in materia di
sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai
sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori.
4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la
sussistenza delle condizioni previste, puo':
a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento
motivato;
c) richiedere di integrare la documentazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla
comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di
iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avra'
validita' dalla data di presentazione della domanda.
6. In caso di mancato o incompleto deposito degli
atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi
alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in
esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente
ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine
non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i
quali l'ente e' cancellato dal Registro.».
 
Art. 10 bis
Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo

1. Alle associazioni e alle societa' sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo e' stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attivita' sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalita' di erogazione del contributo stesso.
2. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
3. A favore della societa' Sport e salute Spa e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima societa', d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e' pubblicato nella GU Serie
Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17.
- Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile
2021, n. 96.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 10 ter
Proroga delle concessioni di impianti sportivi
per le associazioni sportive dilettantistiche

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 100 del citato decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla
presente legge, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 6-bis.
 
Art. 11
Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione

1. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e dopo le parole «dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,» sono inserite le seguenti: «quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita' o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,» e dopo la parola «criteri» e' inserita la seguente: «selettivi»;
b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola «concessi» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle risorse disponibili e»;
c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni»;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge
24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 quale incentivo da riconoscere a fronte
di iniziative caratterizzate da specifiche finalita' o in
settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo
criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o piu'
delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31
dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono
concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
(Omissis).».
 
Art. 11 bis
Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito
d'imposta POS
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e' sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento.
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5»;
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente puo' presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente puo' presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto».
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con le societa' PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attivita' di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo».
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici). - 1. Agli esercenti attivita' di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del presente articolo, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di dieci unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unita' di personale, e' riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
16. La dotazione finanziaria destinata all'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo, e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, asseverate dai relativi organi di controllo».

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 novembre 2020, n. 156 recante «Regolamento recante
condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure
premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento
elettronici», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre
2020, n. 296.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 novembre 2020, n. 156:
«Art. 6 (Rimborso cashback). - 1. (Omissis).
2. La misura del rimborso di cui al comma 1 e'
determinata con riferimento ai seguenti periodi:
a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Rimborso speciale). - 1. Fermo restando il
rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai primi centomila
aderenti che, in ciascuno dei periodi di cui all'articolo
6, comma 2, abbiano totalizzato il maggior numero di
transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici
e' attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. A
parita' di numero di transazioni effettuate e'
prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui
ultima transazione reca una marca temporale anteriore
rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli
aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di
transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il
conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti
di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli
aderenti.
2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) sono erogati,
rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30
novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in
via definitiva successivamente alla scadenza del termine
per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Gestione dei reclami). - 1. La PagoPA
S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito
servizio di help desk per gli aspetti relativi alla
gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso
l'APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla
registrazione delle transazioni effettuate.
2. Avverso il mancato o inesatto accredito del
rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui
all'articolo 7, l'aderente puo' presentare reclamo entro
centoventi giorni successivi alla scadenza del termine
previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma
5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6,
comma 2, lettere a) e c), l'aderente puo' presentare
reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione
nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli
issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso
speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere
a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro
il 29 agosto 2022.
3. I reclami dovranno essere presentati a Consap
S.p.A., quale soggetto incaricato delle attivita' di
erogazione dei rimborsi, mediante invio dell'apposito
modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente
agli allegati richiesti, attraverso canale telematico
dedicato.
4. Ai fini della valutazione del reclamo, Consap
S.p.A. richiede se necessario a PagoPA S.p.A. le
informazioni relative alle transazioni effettuate
dall'aderente nel periodo contestato, che sono state
considerate ai fini del riconoscimento del rimborso o della
determinazione dell'importo dello stesso. PagoPA S.p.A.
comunica le informazioni entro dieci giorni dalla richiesta
per consentire il rispetto del termine di cui al comma 5.
5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente,
sulla base del quadro normativo e regolamentare che
disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai
sensi del comma 2.
6. Il presente procedimento di reclamo e' facoltativo
e non costituisce modalita' alternativa di soddisfacimento
della condizione di procedibilita' dell'azione giudiziaria
eventualmente prevista dalla legge.».

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Risorse finanziarie). - 1. Gli oneri
derivanti dal presente decreto sono posti a carico delle
risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, come integrato dall'articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
considerati gli impegni di spesa di cui all'articolo 265,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, nel limite massimo di 2,2 milioni di euro per
l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 e di
3.000 milioni di euro per l'anno 2022. La disponibilita'
finanziaria del fondo di cui al primo periodo e' integrata
con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione
di base imponibile conseguente all'applicazione del
programma, come rilevate dalla commissione di cui
all'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo
6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni
per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del
predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo
di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le
predette risorse finanziarie non consentano il pagamento
integrale del rimborso spettante, questo e'
proporzionalmente ridotto.
3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo
7 avviene nei limiti dell'importo di euro 227,9 milioni.
Qualora la predetta risorsa finanziaria non consenta il
pagamento integrale del rimborso spettante, questo e'
proporzionalmente ridotto.
3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto
dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150
milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6,
comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse
finanziarie non consentano l'integrale pagamento del
rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto.
4. Le risorse non utilizzate con riferimento ai
rimborsi di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 6,
comma 2, lettera b), possono essere utilizzate,
rispettivamente, per l'attribuzione dei rimborsi di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 e di cui alla
lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6.
5. I limiti di risorse utilizzabili indicati al comma
2 possono essere integrati con le eventuali maggiori
entrate derivanti dall'emersione di base imponibile
conseguente all'applicazione del programma, come rilevate
dalla commissione di cui all'articolo 10-bis.1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per ciascun esercizio
finanziario.».

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156:
«Art. 7 (Rimborso cashback nel periodo sperimentale).
- 1. Compatibilmente con la data di entrata in vigore del
presente decreto e la piena operativita' delle convenzioni
previste dagli articoli 4 e 5, le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, si applicano in via sperimentale
anche con riferimento al periodo compreso tra la data di
avvio di cui al comma 4 e il 31 dicembre 2020.
2. Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso
esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un
numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di
pagamento elettronici. In tali casi il rimborso e' pari al
10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene
conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150
euro per singola transazione. Le transazioni di importo
superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150
euro.
3. Fermo quanto disposto dal comma 2, la
quantificazione del rimborso di cui al presente articolo e'
determinata su un valore complessivo delle transazioni
effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro.
4. La data di avvio del periodo sperimentale e'
identificata e resa pubblica mediante pubblicazione sul
sito internet del MEF del provvedimento del Ministero che
ne conferma l'avvio sulla base dell'operativita' delle
convenzioni di cui al comma 1 e individua la suddetta data.
5. Il rimborso e' erogato nel mese di febbraio
2021.».
- Si riporta il testo dei commi 289-bis e 289-ter
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 289. (Omissis).
289-bis. ll Ministero dell'economia e delle finanze
utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla
societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di
progettazione, realizzazione e gestione del sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai
commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti
servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno
2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al
comma 290.
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze
affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra
attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le
spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e
2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al
comma 290.
(Omissis).».

- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 novembre 2020, n. 156, recante «Regolamento recante
condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure
premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento
elettronici», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre
2020, n. 296.


- Si riporta il testo dell'articolo 22 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Credito d'imposta su commissioni pagamenti
elettronici). - 1. Agli esercenti attivita' di impresa,
arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30
per cento delle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
altresi' per le commissioni addebitate sulle transazioni
effettuate mediante altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui
al comma 1 e' incrementato al 100 per cento delle
commissioni, nel caso in cui gli esercenti attivita' di
impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori
finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero
strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del
predetto articolo.
2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis
spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di
beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di
consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i
ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente
siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si
applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli
esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le
informazioni necessarie a controllare la spettanza del
credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in
materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca
d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, individua le modalita' e i criteri
con cui gli operatori di cui al periodo precedente
trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via
telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle
transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le
modalita' e il contenuto delle comunicazioni di cui al
comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici):
«Art. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di
formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge
19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate
di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il
profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale
non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta
e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo,
alla formazione del punteggio finale.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (29), il possesso del titolo di laurea
magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi
effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione ,
possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti,
l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste
dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino
al permanere dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive
proroghe, la non contestualita', assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in
modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra
tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto le
amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non
sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta
alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione
dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone
tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime
forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per
un periodo massimo di trenta giorni, i termini di
partecipazione, nonche', per le procedure relative al
reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento
di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi'
prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una
eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato
previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato
mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura
prevede una fase di valutazione dei titoli e
dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione
alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla
formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta
mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della
prova orale. Il Dipartimento della funzione pubblica puo'
avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per
le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui
bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, volte all'assunzione di personale con
qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi
selettive un corso di formazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e
garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i
cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria
finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione .
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con
equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola:
«219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo
profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento
del personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227 (Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle
finanze):
«Art. 5 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) e'
stabilito complessivamente in duecentotrenta unita'. Entro
tale contingente complessivo, oltre al personale che e'
collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono
essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20 per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per specifiche aree di attivita' e per
particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli
culturali e professionali con particolare riferimento alla
formazione universitaria, alla provenienza da qualificati
settori del lavoro privato strettamente inerenti alle
funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.
227:
«Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il
Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale
generale, puo' essere articolato, con decreto del Ministro,
da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte
aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro,
su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di
Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale
dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi',
nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i
funzionari della carriera diplomatica. Possono essere,
altresi', nominati dal Ministro non piu' di otto
Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata
professionalita' nelle materie di competenza del Ministero
ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
della guardia di finanza. Per le specifiche esigenze di
consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta
collaborazione, di cui al presente articolo, e' assegnato
un posto di funzione di livello dirigenziale generale, alle
dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende
alla cura degli uffici di segreteria del Ministro e
provvede al coordinamento degli impegni ed alla
predisposizione di quanto occorra per gli interventi
istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura
l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge
i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo
incarico istituzionale.
3. L'ufficio del coordinamento legislativo e'
articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree
organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio
legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze». La
prima sezione e' competente a trattare le questioni
riferibili alle aree di attivita' indicate,
rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni; la seconda sezione e'
competente a trattare le questioni riferibili all'area di
attivita' indicata alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999. L'ufficio del coordinamento legislativo cura
l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e
regolamentari nelle materie di competenza del Ministero,
con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della
progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
generali e garantendo la valutazione dei costi e la
regolazione, la qualita' del linguaggio normativo,
l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi
dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione,
lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il
raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione
normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso
internazionale, comunitario, costituzionale nonche' gli
adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del
Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di
controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il
seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza
giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari.
4. La segreteria tecnica assicura al Ministro il
supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per
la elaborazione, la impostazione e la verifica degli
effetti di politiche generali e di settore, con riguardo
alla individuazione degli interventi di finanza pubblica
necessari ai fini della loro attuazione e per le
conseguenti determinazioni, di competenza dell'organo
politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse
finanziarie.
5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e
gli organi di informazione nazionali ed internazionali;
segue l'informazione italiana ed estera; promuove e
gestisce, anche in raccordo con le strutture amministrative
del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di
informazione istituzionale. Esso e' costituito a norma
dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo,
per quanto attiene alla prima applicazione della predetta
legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della
legge medesima. Il Ministro, inoltre, secondo quanto
previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del
2000, puo' essere coadiuvato da un portavoce, che
sovrintende all'attivita' dell'ufficio stampa e coordina,
sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attivita' di
comunicazione dell'intero Ministero.
6. Le segreterie dei Vice Ministri e dei
Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo
con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di
diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti
pubblici e privati, in ragione dell'incarico
istituzionale.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 7 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 227:
«Art. 7 (Trattamento economico). - 1. - 6. (Omissis).
7. Al personale non dirigenziale o a quello con
rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli
uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte
delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di
diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e'
determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della
legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- 1. - 2. (Omissis).
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta
sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6
e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie
e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a
decorrere dall'anno 2019 e' consentito il cumulo delle
risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal
budget assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano
dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e
contabile.
(Omissis).».
 
Art. 11 ter
Semplificazione e rifinanziamento
della misura «Nuova Sabatini»

1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata gia' erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. Al fine di accrescere la
competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le micro,
piccole e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi,
entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' dagli altri
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente
operano nei confronti delle piccole e medie imprese,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista,
costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata
massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e
sono accordati per un valore massimo complessivo non
superiore a 4 milioni di euro per ciascuna impresa
beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili individuati dal
decreto di cui al comma 5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello
sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2,
nella misura massima e con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto
contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni
prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione
dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le
modalita' determinate con il medesimo decreto. I contributi
sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria
applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 8, secondo periodo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai
contributi di cui al presente articolo, la misura massima
di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attivita' di controllo
nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del
finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla
garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti
disposizioni sul Fondo di garanzia, e' demandata al
soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di
rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in termini
di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto
individua altresi' le condizioni e i termini per
l'estensione delle predette modalita' di accesso agli altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato Fondo.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione,
in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione
alle banche e agli intermediari di cui al comma 2 del
plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante
meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace
utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di
cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte
delle banche e degli intermediari di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e
rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e
dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza
sulle misure previste dal presente articolo.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al
comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla
base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, compatibilmente con la normativa europea in
materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del
settore della pesca.
8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 4 si provvede a valere su di un'apposita
contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilita'
sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per
le medesime finalita'.».
 
Art. 11 quater
Disposizioni in materia
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attivita' di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformita' al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo puo' essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilita' del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonche' di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino piu' funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potra' intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalita' liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2 (Misure urgenti per
assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A.
in amministrazione straordinaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per assicurare la continuita'
del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana
S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione
straordinaria). - 1. Per consentire di pervenire al
trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad
Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in
amministrazione straordinaria e alle altre societa' del
medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria
con le modalita' di cui ai commi 3 e 4, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' concesso,
nell'anno 2019, in favore delle stesse societa' in
amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili
esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle
iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un
finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro,
della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con
l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'
restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con
priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura
entro il 16 dicembre 2021. Detto finanziamento puo' essere
erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da
estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme
corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui
all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398.
2-bis. L'organo commissariale delle societa' in
amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle
competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla
situazione economico-finanziaria delle medesime societa' e,
con cadenza semestrale per l'intera durata
dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti
relativi alla situazione economico-finanziaria delle
medesime societa'.
3. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria delle societa' di cui al comma 1 e' integrato
con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli
interventi di riorganizzazione ed efficientamento della
struttura e delle attivita' aziendali delle medesime
societa' funzionali alla tempestiva definizione delle
procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei livelli
occupazionali e dell'unita' operativa dei complessi
aziendali. L'integrazione del programma e' approvata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo
commissariale delle societa' in amministrazione
straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente
anche con le modalita' di cui all'articolo 4, comma
4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parita' di
trattamento, trasparenza e non discriminazione, le
procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei
complessi aziendali delle medesime societa' in
amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla
esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di
cui al comma 3, assicurando la discontinuita', anche
economica, della gestione da parte del soggetto
cessionario.
5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «entro sessanta
giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello
sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o piu'
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «con le
modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi gli
effetti gia' prodotti dagli atti eventualmente posti in
essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato
decreto-legge n. 34 del 2019.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a
euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere
sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalita' ivi
indicate. E' conseguentemente abrogato il predetto articolo
54. Le risorse gia' iscritte in bilancio finalizzate ai
finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di
cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini
dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo
periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul
pertinente capitolo di spesa. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera
b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero
settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel
settore del trasporto aereo di persone e merci, e'
autorizzata la costituzione di una nuova societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle
finanze ovvero controllata da una societa' a prevalente
partecipazione pubblica anche indiretta. L'esercizio
dell'attivita' e' subordinato alle valutazioni della
Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui
al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta
l'atto costitutivo della societa', sono definiti l'oggetto
sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della
societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo
statuto della societa', sono nominati gli organi sociali
per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i
criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione
degli amministratori investiti di particolari cariche da
parte del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000
milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in piu'
fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione
patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente
partecipazione pubblica.
4-bis. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al
comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini
dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale
sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui
si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il
Consiglio di amministrazione della societa' redige ed
approva, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa', un piano industriale di sviluppo e ampliamento
dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la
costituzione di una o piu' societa' controllate o
partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda
di imprese titolari di licenza di trasporto aereo
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,
anche in amministrazione straordinaria. Il piano e'
trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Le Commissioni parlamentari competenti
esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si
prescinde dallo stesso. La societa' procede
all'integrazione o alla modifica del piano industriale,
tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici
essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della
continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3,
ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate,
stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente
competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati
per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo
periodo del comma 4-bis.
5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa'
dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui
al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale
diretta e indiretta e da tasse.
6.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo con una
dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a
4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di
3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del
presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie,
industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno
2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro
per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4,
puo' essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
«Art. 69 (Conversione in corso di procedura). - 1.
Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di
amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non
puo' essere utilmente proseguita, il tribunale, su
richiesta del commissario straordinario o d'ufficio,
dispone la conversione della procedura in fallimento.
2. Prima di presentare la richiesta di conversione,
il commissario straordinario ne riferisce al Ministro
dell'industria.».
- Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante
«Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro,
dei consumatori e di sostegno alle imprese» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 giugno 2021, n. 155, Edizione
straordinaria.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270:
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla
procedura). - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma
dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali,
sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni ("programma
di ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di
complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la
durata dei programmi di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 63 del
citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270:
«Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). -1. - 2.
(Omissis).
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo
conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto,
dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di
prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di
mantenimento dei livelli occupazionali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili).
- I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo
ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all'articolo 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del
fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 73
del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270:
«Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). -
1. Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di
scadenza del programma, originario o prorogato a norma
dell'art. 66, e' avvenuta la integrale cessione dei
complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
(Omissis).».
 
Art. 11 quinquies

Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese
di medie dimensioni

1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia e' autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
medie dimensioni). - 1. Le misure previste dal presente
articolo si applicano, in conformita' a tutti i criteri e
le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni,
societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata,
societa' cooperative, -societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo
162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e
iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti
condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso
della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta
milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad
un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su
base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento,
non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del
gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020,
una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura
non inferiore al 33%; nel caso in cui la societa'
appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei
citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti
all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in
vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre
2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure
previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, un
aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento
di capitale non e' inferiore a 250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la
societa' soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) non e' sottoposta o ammessa a procedura
concorsuale ovvero non e' stata presentata o depositata,
nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far
dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una
procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e,
comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava
nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del
regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, e del
regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita'
contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti
in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della
salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e
del titolare effettivo non e' intervenuta condanna
definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei
casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74;
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al
comma 12, il numero di occupati e' inferiore a 250 persone
2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano
anche alle imprese, non in difficolta' alla data del 31
dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al
concordato preventivo con continuita' aziendale purche' il
decreto di omologa sia stato gia' adottato alla data di
presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla
data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che
si trovano in situazione di regolarita' contributiva e
fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro,
in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del
capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un
credito d'imposta pari al 20 per cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro
sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere
euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal
conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre
2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima
di tale data da parte della societa' oggetto del
conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare
detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione
spetta all'investitore che ha una certificazione della
societa' conferitaria che attesti di non aver superato il
limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma
20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito
d'imposta le societa' che controllano direttamente o
indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a
comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono
da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti
effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese
con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di
quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano
altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, che investono in misura superiore al 50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente
articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in
quelle successive fino a quando non se ne conclude
l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito
dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un
credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10
per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite
stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei
limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al
periodo precedente e' aumentata dal 30 al 50 per cento per
gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo
semestre del 2021. La distribuzione di qualsiasi tipo di
riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio
2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato
ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da
parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli
interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di
effettuazione dell'investimento, successivamente
all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro
la data del 30 novembre 2021. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti
dal presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite
complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, per il medesimo
anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare
il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo
denominato « Fondo Patrimonio PMI"» (di seguito anche il
"Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno
2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite
massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da
effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito
di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai
commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari "),
emessi dalle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le
condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari
al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di
capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento
dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti
assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", ovvero di aiuti sotto
forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un
regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa
Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei
prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti
Finanziari sottoscritti non puo' superare il maggiore
valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di
cui al comma 1, lettera a), e il doppio dei costi del
personale della societa' relativi al 2019, come risultanti
dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha
approvato il bilancio. Gli Strumenti Finanziari possono
essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412,
primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa Spa - Invitalia, o a societa' da questa
interamente controllata (di seguito anche "il Gestore")
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi
sei anni dalla sottoscrizione. La societa' emittente puo'
rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni
dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono
immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia
interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i
crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti
chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467
del codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data
dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti
Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni
proprie o quote e di non procedere al rimborso di
finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che
siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con
i contenuti, la cadenza e le modalita' da quest'ultimo
indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni
assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del
decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite caratteristiche, condizioni e
modalita' del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.
Nel decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui
conseguimento puo' essere accordata una riduzione del
valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il
modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio
sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata.
Il Gestore puo' prevedere ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la
richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza
sanitaria, puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento
di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformita'
della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari
a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui
al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma
15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo
apporto entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite
massimo di cui al comma 12, primo periodo.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4
miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale. Il Gestore e' autorizzato a trattenere dalle
disponibilita' del Fondo un importo massimo per operazione
pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento
del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti
e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle
procedure di recupero dei crediti vantati verso le societa'
emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli
Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in
9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita'
normative delle imprese a carattere mutualistico e senza
fine di speculazione privata e della loro funzione sociale,
il Gestore puo' avvalersi, mediante utilizzo delle risorse
di cui al secondo periodo del comma 19, delle societa'
finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una
specifica missione di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle
societa' cooperative, le funzioni attribuite al soggetto
gestore ai sensi del presente articolo, secondo le
condizioni e con le modalita' definite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono
cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto,
da qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19". L'importo complessivo
lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per
ciascuna societa' di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000
euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per
le imprese operanti nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali
misure di cui la societa' abbia beneficiato ai sensi del
regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento
(UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE)
della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n.
702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del
rispetto dei suddetti limiti la societa' ottiene dai
soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo,
l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si e'
usufruito. La societa' presenta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', che le misure
previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha
beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", non superano i limiti
suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante
dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito
indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della
disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 11 sexies
Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione
1. Al primo periodo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e impoverimento del tessuto produttivo e industriale» sono soppresse;
b) le parole: «da destinare ai comuni dei» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei».
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«1. - 199. (Omissis).
200. Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di
48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023,
per la realizzazione di interventi di sostegno alle
attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni di
deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai
consorzi industriali ricadenti nei territori di cui
all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non
ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud
e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di
cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le
modalita' di accesso e di rendicontazione dell'impiego
delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente
comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43
milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per
l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30
milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e,
quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027.
(Omissis).».
 
Art. 11 septies
Misure per il sostegno al settore pirotecnico

1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 11 octies
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 120-quaterdecies e' inserito il seguente:
«Art. 120-quaterdecies.1 (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»;
b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies e' sostituito dal seguente:
«1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater»;
c) l'articolo 125-sexies e' sostituito dal seguente:
«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalita' lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attivita' di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro».
2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre
1993, n. 230, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 120-noviesdecies
del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili). -
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo
si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2,
120-ter e 120-quater.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito
forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni
previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 127-bis.».
 
Art. 12
Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo
termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di
investimento
1. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilita' di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non puo' superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 10.
 
Art. 12 bis
Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle societa'
di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del
patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati
1. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 71 (Modalita' di svolgimento semplificate delle
assemblee di societa'). - 1. Alle assemblee delle societa'
per azioni, delle societa' in accomandita per azioni, delle
societa' a responsabilita' limitata, delle societa'
cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il
15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni
dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Ai fini del completamento della raccolta del
patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi
dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le
societa' di gestione del risparmio possono usufruire di una
proroga del periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre
2021, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento
di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della
proroga di cui al presente comma e' necessario il consenso
unanime degli aderenti all'offerta del FIA.».
 
Art. 13
Misure per il sostegno alla liquidita' delle imprese

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-bis le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole «non superiore a 6 anni» sono aggiunte le seguenti «ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera a-bis)»;
c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformita' alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.»;
d) all'articolo 1, comma 14-ter, le parole «trenta per cento» sono sostituite dalle parole «quindici per cento». Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) all'articolo 1-bis.1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le parole «lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i) e l)»;
f) all'articolo 13, comma 1, lettera c), al primo periodo, dopo le parole: «con durata fino a 72 mesi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero del maggior termine di durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono concesse nella misura massima dell'80 per cento»;
g) all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.».
h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole «con copertura al 100 percento» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per cento,» e dopo le parole «con durata analoga al finanziamento» e' inserito il seguente periodo: «A decorrere dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento, puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente»;
i) all'articolo 13, comma 12-bis, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. All'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499» sono sostituite dalle seguenti «imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unita' di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese».
4. All'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo, dopo le parole «per finanziamenti sotto qualsiasi forma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi portafogli di finanziamenti,».
5. Per le finalita' di cui ai commi 1, lettere da f) a i), e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di euro 1.860.202.000 per l'anno 2021.
6. Sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
7. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis» sono sostituite dalle seguenti: «La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni».
7-bis. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' riscosso.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.940,202 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 13, 14-bis,
14-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2021 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1.-bis. - 1-ter. (Omissis).
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre
2021, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni
ovvero al maggior termine di durata previsto dalla lettera
a-bis), con la possibilita' per le imprese di avvalersi di
un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
a-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di
cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto e'
innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i
finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad
una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi
finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi
della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali
dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per
l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del
presente decreto e la durata effettiva delle garanzie
medesime saranno determinate in conformita' alla
Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa
notifica e autorizzazione della Commissione europea, come
specificato sul piano procedurale e documentale da SACE
S.p.A.;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e
appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese col valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per
il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al
recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il
finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato
al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di
rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa
beneficiaria purche' il finanziamento preveda l'erogazione
di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento
dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e
a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a
determinare un minor costo o una maggior durata del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. - 12. (Omissis).
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere concessa, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su
esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2021
derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di
prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in
qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che
prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da
parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in
funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. (Omissis).
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria
liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE
S.p.A., fino al 31 dicembre 2021, concede garanzie, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni previsti nel presente articolo, in favore di
banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali
e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti
obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle
suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una
primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o
equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi
del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi
del comma 1, non devono superare l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis.1 e 13,
commi 1, 11 e 12-bis, del citato decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis.1 (Misure a sostegno della liquidita'
delle imprese di medie dimensioni). - 1. A decorrere dal 1°
marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la societa' SACE
S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle
medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi
garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in
quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti
assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese
con un numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno e non
riconducibili alle categorie di imprese di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole
e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, lettere i) e l), 7 e 8, del presente decreto e si
provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al
comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefici
accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di
eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto
erogate, di cui la societa' ha beneficiato ai sensi della
medesima sezione 3.1.»
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino
al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa
e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
per l'anno 2019. Resta fermo che la misura di cui alla
presente lettera si applica, alle medesime condizioni,
anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei
diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente
da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti
pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia
diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle
sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80 per cento. L'importo
totale delle predette operazioni finanziarie non puo'
superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157
del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria ;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea
ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 per
cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i
nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e
dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito
in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche
esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di
associazioni professionali e di societa' tra professionisti
nonche' di persone fisiche esercenti attivita' di cui alla
sezione K del codice ATECO la cui attivita' d'impresa e'
stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto
attestato dall'interessato mediante dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia
e' altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera
b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta
anche su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. - 10. (Omissis).
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. (Omissis).
12-bis. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo
di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della
garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente
articolo in favore degli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Per le finalita' di cui al presente comma,
per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite,
proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto
approvato dall'organo statutariamente competente per
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 244 e 245 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 243. (Omissis).
244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si
applicano fino al 31 dicembre 2021, salvo quanto previsto
al comma 245.
245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle
imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato sulla base delle unita' di lavoro anno e non
riconducibili alle categorie di imprese di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole
e medie imprese, fino al 28 febbraio 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 14-bis dell'articolo 6
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. - 14. (Omissis).
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio
dell'economia, SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a
condizioni di mercato e in conformita' alla normativa
dell'Unione Europea per una percentuale massima di
copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge,
del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi
incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'
esercizio del credito in Italia nonche' di imprese di
assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli
di finanziamenti, concessi alle imprese con sede in Italia,
entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di
euro. Per le medesime finalita' ed entro tale importo
massimo complessivo, la SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi
forma in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e
altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in
Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con
contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al
comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie disciplinate dal presente comma, e'
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti criteri, modalita' e
condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
garanzia dello Stato, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, e sono altresi' individuate le
attivita' che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
(Omissis).».
- Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 10.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Rifinanziamento Fondo PMI e misure per il
microcredito, per la promozione e lo sviluppo
dell'agroalimentare nonche' in materia di contratti
dell'ISMEA). - 1. - 1-ter. (Omissis).
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle
imprese agricole, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione
da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa a titolo
gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn.
717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e
successive modifiche e integrazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei
titoli di credito). - 1. Fermo restando quanto previsto ai
commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia
cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni
altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al
31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori
e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
2. Gli assegni portati all'incasso, non sono
protestabili fino al termine del periodo di sospensione di
cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento
della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura
dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1,
effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e
delle eventuali spese per il protesto o per la
constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1
opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle
constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386,
nonche' all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge
n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno
previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa legge n.
386 del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati
dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi
dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono
d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo
stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di
cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio
informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima
legge n. 386 del 1990, che, ove gia' effettuate, sono
cancellate.».
 
Art. 13 bis
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in
materia di sostegno alla liquidita' delle imprese
1. Alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e la durata effettiva delle garanzie medesime».

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 13.
 
Art. 14
Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni in start up innovative

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015.
3. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di cui agli articoli 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2021»;
b) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2021».
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente.
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore
dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui
alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote
di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si
considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a
premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla
sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in
usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalla societa' Sport e
salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali,
dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine
(UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalita'
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Tale disposizione si applica anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 25, comma 2, 29 e
29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese):
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita'). - 1.
(Omissis).
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a);
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
(Omissis).»
«Art. 29 (Incentivi all'investimento in start-up
innovative). - 1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al 19 per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o
piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite
di organismi di investimento collettivo del risparmio che
investano prevalentemente in start-up innovative.
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle
altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.
L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel
periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in
detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del
comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per
almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente
agli interessi legali.
3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento
massimo detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro
1.000.000.
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016,
non concorre alla formazione del reddito dei soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da
imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma
investita nel capitale sociale di una o piu' start-up
innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre societa'
che investano prevalentemente in start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del
comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per
almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a
tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi
legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in
imprese start-up innovative non beneficiano
dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come
definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25
per cento della somma investita e la deduzione di cui al
comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui
ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' di
attuazione delle agevolazioni previste dal presente
articolo.
8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016.
9. L'efficacia della disposizione del presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, all'autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.»
«Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis»
all'investimento in start-up innovative). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa a quanto previsto
dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento
della somma investita dal contribuente nel capitale sociale
di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per
il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up
innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle
sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del
Registro delle imprese al momento dell'investimento. La
detrazione e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013
sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti):
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - 1.
Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito "PMI
innovative", si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, societa' di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i
seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e
dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale
previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e
innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento
della maggiore entita' fra costo e valore totale della
produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese
in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese
per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel
computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad
alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci
ed amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
quinto della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita', anche quali depositarie o
licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa
a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale ovvero titolarita' dei diritti relativi
ad un programma per elaboratore originario registrato
presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore, purche' tale privativa sia direttamente
afferente all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione
della domanda in formato elettronico, contenente le
seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo
del notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta,
comprese l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, con
autocertificazione di veridicita', indicando altresi', per
ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per
conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo
il socio agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle
esperienze professionali dei soci e del personale la cui
prestazione lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa
delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono
sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative
assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale delle PMI innovative attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma
1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
cui al comma 4 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
comma 2.
7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti
di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi
dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile,
permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione .
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26,
fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di
segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni
nel registro delle imprese nonche' del diritto annuale
dovuto in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si
applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.
9-bis.
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al
cinquanta per cento della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e'
concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La
detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al
secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione
di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del
2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la
raccolta di capitali per le start-up innovative" sono
sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative e per le PMI
innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", delle PMI innovative e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f)
del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014";
2) dopo il comma 5-decies e' inserito il
seguente:
"5-undecies. Per 'piccola e media impresa
innovativa' o 'PMI innovativa' si intende la PMI definita
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3";
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo
III, della Parte II, dopo le parole: "start-up innovative"
sono inserite le seguenti: "e le PMI innovative";
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up
innovative" sono inserite le seguenti: "e PMI innovative";
2) al comma 1, dopo le parole: "start-up
innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI
innovative, per gli organismi di investimento collettivo
del risparmio e per le societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
3) al comma 2, dopo le parole: "start-up
innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI
innovative, per gli organismi di investimento collettivo
del risparmio e per le societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole:
"start-up innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle
PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo
del risparmio o altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative";
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le
parole: "start-up innovativa" sono inserite le seguenti: "o
della PMI innovativa";
c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. In alternativa a quanto stabilito
dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e
dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la
sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione
di quote rappresentative del capitale di start-up
innovative e di PMI innovative costituite in forma di
societa' a responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere
effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla
resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o
l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito
all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al
registro delle imprese la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono
espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma,
comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di
mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti,
tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e
delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la
titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferito al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti
che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo
quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti
la facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione
diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte
di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera
b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo
comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita
casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione
ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime
ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del
codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione
della parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di
sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da start-up innovative e da PMI
innovative ovvero di quote rappresentative del capitale
delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste
alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
non necessita della stipulazione di un contratto scritto a
norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa
o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita
sezione del sito internet di ciascun intermediario. In
difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la
societa' interessata abbia cessato di essere una start-up
innovativa per il decorso del termine previsto
dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, gli intermediari provvedono a
intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e
degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione
ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari
delle partecipazioni al registro delle imprese ed e'
soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di
cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva
registrazione effettuata dal registro delle imprese
sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo
2470, secondo comma, del codice civile".
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu'
uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto
costitutivo e le successive modificazioni di start-up
innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto
sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e
25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
e le successive modificazioni sono redatti secondo un
modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio
del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico
istituisce nel proprio sito internet istituzionale un
portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le
informazioni necessari per accedere ai bandi di
finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in
favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al
presente articolo e delle start-up innovative di cui al
comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179
del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di
diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in
Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;".
11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso
il Ministero dello sviluppo economico, un portale
informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi
relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il
portale informatico deve fornire chiare informazioni
rispetto alle modalita' di accesso ai bandi, ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al
settore dalle strutture governative, indicando anche gli
enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari
utilizzatori. Il portale deve altresi' contenere una
sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati
tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare
attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e
delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi";
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le
parole: "quarto anno" sono sostituite dalle seguenti:
"quinto anno".
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno
2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a
13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro
per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a
3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola:
"holding" sono inserite le seguenti: "ove non iscritte nel
registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni";
b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso.
11-septies. All'articolo 32, comma 7, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, le parole: "entro il primo marzo
di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1°
settembre di ogni anno".
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le
partecipazioni assunte nel capitale delle imprese
beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli
articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo
e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La
cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni
caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla
data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una
societa' di gestione del risparmio, entro la data di
effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono
versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano
ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del
comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1ºluglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e' inserito il seguente:
"7-bis. per le start-up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il
periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il
limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera
e' aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro".
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7
milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati le modalita' di attuazione delle agevolazioni
di cui al comma 9.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al
comma 9 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero
dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 73, comma 1,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). - 1.
I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi
i trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto). - 1. (Omissis).
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 15 novembre 2021; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2021.».
 
Art. 14 bis
Imposta di consumo sui prodotti succedanei
dei prodotti da fumo per l'anno 2021

1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono inserite le seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo
62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
(Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e
al venti per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 15
Misure per lo sviluppo di canali alternativi
di finanziamento delle imprese

1. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita', i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonche' le modalita' e i criteri di loro selezione e le modalita' di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.
4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l'anno 2021 e 100 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 10.
 
Art. 16
Proroga moratoria per le PMI

1. Previa comunicazione delle imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalita' di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, e' prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
2. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente:
«5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).
- 1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i
prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi,
a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o
in parte fino al 30 giugno 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza
contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono
prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e
senza alcuna formalita', fino al 30 giugno 2021 alle
medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 giugno 2021 e' sospeso sino al 30
giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni
oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata
della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di aver subito in via temporanea carenze di liquidita'
quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 giugno 2021, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e
gli altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai
sensi del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole
rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso
rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro
il 30 giugno 2021 e che siano state sospese ai sensi del
comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di
cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a
titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti
contrattualmente previsti per interessi e capitale dei
maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti,
delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri
finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna
operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a
copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 %
dell'importo garantito a valere sulla dotazione della
sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta
dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di
sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato
pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale
e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del
comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu'
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del
comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori
possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle
rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno
2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede a liquidare in favore del
soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla
Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento
della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo
dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia
provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera
in conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.
- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 24 (Revisione straordinaria delle
partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano
i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che
ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma
2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua
con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere
alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento
del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi
del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i
termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui
all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento
degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi
dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione
della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal
comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti
sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso
il potere di alienare la partecipazione, la medesima e'
liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice
civile.
5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore
delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021
le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso
in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio precedente alla
ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le
partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non
procedere all'alienazione.
5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano
anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa'
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile
nel triennio 2017-2019.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma
dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso
di estinzione della partecipazione in una societa'
unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1
valgono anche nel caso di partecipazioni societarie
acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative,
statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n.
190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui
al presente articolo, in occasione della prima gara
successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della
societa' a controllo pubblico interessata da tali processi,
il rapporto di lavoro del personale gia' impiegato
nell'appalto o nella concessione continua con il
subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile.».
 
Art. 17
Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato

1. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.».
2. All'articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «possono esserlo», sono inserite le seguenti «, in alternativa all'apporto di liquidita',».
2-bis. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «sono investiti» sono inserite le seguenti: «, a cura della societa' Poste italiane Spa,»;
b) le parole: «a cura di Poste Italiane Spa» sono soppresse;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d'imposta cedibili ai sensi della normativa vigente».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 4-bis e 17
dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle
forme e alle condizioni previste dal quadro normativo
dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati
entro il 31 dicembre 2021.
5. - 16. (Omissis).
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1097 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«1. - 1096. (Omissis).
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da
Poste Italiane Spa per attivita' di bancoposta presso la
clientela privata ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono
investiti, a cura della societa' Poste italiane Spa, in
titoli governativi dell'area euro e, per una quota non
superiore al 50 per cento dei fondi, in altri titoli
assistiti dalla garanzia dello Stato italiano nonche', nel
limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti
d'imposta, cedibili ai sensi del decreto-legge del 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti
d'imposta cedibili ai sensi della normativa .
(Omissis).».
 
Art. 18
Recupero dell'IVA su crediti non riscossi
nelle procedure concorsuali

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.»;
c) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a).»;
d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;
e) al comma 8, le parole «ai commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 2, 3, 3-bis e 5»;
f) dopo il comma 10, e' inserito il seguente comma: «10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.»;
g) al comma 12, le parole «ai fini del comma 2» sono sostituite dalle seguenti «ai fini del comma 3-bis, lettera b),».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 340 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono
essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
le volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel registro
delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni
o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere
applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione
dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine,
anche in caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in
tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e'
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel
registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
4.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma
3-bis, lettera a).
5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi
di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al
comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che
abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta
corrispondente alla variazione in aumento.
6.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27,
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e
successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'articolo 25. Con le stesse modalita' devono
essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli
errori materiali inerenti alla trascrizione di dati
indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di
legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e
quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche mediante
apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente
a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si
estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui
sia il cedente o prestatore che il cessionario o
committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie
obbligazioni.
10. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74
del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
11.
12. Ai fini del comma 3-bis, lettera b) una procedura
esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
l'impossibilita' di accesso al domicilio del debitore
ovvero la sua irreperibilita';
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte
l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva
per eccessiva onerosita'.».
 
Art. 18 bis
Disposizioni in materia di aliquota ridotta
dell'imposta sul valore aggiunto

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attivita' venatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta la tabella A, parte I e parte III allegata
al citato decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633:
«Tabella A - Parte I [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta]

Parte I
Prodotti agricoli e ittici

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d.
01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02 - 01.03 - 01.04) ;
3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile
morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex
02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex
01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn.
3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche
o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex
02.06);
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco o
refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati,
esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01
- ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla
piscicoltura;
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche
separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non
sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03),
derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne'
zuccherati (v.d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti;
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze
(v.d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o
per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre
parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex
07.01 - ex 07.03);
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita' standard
di produzione determinate con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze;
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati
in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o
temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 -
08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato,
lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 -
10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati
(v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle
specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e
simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o
polverizzati (v.d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e
prodotti vegetali impiegati principalmente
nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi,
greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva
(v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche
mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole;
mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex
20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli
liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del
ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) ;
37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie
(v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d.
44.01);
44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente
sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno
tropicale (v.d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero,
sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d.
50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate;
cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex
53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e
cascami di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati
ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata,
stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex
57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha
piperita (v.d. ex 33.01).»
«Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta]

Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati
ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d.
01.02, 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile
morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o
surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate
o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici
e fagiani (v. d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v. d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v. d. 04.05);
16) miele naturale (v. d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) ;
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v. d. ex 08.13);
24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori
destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex
11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri
cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi
nella v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8
della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina,
semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.
d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
38-bis) - 39;
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v. d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v. d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v. d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.
d. ex 13.03);
44);
45) alghe (v. d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o
fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso
(v. d. ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina),
greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo",
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini,
anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi
alimentari preparati (v. d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
54);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie
o di sangue (v. d. ex 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce
(V. d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di
cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o
estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura
inferiore al 50 per cento in peso (v. d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.
d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per
soffiatura o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e
simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria
e della biscotteria, anche addizionati di cacao in
qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o
conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di
piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate,
diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v. d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche
con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
75);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d.
21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per
zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti
artificiali preparati (v. d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);
82) birra (v. d. 22.03);
83) - 84);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione
dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e
della distillazione degli alcoli; avanzi della
fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
(v. d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v. d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre
preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per
cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex
23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94) - 97);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01);
99) - 102);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed
estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) - 109);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del
bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed
integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e
chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli
animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115) - 118);
119) contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative
prestazioni, rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande,
effettuate anche mediante distributori automatici;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis) - 124);
125) prestazioni di servizi mediante macchine
agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o
associate;
126);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla normativa
in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e
degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies);
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo
i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'
o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel n. 21) della parte seconda della
presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato,
diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art.
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni ed integrazioni, ancorche' non ultimati,
purche' permanga l'originaria destinazione, ceduti da
imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi alla costruzione di case
di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,
stoccaggio, e deposito temporaneo, previste dall'articolo
6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo
7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonche'
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e
depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,
da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla
lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro
eredi o legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo
Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 19
Proroga degli incentivi per la cessione
di crediti e ACE innovativa 2021

1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»;
b) al comma 1, dopo le parole «2 miliardi di euro» sono aggiunte le seguenti parole «per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, puo' essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalita' stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
4. Nel caso di applicazione del comma 3, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta e' restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta e' restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
5. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi e' aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi e' aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 3 non e' produttivo di interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure puo' essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta puo' essere ceduto, con facolta' di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonche' le modalita' attuative per la cessione del credito.
8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «e deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle societa' partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021,».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,25 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44-bis (Cessione di crediti). - 1. Qualora una
societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2021,
crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori
inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in
credito d'imposta le attivita' per imposte anticipate
riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora
computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo
del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne'
trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si
applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al
presente comma possono essere considerati per un ammontare
massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei
crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti
ceduti possono essere considerati per un valore nominale
massimo pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, determinato tenendo conto di tutte le cessioni
effettuate entro il 31 dicembre 2021 dalle societa' tra
loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile e dalle societa' controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto. In caso di crediti
acquistati da societa' con le quali non sussiste un
rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o che non sono controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale
si intende il valore di acquisto del credito. Le attivita'
per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra
indicati possono essere trasformate in credito d'imposta
anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in
credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di
efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il
cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi
imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, relative alle attivita'
per imposte anticipate complessivamente trasformate in
credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito
d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi
del presente articolo.
1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo
di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che cede
i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se
esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della
societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative
agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di
gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate
a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo
118 del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A
decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione
dei crediti, per il soggetto controllante non sono
computabili in diminuzione dei redditi imponibili le
perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle
attivita' per imposte anticipate complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente
articolo.
1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale
di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui
al comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata,
rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del
rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli
esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della
societa' partecipata congiuntamente a quelle non attribuite
ai soci ai sensi del citato articolo 115, comma 3, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le
perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non
ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo
riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa'
trasparente nella medesima proporzione di attribuzione
delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia
giuridica della cessione dei crediti, per i soci
partecipanti non sono computabili in diminuzione dei
redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi
del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili
tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento
nozionale rispetto al reddito complessivo di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte
anticipate complessivamente trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui
al comma 3 del presente articolo e' esercitata dalla
societa' partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano
trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti
d'imposta ai sensi del presente articolo.
1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al
comma 1 effettuata da societa' di persone, rilevano le
perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale
attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione
dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti
ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di
attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data
di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i
soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei
redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi
del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili
tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento
nozionale rispetto al reddito complessivo di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte
anticipate complessivamente trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui
al comma 3 del presente articolo e' esercitata dai soci che
abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in
crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione
non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di
efficacia giuridica della cessione essi possono essere
utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto
previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti
d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e
non concorrono alla formazione del reddito di impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte
anticipate in crediti d'imposta e' condizionata
all'esercizio, da parte della societa' cedente,
dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
L'opzione, se non gia' esercitata, deve essere esercitata
tramite la comunicazione di cui al punto 1 del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
22 luglio 2016 entro la chiusura dell'esercizio in corso
alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo
a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini
dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge
n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte
anticipate sono comprese anche le attivita' per imposte
anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del
presente articolo.
4. Il presente articolo non si applica a societa' per
le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il
rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di
insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha
inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per
oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle cessioni di crediti tra societa' che sono
tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e alle societa'
controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Le disposizioni del presente articolo possono essere
applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei
medesimi crediti.».
- Si riporta il testo del comma 287 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«1. - 286. (Omissis).
287. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018:
a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il
comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145;
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio
fissata all'1,3 per cento.
(Omissis).».
- L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), abrogato
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recava: «Aiuto alla
crescita economica (Ace)».
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 77 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per
cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25
di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta
non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando
sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13,
15, 16 e 16-bis nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei
crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma
dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta e'
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta
successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.»
«Art. 77 (Aliquota dell'imposta). - 1. L'imposta e'
commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
24 per cento.».
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 109 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 233 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«1. - 232. (Omissis).
233. In caso di operazioni di aggregazione aziendale
realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di
azienda qualora il progetto sia stato approvato dall'organo
amministrativo competente delle societa' partecipanti, in
caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata
deliberata dall'organo amministrativo competente della
conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021
e il 31 dicembre 2021, e' consentita, rispettivamente, al
soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al
beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito
d'imposta, con le modalita' di cui al comma 234, delle
attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di
efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate
in diminuzione del reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di
efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto
ne' trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le
attivita' per imposte anticipate riferibili ai componenti
sopra indicati possono essere trasformate in credito
d'imposta anche se non iscritte in bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 19 bis
Proroga degli incentivi per le societa' benefit

1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonche' le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in societa' benefit. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e' fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 38-ter del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 38-ter (Promozione del sistema delle societa'
benefit). - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero
territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit,
di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto
forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento
dei costi di costituzione o trasformazione in societa'
benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto al
31 dicembre 2021. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino
all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro,
che costituisce limite di spesa.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis" nel settore della pesca e
dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile,
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno
2021.
2-bis. Tra i costi di costituzione o trasformazione
di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di
iscrizione nel registro delle imprese nonche' le spese
inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza
sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla
trasformazione in societa' benefit. L'importo massimo
utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 e'
fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.
3. Per la promozione delle societa' benefit nel
territorio nazionale, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo
con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo,
anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,
comma 5, del presente decreto.
4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del
credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite
nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni
contabili.».
 
Art. 20
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta
per beni strumentali nuovi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, e' aggiunto il seguente:
«1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro e' utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.».
2. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1065 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«1. - 1064. (Omissis).
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064
del presente articolo, ad esclusione della quota pari, a
5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95
milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro
per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni di euro per l'anno
2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede con le risorse
del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalita' di cui
al comma 1040.
(Omissis).».
 
Art. 21

Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli
enti territoriali

1. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento e' attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. Al fine di garantire l'immediata operativita' del Fondo di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le finalita' di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'addendum alla convenzione e' pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidita', anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali e' subordinata al relativo riconoscimento.
4. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 3 non comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidita' di importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
5. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi del comma 3 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
6. L'anticipazione e' concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.
7. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.
8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalita' di cui al comma 8.
10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2021.
12. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 115 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 115 (Fondo di liquidita' per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000
milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in due sezioni a cui corrispondono
due articoli del relativo capitolo del bilancio dello
Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare
la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale",
con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle
regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo
su due conti correnti appositamente accesi presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero
dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle
predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra
l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli
enti locali e delle regioni e province autonome alle
risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato
con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e'
pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui
al comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000
euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo
265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e
assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operativita'
di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, e'
autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno
2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.».
- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e
di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed
enti pubblici). - 1. - 16. (Omissis).
17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita'
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing
finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva
escussione della garanzia. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale , una momentanea carenza
di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia'
prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione
o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento
finanziario che determinano una riduzione del valore
finanziario delle passivita' totali. In caso di estinzione
anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia
e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli
enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte
capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 204 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento). - 1. Il ricorso
all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto
dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui
si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio di
previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario
attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto,
l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio
di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi
di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento
unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del
bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli
oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle
spese di gestione.»
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del
bilancio di previsione. Il rispetto del limite e'
verificato facendo riferimento anche agli interessi
riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al
limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del debito
garantito.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore
ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1º luglio
seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del
tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42):
«Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento). - 1.
Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di
nuovo indebitamento, se non e' stato approvato dal
consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due
anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo
indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con
la legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la
quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo
se l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento
per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto
dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi
destinati al finanziamento della sanita'" ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di
cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di
indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma
6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla
data del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere
nuovo debito fino a quando il limite non risulta
rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al
debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi
necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi',
disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
«Art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 60 (Attribuzione alle province e ai comuni del
gettito di imposte erariali). - 1. Il gettito dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle province dove
hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i
veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole,
alle province nel cui territorio risiede l'intestatario
della carta di circolazione.
2.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'assegnazione alle provincie delle somme ad esse spettanti
a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in conformita' dei
rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni del
comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti
finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti
locali al fine di mantenere il necessario equilibrio
finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
effetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a
decorrere dalla predetta data.».
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni,
procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni
costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti
preposti alla loro applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita'
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del
codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
3. La contrattazione collettiva non puo' istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non puo' essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si
procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il
contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi
degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o
titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19,
comma 3.».
 
Art. 22
Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili
ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021
1. Per l'anno 2021, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 2 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
 
Art. 23
Capitalizzazione societa' controllate dallo Stato

1. All'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «nell'anno 2020» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 4 dell'articolo 79 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 11-quater.
- Si riporta il testo dell'articolo 66 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 66 (Interventi di rafforzamento patrimoniale).
- 1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e
rafforzamento patrimoniale delle societa' soggette a
controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo
dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzata la
sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di
patrimonializzazione di societa' controllate per un importo
complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.».
 
Art. 23 bis
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, in materia di morte del socio delle banche popolari
1. Al titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 32-bis (Morte del socio). - 1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
Art. 32-ter (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile».
2. All'articolo 150-bis, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,» sono inserite le seguenti: «2534, 2535, secondo comma, primo periodo,».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle disposizioni degli articoli 32-bis e 32-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo. Anche in deroga a quanto previsto da altre disposizioni normative o dagli statuti sociali delle banche popolari, non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettere f) e g), e secondo comma, lettera b), del codice civile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 150-bis
del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 150-bis (Disposizioni in tema di banche
cooperative). - 1. (Omissis).
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti
disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512,
2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo,
secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma, 2534, 2535, secondo comma, primo
periodo, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto
comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater,
2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2437 del codice
civile:
«Art. 2437 (Diritto di recesso). - Hanno diritto di
recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che
non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del
valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i
diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e
le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non
superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori
cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo.».
 
Art. 23 ter
Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di
partecipazione azionaria a banche popolari
1. Dopo l'articolo 150-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 150-quater (Disposizioni in materia di partecipazione a banche popolari). - 1. Le banche popolari possono emettere le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo, previa modifica dello statuto sociale.
2. I soci finanziatori possono detenere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2. Lo statuto stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci finanziatori e il numero dei voti a loro spettanti, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 30, comma 1, e ne assicura la computabilita' come capitale di qualita' primaria. L'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validita' delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.
4. Le banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale o che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria possono emettere le azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile. Non si applicano gli articoli 2542, terzo comma e quarto comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, e 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile».
 
Art. 24
Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure
per la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri
1. Il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuita' territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' concesso, per l'anno 2021, ad Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre societa' del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuita' operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 37 del
citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 37 (Sostegno alle grandi imprese). - 1. Al fine
di consentire alle grandi imprese che si trovano in
situazione di temporanea difficolta' finanziaria in
relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attivita', e'
istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un
apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro
200.000.000,00.
(Omissis).».
- Il testo del comma 4-bis dell'articolo 79 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-quater.
 
Art. 25
Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali

1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.».
b) al comma 2, le parole «e di diritti di regia» sono soppresse;
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, puo' procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti gia' oggetto di liquidazione.».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Interventi urgenti per la salvaguardia
della liquidita' delle imprese dell'aerospazio). - 1. I
versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24
dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020 e nel 2021,
sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di
interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente
entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o
mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate
mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31
dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi
della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza
nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e
nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il
31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per
le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti
di quote di restituzione dovuti fino alla data del 31
dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali
adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre
2021, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio
le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento
degli adempimenti. Con riguardo agli interventi inerenti ai
progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza
nazionale, nelle more della definizione dei diritti di
regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in
relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei
prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito
dei singoli progetti finanziati, puo' procedersi
all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti gia'
oggetto di liquidazione.».
 
Art. 25 bis
Misure di sostegno del settore aeroportuale

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unita'. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1. -
10. (Omissis).
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza
ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa
e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i
seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni
del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo
la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto
aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della
superficie totale del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di
tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il
60 per cento del totale per il finanziamento di misure
volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e
al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 26
Disposizioni in materia di liste di attesa
e utilizzo flessibile delle risorse

1. Per le finalita' del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti gia' previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalita' organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
3. Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalita' indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorita' agli utilizzi secondo le modalita' organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalita' individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attivita' effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.
3-bis. Relativamente alle prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio, considerati la rilevanza delle indagini diagnostiche e l'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero di prestazioni da parte degli operatori accreditati, e' possibile ricorrere a forme di collegamenti in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato di prestazioni di cui al periodo precedente, in particolare a favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche, le regioni promuovono la possibilita' di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 luglio 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2020 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La relazione fornisce altresi' evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'anno 2021, i termini del 15 giugno e del 15 luglio, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono differiti, rispettivamente, al 10 agosto e al 20 settembre e i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' modificati:
a) i bilanci di esercizio per l'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2021;
b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 e' approvato dalla giunta regionale entro il 15 ottobre 2021.
6. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria gia' riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresi' agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di
attesa). - 1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle
richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di
ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus
SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le
liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero
della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di
indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata
differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del
25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di
indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e
territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del
30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per
la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile in
corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi
di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli
strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche
in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione in materia
di spesa per il personale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1,
limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano
nonche' agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato
A, colonna 1, e' consentito di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanita' relativo
al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari,
veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del
Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa
oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo
CCNL, in deroga alla contrattazione, e' aumentata, con
esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro
lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili
nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti
riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
personale del comparto sanita' dipendente del Servizio
sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive
con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai
prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati
dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a
tempo determinato di personale del comparto e della
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle
professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di
settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche'
impiegare, per le medesime finalita' di cui al comma 1,
anche le figure professionali previste in incremento ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e
2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e limitatamente
alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di
screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento
e Bolzano nonche' agli enti del Servizio sanitario
nazionale e' consentito, nel limite degli importi di cui
all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle
professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario
nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui
all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL e' aumentata,
con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro
lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con
particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili
nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti
riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata
in vigore del presente decreto;
b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti
diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del
personale del comparto sanita' dipendente del Servizio
sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a
50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri
riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive
con particolare riferimento ai volumi di prestazioni
erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai
prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i
valori tariffari vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) incrementare, in parziale alternativa a quanto
indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto
a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il monte ore dell'assistenza
specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore
aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo
collettivo nazionale , nel limite di quanto riportato per
ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A per un
totale di 10 milioni di euro.
4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa
regionale, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile
agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3,
limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal
fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e
provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico
delle Amministrazioni e' indicato nell'allegato A al
presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi
indicati e' superiore a quelli assegnati a ciascuna regione
e provincia autonoma sulla base dell'allegato B al presente
decreto, il limite massimo di spesa e' rappresentato
dall'importo riportato nel medesimo allegato B.
5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo
altresi' conto del livello di competenze e di autonomia
raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti
all'ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del corso, nell'espletamento delle attivita'
assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli
esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo
riferimento alle visite, agli esami e alle prestazioni di
controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime
visite, dei primi esami e delle prime prestazioni
specialistiche e' invece riservata al medico specialista.
6. Il possesso della specializzazione e' comunque
richiesto per le refertazioni relative alle seguenti
branche specialistiche: anestesia, rianimazione, terapia
intensiva e del dolore; medicina nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia.
7. L'attivita' svolta dal medico in formazione
specialistica di cui al comma 5 e' registrata nel
libretto-diario personale delle attivita' formative, e
costituisce elemento di valutazione per il curriculum
professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario
nazionale.
8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalita'
di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la
spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include
anche gli oneri previsti per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di
10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal
fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo
corrispondente. Al finanziamento di cui al presente
articolo accedono tutte le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La
ripartizione complessiva delle somme di cui al presente
articolo e' riportata nella tabella di cui all'allegato B
al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente
comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
114.
9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a presentare al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo
18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il
recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei
modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione
e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei
suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1 sara' oggetto di monitoraggio
ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzo per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita'
relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della
remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso
valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,
e stipulano contratti con quelle private e con i
professionisti accreditati, nonche' con le organizzazioni
pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure
domiciliari, anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che
indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le
strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies;
e-bis) la modalita' con cui viene comunque
garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
sensi della lettera d), prevedendo che in caso di
incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari
regionali per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume
massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b),
si intende rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta
salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel
rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
2-bis - 2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario);
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. - 13. (Omissis).
14. Ai contratti e agli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati
accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e
per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione
dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in
misura determinata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5
per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere
dall'anno 2016, in considerazione del processo di
riorganizzazione del settore ospedaliero privato
accreditato in attuazione di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo
dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita', nonche' di prestazioni
erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza
ricomprese negli accordi per la compensazione della
mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del Patto
per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto
rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa
del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal
primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso,
l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga
di cui al periodo precedente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da
assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui
al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti
dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al
raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche
misure alternative a valere su altre aree della spesa
sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono
definiti con successivo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
sede di prima applicazione sono definite prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri
individuati come "ad alta complessita'" nell'ambito del
Accordo interregionale per la compensazione della mobilita'
sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente
ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i
provvedimenti di propria competenza di compensazione della
maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti
extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno
altresi' comunicazione alle regioni di residenza dei
medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la
salute e per gli affari finanziari al fine di permettere,
alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di
compensazione della mobilita' sanitaria nell'ambito del
riparto delle disponibilita' finanziarie del Servizio
sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun
IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese
ai pazienti extraregionali di ciascuna regione. Qualora
nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano
rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto
di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di
riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di
programmazione regionale riferiti alle predette strutture
rimaste inoperative, purche' la regione assicuri, adottando
misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa
sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto
dal presente comma. La misura di contenimento della spesa
di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 427 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 426. (Omissis).
427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di
cui ai commi 423 e 425 le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di
risorse destinate all'attuazione delle medesime
disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate
nell'anno 2020.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione
straordinaria.
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 18 (Rifinanziamento fondi). - 1. Il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi
previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1,
lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e
4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
quanto previsto dalla tabella A allegata al presente
decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di
quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello
Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono,
sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura di un
centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco
"COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli
accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza
che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui
al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta a redigere un apposito
programma operativo per la gestione dell'emergenza da
COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
e da monitorare da parte dei predetti Ministeri
congiuntamente.
2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le
verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario
nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il
termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 31
maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio e'
differito al 30 giugno.
3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il
fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.650 milioni di
euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma
10.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici):
«Art. 9 (Proroga termini in materia di
rendicontazione del Servizio sanitario regionale). - 1. Per
l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del
31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma
174, e' differito al 15 luglio.».
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 2, e 32,
comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.
(Omissis).
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del
presente titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale
che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo
servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di
contabilita' finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti
sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi
del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.»
«Art. 32 (Bilancio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale). - 1. - 6. (Omissis).
7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio
degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento e il bilancio
consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo
a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data
di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati
integralmente sul sito internet della regione.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 29-bis
del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126:
«Art. 29-bis (Misure per il sostegno del sistema
termale nazionale). - 1. Al fine di mitigare la crisi
economica derivante dall'emergenza epidemiologica da
CO-VID-19, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione
di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro
per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino
all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di
servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono
cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
(Omissis).».
 
Art. 27
Esenzione prestazioni di monitoraggio
per pazienti ex COVID

1. Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attivita' clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severita' della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e' garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.
4. In considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, particolarmente rilevanti per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Servizio sanitario nazionale, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 28.802.000, per l'anno 2022 di euro 24.993.000 e per l'anno 2023 di euro 4.441.000. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanita' alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo e' riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 28
Iniziative internazionali per il finanziamento
dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;
b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 29
Incentivo al processo di riorganizzazione della rete
dei laboratori del Servizio sanitario nazionale

1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 e' subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo del comma 796 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1. - 795. (Omissis).
796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e'
determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in
99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni
di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50
milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per
l'ospedale «Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed
erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'
articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal Piano sanitario
nazionale e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di
assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del
disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure
previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone
che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia
stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, fatte salve le aliquote ridotte
disposte con leggi regionali a favore degli esercenti
un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione,
che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione fino all'integrale copertura
dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere
generalizzato e non settoriale e non e' suscettibile di
differenziazioni per settori di attivita' e per categorie
di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il
rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito con
risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione
interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno
d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per la
quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli
interventi individuati dai programmi operativi di
riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del
servizio sanitario regionale, necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di
cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati
dagli accordi di cui all' articolo 1, commi 278e 281, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la
regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni
in esso previste possono comportare effetti di variazione
dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati
dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria. Il Ministero della salute, anche avvalendosi del
supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di
affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto
l'accordo di cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro
dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso,
sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a
preventiva approvazione da parte del Ministero della salute
e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i
Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni
consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
c) all' articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le
parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il
procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili
regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al
citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni
2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle
somme indicate alla letteraa) del presente comma da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si
riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi
delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a
qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi
a credito e a debito di ciascuna regione e provincia
autonoma, connessi alla mobilita' sanitaria interregionale
di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi
nel settore sanitario, cumulativamente registrati e
certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005
della copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all 'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla
lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo
2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi, al lordo
dell'IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate
dall'AIFA, secondo le modalita' indicate nella presente
disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi
dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello
derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento
dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10
febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole
aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo
2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in
vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino
al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni e all'erario in base
alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da
corrispondersi entro i termini improrogabili del 20
febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli
importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo
sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e
per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilita' di
compensazione, secondo le modalita' indicate all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli atti
che attestano il versamento alle singole regioni e
all'erario devono essere inviati da ciascuna azienda
farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute
rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini
previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i
farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente,
l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera
g), l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all' articolo
1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del
13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'
articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del
presente comma, di una quota fissa per confezione di
importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla
predetta applicazione di una quota fissa per confezione,
possono adottare anche diverse misure regionali di
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata,
purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia
del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non
convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo
regionale di contenimento della spesa per la quota a
proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della
regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di
un Piano di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo
dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso
appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata
congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all' articolo 1, comma 283, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto
del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro
della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,»
sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi
in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai
sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All' articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli
assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al
costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla
ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso non e', comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore a 14
anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu'
elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della
lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811
milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per
l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le
regioni, sulla base della stima degli effetti della
complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal
Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, anziche' applicare la quota
fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono anche
congiuntamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore
nella regione interessata e' subordinata alla
certificazione del loro effetto di equivalenza per il
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il
controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico
per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico del settore sanitario, adottare azioni di
efficientamento della spesa e promozione
dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate
congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata
intesa 23 marzo 2005;
q) all' articolo 1, comma 292, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) con le procedure di cui all'articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28
febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione
dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in
regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini,
anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da
accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31
ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora
le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31
ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente
della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini
dell'adozione dei predetti provvedimenti;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e
conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502
del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti
dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni
nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base
d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario
nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli
osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del
biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che
producono o commercializzano in Italia dispositivi medici
trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle
gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di
ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso.
Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione
unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche
tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis
dell'articolo 1 della citata legge 23 novembre 1996, n.
662:
«1. - 33. (Omissis).
34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 67-bis e 68
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), come
modificato dall'articolo 35 della presente legge:
«Art. 2. - 1. - 67. (Omissis).
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla legislazione per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per
l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno
2019, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento. Limitatamente all'anno 2021, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo
0,32 per cento.
68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da
2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa , la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla
verifica positiva degli adempimenti regionali e' fissata
nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme
di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che
accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per
quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per
cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta
quota si provvede a seguito dell'esito positivo della
verifica degli adempimenti previsti dalla normativa e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai
sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria
internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal
Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).».
 
Art. 30

Misure per lo sviluppo della sanita' militare e della capacita'
produttiva nel settore vaccinale e antidotico

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanita' militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonche' di potenziare la capacita' di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021.
1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanita' militare, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
2. Al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, e' autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanita' militare e della sanita' pubblica.
3. Per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacita' di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza e' altresi' assegnata la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021.
4. A decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918.
5. Per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennita' di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attivita' di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonche' a consentire l'impiego di team vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.
6. I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
7. All'articolo 2197-ter.1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207».
7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto, per l'anno 2021 e' autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento previste dall'articolo 19-undecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pari a:
a) 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente;
b) 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo.
7-ter. Agli arruolamenti di cui al comma 7-bis, ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, si applicano le disposizioni dell'articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7-quater. In relazione alla specificita' del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.
7-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quater:
a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 e' sostituito dal seguente:
«996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori»;
b) all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo»;
2) al comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo».
7-sexies. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, compresi i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7-septies. Agli oneri derivanti dal comma 7-quater, pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 10
della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia
di trattamento economico del personale militare):
«Art. 10 (Orario delle attivita' giornaliere). - 1. -
2. (Omissis).
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,
n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007):
«Art. 9 (Compenso forfettario di impiego e di
guardia). - 1. - 2. (Omissis).
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2197-ter.1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il
ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto
dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze
del personale di ciascuna Forza armata, come determinate
per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e'
autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a
nomina diretta con il grado di maresciallo o grado
corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60
marescialli in servizio permanente, di cui n. 30
dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al
personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e
dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai
vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione
professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi
la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di
merito ai fini della formazione della graduatoria, sono
stabiliti dal bando di concorso.
3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il
concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere
bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al
medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita'
di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato
maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative
consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021
ai sensi dell'articolo 2207.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e
infermieri militari). - 1. Al fine di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, e'
autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a
domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un
anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di
tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della
competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e
chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per
il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della
laurea in infermieristica e della relativa abilitazione
professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera
b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non
idonei al servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da
precedenti ferme nelle Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente
articolo sono gestite tramite il portale on line nel sito
internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si
concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di
rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata
della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
e economico dei parigrado in servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'
autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60
unita' di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti
alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a
euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per
l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-undecies del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato
di medici e infermieri militari). - 1. Per le finalita' di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di
modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento
giuridico ed economico, per l'anno 2021 e' autorizzato
l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata
di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze
funzionali dell'Ispettorato generale della Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna
categoria e Forza armata:
a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o
grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8
della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di
maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della
Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere
presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di
pubblicazione della relativa procedura da parte della
Direzione generale del personale militare sul portale
online del sito internet del Ministero della difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti
giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del
presente articolo costituiscono titolo di merito da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di
personale militare in servizio permanente appartenente ai
medesimi ruoli delle Forze armate.
4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del
presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "la
professione sanitaria infermieristica" sono sostituite
dalle seguenti: "le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1,".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro):
«Art. 19 (Specificita' delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti,
delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e
della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.».
- Si riporta il testo del comma 436 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«1. - 435. (Omissis)
436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
«Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
maggio 1995, n. 122, S.O.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25
ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e
degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
istituita un'area negoziale, limitata agli istituti
normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per
il personale dirigente di cui al comma 1 sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi
sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti
di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma
2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica,
composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo
personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di
una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato
elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa
della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, nonche' il Ministro della difesa, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative di quanto
previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in
quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della
negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento
della rappresentativita' sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti
della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione
del trattamento accessorio del personale dirigente delle
Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023
non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e
della pubblica amministrazione, della difesa e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno e della giustizia, possono essere estese al
personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello delle forze armate, anche attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita'
funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di
quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per
gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni
di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a
quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.».
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 11-bis.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. - 4. (Omissis).
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Misure di semplificazione in materia di
organizzazione del sistema universitario). - 1. Alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno
conseguito la stabilita' e sostenibilita' del bilancio,
nonche' risultati di elevato livello nel campo della
didattica e della ricerca," sono soppresse e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente "Con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i
criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le
modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti,
fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese
di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";
b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: "La quantificazione di cui al secondo
periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti
finanziatori, avviene su base mensile.";
c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine,
i seguenti periodi: "I trasferimenti di cui al secondo
periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica
diversa, nei limiti delle facolta' assunzionali delle
universita' interessate che sono conseguentemente adeguate
a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di
cui al presente comma sono computati nella quota del quinto
dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.";
d) all'articolo 18, comma 4, le parole "non hanno
prestato servizio" sono sostituite dalle seguenti: "non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),";
d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
"4-bis. Le universita' con indicatore delle spese
di personale inferiore all'80 per cento possono attivare,
nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette";
e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo,
e' inserito il seguente: "I soggetti di cui al comma 1,
possono rinnovare assegni di durata anche inferiore a un
anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi,
esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca,
la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata
annuale.";
f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il
seguente: "5-bis. L'universita', qualora abbia le
necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti
delle risorse assunzionali disponibili a legislazione per
l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha
facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di
cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma
5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la
valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova
didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare
di appartenenza del titolare del contratto.";
f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto
dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al
presente articolo si applicano, in materia di congedo
obbligatorio di maternita', le disposizioni di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di
maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e'
integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero
importo del trattamento economico spettante. Per i titolari
dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita'
e' computato nell'ambito della durata triennale del
contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di
cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato,
alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei
professori associati. Fermo restando quanto previsto dal
presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3,
lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del
contratto, la proroga dello stesso per un periodo non
superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'";
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis)
si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i
contratti siano stati gia' sospesi, il titolare del
contratto di ricerca puo' chiedere che il periodo di
sospensione sia computato nell'ambito della durata
triennale del contratto.
1-bis. L'articolo 16, comma 3, lettera h), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che
la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle
liste dei professori ordinari positivamente valutati ai
sensi dell'articolo 6, comma 7, e' quella di cui al secondo
periodo del citato comma 7.
1-ter. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n.
311, e' abrogato.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
2012, n. 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti
l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono
definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio
da istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in
coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle
procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle
universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del
15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente
articolo sono abrogati.".
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il
titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di
durata corrispondente ai corsi di secondo livello
dell'ordinamento universitario, nonche' ai corsi di laurea
magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti di
legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi
delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati
che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o
la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi,
attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli
atenei, che rispettino i requisiti di qualita' dell'offerta
formativa indicati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle
fondazioni universitarie di diritto privato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
254, e' organo di controllo della fondazione e svolge le
funzioni previste dal Codice civile per il collegio
sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti
dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali e'
costituito dal presidente e dai componenti titolari e
supplenti. Il presidente e' nominato dalla fondazione e
individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro
dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque
anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni
universitarie. Il collegio e' costituito dai componenti
titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e
dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a
garantire l'ordinario funzionamento del collegio. Almeno
due componenti titolari del collegio sono nominati dalla
fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero dell'universita' e della
ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i
dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso,
tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione
nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e'
abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al
comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono
riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso
di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai candidati
dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario
nazionale o delle strutture private con esso accreditate
ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per
medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ovvero ai
concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in
medicina generale.
5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in
servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di
anzianita' di servizio, previo conseguimento del titolo di
formazione specifica in medicina generale, su richiesta
delle aziende del Servizio sanitario nazionale,
limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di
medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze
operative e funzionali delle amministrazioni interessate
nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono
svolgere attivita' di medicina generale, subordinatamente
all' espletamento delle procedure per l'assegnazione degli
incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale -
Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e
successive modificazioni, prioritariamente in favore del
personale delle medesime amministrazioni e dei relativi
familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "La commissione di valutazione, istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e'
composta da cinque membri di alta qualificazione designati,
uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente
dell'European Research Council, dal presidente
dell'European Science Foundation e da un componente
designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), d'intesa con il presidente
della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di
ricerca.".
6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il
Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e
della ricerca" e le parole: "dell'ammissione al concorso e
della nomina" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il
superamento di concorso pubblico".
6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle
procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza
di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa
riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle
chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure
di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda
fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e
ricercatori.
6-quater. In considerazione dell'e-mergenza
epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul
sistema universitario, i collegi universitari di merito
riconosciuti nonche' quelli accreditati ai sensi
rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti
attuativi mantengono il proprio status con riferimento al
monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei
requisiti di accreditamento basato sui dati relativi
all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro
rispetto.
6-quinquies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole: "della legge regionale" sono
sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".».
 
Art. 30 bis
Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie
difesa
1. All'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
«13-bis. Per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa e' esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Registro nazionale delle imprese). - 1.
Presso il Segretariato generale della Difesa, e' istituito
il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario,
intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque
connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise
secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere
accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi
aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9
luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono
essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative
contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione,
importazione, transito, trasferimento intracomunitario e
intermediazione di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene
luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi
restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18
aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale
sono corredate della documentazione necessaria a comprovare
l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita'
indicate nel regolamento, su cui per tale parte e'
acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e
del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono
presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi
hanno interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti
soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le societa' di
persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei
suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le societa' di capitali, purche' legalmente
costituite in Italia e ivi esercitanti attivita'
concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei
soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti
fini, purche' cittadini italiani o di Paesi legati
all'Italia da un trattato per la collaborazione
giudiziaria;
c) per i consorzi di imprese costituiti con la
partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro
nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti
soggettivi di cui alla lettera b) per il legale
rappresentante del consorzio.
5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i
consorzi industriali promossi a seguito di specifiche
intese intergovernative o comunque autorizzati dai
competenti organi dello Stato italiano.
6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al
Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui
al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento
della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione
o l'estinzione dell'impresa.
7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono
dalla iscrizione:
a) le imprese dichiarate fallite;
b) le imprese cui si applicano le norme di
sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) le imprese i cui rappresentanti indicati al
comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente
riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad
associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi
della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d) le imprese i cui legali rappresentanti sono
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per
reati di commercio illegale di materiali di armamento;
e) le imprese che, in violazione del divieto di cui
all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono
con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle
amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla
cessazione del loro servizio attivo.
8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7,
lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la
cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto
del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di
cui al comma 1.
9. Se e' rimosso l'impedimento alla iscrizione,
l'impresa puo' ottenere l'iscrizione stessa o, se
cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli
impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio
possono esercitare le normali attivita' nei limiti delle
autorizzazioni concesse e in corso di validita', a
eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non
possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.
11. La Commissione per la tenuta del registro
nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero
della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di
Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e
del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti
funzioni:
a) delibera sulla base dei requisiti di cui al
comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al
registro;
b) provvede alla revisione triennale del registro;
c) fa rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini
dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al
registro;
d) formula un parere al Ministro per la
cancellazione e la sospensione dal registro.
12. Le modalita' per l'iscrizione al registro e le
norme relative al funzionamento della commissione, sono
disciplinate nel regolamento.
13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli
interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella
misura e con le modalita' stabiliti con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
il cui contributo si riferisce.
13-bis. Per lo svolgimento delle sue attivita'
istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale,
l'Agenzia industrie difesa e' esentata dall'obbligo di
munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia
industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni
svolte con operatori economici e con altri soggetti privati
negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del
citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931,
anche allo scopo di consentire le previste verifiche da
parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni
vigenti.».
 
Art. 31
Disposizioni in materia di ricerca
e sviluppo di vaccini e farmaci

1. Alle imprese che effettuano attivita' di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
2. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita', tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilita' necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo.
3. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
6. La fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la denominazione di «Enea Tech e Biomedical»; conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical.
7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «ricerca applicata,» sono inserite le seguenti: «compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione,»;
2) le parole: «con particolare riferimento alle start-up» sono sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento alle start-up»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale di cui al medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi della Fondazione di cui al comma 5»;
c) al comma 2:
1) dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso strumenti di partecipazione,»;
2) le parole: «di progetti di innovazione e spin-off» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative di cui al comma 1»;
d) al comma 4, le parole: «previa stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite stipulazione»;
e) al comma 5:
1) i periodi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech e Biomedical", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical e' adottato, sentita l'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a), e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter»;
g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati i conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014:
«Art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo). -
1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono
compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo
di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del
trattato purche' soddisfino le condizioni di cui al
presente articolo e al capo I.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e
sviluppo deve essere integralmente compresa in una o piu'
delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilita'.
3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e
sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca
e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel
progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono
utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto,
sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto,
calcolati secondo principi contabili generalmente
accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo
principi contabili generalmente accettati. Per quanto
riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni
a condizioni commerciali o le spese di capitale
effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze
e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi
per i servizi di consulenza e servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di
esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al
progetto.
4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilita'
corrispondono ai costi dello studio.
5. L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario non
supera:
a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca
fondamentale;
b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca
industriale;
c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo
sperimentale;
d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di
fattibilita'.
6. L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale e
lo sviluppo sperimentale puo' essere aumentata fino a
un'intensita' massima dell'80 % dei costi ammissibili come
segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e
di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) di 15 punti percentuali se e' soddisfatta una
delle seguenti condizioni:
i) il progetto:
- prevede la collaborazione effettiva tra imprese
di cui almeno una e' una PMI o viene realizzato in almeno
due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte
contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola
impresa sostenga da sola piu' del 70 % dei costi
ammissibili, o
- prevede la collaborazione effettiva tra
un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e di
diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali
organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e
hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria
ricerca;
ii) i risultati del progetto sono ampiamente
diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati
di libero accesso o software open source o gratuito.
7. Le intensita' di aiuto per gli studi di
fattibilita' possono essere aumentate di 10 punti
percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali
per le piccole imprese.».
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e
altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno
dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le
sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca
applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo
sviluppo e la riconversione industriale del settore
biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento
tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca
presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche
con riferimento alle start up innovative di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota
parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
dell'economia verde e circolare, dell'information
technology, dell'agri-tech e del deep tech.
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere
assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla
riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria inte-stato al Fondo di cui al comma 3
dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel
limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi della Fondazione di cui al comma 5.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a
favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati
anche attraverso strumenti di partecipazione nella
realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono
prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita'
di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla
ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni
tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi,
attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica
e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita
delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma
1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato
ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in
capitale di rischio e di debito, anche di natura
subordinata, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
in materia di affidamento dei contratti pubblici o in
materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche
eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi
2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale
dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle
funzioni ad essa gia' attribuite in materia di
trasferimento tecnologico, anche tramite stipulazione di
apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, compresa la realizzazione di programmi di
sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento
del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e
dispositivi medicali nonche' di tecnologie e di servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,
l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea
Tech e Biomedical ", sottoposta alla vigilanza del
Ministero dello sviluppo economico, che, mediante
l'adozione di un atto di indirizzo, puo' definirne gli
obiettivi strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech
e Biomedical e' adottato, sentita l'Enea, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. Lo statuto puo'
prevedere la costituzione di strutture dedicate per la
realizzazione dei programmi di cui al primo periodo del
presente comma. Ai fini dell'istituzione e
dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa
di 12 milioni di euro per l'anno 2020. Tramite apposita
convenzione il Ministero dello sviluppo economico puo'
procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse di
cui ai commi 1 e 1-bis.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle
risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere
incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le
attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da
contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione
possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove
investimenti finalizzati all'integrazione e alla
convergenza delle iniziative di sostegno in materia di
ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo
la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e
enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea
Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio
direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato
su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo'
essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di
direttore, per lo svolgimento delle funzioni di
amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e'
formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
del Ministro della salute e uno nominato su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e
i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti
dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche'
di specifica competenza professionale in campo economico,
medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri effettivi e da tre supplenti nominati,
rispettivamente, su proposta del Fondatore, dal Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo
economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui
al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione
restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai
sensi dei commi 6-bis e 6-ter.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova
applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente
articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno al
settore dei treni storici per le perdite subite a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione
FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.».
 
Art. 31 bis
Credito d'imposta per la ricerca biomedica

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacita' degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, e' riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalita' di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalita' di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.

- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 31 ter
Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature
diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente
finanziati da fondi europei
1. In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle universita', dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro e' ridotta al 5 per cento.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 24,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 31 quater

Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di
finanziamento dei crediti all'esportazione

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3:
1) sono premesse le seguenti parole: «La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e»;
2) le parole: «, le modalita' e i tempi» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalita'»;
b) all'articolo 15, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «operatori nazionali» sono inserite le seguenti: «e le loro societa' controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana,» e le parole da: «da intermediari» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane»;
2) alla lettera b), le parole da: «e gli intermediari» fino a: «n. 385,» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane,» e dopo le parole: «nazionali» sono inserite le seguenti: «o alle loro societa' controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana»;
c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il piano strategico di cui al comma 1 e' redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.
3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalita' di cui all'articolo 14 del presente decreto, e' stabilito annualmente con la legge di bilancio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e 15,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni
in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo
4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. - 2.
(Omissis).
3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni
ammissibili al contributo e le condizioni e le modalita'
della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
(Omissis).»
«Art. 15 (Destinatari per la corresponsione dei
contributi). - 1. I destinatari dei contributi di cui
all'articolo 14 sono:
a) gli operatori nazionali e le loro societa'
controllate e collegate estere nella loro attivita' con
l'estero e di internazionalizzazione dell'economia
italiana, che ottengano finanziamenti in Italia o
all'estero da banche nazionali o estere ovvero da operatori
finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati
principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione
e operativita' o da sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di
debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
di internazionalizzazione di imprese italiane;
b) le banche, nazionali o estere, gli operatori
finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati
principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione
e operativita' e i sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di
debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
di internazionalizzazione di imprese italiane, che
concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alle
loro societa' controllate e collegate estere nella loro
attivita' con l'estero e di internazionalizzazione
dell'economia italiana o alla controparte estera;
c) gli acquirenti esteri di beni e servizi
nazionali, nonche' i committenti esteri di studi,
progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.».
 
Art. 32
Credito d'imposta per la sanificazione
e l'acquisto di dispositivi di protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attivita' ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 32 bis

Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale
presso le rivendite di generi di monopolio

1. Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonche' di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalita' protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.
 
Art. 33
Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e
dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi
1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella tabella C allegata al presente decreto.
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.
4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attivita', per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi e' riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
5. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro e' riportata nella tabella D allegata al presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare.
6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma
6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 33 bis
Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico
Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di
ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi
sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessita' nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e' attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonche' quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessita', a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico e' attribuito un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 2, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 34
Altre disposizioni urgenti in materia di salute

1. Per l'anno 2021, e' autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021.
2. Ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessita' di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro della Salute, le predette risorse possono essere rimodulate tra le finalita' di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Il commissario straordinario presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere il rendiconto attestante l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilita' speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione e' effettuata ogni quattro mesi.
4. Per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022.
5. Le attivita' di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita', che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
6. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al comma 4.
7. All'articolo 1, comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attivita' di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalita', degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale».
8. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, la parola: «retribuiti» e' soppressa e le parole «Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per le mensilita' per cui l'incarico e' retribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».
9. In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformita' alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della liberta' di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai genitori perche' in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni».
9-ter. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, gia' collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e' collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9-quater. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, per i cittadini con disabilita' o in condizione di fragilita' che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuita' dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
9-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilita' ovvero con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa previsto, i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 9-quater tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
10-bis. Al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata, di cui all'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i termini e le modalita' previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.
10-ter. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 10-bis e' prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
10-quater. Ai dati di cui ai commi 10-bis e 10-ter possono accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalita' fissate dal decreto del Ministro della sanita' 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
10-quinquies. Dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dai commi 10-bis, 10-ter e 10-quater, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al fine di potenziare l'attivita' di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.
10-septies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-sexies, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana screening polmonare, garantendo il piu' ampio livello di copertura del territorio nazionale.
10-octies. Agli oneri derivanti dai commi 10-sexies e 10-septies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 122 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il Commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima finalita',
puo' provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e
alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
in raccordo con il Commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione , nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione
e lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il Commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del
predetto stato di emergenza e delle relative eventuali
proroghe. Del conferimento dell'incarico e' data immediata
comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella
gestione di attivita' complesse e nella programmazione di
interventi di natura straordinaria, con comprovata
esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica.
L'incarico di Commissario e' compatibile con altri
incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo
gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico
delle risorse di cui al comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione civile, nonche' del Comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il
Commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto
dei beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica
l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
Consiglio dei ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tutti tali atti
sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e'
comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato
il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in
essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente
efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche
resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6
funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente
comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.».
- La Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione
del 17 marzo 2021 relativa a un approccio comune per
istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e
delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE, e'
pubblicata nella GU L 98 del 19 marzo 2021, pagg. 3-8.
- Si riporta il testo del comma 465 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«1. - 464. (Omissis).
465. La prestazione di somministrazione dei vaccini
contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 e'
effettuata presso le strutture individuate dal Commissario
straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e il contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e
province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento
degli erogatori privati accreditati nell'attivita' di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2,
attraverso l'integrazione, per tale finalita', degli
accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per
l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle
prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo
15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 e ferma restando la garanzia
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti
nelle attivita' di somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanita' organizza
appositi corsi in modalita' di formazione a distanza,
riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione
continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 (Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Incarichi retribuiti al personale
sanitario collocato in quiescenza). - 1. In relazione allo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende
sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, possono conferire incarichi, con scadenza non oltre
il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in
quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e
contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Il
predetto personale opta per il mantenimento del trattamento
previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione
della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2-bis
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. - 4.
(Omissis).
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, verificata l'impossibilita' di assumere personale,
anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione in
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche
e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Centri termali e parchi tematici e di
divertimento). - 1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in
zona gialla, le attivita' dei centri termali nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74. Rimane consentita in ogni caso l'attivita' dei
centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative e
terapeutiche.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono
consentite le attivita' dei parchi tematici e di
divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonche'
degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e
linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 33 del 2020.
2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere
generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei
riti religiosi e civili, i bambini di eta' inferiore a sei
anni sono esentati dal requisito del possesso della
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la
partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di
eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.»
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico
rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test molecolare di
amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le
tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi
inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop
(LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA),
utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria
ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per
conto del Ministero della salute, titolare del trattamento
dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una
delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validita' di nove mesi a far data dal completamento del
ciclo vaccinale ed e' rilasciata automaticamente
all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'
rilasciata anche contestualmente alla somministrazione
della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo
giorno successivo alla somministrazione fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale
deve essere indicata nella certificazione all'atto del
rilascio. Contestualmente al rilascio, la predetta
struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la
professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi
informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente
comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di
vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta
guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al
presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test
ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche,
da quelle private autorizzate o accreditate e dalle
farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c)
e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di
libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai
sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei
diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il
rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i
dati personali riportati nella certificazione non sono, o
non sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la
certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni
in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in
italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto negli Stati membri dell'Unione
europea sono riconosciute come equivalenti a quelle
disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del
presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 sono
applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata
in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle
disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e
l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi
alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare
la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea
durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno
l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC. I predetti
atti delegati disciplinano anche i trattamenti dei dati
raccolti sulla base del presente decreto.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto
decreto, per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono
essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli
articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4,
7, comma 2, e 8-bis, comma 2.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione .».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle unita' sanitarie locali):
«Art. 1 (Articolazione dei ruoli). - Il personale
addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita'
sanitarie locali e' inquadrato in ruoli nominativi
regionali, istituiti e gestiti dalla regione e cosi'
distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo
tecnico, ruolo amministrativo.
Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti
ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che
esplicano in modo diretto attivita' inerenti alla tutela
della salute; appartengono al ruolo professionale i
dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali,
nell'esercizio della loro attivita', assumono a norma di
legge responsabilita' di natura professionale e che per
svolgere l'attivita' stessa devono essere iscritti in albi
professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti
che esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di
vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale;
appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che
esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi,
patrimoniali e contabili.
Il personale e' iscritto nei suddetti ruoli sulla
base dei profili professionali, di cui all'allegato 1,
determinati in relazione ai requisiti culturali e
professionali e alla tipologia del lavoro.
La identificazione dei profili professionali
attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione e
la relativa collocazione nei ruoli e' effettuata con
decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 11
gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute):
«Art. 5 (Istituzione dell'area delle professioni
sociosanitarie). - 1. Al fine di rafforzare la tutela della
salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e
sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa
sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, e'
istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo
quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. In attuazione delle disposizioni del comma 1,
mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sono individuati nuovi profili professionali
sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui
esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio
nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la
salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che
non trovino rispondenza in professioni gia' riconosciute.
3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito
di attivita' dei profili professionali sociosanitari
definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia'
riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
4. Con successivo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono
stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli
equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili
professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute, sentite le
competenti commissioni parlamentari e acquisito il parere
del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio
superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico
della formazione per i profili professionali sociosanitari.
5. Sono compresi nell'area professionale di cui al
presente articolo i preesistenti profili professionali di
operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed
educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili
professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva
appartenenza, ove previsti.».
- Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2021 su un quadro per il
rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati
interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in
relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale
dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone
durante la pandemia di COVID-19, e' stato pubblicato nella
GUUE L 211 del 15 giugno 2021.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 68
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia di
assistenza farmaceutica). - 1. - 8. (Omissis).
9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con
quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina
dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo
procedure informatiche concordate con il Dipartimento per
la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
Ministero della sanita', i dati di vendita dei medicinali
dispensati con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili
otticamente relativi al codice del medico, al codice
dell'assistito ed alla data di emissione della
prescrizione. Le strutture del Servizio sanitario
nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a
fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in
proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei
compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei
medicinali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il codice a barre e' sostituito da
un analogo codice che esprime il numero progressivo
regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e'
stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica
non comporti la procedura di separazione del tagliando di
cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo
nel quale, all'atto della compilazione, e' riportato sempre
il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti
specialistici prescritti ovvero dei dispositivi di
assistenza protesica e di assistenza integrativa. Nella
compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo
codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice
sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso
di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere,
valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative (337). Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono
trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a
quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il
tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi
a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei
servizi sanitari; il software di cui al comma 5 assicura
che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi
informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione,
relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le
farmacie, pubbliche e private e per le strutture di
erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al
trattamento del codice fiscale dell'assistito. Il predetto
software assicura altresi' che in nessun caso il codice
fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato
in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e
private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le
quali non risulta associato il codice fiscale
dell'assistito, rilevato secondo quanto previsto dal
presente articolo, l'azienda sanitaria locale competente
non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che,
in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il
farmacista non e' responsabile dalla mancata rispondenza
del codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato
sulla ricetta che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non
e' consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente
articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi
del comma 10 rilevano a fini di responsabilita', anche
amministrativa o penale, solo previo riscontro del
documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52,
comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabile le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e'
riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalita'
indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in
euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 34 bis
Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2
e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle
risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini
1. Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, l'Istituto superiore di sanita' si avvale di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonche' attivita' di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanita' coordina lo svolgimento di attivita' in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanita', ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanita' militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanita'.
3. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, i laboratori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai test per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanita', nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
4. Per lo svolgimento delle specifiche attivita' di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalita' indicate dall'Istituto superiore di sanita' e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.
5. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, l'Istituto superiore di sanita' si avvale dei dati individuali acquisiti con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
6. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonche' per l'avvio delle attivita' di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, e' autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29:
«Art. 3 (Disciplina dei sistemi informativi
funzionali all'implementazione del piano strategico dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2).
- 1. - 6. (Omissis).
7. Per consentire lo svolgimento di attivita' di
sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il
Ministero della salute trasmette, in interoperabilita' con
la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28
febbraio 2020, all'Istituto superiore di sanita' i dati
individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la
vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe
Nazionale Vaccini.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le
emergenze nazionali».».
- Il testo dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 34.
 
Art. 35
Disposizioni finanziarie in materia sanitaria

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.».
b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari allo 0,32 per cento.».
2-bis. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attivita' svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31 e 38, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
2-ter. Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.
2-quater. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-quinquies. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali). - 1. Il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni
sentita la struttura tecnica di supporto di cui
all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009, determina annualmente, sulla base della procedura
definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni
standard regionali.
1-bis.:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio
dell'anno di riferimento ed e' aggiornata ove lo richieda
l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per
il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al
comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di
riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi
riferimento alla proposta di riparto del Ministero della
salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed
assegnando alle singole regioni il valore regionale
individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per
cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione
alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli
obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto
di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni
standard il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di
finanziamento indistinto nelle percentuali di cui
all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23
dicembre 2009, n. 191;
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi
di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto
stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al
comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottata la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via
definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei
fabbisogni standard non puo' comportare per la singola
regione un livello del finanziamento inferiore al livello
individuato in via provvisoria con il richiamato decreto
interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei
costi e dei fabbisogni standard, e delle relative
erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad
aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra
cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte
dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla legislazione a livello nazionale, ivi
comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro
il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le
tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro
il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello
di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle
tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono
automaticamente individuate nelle prime tre.
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni
sanitari standard regionali dell'anno 2021 sono regioni di
riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di
quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie.
6. I costi standard sono computati a livello
aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza:
assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e
al netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata
dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate
proprie considerate ai fini della determinazione del
finanziamento nazionale. La riduzione e' operata
proporzionalmente sulle tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che
trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento
ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini
convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla
relativa popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono
individuate sulla base dei risultati relativi al secondo
esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature
sono effettuate con i pesi per classi di eta' considerati
ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario
relativi al secondo esercizio precedente a quello di
riferimento. A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono
definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo
conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno
sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento
per il raggiungimento degli standard di qualita', la cui
misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di
cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga
raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma. A decorrere dall'anno 2016, qualora non
siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo
periodo del presente comma in tempo utile a garantire il
rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali e' effettuata individuando le regioni in
equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei
risultati e dei valori ultimi disponibili. In via
transitoria, per il solo anno 2021, nelle more
dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del
presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto
periodo del presente comma, al fine di tenere conto della
proposta regionale presentata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15
aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla
copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo
anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al
presente comma e il restante 15 per cento delle medesime
risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente
riferita al 1° gennaio 2020.
7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata
l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle
stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la
determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per
livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi di
eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni
standard regionali per l'anno 2015.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni
l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione
delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria
nazionale, come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse.».
- Il testo del comma 67-bis dell'articolo 2 della
citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal
presente articolo, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 29.
- La legge 15 marzo 2010, n. 38, recante «Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010,
n. 65.
- Il testo del comma 68 dell'articolo 2 della citata
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 29.
- Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. - 23. (Omissis).
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si
renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
 
Art. 35 bis

Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana
del farmaco

1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:
«431. L'AIFA puo' prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unita', nonche' i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unita'. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
432. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'AIFA e' fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 35 ter

Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei
farmaci oncologici innovativi

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 393, la parola: «400,» e' soppressa;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 e' abrogato;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 e' sostituito dal seguente:
«401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalita' operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405»;
d) dopo il comma 401 e' inserito il seguente:
«401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 e' finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
e) al comma 402, le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 401»;
f) al comma 402-bis, le parole: «ai Fondi previsti ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo previsto al comma 401» e le parole: «dei Fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401»;
g) al comma 405, le parole: «dei fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401» e le parole: «ai citati commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «al citato comma 401»;
h) al comma 406, le parole: «di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 401».
2. Il comma 550 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 393, 402, 402-bis, 405
e 406 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dalla presente legge:
«1. - 392. (Omissis).
393. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari
a 1.000 milioni di euro, e' destinata alle finalita' di cui
ai commi 401, 408 e 409.
394. - 401. (Omissis).
402. Per gli effetti di quanto previsto al comma 401,
con determinazione del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), previo parere della
Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare
entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la
classificazione dei farmaci innovativi e a innovativita'
condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la
medesima determinazione sono definite le modalita' per la
valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini
della permanenza del requisito di innovativita' e le
modalita' per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso
a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more
dell'adozione della determinazione di cui al presente comma
e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci
innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini
della presente procedura sono quelli gia' individuati
dall'AIFA.
402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici,
per i quali e' stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il
possesso del requisito dell'innovativita' condizionata,
sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici
regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non
accedono alle risorse di cui al Fondo previsto al comma 401
per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse del
Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalita'
ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo
Stato ai sensi del comma 392.
403. - 404. (Omissis).
405. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 sono
versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa
sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei
medicinali di cui al citato comma 401, secondo le modalita'
individuate con apposito decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e
dei farmaci oncologici innovativi concorre al
raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare
eccedente annualmente l'importo del Fondo di cui al comma
401.
(Omissis).».
 
Art. 36
Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

1. Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle mensilita' di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota e' della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che e' riferito al mese di aprile 2021.
3. La domanda per le quote di Rem e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 12 (Ulteriori disposizioni in materia di
Reddito di emergenza). - 1. Nell'anno 2021, il reddito di
emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di
cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n.
34 del 2020, relative alle mensilita' di marzo, aprile e
maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di
necessita' economica in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di
febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del
2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in
locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la
soglia e' incrementata di un dodicesimo del valore annuo
del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che
percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui
all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2,
lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni
di incompatibilita' di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il
requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82
del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno 2020.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 82 (Reddito di emergenza). - 1. Ai nuclei
familiari in condizioni di necessita' economica in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
3, e' riconosciuto un sostegno al reddito straordinario
denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le
domande per il Rem sono presentate entro il termine del
mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento
al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di
aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente
successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
presenza nel nucleo familiare di un componente in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza
come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi
del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in
presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela,
quali soggetti malati gravi, disabili, in difficolta'
economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al
citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno
percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28,
29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge
ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85
del presente decreto-legge. Il Rem non e' altresi'
compatibile con la presenza nel nucleo familiare di
componenti che siano al momento della domanda in una delle
seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta
ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro
dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli
importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui
all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione
dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le
componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, ed e' riferito al mese di aprile 2020 secondo il
principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un
ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800
euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai
fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano
in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga
degenza o altre strutture residenziali a totale carico
dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso
in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi
componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali
soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta
tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono
essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti
di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle
entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle
giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il
nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle
modalita' previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli
emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e'
immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di
quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a
legislazione.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un
limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato
un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo
265.».
 
Art. 37
Reddito di ultima istanza in favore
dei professionisti con disabilita'

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidita' e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalita' dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, e' equiparato all'assegno medesimo per le finalita' del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e' presentata con le medesime modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-sexies. L'indennita' di cui al comma 1-ter e' erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Incumulabilita' tra indennita'). - 1. Le
indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non
sono tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute
ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29,
30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennita'
di cui all'articolo 44, per gli iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti
ad integrazione del reddito a titolo di invalidita' e
avente natura previdenziale, che risponda alle medesime
finalita' dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso
sia denominato, e' equiparato all'assegno medesimo per le
finalita' del medesimo comma.
1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare
domanda per la corresponsione dell'indennita' di cui
all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che
non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater e'
presentata con le medesime modalita' previste dal decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo
2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-sexies. L'indennita' di cui al comma 1-ter e'
erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di
spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.
Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di
tale attivita' al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.».
 
Art. 37 bis
Incremento del Fondo per le non autosufficienze

1. Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilita' e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo del comma 1264 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«1. - 1263. (Omissis).
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
(Omissis).».

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 37 ter
Misure in favore dei lavoratori socialmente utili

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' espressa dall'organo commissariale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 495 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«1. - 494. (Omissis).
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 31 luglio 2021 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla normativa limitatamente
alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. I
lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano
impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi
degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b),
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che
ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla normativa limitatamente alle risorse di cui al primo
periodo del comma 497 del presente articolo.
(Omissis).».

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999,
n. 144):
«Art. 2 (Definizione dei soggetti utilizzati). - 1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 1999.
(Omissis).».
 
Art. 38
Disposizioni in materia di NASPI
e di trattamento di mobilita' in deroga

1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 e' sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 e' sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 e' calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilita' in deroga nei casi di terza e quarta proroga, e' stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 4 (Calcolo e misura). - 1. - 2. (Omissis).
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per
i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). -
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
- Si riporta il testo del comma 289 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1. - 288. (Omissis).
289. Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180
milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da
ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni
possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziate ai
sensi del primo periodo alle medesime finalita' del citato
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148
del 2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 66 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1. - 65.
(Omissis).
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa , anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento
degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori
in deroga.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 39
Disposizioni in materia di contratto di espansione

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «500 unita'» e «250 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «100 unita'» e, conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. Al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole «3,7 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole «30,4 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1-bis, 5-bis e 7
dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Contratto di espansione). - 1. (Omissis).
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo
di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a 100 unita', e, limitatamente agli
effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unita', calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese
stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
2. - 5. (Omissis).
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di
sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione
di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o della pensione anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non
opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta
dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce
per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte
della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita'
mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la
prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista
per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
i contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della prestazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e il versamento a carico del datore di lavoro per i
contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
alla pensione anticipata e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della contribuzione figurativa di
cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22
del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo
della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di
imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del
numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il
consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei
versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
importo calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di
spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
versare mensilmente all'INPS la provvista per la
prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni
caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. I
benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7
milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per
l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. (Omissis).
7. Per i lavoratori che non si trovano nella
condizione di beneficiare della prestazione prevista dai
commi 5 e 5-bis e' consentita una riduzione oraria cui si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La
riduzione media oraria non puo' essere superiore al 30 per
cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di espansione. Per
ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove
necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero
periodo per il quale il contratto di espansione e'
stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di
15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di
euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno
2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso
della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
(Omissis).».
 
Art. 40
Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione
salariale e di esonero dal contributo addizionale
1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attivita' lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non puo' essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma e' stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma e' riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine e' previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti
di integrazione salariale). - 1. I datori di lavoro privati
che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19
possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di
entrata in vigore del presente decreto, domanda di
concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di
tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e
il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
2. I datori di lavoro privati che sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata
in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti
di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in
deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una
durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai
sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo
addizionale.
2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono
essere concessi in continuita' ai datori di lavoro che
abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai
commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione,
il termine di presentazione di cui al presente comma, a
pena di decadenza, e' fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle
domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale
collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i
termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno
2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021,
che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma al fine di garantire il rispetto del
relativo limite di spesa.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di
cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando
la possibilita' di ricorrere all'anticipazione di cui
all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il datore di lavoro e' tenuto a inviare
all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine
di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, i termini di
cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Per le domande di trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente articolo riferite a
sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa, la
trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla
liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte
dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,
nonche' all'accredito della relativa contribuzione
figurativa, e' effettuata con il flusso telematico
denominato «UniEmens- Cig».
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento
delle integrazioni salariali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al
presente articolo possono essere concessi sia con la
modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater
del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le
modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il
concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale
importo e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse
di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi
Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi
diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le
indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma
3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
richiesto per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al
numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa
azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, per una durata massima di centoventi giorni, nel
periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione,
il termine di presentazione di cui al presente comma, a
pena di decadenza, e' fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio
delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio
2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima
data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa al
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge.
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di
lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge,
di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola
del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al
primo periodo resta, altresi', preclusa indipendentemente
dal numero dei dipendenti la facolta' di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9
e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti
motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita'
dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva
dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche
parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della
liquidazione non si configuri la cessione di un complesso
di beni o attivita' che possano configurare un
trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti
lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati
in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio
provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.
Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per
uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello
stesso.
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di
euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9
milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e
integrazioni, rappresentano in ogni caso i limiti massimi
di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi
trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della
predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari, per
l'anno 2021, a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9
milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale
complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.
Ai fini dell'integrazione del complessivo limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e' in ogni caso
reso disponibile l'importo di 707,4 milioni di euro per
l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il
quale e' trasferito all'INPS e, qualora dovessero
verificarsi le condizioni di cui all'ultimo periodo del
comma 12, attribuito dall'INPS medesimo, previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma in ragione delle
risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto
dei limiti di spesa. Qualora, a seguito dell'attivita' di
monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al
primo periodo del presente comma, dovessero emergere
economie rispetto alle somme stanziate per una o piu'
tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono
essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, prioritariamente per
finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre
tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del
presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata
previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e
dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178
del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui
al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano
interamente fruito del periodo complessivo di quaranta
settimane, per finanziare un'eventuale estensione della
durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle
risorse accertate come disponibili in via residuale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa.
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a
5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto
a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di
cui all'articolo 1, comma 299 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e quanto a
3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 5, 4 e 21
del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 3 (Misura). - 1. - 4. (Omissis).
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e'
soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non puo' superare per
l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e
per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei
di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' pari o inferiore a euro
2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a euro
2.102,24.
(Omissis).»
«Art. 4 (Durata massima complessiva). - 1. Per
ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e
quello straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane
dell'edilizia e affini, nonche' per le imprese di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna
unita' produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono
superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un
quinquennio mobile.»
«Art. 21 (Causali di intervento). - 1. L'intervento
straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto quando la sospensione o la riduzione
dell'attivita' lavorativa sia determinata da una delle
seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal
1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attivita'
produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
c) contratto di solidarieta'.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui
al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di
interventi volto a fronteggiare le inefficienze della
struttura gestionale o produttiva e deve contenere
indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attivita'
di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni
caso, essere finalizzato a un consistente recupero
occupazionale del personale interessato alle sospensioni o
alle riduzioni dell'orario di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,
lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a
fronteggiare gli squilibri di natura produttiva,
finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti
esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi
da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione dell'attivita' aziendale e
alla salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2,
entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino
a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei
mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria qualora all'esito del programma di crisi
aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita'
produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida
cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del
monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al
primo periodo del presente comma sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del
presente comma.
5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1,
lettera c), e' stipulato dall'impresa attraverso contratti
collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una
riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in
tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esubero del personale anche attraverso un suo piu'
razionale impiego. La riduzione media oraria non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati al
contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro
non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco
dell'intero periodo per il quale il contratto di
solidarieta' e' stipulato. Il trattamento retributivo perso
va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e'
ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione
aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono
specificare le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di
lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale. Le quote di accantonamento del
trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione
persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono
a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di
quelle relative a lavoratori licenziati per motivo
oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di
fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero
entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un
ulteriore trattamento straordinario di integrazione
salariale concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente.
6. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi e per causali sostanzialmente
coincidenti, l'intervento ordinario.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 11 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.»
«Art. 11 (Causali). - 1. Ai dipendenti delle imprese
indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o
effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto e'
corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti
casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori
e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le
intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di
mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al
trattamento straordinario di integrazione salariale,
qualora nel corso di attuazione del programma di cui
all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire
il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare la
procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente
articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e
della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono
essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere
esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima
da' all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.»
«Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da
licenziare, l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo
9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dallalegge 25 marzo 1983, n.
79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una percentuale
di manodopera femminile superiore alla percentuale di
manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni
prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
4. - 6.»
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del
personale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici
dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma
3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai
licenziamenti intimati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali):
«Art. 3. - Il licenziamento per giustificato motivo
con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
da ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.»
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore
di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti,
desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2112 del codice
civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso
ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene
utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di
cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1. - A decorrere dal 1° maggio 2015 e'
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
 
Art. 40 bis
Ulteriore trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria

1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficolta' economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresi', preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attivita' che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 40.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 69, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 40.
- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 40.
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 22 del citato
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148:
«Art. 12 (Durata). - 1. Le integrazioni salariali
ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13
settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a
un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da
eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei
trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10,
lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4,
non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle
ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di
concessione dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella
domanda di concessione dell'integrazione salariale
l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente
occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale.»
«Art. 22 (Durata). - 1. Per la causale di
riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera a), e relativamente a ciascuna unita' produttiva,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in
un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 12
mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non puo'
essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e
crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima
complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei
trattamenti per la causale di contratto di solidarieta'
viene computata nella misura della meta' per la parte non
eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.».
- Il testo degli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 40.
- Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 40.

- Il testo dell'articolo 2112 del codice civile, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 40.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 40.
 
Art. 40 ter
Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di
solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale per l'anno 2020
1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparita' di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operativita' del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalita' per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga). - 1. Le Regioni e Province
autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto
di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
la durata della riduzione o sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia'
autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette
ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le
modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di
quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresi'
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche
le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
in alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa . I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa . I rispettivi Fondi,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l' accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'am-ministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto
articolo.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 40 quater
Disposizioni per il settore marittimo

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, puo' essere altresi' riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennita' di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI e' sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennita' stessa».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del citato
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore
marittimo). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di
accompagnare i processi di riconversione industriale delle
infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei
quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci
containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque
anni in modalita' transhipment, si sia realizzata una
sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e
sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale
o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle
imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai
lavoratori in esubero delle imprese che operano nei
predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero
delle imprese titolari di concessione ai sensi
dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le
giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive
pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al
comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
puo' essere altresi' riconosciuta, a domanda, in
alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente
articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato
di percepire il trattamento straordinario di integrazione
salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni
di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per
l'indennita' di cui al presente comma, l'erogazione della
NASpI e' sospesa fino al termine del periodo di
percepimento dell'indennita' stessa.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 41
Contratto di rioccupazione

1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 e' istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo e' stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione e' la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo e' riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
8. Il beneficio previsto dal comma 5 e' cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso e' oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.
9. Il beneficio previsto dal comma 5 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19 e 31 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono
riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata
registrazione come disoccupato da parte di soggetti non
disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti
comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale
allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla
condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche
convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche
interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica
telematica della condizione di non occupazione.»
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - 1. Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di
lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione
hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi
o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a
quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione
i benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 2118 del codice civile:
«Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo
indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il
preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme
corporative], dagli usi o secondo equita'.
In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto
verso l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo
della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro
nel caso di cessazione del rapporto per morte del
prestatore di lavoro.».
- Il testo dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 40.
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 41 bis

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di lavoro a tempo determinato

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51.
1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma
comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1
del presente articolo, puo' essere apposto ai contratti di
lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche
esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo
comma 1, fino al 30 settembre 2022.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.».
 
Art. 42
Proroga indennita' lavoratori stagionali,
turismo e spettacolo

1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a euro 1.600.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
8. Le indennita' di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennita' di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro.
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di 167,4 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
d) quanto a 771,4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69:
«Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e
dello sport). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari
dell'indennita' di cui agli articoli 15 e 15-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400
euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne'
di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso
arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno
sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a
897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a.,
nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021,
un'indennita' complessiva determinata ai sensi del comma
11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal CIP, le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera
m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di
euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la
somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di
euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e
Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
momento della presentazione della domanda nella piattaforma
informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6
aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui
ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa
dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
non rinnovati.
14. La societa' Sport e Salute s.p.a. provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza
settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
Governo competente in materia di sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente
articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- Si riporta il testo degli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente). - 1. Il contratto di lavoro intermittente
e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.»
«Art. 14 (Divieti). - 1. E' vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.»
«Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto
di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai
fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro
e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione
di lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della
prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata alla direzione territoriale del
lavoro competente per territorio, mediante sms o posta
elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al primo periodo, nonche' ulteriori modalita' di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad
euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.»
«Art. 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1. La
misura dell'indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti
collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento,
durante il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.»
«Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1. Il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente, e'
riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda
l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti
per malattia e infortunio, congedo di maternita' e
parentale.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.»-
- Si riporta il testo dell'articolo 2222 del codice
civile:
«Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona
si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
- Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (64) , sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione
separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. - 2.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di
attivita' deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne
comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita'
prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino
di riconoscimento alle persone incaricate, che deve
ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti
dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e
6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9.».
- La legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione
della disciplina della invalidita' pensionabile» e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 16 giugno 1984, n. 165.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 186 e 203 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019):
«1.-185. (Omissis).
186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni
di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per
l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di
71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di
euro per l'anno 2026. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate e accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennita'
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 185, e, a parita' degli stessi, in ragione
della data di presentazione della domanda, al fine di
garantire un numero di accessi all'indennita' non superiore
al numero programmato in relazione alle predette risorse
finanziarie.
187.-202. (Omissis).
203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 2 del
decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61 (Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena):
«Art. 2 (Lavoro agile, congedi per genitori e bonus
baby-sitting). - 1.-7. (Omissis).
8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono
riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro
per l'anno 2021. Le modalita' operative per accedere ai
benefici di cui al presente articolo sono stabilite
dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
(Omissis).».
 
Art. 43
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e
del commercio nonche' del settore creativo, culturale e dello
spettacolo
1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonche' del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile.
2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 e' riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. L'esonero di cui al comma 1 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 40.
- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«1.-199. (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 43 bis
Contributi per i servizi della ristorazione collettiva

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' riportato nei
riferimenti normativi articolo 1.
 
Art. 43 ter

Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta
turistica

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia ne' nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Citta' del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei
contratti pubblici sopra soglia). - 1. Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria
globale del COVID-19, si applicano le procedure di
affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto
di cui al presente articolo qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato
rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita'
di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o,
previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti
previsti dalla legge, la procedura competitiva con
negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo
64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori
ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori
speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
3. Per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di opere di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i
settori speciali, puo' essere utilizzata, previa
pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di
altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di
rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi
della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal
periodo di sospensione delle attivita' determinato dalle
misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi,
i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati. La procedura
negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.
50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo
125, per i settori speciali, puo' essere utilizzata
altresi' per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori
economici con sede operativa collocata in aree di
preesistente crisi industriale complessa ai sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente
alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da
COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le
pubbliche amministrazioni competenti un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori
dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria,
giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per
attivita' di ricerca scientifica e per la sicurezza
pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi
compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma
ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi
aggiornamenti, nonche' per gli interventi funzionali alla
realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad
essi, per quanto non espressamente disciplinato dal
presente articolo, le stazioni appaltanti, per
l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, e per
l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
delle disposizioni in materia di subappalto. Tali
disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la
messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici
destinati ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere
le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche
operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal
punto di vista culturale o paesaggistico, nonche' di
recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.»
5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un
responsabile unico del procedimento che, con propria
determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva
ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto,
anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai
sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati
nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione
«Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla
disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli
effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013,
sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati
all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del
2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo
162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' limitato ai
casi di stretta necessita' e richiede una specifica
motivazione.».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 44
Indennita' per i collaboratori sportivi

1. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita' complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 1 e' determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
3. Ai fini di cui al comma 2, la societa' Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
4. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando, in ogni caso, la possibilita' di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennita' COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla societa' Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali siano state riconosciute le indennita', ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli articoli 15 e 15 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennita' o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12.
8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la societa' Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennita' prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennita' e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente gia' erogate dalla societa' Sport e Salute S.p.A. o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le indennita' di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ne' ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennita' di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell'articolo 76 del predetto decreto.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Societa' Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10.
13. Le somme trasferite alla societa' Sport e Salute S.p.A. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 14.
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni», e' pubblicato nella Gazz. Uff.
28 gennaio 2019, n. 23.
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21, 22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44 del citato decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27:
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di
cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e dei termini del procedimento previsti
dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma
2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno
ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione
e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via
telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza,
deve essere presentata entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta
alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente.
La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da
1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui
al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento al trattamento ordinario di integrazione
salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS
provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e
in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i
datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di
solidarieta' in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti
al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23
febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarieta',
possono presentare domanda di concessione dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non
superiore a nove settimane.
La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La
concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di
solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa
integrazione in deroga). - 1. Le Regioni e Province
autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto
di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
la durata della riduzione o sospensione del rapporto di
lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia'
autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette
ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le
modalita' di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di
quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E' altresi'
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e
congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale
cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette
quattro settimane anche per periodi precedenti al 1 °
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono
riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
accessori. Il trattamento di cui al presente comma,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le
ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei limiti
ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di
cui al presente comma non e' richiesto per i datori di
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche
le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
in alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa . I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa . I rispettivi Fondi,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l' accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'am-ministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.»
«Art. 27 (Indennita' professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). - 1.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva
alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta un'indennita'
per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 28 (Indennita' lavoratori autonomi iscritti
alle Gestioni speciali dell'Ago). - 1. Ai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' per il
mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 29 (Indennita' lavoratori stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali). - 1. Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, non titolari di pensione e non titolari di
rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 30 (Indennita' lavoratori del settore
agricolo). - 1. Agli operai agricoli a tempo determinato,
non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro
agricolo, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo). -
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori
dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri
versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di
pensione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1
i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e'
erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
«Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di
ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19). - 1. Al fine di garantire misure di
sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di
ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai
medesimi soggetti di cui al presente comma, di una
indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la
eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da
destinare, in via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.
- Il riferimento al testo del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126- e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 16.
- Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2020, n. 269,
Edizione straordinaria.
- Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70.
- Si riporta il testo degli articoli 49, 50 e 53 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1 (321),
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1
(322), concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate
dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di
cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione alla
legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque
erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.»
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di
lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione
economica, da parte dell'autore o inventore, di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono
conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349;
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
di pace e ai vice procuratori onorari.
3.».
- Il riferimento al testo della legge 12 giugno 1984,
n. 222, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 42.
- Il testo del citato articolo 10 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 42.
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 96 (Indennita' collaboratori sportivi). - 1.
L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente decreto e'
riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione
ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva, societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67,
comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla
data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, sono presentate alla societa' Sport e Salute
s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di presentazione delle domande di cui al comma 3, e
definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del
relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 98 del citato
decreto-legge 19 maggio 20202, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori
sportivi). - 1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e'
riconosciuta dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel
limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data
del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e
del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e
delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27,
28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal presente
decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle
prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a
600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle
domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.
Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,
le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle
eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita'
erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite
a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di
euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da
1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di lavoratori dello
sport). - 1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla
societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90
milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600
euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale
(CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti
dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del 23
febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle
prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile e
maggio dell'indennita' di cui all'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata,
senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di
giugno 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuati le
modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di
presentazione delle domande, i documenti richiesti e le
cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di
gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le
spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della
spesa e del relativo controllo, nonche' le modalita' di
distribuzione delle eventuali risorse residue ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di giugno
2020.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni
di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi
dell'articolo 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020
e dell'articolo 98, comma 6, del decreto-legge n. 34 del
2020, gia' nella disponibilita' di Sport e salute S.p.A. e
quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 17-bis del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 17 (Disposizioni a favore dei lavoratori dello
sport). - 1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla
societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124
milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 800
euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il
predetto emolumento non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto
ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui
agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, e dal presente decreto. Si considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al
comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite
la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute
s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese,
le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo,
aprile, maggio o giugno dell'indennita' di cui all'articolo
96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti,
l'indennita' pari a 800 euro e' erogata dalla societa'
Sport e Salute s.p.a., senza necessita' di ulteriore
domanda, anche per il mese di novembre 2020.
4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le
risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono
incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020. Il
limite di spesa di cui al presente articolo e' incrementato
degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di
Sport e Salute S.p.a. verificatisi con riferimento
all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
5. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita'
prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si
considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data
del 31 maggio 2020 e non rinnovati.
5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui
al presente articolo, si considerano cessati a causa
dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di
collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non
rinnovati.
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del
comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di
tale attivita' al Ministro per le politiche giovanili e lo
sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui
al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a.
non prende in considerazione ulteriori domande, dandone
comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo
sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla
copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente
articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del
comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 265, comma
9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.»
«Art. 17-bis (Ulteriori disposizioni a favore dei
lavoratori dello sport). - 1. Per il mese di dicembre 2020,
e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.a., nel limite
massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020,
un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il
CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e dal CIP, le societa' e le
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'
riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, del Reddito di emergenza e delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28,
29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto. Si
considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a
percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al
comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 tramite
la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute
S.p.a. che, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 7,
comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese,
le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di
cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di
cui all'articolo 17 del presente decreto, per i quali
permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e'
erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.a., senza
necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di
dicembre 2020.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse
trasferite a Sport e Salute S.p.a. per l'anno 2020 sono
incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse
finalita' di cui ai commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.a.
impiega, ove necessario in considerazione del numero delle
domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa
verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita'
di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, o di
cui all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31
dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al
presente comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.a.,
tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad
integrazione dell'indennita' erogata per il mese di
dicembre 2020.
5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai
commi da 1 a 3, si considerano cessati a causa
dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e
non rinnovati.
6. Sport e Salute S.p.a. provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del
comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di
tale attivita' all'Autorita' di governo preposta alle
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia
e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del
comma 1, Sport e Salute S.p.a. non prende in considerazione
ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia
e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento
derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute
S.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita' di
bilancio.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
170 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo degli articoli 84 e 222 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 84 (Nuove indennita' per i lavoratori
danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19). -
1. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600
euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA
attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto,
iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione
di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e'
riconosciuta una indennita' per il mese di maggio 2020 pari
a 1000 euro. A tal fine il reddito e' individuato secondo
il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel
periodo interessato e nell'esercizio dell'attivita',
comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il
soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale
autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente
comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati
identificativi dei soggetti che hanno presentato
l'autocertificazione per la verifica dei requisiti.
L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul
reddito di cui sopra con modalita' e termini definiti con
accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che
abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600
euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600
euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. La
medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in regime
di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di
lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e'
riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' e' erogata
anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500
euro.
8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile
e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso
la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati
nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31
gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli
da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio
2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti
di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori
dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di
integrazione salariale, l'accesso all'indennita' e'
comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal
comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio
2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile e che non abbiano un contratto in essere
alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23
febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui
all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' erogata una indennita' di 600 euro per ciascuno
dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennita'
viene erogata per le predette mensilita' anche ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel
2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera
b), e' corrisposta la sola indennita' di cui alla medesima
lettera.
11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma
10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o
titolari di pensione alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
12. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari
gia' percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo
I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali
l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a
quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi del
presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita'
si procede ad integrare il beneficio del reddito di
cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita'
dovuto in ciascuna mensilita'. Le indennita' di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con
il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari
o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di
richiedere l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30
e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa
al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede,
quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo
265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato
dall'articolo 183 del presente decreto.»
«Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di
favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e
superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di
cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1,
appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche,
brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole,
anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,
nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e
dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative
del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono
valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020.
L'efficacia delle disposizioni del presente comma e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
3. A favore delle filiere in crisi del settore
zootecnico, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in
crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno
2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla
definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al
settore zootecnico. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da
adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente
comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione,
del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n.
1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonche' di quanto
previsto dalla comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso
zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in
attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla
Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4
maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro
per l'anno 2020.
5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui
all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata
di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente:
"520. Al fine di aumentare il livello di
sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle
filiere agroalimentari, incentivando una maggiore
integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del
valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso
l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso
alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a
fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80
per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di
iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi
innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla
tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei
limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti
de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti i
criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei
contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 521".
7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:
"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti
subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a
causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e' istituito un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione
dell'attivita' economica delle imprese del settore della
pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, nonche' di quanto previsto
dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive
modificazioni e integrazioni".
8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di
cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in
acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta
un'indennita' di 950 euro per il mese di maggio 2020.
L'indennita' e' erogata con le modalita' previste
dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine e'
autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di
euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2,
3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a
499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto
a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del
presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 9 (Nuova indennita' per i lavoratori stagionali
del turismo, degli stabilimenti termali e dello
spettacolo). - 1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del
settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva
pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente
il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione,
ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro
rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17
marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli
da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio
2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile e che non abbiano un contratto in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un
contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.
3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui
all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020
n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennita'
viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un
reddito non superiore ai 35.000 euro.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a 1000
euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di
lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata
in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto
di lavoro dipendente.
6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono
tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita'
di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e successive modificazioni. Le suddette
indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
7. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di
richiedere l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e
98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a
680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.»
«Art. 10 (Indennita' lavoratori marittimi). - 1. Ai
lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice
della Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17,
comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno
cessato involontariamente il contratto di arruolamento o
altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano
svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate
nel medesimo periodo, non titolari di contratto di
arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne'
di NASPI, ne' di indennita' di malattia ne' di pensione
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per ciascuno dei
mesi di giugno e luglio 2020.
2. L'indennita' di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ed e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente
articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 114.».
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 15-bis del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 15 (Nuova indennita' per i lavoratori
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello
spettacolo). - 1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita'
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, la medesima indennita' pari a 1000 euro e'
nuovamente erogata una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto
di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima
indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione,
ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro
rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli
da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17
marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a 1000
euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata
in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di
rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non
titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a
1000 euro. La medesima indennita' viene erogata anche ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal
1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai
35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con
l'indennita' di cui all'articolo 14. La domanda per le
indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le
modalita' stabilite dallo stesso.
8. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo
265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
9. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge si decade dalla
possibilita' di richiedere l'indennita' di cui all'articolo
9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
incrementata di 9,1 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai
sensi dell'articolo 34.»
«Art. 15-bis (Indennita' per i lavoratori stagionali
del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e
per gli incaricati alle vendite nonche' disposizioni per
promuovere l'occupazione giovanile). - 1. Ai soggetti gia'
beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 15, comma
1, e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a
1.000 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione,
ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla
data del 30 novembre 2020, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennita'
e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione,
ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASpI, alla
data del 30 novembre 2020.
3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro
rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30
novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli
da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019
e il 30 novembre 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre
2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile e che non abbiano un contratto in essere
alla data del 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17
marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del
settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati,
e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1.000
euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o piu' contratti
di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad
almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data del 30
novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro
dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020
al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a
50.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' pari a 1.000 euro. La medesima indennita' e'
erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre
2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
7. Il requisito di cui all'articolo 38, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto
anche ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, si riferisce esclusivamente a
contratti di lavoro a tempo indeterminato.
8. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennita' di
cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 15
dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'
stabilite dallo stesso.
9. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni
di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui
al primo periodo del presente comma trova applicazione
quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
10. Le indennita' di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici
giorni a decorrere dal 30 novembre 2020.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo ad
esclusione del comma 12, pari a 466,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e, in soli termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
12. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile,
per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo
livello per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno
2021, e' riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano
alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per
cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi
dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati
nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello
di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
13. All'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2
milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per
l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni
di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno
2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del
presente decreto;
b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4
milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per
l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1
milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per
l'anno 2024 e 0, 1 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dal comma 12.».
- Il testo dell'articolo 10 del citato decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69 e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 42.
- Il testo dell'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 37.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917- e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio
2019, n. 23.
- Il testo dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77- e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 36.
- Si riporta il testo degli articoli 46, 47, 48 e 76
del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa):
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)»
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)»
«Art. 48 (Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti
che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le
dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni
inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.»
«Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.».
 
Art. 45
Proroga CIGS per cessazione e incremento
del Fondo sociale per occupazione e formazione

1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze), come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi). - 1. In deroga agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, puo' essere
autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi,
previo accordo stipulato in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in
presenza del Ministero dello sviluppo economico e della
Regione interessata, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora
l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e
sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita'
con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le
disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure
laddove sia possibile realizzare interventi di
reindustrializzazione del sito produttivo, nonche' in
alternativa attraverso specifici percorsi di politica
attiva del lavoro posti in essere dalla Regione
interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via
prospettica, nonche' nel limite di 45 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020. Per
l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle
risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una
proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello
sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione
aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e
per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. In sede di accordo governativo e'
verificata la sostenibilita' finanziaria del trattamento
straordinario di integrazione salariale e nell'accordo e'
indicato il relativo onere finanziario. Al fine del
monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e
all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa
relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto o sara'
raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati
altri accordi.
1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i
lavoratori nella fase di ripresa delle attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 puo' essere
autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore
accordo da stipulare in sede governativa presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e
della Regione interessata, per le aziende che abbiano
particolare rilevanza strategica sul territorio qualora
abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui
azioni necessarie al suo completamento e per la
salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di
particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero
dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del primo periodo del presente comma si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022.
Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa e quelle destinate in via ordinaria
dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).».
 
Art. 46
Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario
agli istituti di patronato
1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il direttore»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facolta' di revoca dell'incarico.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente e' indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.»;
c) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione dell'ANPAL, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilita' sono sottoposti all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresi' l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ANPAL.»;
d) l'articolo 8 e' abrogato.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell'ANPAL. Nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto, nonche' della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuita' amministrativa dell'Agenzia, e' nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario e' scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui e' in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell'ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell'ANPAL decade altresi' dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della societa'. Al commissario spetta il trattamento economico del direttore dell'ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza.
4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarita' delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale societa' in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede: a definire con apposite direttive priorita' ed obiettivi della societa', approvare le linee generali di organizzazione interna e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' che, ai fini della loro efficacia e validita', dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto e' corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.
5. Per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1, 3 e 3-bis
dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni):
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione
del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di
spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. (Omissis).
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del
lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano
ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.
Esso individua specifici standard di servizio per
l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e
strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro
in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina
altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal
comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma
258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8,
lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
province autonome, anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o
le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020
fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare
ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021
ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate
mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo
sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella
riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017,
per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma
3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di
riparto delle risorse di cui al presente comma tra le
regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri
di finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 e 7 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150(Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Organi dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro). - 1. Sono organi dell'ANPAL e
restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola
volta:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra
personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale
generale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, in possesso di provata
esperienza e professionalita' nelle materie di competenza
dell'ANPAL ed e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni
pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non
retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile
un posto equivalente, dal punto di vista finanziario,
presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore
dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo
riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il
direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di
responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la
facolta' di revoca dell'incarico.
3. Il consiglio di amministrazione e' nominato per
tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ed e' composto da tre dirigenti, di cui
almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale
generale, delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, in possesso di provata
esperienza e professionalita' nelle materie di competenza
dell'ANPAL. Un componente e' indicato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti
del consiglio di amministrazione svolge, su designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
funzioni di presidente. I membri del consiglio di
amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in
sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennita',
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato
e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese
sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.
4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci
membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e
professionalita' nel campo delle politiche e delle
istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
dipendenti comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e nominati per tre anni con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del
consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere
del triennio, anche se nominati nel corso di esso in
sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o
deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non
percepiscono alcun compenso, indennita', gettone di
presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno
diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la
trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza
elegge al proprio interno il presidente.
5. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e'
composto da tre membri effettivi, di cui due in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia
e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i
membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri.
I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro
personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero
tra soggetti in possesso di specifica professionalita' in
materia di controllo e contabilita' pubblica. Ai componenti
del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della
loro attivita', un compenso determinato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte
mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma
6, e all'articolo 10, comma 1.»
«Art. 7 (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). - 1. Il
direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede
all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
presenta al consiglio di amministrazione il bilancio
preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce
periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una
relazione annuale sull'attivita' svolta dall'ANPAL. Al
direttore sono assegnati i poteri e la responsabilita'
della gestione dell'ANPAL, nonche' la responsabilita' per
il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. I
regolamenti interni di contabilita' sono sottoposti
all'approvazione del ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. (Abrogato).
3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal
componente che svolge le funzioni di presidente, che
stabilisce altresi' l'ordine del giorno delle sedute,
coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad
esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto
consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute
del consiglio di amministrazione partecipa il direttore
dell'ANPAL.
4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle
linee di indirizzo generale, propone gli obiettivi
strategici e vigila sul perseguimento degli indirizzi e
degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di
amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale):
«Art. 13 (Finanziamento). - 1. Per il finanziamento
delle attivita' e dell'organizzazione degli istituti di
patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento
in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di
previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme
sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di
patronato relative al conseguimento delle prestazioni di
carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia
di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i
criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui
al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari
allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
(Omissis).».
 
Art. 47
Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti
iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali
1. Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 puo' essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 2
agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici
dei lavoratori autonomi):
«Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali). - 1. A decorrere dal 1°
luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i
soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori,
e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla
attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione alla
gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno
precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al
comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai
sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613,
di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva
di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi previdenziali dovuti alle
gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato
nella misura del minimale annuo di retribuzione che si
ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero
stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i
contributi, per gli operai del settore artigianato e
commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981,
n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore
al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica
la percentuale massima di commisurazione della pensione
prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei
contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo
pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti
commi il titolare deve indicare la quota di reddito di
pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il
complesso delle quote dei collaboratori non puo' superare,
in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui
al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini
della commisurazione del reddito per il diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attivita'
commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e
quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive
modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il
decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto
essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle prescrizioni in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Per i prodotti di assicurazione inferiori
all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato
in base alle previgenti disposizioni.».
 
Art. 47 bis
Differimento dei termini per la verifica della regolarita'
contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini
dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi
di solidarieta' bilaterali del credito ordinario, cooperativo e
della societa' Poste italiane Spa
1. Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarita' contributiva e' verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarita' contributiva e' assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarieta' bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della societa' Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell'articolo 1.

Riferimenti normativi


- Si' riporta il testo dei commi da 20 a 22-bis
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-19. (Omissis).
20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei
lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la
ripresa della loro attivita', e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai
professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di
2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il
relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero
parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle
gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti
agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che
abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito
complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un
calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non
inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
21. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' per la
concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonche' la
quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare,
in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi
criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al
comma 20 sono altresi' esonerati dal pagamento dei
contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli
altri professionisti e operatori di cui alla legge 11
gennaio 2018, n. 3, gia' collocati in quiescenza e assunti
per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21
provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa
di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati
di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di
concessione dell'esonero.
22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e'
concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia
delle suddette disposizioni e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 1.-2.
(Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i
soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base
ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si
consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione
generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale dipendente, stipulati anteriormente alla
costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per
gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al
citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la
contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di
personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli
ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e
concessionari della riscossione cui si applicano i
contratti collettivi del settore del credito, gli accordi
stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente possono:
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi,
apposite indennita' da erogare, anche ratealmente, in
conformita' all'articolo 17 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314, nel rispetto dei requisiti di eta' ivi previsti,
nonche' in conformita' all'articolo 6, comma 4, lettera b),
del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo
regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato
dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del
1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni
eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati
fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei
datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della
maggiore eta' ovvero della maggiore prossimita' alla
maturazione del diritto a pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' siano
contestualmente previste forme di sostegno del reddito,
comprensive della corrispondente contribuzione figurativa,
erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di
4 anni previsto per la fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite
indennita' ed alle forme di sostegno del reddito,
comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente
contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992,
n. 406.
Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per
il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e
passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai
sensi del presente comma e' trasferita ai fondi stessi, i
quali assumono in carico le residue prestazioni previste
dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne
anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri
interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9
settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la
ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende
bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla
loro completa attuazione e comunque non oltre il 31
dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali
stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale
esclusivo fine, la facolta' per le predette aziende di
sostenere il costo della prosecuzione volontaria della
contribuzione previdenziale fino alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
e di eta' previsti dalla legislazione pre . Le forme
pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando
quanto previsto dal comma 33, nonche' dal citato decreto
legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in forme a contribuzione definita mediante
accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di
cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente. Alla facolta' di riscatto, ove
prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente
comma esercitata dalla data di entrata in vigore della
presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui
al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
in materia di determinazione del relativo onere. Entro il
31 marzo 2000 il Governo e' delegato ad emanare un decreto
legislativo per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale e del trattamento di fine rapporto del
personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle
imposte dirette con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi
indicati nell'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e con le modalita' di cui all'articolo
3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli
equilibri di bilancio della relativa gestione. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo al
predetto personale si applicano le disposizioni di cui al
presente comma.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 17 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis);
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1
bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone
e) indennita' percepite per la cessazione
dafunzioni notarili;
f) indennita' percepite dai lavoratori subordinati
sportivi al termine dell'attivita' sportiva ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86, se non rientranti tra le indennita'
indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di 5 anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di 5 anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma
1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma
1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a 5 anni;
m);
n) redditi compresi nelle somme o nel valore
normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e
dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
5 anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del
comma primo sono esclusi dalla tassazione separata se
conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio
di imprese commerciali, sono tassati separatamente a
condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di
impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente.».
 
Art. 48
Piano nazionale per le Scuole dei mestieri

1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Scuole dei mestieri».
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalita' di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 48 bis
Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione
professionale di alto livello dei propri dipendenti
1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attivita' di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui e' occupato nelle attivita' di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo
1.
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il testo del citato articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 49
Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021»;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 103-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, comma 1(Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 103-bis (Disposizioni in favore dei lavoratori
frontalieri). - 1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in
favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che
svolgono la propria attivita' nei Paesi confinanti o
limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal
regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, nonche' dell'allegato II
all'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla
legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la
propria attivita' in altri Paesi non appartenenti
all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini
nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali,
che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonche'
dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti
stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai
lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 94-bis
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio
di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici
del mese di novembre 2019). - 1. Al fine di mitigare gli
effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio
da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area
della Provincia di Savona, la Regione Liguria, nel limite
delle risorse disponibili destinate alla medesima regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' erogare negli
anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un'indennita'
pari al trattamento straordinario di integrazione
salariale, comprensiva della relativa contribuzione
figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore
dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di
Savona impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in
tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo
l'impianto funiviario di Savona in concessione alla
societa' Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali
eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di
cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei
fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 50
Interventi urgenti per la vigilanza
e la sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 50 bis
Misure in materia di tutela del lavoro

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, puo', in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attivita' che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
8. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo e' finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali e' programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
a) il primo periodo dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;
b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilita' dei rispettivi fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;
c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.
11. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

Riferimenti normativi


- Il testo dell'articolo 44 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 45.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 2-bis dell'articolo
94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di
solidarieta' per il settore aereo). - 1. (Omissis).
2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020 puo' essere autorizzato nel limite
complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9
milioni di euro per l'anno 2021 e nel limite massimo di
dieci mesi, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale in favore delle aziende
operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto
Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o
cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno 2020 e
che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data
della stipulazione dell'accordo di cui al presente comma.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
essere autorizzato, previo accordo in sede governativa
stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico
nonche' della Regione o delle Regioni interessate, ove
ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a)
prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa;
b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti
in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo
le modalita' indicate nell'accordo previsto dal presente
comma.
2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio
delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di
integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto
direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale ed in relazione allo stesso non e' dovuto il
pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli
oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale
prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n.
148 del 2015, si provvede a valere e nei limiti delle
risorse di cui al comma 2.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del decreto
legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291
(Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali):
«Art. 1-ter. - 1. E' istituito, presso l'INPS, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo
speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo, avente la
finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei
lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato
da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di
lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato
da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi converranno direttamente tra di loro per garantire
la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli
operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative.».
- Il citato testo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 45.
- Il testo del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 2021, n. 155,
Edizione straordinaria.
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di
cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, e dei termini del procedimento previsti
dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma
2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno
ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione
e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via
telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza,
deve essere presentata entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta
alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente.
La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti
previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 , e dagli articoli
12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da
1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui
al comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento al trattamento ordinario di integrazione
salariale e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con
riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS
provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.»
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e
in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».

- Si riporta il testo del comma 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti
di integrazione salariale). - 1.-2-bis. (Omissis).
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai
commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione,
il termine di presentazione di cui al presente comma, a
pena di decadenza, e' fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
3-ter. (Omissis).
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di
cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando
la possibilita' di ricorrere all'anticipazione di cui
all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, il datore di lavoro e' tenuto a inviare
all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine
di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, i termini di
cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Per le domande di trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente articolo riferite a
sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa, la
trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla
liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte
dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,
nonche' all'accredito della relativa contribuzione
figurativa, e' effettuata con il flusso telematico
denominato «UniEmens- Cig».
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento
delle integrazioni salariali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al
presente articolo possono essere concessi sia con la
modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater
del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le
modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
(Omissis).».
- Il testo degli articoli 4, 5 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 40-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):
«Art. 3. - Il licenziamento per giustificato motivo
con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
da ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.».
- Il testo dell'articolo 212 del codice civile, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 40-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
modificato dalla presente legge:
1.-2-bis (Omissis).
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti
previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 , e dagli articoli
12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
(Omissis).».
- Il testo del citato articolo 19 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 44.
- Si riporta il testo degli articoli 26, 29 e 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). - 1. Le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi
e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a
oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali
per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione
del Titolo I del presente decreto, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni di cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso
l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo
comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui
all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla
base degli accordi e contratti collettivi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento
al settore di attivita', alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di
cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti
dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e'
obbligatoria per tutti i settori che non rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre
2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i
contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai
fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo
di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni
integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle
prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in
termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione
salariale previsti dalla normativa;
b) prevedere un assegno straordinario per il
sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi
di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di
cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione
a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
di indennita' di mobilita' di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al
comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo
comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento
ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le
prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
presente comma sono riconosciute nel limite di tale
gettito.»
«Art. 29 (Fondo di integrazione salariale). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al
fondo di integrazione salariale si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a
quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti, appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati
anche gli apprendisti.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con
i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e
dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito
dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l'assegno di
solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso di datori di
lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti,
il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane
in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste
dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e
straordinarie, limitatamente alle causali per
riorganizzazione e crisi aziendale.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne
l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni
sono determinate in misura non superiore a dieci volte
l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia'
deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di
cui all'articolo 36, comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di
integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore di cui all'articolo
28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario
straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla
costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati
dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale
INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso
di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque
unica ed e' rilasciata dalla sede INPS dove si trova la
sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il
datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della
posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di
finanziamento del fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per
i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro
che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E' stabilita
una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro
connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3,
pari al 4 per cento della retribuzione persa.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35,
commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede
all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da
parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali
e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del
bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in
relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle
aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
15 dipendenti possono richiedere l'assegno di solidarieta'
di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.»
«Art. 40 (Fondo territoriale intersettoriale delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di
solidarieta'). - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto
legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un
fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale cui,
salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina
prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina
di cui all'articolo 35.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1
e' adottato d'intesa con i Presidenti delle Province
autonome di Trento e di Bolzano ed e' trasmesso al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimi
Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di
consuntivo del fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di
cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori
di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito
fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o a
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui
all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel
territorio delle province di Trento e di Bolzano.
4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma
1 i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26 o a fondi di solidarieta'
bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, che occupano
almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unita'
produttive ubicate nel territorio delle province di Trento
e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti
al fondo residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, e i datori
di lavoro che esercitano la facolta' di cui al comma 4, non
sono piu' soggetti alla disciplina del fondo di provenienza
a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del
fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale
fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate. I contributi eventualmente
gia' versati o dovuti al fondo di provenienza restano
acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di
provenienza, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo
periodo, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
altresi' ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al
comma 1 che aderiscono a fondi di solidarieta' bilaterali
di cui all'articolo 26 costituiti successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo
di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in
relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino
a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al
comma 1 e' integrato da due rappresentanti, con qualifica
di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di
Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso
dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e'
riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo il
rimborso delle spese di missione nella misura prevista
dalla normativa per i dirigenti dello Stato. Nel caso
previsto dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale
dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze e' adottato d'intesa con i
responsabili dei dipartimenti competenti in materia di
lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dal presente decreto con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nel settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
1989, le gestioni per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e per
l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per
l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la
cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori
dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai
lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni
familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle
armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i
trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed
ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo
diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che
assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti».
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi
delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione
interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8
luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita'
patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione
del predetto fondo, e' contabilizzata nella gestione dei
trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia
per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo.».
- Il testo del comma 13 dell'articolo 8 del citato
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 40.
 
Art. 50 ter
Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della
giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo
«Convergenza»
1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualita' degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unita' di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonche' l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 e' richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1.-27. (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (111), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione .
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo'
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 50 quater
Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria

1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga prorogati dalla regione Calabria, e' assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennita'.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 51
Disposizioni urgenti in materia
di trasporto pubblico locale

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui al medesimo comma possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite di idoneita' fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emerga la necessita' di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o locale, nonche' degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per ogni altra modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e' determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da destinare per le finalita' di cui al comma 4 nonche' le modalita' di erogazione delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una piu' efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonche' di realizzare un piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina del mobility manager di cui al citato articolo 229, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilita' sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si' riporta il testo del comma 816 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1.-815. (Omissis).
816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale,
destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le
esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle
misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee
guida per il trasporto scolastico dedicato e non
finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i
predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento
superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione
del decreto di cui al terzo periodo, anche tenuto conto
della programmazione e conseguente erogazione di servizi
aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome
di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito
dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano
e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per
l'anno 2021. Per le finalita' di cui al presente comma, le
regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilita' del
fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere,
mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di
servizio, a operatori economici esercenti il servizio di
trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi'
prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori
economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un
indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi
determinata da circostanze sopravvenute e consistenti
nell'attuazione delle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovra
compensazioni, detto indennizzo e' determinato avendo
riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione
dei mezzi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario
Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa
navigazione laghi le risorse di cui al primo periodo,
ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del
decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Eventuali risorse residue possono essere utilizzate,
nell'anno 2021, per le finalita' previste dall'articolo
200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente
decreto i termini per il controllo preventivo della Corte
dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
- La legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina
dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto, n. 190.
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La
sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa , dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita'
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa;
e-bis) visita medica preventiva in fase
preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
[a) in fase preassuntiva (162); (156)]
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa .
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e
spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
dell'alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti
minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 6 il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di
inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali
di validita'.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 50-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del
trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri
sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio
2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste
dall'articolo 215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e
agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio
grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima
emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di
trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di
contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
non trovano applicazione, in relazione al trasporto
ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario
dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del
decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa
all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia'
avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' effettuata in un'unica
soluzione entro la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione di
penalita', fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis,
dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.
148, e successive modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui
al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione,
dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni
beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di
verifica. La relativa erogazione e' disposta con cadenza
semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie
delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e
dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base
delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
le somme residuate dagli importi di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi
titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze gia'
presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio
2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese
di trasporto pubblico di passeggeri, le autorita'
competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese,
entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80
per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31
agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di
mobilita' e le misure di contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga
all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di
persone anche le autovetture a uso di terzi di cui
all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo
sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale
rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli
enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre
2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo non trovano
applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni
relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione
alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla
data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la
convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018,
nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali
previste per il rinnovo del materiale rotabile
automobilistico e ferroviario destinato al trasporto
pubblico locale e regionale possono essere utilizzate,
entro il limite massimo del 5 per cento, per
l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi,
finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i
passeggeri ed il personale viaggiante, nonche' per il
finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche
mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli
esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di
biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per
la mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per
l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilita'
condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le
finalita' di cui al precedente periodo ed a valere sulle
medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte
con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari,
promuove uno o piu' progetti di sperimentazione finalizzati
ad incrementare, compatibilmente con le misure di
contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonche'
dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di
riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza
dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma
14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma
5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e
con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di
estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente
decreto i termini per il controllo preventivo della Corte
dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 229 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 229 (Misure per incentivare la mobilita'
sostenibile). - 1.-3. (Omissis).
4. Al fine di favorire il decongestionamento del
traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso
del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole
unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in un
capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un
capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione
superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro
il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti
casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato
alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato
individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con
funzioni di supporto professionale continuativo alle
attivita' di decisione, pianificazione, programmazione,
gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilita'
sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche
collaborando all'adozione del piano di mobilita'
sostenibile, la realizzazione di interventi di
organizzazione e gestione della domanda di mobilita' delle
persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e
permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico
veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite
l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le
pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta tra il
personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le
amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del
presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione sui propri bilanci,
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 5 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali):
«Art. 5 (Disposizioni per incentivare la mobilita'
sostenibile). - 1.-5. (Omissis).
6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli
di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei
consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del
trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al
minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il
contenimento del traffico, nel rispetto della normativa e
fatte salve l'autonomia didattica e la liberta' di scelta
dei docenti, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentiti per i
profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione
in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed
organizzativa, della figura del mobility manager
scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del
carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta
formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente. Il mobility
manager scolastico ha il compito di organizzare e
coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale
scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le
strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi
con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo
comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende
che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su
ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione
degli stessi; garantire l'intermodalita' e l'interscambio;
favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di
noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali
problemi legati al trasporto dei disabili. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 51 bis
Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3
stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «monitoraggio della spesa pubblica» sono inserite le seguenti: «nonche' le attivita' di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica», dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono inserite le seguenti: «alla societa' di cui all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» e la parola: «finanziaria» e' sostituita dalle seguenti: «di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».
3. All'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle ulteriori attivita' svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 200 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1.-6-bis. (Omissis).
7. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo
sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale
rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli
enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre
2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo non trovano
applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni
relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione
alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla
data del 31 dicembre 2021, l'acquisito di autobus tramite
la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018,
nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in
leasing.».


- Si riporta il testo del comma 928 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 927. (Omissis).
928. Al fine di garantire la disponibilita' di
professionalita' necessarie a supportare il piano di
innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il
potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica nonche' le
attivita' razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli
obiettivi di finanza pubblica, alla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, alla societa' di cui all'articolo 4,
comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 125 e alla Societa' di cui all'articolo 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, non si applicano le
disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di
incentivazione all'esodo del personale e di gestione del
rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
nel rispetto delle direttive del controllo analogo
esercitato dall'Amministrazione di riferimento. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai
provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 5, del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta
fermo il concorso della Societa' agli obiettivi di finanza
pubblica ai sensi della normativa.».
- Si riporta il testo del comma 771 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
1.-770 (Omissis).
771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali
del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato
contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al
triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello
previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione
(UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, e'
assegnato un contributo di importo non superiore al limite
previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza
all'Agenzia delle entrate e alle ulteriori attivita' svolte
ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per conto
delle amministrazioni che si avvalgono del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 43
del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611.
(Omissis).».
 
Art. 52
Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali,
proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti
locali e fusione di comuni
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidita' e' superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate,risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo e' destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo..
1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidita', distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilita', a decorrere dall'esercizio 2021 e' ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.
1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidita' accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidita' e' iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidita'», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto e' data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidita' stesso.
1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidita' applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 39-ter
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica);
«Art. 39-ter (Disciplina del fondo anticipazione di
liquidita' degli enti locali). - 1. Al fine di dare
attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4
del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto
2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di
liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre
2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli
esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del
31 dicembre 2019.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali), e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 8 aprile 2013, n. 82.
- Il testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
2014, n. 95.
- Si riporta il testo dei commi 897 e 898 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1.-896. (Omissis).
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 15, del
comma 1 dell'articolo 151, 163 e del comma 2 dell'articolo
227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 15 (Modifiche territoriali fusione ed
istituzione di comuni). - 1.-2. (Omissis).
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre
ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
(Omissis).»
«Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
(Omissis).»
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti.
[6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite
dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel
mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma
2, lettera i-bis).]
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.»
«Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1.
(Omissis).
2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro
il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare,
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento di contabilita'.
(Omissis).».
 
Art. 52 bis
Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

1. Il comma 843 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente:
«843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni i cui organi risultano sciolti, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2021».
2. Le disposizioni del terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano alla procedura di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, e' sospesa la procedura di verifica dei requisiti di cui al citato terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai fini dell'assegnazione del contributo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 141 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1.-140. (Omissis).
141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il
seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b)
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste
pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che
presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque,
ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore
alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso di mancata
approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi
attribuiti sono ridotti del 5 per cento.
(Omissis).».
 
Art. 53
Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.
1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 54
Restituzione riserve Province autonome Trento
e Bolzano

1. Nell'anno 2021 e' corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 508 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)]:
«1.-507. (Omissis).
508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita'
del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate
erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un
periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la
riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei
tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 412 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)]:
«1. - 411. (Omissis).
412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla
regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione
della relativa copertura finanziaria.
(Omissis).».
 
Art. 54 bis
Misure a sostegno degli enti
di area vasta in dissesto finanziario

1. Al fine di garantire un contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati le modalita' di attuazione del presente articolo e i criteri di ripartizione delle risorse sotto forma di contributo a favore degli enti di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 54 ter
Riorganizzazione del sistema camerale
della Regione siciliana

1. La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, puo' provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti gia' effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonche' del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
2. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e' nominato un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione
della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura):
«Art. 3 (Riduzione del numero delle camere di
commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle
sedi e del personale). - 1. Entro il termine di 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo
economico una proposta di rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero
complessivo delle camere di commercio entro il limite di
60, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui
registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di
75.000 imprese e unita' locali, con altre camere di
commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni
motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di
commercio nei cui registri delle imprese siano gia'
iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita' locali,
ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera
di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal
numero delle imprese e unita' locali iscritte o annotate
nel registro delle imprese;
c) possibilita' di mantenere una camera di
commercio in ogni provincia autonoma e citta'
metropolitana;
d) possibilita' di istituire una camera di
commercio tenendo conto delle specificita' geo-economiche
dei territori e delle circoscrizioni territoriali di
confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri
di efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilita' di mantenere le camere di commercio
nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche' le camere di
commercio nei territori montani delle regioni insulari
privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici
stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata
rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio
economico;
f) necessita' di tener conto degli accorpamenti
deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7
agosto 2015, n. 124, nonche' di quelli approvati con i
decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi
ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi
accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60
camere di commercio.
(Omissis).».
 
Art. 55
Incremento contributo mancato incasso
imposta di soggiorno

1. All'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «350 milioni di euro»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.».
2. All'onere di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Fondo per il ristoro ai comuni per la
mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi
contributi). - 1. E' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di
350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro
parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del
contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della
provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonche'
del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di
contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti
interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31
ottobre 2021.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: "La dichiarazione di cui al
periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve
essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa
all'anno d'imposta 2021".».
 
Art. 56
Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di
liquidita' delle Regioni e Province autonome
1. Al primo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.».
2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidita'. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 823 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
«1. - 822. (Omissis).
823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del
presente articolo e del fondo per l'esercizio delle
funzioni delle regioni e delle province autonome di cui
all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di
ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e le
risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di
ristori specifici di spesa che rientrano nelle
certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono vincolate per le finalita' cui sono state assegnate,
nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine
di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione e non possono essere
svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non
sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897
e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali
risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dei commi 897 e 898 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1. - 896. (Omissis).
897. Ferma restando la necessita' di reperire le
risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano
originariamente finalizzate le entrate vincolate e
accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di
amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un
importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e del fondo anticipazione di liquidita', incrementato
dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il
risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio
di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa
riferimento al prospetto di verifica del risultato di
amministrazione effettuata sulla base dei dati di
preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.
Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
non possono applicare al bilancio di previsione le quote
vincolate, accantonate e destinate del risultato di
amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del
prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore
alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di
amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
e al fondo anticipazione di liquidita', gli enti possono
applicare al bilancio di previsione la quota vincolata,
accantonata e destinata del risultato di amministrazione
per un importo non superiore a quello del disavanzo da
recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di
previsione.
(Omissis).».
 
Art. 56 bis
Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche

1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarita' contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19).
«Art. 26-bis (Concessioni di posteggio per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche). - 1. Al fine
di garantire la continuita' delle attivita' e il sostegno
del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di
cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano
la loro validita' per i novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche
in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e
ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.».
 
Art. 56 ter
Misure in materia di equilibrio economico
delle aziende speciali degli enti locali

1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 555 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)], come modificato dalla presente
legge:
1. - 554. (Omissis).
555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in
liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del
bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In
caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro
il predetto termine, i successivi atti di gestione sono
nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale
dei soci. Le disposizioni del presente comma non trovano
applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico
delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di
risanamento aziendale.
(Omissis).».
 
Art. 56 quater
Misure in favore degli enti locali

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'eta' del minore e alla durata dell'intervento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 57

Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il ristoro delle minori entrate e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo:

Parte di provvedimento in formato grafico


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021. n. 69(Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Interventi per assicurare le funzioni degli
enti territoriali). - 1. (Omissis).
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro
per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il ristoro
delle minori entrate e' attuato mediante riduzione del
contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021
secondo gli importi indicati per ciascun ente nella
seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di
cui al primo periodo:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
 
Art. 57 bis
Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
in materia di documento unico di regolarita' contributiva
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 264 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei
procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza
COVID-19). - 1. Al fine di garantire la massima
semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti
amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico
nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione
all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da
parte di pubbliche amministrazioni, in relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo
di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi
ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento,
anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla
normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159; La presente lettera si applica per
il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione C(2020)
1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai
sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n.
241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono
essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga
all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento
espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
Resta salva l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il
termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi
siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni
dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione
e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di
condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata
in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza
Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione
certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei
provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 e'
di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo
articolo 19;
d) per i procedimenti di cui alla lettera a)
l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni
di interesse pubblico sopravvenute;
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma
2, ovvero di cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter,
comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento e' tenuto ad adottare il provvedimento
conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio
assenso;
f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad
assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da
COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal
presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela
dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e
del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere
contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la
fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi
da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa
comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei
lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da
una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere
necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza
prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da
COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i
permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque
denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli
abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta'
dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti
permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale
mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia , e' richiesto
all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed
e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con
esonero dal contributo di costruzione eventualmente
previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro
sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle
autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati,
ove prescritti, e' indetta una conferenza di servizi
semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica
e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi
dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
(Omissis).».
 
Art. 58
Misure urgenti per la scuola

1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera a), nonche' degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta' assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al 1° settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio;
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attivita' didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) a tenere conto delle necessita' degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.
2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure:
0a) al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 419 e' sostituito dal seguente:
«Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). - 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato»;
2) all'articolo 420:
2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del personale ispettivo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse;
2.2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo»;
2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive», le parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione», dopo le parole: «nei limiti dei posti» sono inserite le seguenti: «vacanti e» e le parole: «nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento» sono soppresse;
2.5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»;
2.6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione»;
2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;
3) all'articolo 421:
3.1) al comma 1:
3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive» e le parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse;
3.1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di universita' statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica»;
3.1.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»;
3.1.4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione»;
3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
4) all'articolo 422:
4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli»;
4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;
5) all'articolo 423:
5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;
5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con la valutazione prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole: «dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite dei posti messi a concorso»;
5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
6) l'articolo 424 e' abrogato;
a) al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l'articolo 3-bis e' abrogato;
b) con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e le disposizioni di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
c) soppressa;
d) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione;
e) qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validita'. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite dalle parole: «tre anni scolastici» e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle parole: «due anni». Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuita' didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarita' in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023;
g) all'articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «1° settembre 2021»;
h) all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalita' e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»;
i) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
i-bis) all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita' medesima. L'importo di tali contributi e rette non puo' essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti».
3. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»;
b) dopo le parole: «esigenze didattiche» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse gia' assegnate. Per la stessa finalita' di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuita' didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021».
4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalita':
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilita', disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, e' destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-quater:
a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalita' del lavoro agile;
b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalita' connesse all'emergenza epidemiologica.
4-quater. Le risorse di cui al comma 4-ter sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-ter sono adottate nei limiti delle risorse attribuite.
4-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato.
4-sexies. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione e' monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da' comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attivita' didattiche per i docenti e gli studenti nonche' gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 60 milioni di euro nell'anno 2021, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021. Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito internet:
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonche' i tassi di assenza;
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.
5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 623 e' sostituito dal seguente:
«623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettivita' in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui»;
b) il comma 624 e' sostituito dal seguente:
«624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;
c) il comma 625 e' abrogato.
5-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa gia' trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 4
del decreto-legge 03 luglio 2001, n.255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333
(Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002):
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 419, 420, 421, 422,
423 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 419 (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive).
- 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del
ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituita la sezione
dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del
Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non
diversamente previsto, le disposizioni relative ai
dirigenti delle amministrazioni dello Stato.»
«Art. 420 (Concorsi a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive). - 1. L'accesso alla sezione dei
dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui
all'articolo 419, comma 1, si consegue mediante concorsi
per titoli ed esami.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i
dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.
E' ammesso altresi' il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di
diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di
laurea conseguita in base al pre ordinamento, di diploma
accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero
di diploma accademico conseguito in base al pre ordinamento
congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che
abbia maturato un'anzianita' complessiva, anche nei diversi
profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato
in ruolo.
3. - 5. (Abrogati).
6. I concorsi a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive sono indetti ogni due anni dal Ministero
dell'Istruzione, nei limiti dei posti vacanti disponibili.
7. I bandi di concorso stabiliscono le modalita' di
partecipazione, il termine di presentazione delle domande e
il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono
altresi' disciplinati le prove concorsuali e i titoli
valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti previsti dalla normativa. Le prove
si intendono superate con una valutazione pari ad almeno
sette decimi o equivalente.
7-bis. I bandi di concorso possono prevedere una
riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per
i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico,
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e abbiano svolto le
relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il
termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o
periferica del Ministero dell'istruzione.»
«Art. 421 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con
funzioni ispettive sono nominate con decreto del direttore
generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero
dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un
incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
ovvero tra i professori di prima fascia di univer- sita'
statali e non statali, i magistrati amministrativi,
ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i
consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei
settori della valutazione delle organizzazioni complesse o
del diritto e della legislazione scolastica;
b) un dirigente tecnico del Ministero
dell'istruzione;
c) un dirigente amministrativo di livello non
generale del Ministero dell'istruzione.
2. - 3. (Abrogati).
4. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla
lettera a) del comma 1.
5. (Abrogato).»
«Art. 422 (Prove d'esame). - 1. I concorsi per titoli
ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni
ispettive constano di due prove scritte e di una prova
orale.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200
punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla
prova orale e 40 alla valutazione dei titoli.
3. - 5. (Abrogati).
6. La prova orale e' intesa ad accertare la capacita'
di elaborazione personale e di valutazione critica dei
candidati, anche mediante la discussone sugli argomenti
delle prove scritte, nonche' sulla legislazione scolastica
italiana.
7. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto
nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova
orale.
8. (Abrogato).»
«Art. 423 (Graduatorie). - 1. Le graduatorie dei
concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni
ispettive sono approvate con decreto del direttore generale
competente.
2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno
superato le prove di esame sono collocati in base al
punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove e dei
punti assegnati per i titoli nel limite dei posti messi a
concorso.
3. - 4. (Abrogati).».
- Si riporta il testo dei commi da 17 a 17-septies
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159 (Misure di straordinaria necessita' ed urgenza
in materia di reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti):
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria). - 1. - 16 (Omissis).
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a
tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021, i posti del personale docente ed educativo
rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di
immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del
presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo
di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili
per l'immissione nei ruoli del personale docente o
educativo possono presentare istanza al fine
dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di
pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i
predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di
una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna
graduatoria di provenienza. L'istanza e' presentata
esclusivamente mediante il sistema informativo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono,
entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in
ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei
posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le
graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito
l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui
all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le
graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine
di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed
esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per
titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi,
nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini, le
modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di cui
al comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma
17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione
in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter
comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di
prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla
stipulazione di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per
titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali
l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non
concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso
sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di
cui ai commi da 17 a 17-sexies.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo
32-ter del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia):
«Art. 32-ter. (Misure urgenti per garantire la
funzionalita' amministrativa delle istituzioni
scolastiche). - 1. (Omissis).
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie
del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno
scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi
generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili,
nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in
ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi
della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente
autorizzati.
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, i soggetti inseriti nelle
graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono
presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati
in una o piu' regioni, nel limite delle facolta'
assunzionali annualmente previste. L'istanza e' presentata
esclusivamente mediante il sistema informativo del
Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione
delle istanze di cui al comma 3 nonche' i termini, le
modalita' e la procedura per le relative immissioni in
ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto
dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi
collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo
21 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 3 (Organi, struttura, e funzionamento del
Consiglio superiore della pubblica istruzione). - 1. Il
Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in
carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;
qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza il presidente e' eletto a maggioranza relativa
dei votanti.
2. Il Consiglio elegge altresi' l'ufficio di
presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti
eletti e nominati.
3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale
sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalita' di
svolgimento dei lavori; la composizione e le modalita' di
elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il
funzionamento di commissioni per la trattazione degli
affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve
necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.
4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal
regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea
ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un
terzo dei suoi componenti.
5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine
ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per
motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un
termine diverso, che non puo' comunque essere inferiore a
dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello
inferiore assegnato dal Ministro, si puo' prescindere dal
parere.
6. Per la trattazione di specifiche materie il
Consiglio puo' avvalersi della consulenza di uffici, organi
e personale dipendenti dall'amministrazione della pubblica
istruzione, nonche' di enti da essa vigilati. Il personale
chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio usufruisce,
nei casi di legge, del trattamento di missione.
7. Il Consiglio si avvale di una segreteria
amministrativa e organizzativa alla quale e' preposto un
dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020):
«Art. 4 (Norme specifiche in materia di
ammissibilita' in caso di sovvenzioni e assistenza
rimborsabile). - 1. - 6. (Omissis).
7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui
all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e
all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1303/2013, nonche' dell'articolo 14 del regolamento (UE) n.
1304/2013, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel
documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del
contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione
forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non
siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati
inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel
rispetto del principio di proporzionalita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 399 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297(Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), come modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado). - 1. - 2.
(Omissis).
3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per
l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo
destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero
ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in
altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
presente comma non si applica al personale di cui
all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, purche' le condizioni ivi previste siano
intervenute successivamente alla data di iscrizione ai
rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento
periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del
presente testo unico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. - 2. (Omissis).
3. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non
siano valutati positivamente al termine del percorso
annuale di formazione iniziale e prova. In caso di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il
periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che
in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione
dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente
al termine di presentazione delle istanze per il relativo
concorso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5-sexies dell'articolo
58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 09 agosto 2013, n.
98(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). - 1.-
5-quinquies (Omissis).
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
settembre 2021, il personale impegnato per almeno cinque
anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41(Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti per la tempestiva adozione
dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione). - 1. - 2.
(Omissis).
2-bis. Allo scopo di garantire la continuita' delle
funzioni del CSPI e la regolarita' dei provvedimenti
ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto
organo consultivo, la componente elettiva del CSPI e'
prorogata, per ragioni di emergenza sanitaria, per ragioni
di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022, in deroga alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233. Ai fini del presente comma e per consentire lo
svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con
ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi
termini e modalita' per le elezioni. I componenti eletti ai
sensi del periodo precedente decadono unitamente ai
componenti non elettivi in carica all'atto della loro
nomina secondo modalita' e termini previsti nell'ordinanza
del Ministro dell'istruzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
alla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (Interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al fine di
garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole
europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del
baccalaureato europeo, in prosecuzione delle
sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base
delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
convenzioni con il Segretariato generale delle scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro
577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri
derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero
dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del
secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il
medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 32 ter
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Misure per l'edilizia scolastica, per i
patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita'
didattica per l'anno scolastico 2020-2021). - 1. (Omissis).
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1,
pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di
euro nell'anno 2021, e' destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari
delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi
della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini
dell'acquisizione in affitto o con le altre modalita'
previste dalla legislazione , inclusi l'acquisto, il
leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori
spazi da destinare all'attivita' didattica nell'anno
scolastico 2020/2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonche'
delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal
loro adattamento alle esigenze didattiche nei limiti delle
risorse gia' assegnate. Per la stessa finalita' di cui al
primo periodo, al fine di garantire la continuita'
didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono
stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da
trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare
entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici
scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti
di comunita'. Per la predetta finalita', nel corso
dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche
stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a
specifici patti di comunita', a patti di collaborazione,
anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo
settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di
cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al
fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi,
alternando attivita' didattica ad attivita'
ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico,
coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13
luglio 2015, n. 107.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attivita'
didattica in presenza). - 1. (Omissis).
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. L' adozione delle predette misure e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello
stesso.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 235 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 235 (Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine
di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un
fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel
2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e'
ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento
del rischio epidemiologico da realizzare presso le
istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi
programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 3 e 4 dell'articolo 11
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 11 (Prefettura - Ufficio territoriale del
governo). - 1. - 2. (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10
della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma
2, il Prefetto, titolare della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, e' coadiuvato da una conferenza
provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta
dai responsabili di tutte le strutture amministrative
periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'
nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel capoluogo della regione e'
altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono essere invitati i
rappresentanti della regione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale):
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile e urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente piu' comuni e al territorio comunale.
Sono altresi' fatti salvi i poteri degli organi dello
Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
«Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo
comma, della Costituzione, e' costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita .
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli
effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per
quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e
attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e
conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti
i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso
di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe
che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo
studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole
statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola
secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di
finanziamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione
mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo
eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei
beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle
famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente
a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 624 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 623. (Omissis).
624. Il beneficio di cui al comma 623 e' concesso ad
un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per
l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per la trasformazione digitale.
(Omissis).».
 
Art. 58 bis

Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017

1. All'articolo 32, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 32
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Misure per l'edilizia scolastica, per i
patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita'
didattica per l'anno scolastico 2020-2021). - 1.-7.
(Omissis).
7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche e il diritto allo studio degli
studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del
2016 e del 2017, il Fondo unico per l'edilizia scolastica
di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da
destinare all'attuazione di interventi di messa in
sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di
edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' disposto il riparto delle risorse
di cui al periodo precedente al fine di consentire lo
scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 e dell'avviso
pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.»
 
Art. 59
Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali
del personale docente
1. Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento la quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e' valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono disciplinati le modalita' di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalita' di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalita' di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita', gettoni, emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita' comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno una annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le universita', che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalita' definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato e' assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili di cui al primo periodo, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita' e immissione in ruolo. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresi' il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando i programmi concorsuali, senza che cio' comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio
12. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, nell'ambito del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le attivita' formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15.

Parte di provvedimento in formato grafico

15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova e' effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e' assegnata con affidamento diretto ad una o piu' universita'. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, per gruppi comprendenti un numero di candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai componenti e al segretario delle commissioni che concludono le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il 31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche' dall'articolo 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorita' rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo
1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti
dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi
dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e'
opponibile il segreto d'ufficio.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59(Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - 1.- (Omissis).
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, mediante scorrimento delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi
del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
difetto;
c);
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie
procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i
posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b)
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b),
bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di
concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e'
riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di titolo abilitante
all'insegnamento nella scuola secondaria o di
specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di
istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b).
Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura
in un'unica regione per tutte le classi di concorso o
tipologie di posto per le quali sia abilitato o
specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al
concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono
il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti
tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche'
siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure
nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine,
per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente
presso le scuole statali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'articolo
4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
(Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e
delle imprese):
«Art. 4 (Disposizioni in materia di contenzioso
concernente il personale docente e per la copertura di
posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria). - 1.-1-ter (Omissis).
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di
docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi
quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a
concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola
dell'infanzia e in quella primaria e' coperto annualmente
mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle
seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorita' a
quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi
dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.
107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il
punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di
validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del
concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna
regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera
a), e' destinato il 50 per cento dei posti di cui
all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna
graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e'
soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi,
con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al
netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei
posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i
posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle
procedure di cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire
il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera
b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che
rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in
ciascuna regione e distintamente per la scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei
posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che
di sostegno. Il concorso e' riservato ai docenti in
possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione
della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito presso i corsi di laurea in scienze della
formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa , purche'
i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto,
nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
annualita' di servizio specifico, anche non continuative,
su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni
scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o
analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa , conseguiti, comunque,
entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i docenti in
possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso
degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita' di
servizio specifico, anche non continuative, su posto comune
o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159(Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e abilitazione del personale docente nella
scuola secondaria). - 1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire,
contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami
di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020,
una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti
della scuola secondaria di primo e di secondo grado,
finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai
commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura e'
altresi' finalizzata all'abilitazione all'insegnamento
nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal
presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1,
bandita a livello nazionale con uno o piu' provvedimenti,
e' organizzata su base regionale ed e' finalizzata alla
definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria
di vincitori, distinta per regione e classe di concorso
nonche' per l'insegnamento di sostegno, per complessivi
ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di
definire un elenco dei soggetti che possono conseguire
l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al
comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le
regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le
quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai
sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite
annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei
vincitori possono essere disposte anche successivamente
all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della
graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per
la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito
dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018,
per le rispettive quote, e disposta la confluenza
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad
esaurimento nella quota destinata ai concorsi,
all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del
concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato
rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati,
fino a concorrenza del numero di 24.000 posti per la
procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari e'
destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai
soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno
scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di
sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il
servizio svolto su posto di sostegno in assenza di
specializzazione e' considerato valido ai fini della
partecipazione alla procedura straordinaria per la classe
di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera
b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di
servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio
svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con
riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La
riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio
relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le
condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro
il 30 giugno 2020;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra
quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di
concorso o nella tipologia di posto per la quale si
concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta,
il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto
previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto.
Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto
l'ulteriore requisito del possesso della relativa
specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai
contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche
statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi
precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e'
preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole
secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128. Il predetto servizio e' considerato se
prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe
di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo
articolo 2.
7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura,
unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi
e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a),
tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le
istituzioni statali e paritarie nonche' nell'ambito dei
percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di
istruzione e formazione professionale, purche', nel caso
dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato
svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti
riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6,
secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli
ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi'
partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al
requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo
delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al
comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio.
8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura
di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno
sia per una classe di concorso. E' consentita la
partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al
comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima
classe di concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da
svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a
risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di
concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono
partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di
cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori,
sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla
lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma
11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla
lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai
sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di
formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da
svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a
risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di
concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono
partecipare i soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco non graduato dei
soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle
lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10,
possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle
condizioni di cui alla lettera g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori
della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma
in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi'
conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo,
alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione
docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di
cui alla lettera e) purche':
1) abbiano in essere un contratto di docenza a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata
annuale o fino al termine delle attivita' didattiche presso
una istituzione scolastica o educativa del sistema
nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita'
della relativa posizione contributiva;
2) - 3) (Soppressi);
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono
superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo
di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di
esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed
esami, per la scuola secondaria.
11. La procedura di cui al presente articolo e'
bandita con uno o piu' decreti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando
definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico
scientifico incaricato di predisporre e di validare i
quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e
d), in base al programma di cui al comma 10;
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi
attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di
cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per
regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di
valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9,
lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per
la partecipazione alla procedura di cui al comma 1,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere
derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme
riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11,
lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennita',
gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate,
fermo restando il rimborso delle eventuali spese.
13. (Abrogato).
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 4 e
il comma 14 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n.
124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico):
«Art. 4 (Supplenze). - 1.-6. (Omissis).
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre
e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai
commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie
provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una
specifica graduatoria provinciale, finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e'
destinata ai soggetti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno.
Omissis.»
«Art. 11 (Disposizioni varie). - 1.-13. (Omissis).
14. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e'
da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non
di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha
avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino
al termine delle operazioni di scrutinio finale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. Il percorso annuale
di formazione iniziale e prova e' finalizzato
specificamente a verificare la padronanza degli standard
professionali da parte dei docenti e si conclude con una
valutazione finale. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le procedure e i
criteri di verifica degli standard professionali, le
modalita' di verifica in itinere e finale incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale. Il percorso
annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato
positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo
438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel
rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2.
3. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non
siano valutati positivamente al termine del percorso
annuale di formazione iniziale e prova. In caso di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il
periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
e classe di concorso, per almeno altri due anni, salvo che
in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione
dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente
al termine di presentazione delle istanze per il relativo
concorso.
4.».
- Si riporta il testo del comma 115, 117 e 119
dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti):
«Art. 1 - 1.-114. (Omissis).
115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto
al periodo di formazione e di prova, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
116. (Omissis).
117. Il personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte
del dirigente scolastico, sentito il comitato per la
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla
base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate
dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. (Omissis).
119. In caso di valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova, il personale docente ed educativo e'
sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova,
non rinnovabile
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
- La legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2019, n. 145.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 20 (Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni). - 1. La persona
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso
degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato
specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi.
2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista.».
- Si riporta il testo del comma 1, 2 e 3 dell'articolo
2 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 (Determinazione dei
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni):
«Art. 2 (Compenso base commissioni esaminatrici e
gettone di presenza Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Con riferimento alle commissioni di
cui all'art. 1 del presente decreto il compenso base e'
rideterminato come segue: 1) euro 500 per ciascun
componente delle commissioni esaminatrici di selezioni
relative ai profili professionali a cui si accede mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai
sensi della legislazione ; 2) euro 1.600 per ciascun
componente delle commissioni esaminatrici di concorsi
relativi ai profili professionali dell'Area II o categorie
equiparate; 3) euro 1.800 per ciascun componente delle
commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili
dell'Area III o categorie equiparate; 4) euro 2.000 per
ciascun componente delle commissioni esaminatrici di
concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo
sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle
commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale
per i segretari delle commissioni stesse.
3. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni
esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali
dell'Area III o categorie equiparate, ovvero al personale
di qualifica dirigenziale, e' dovuto il compenso di cui al
comma 1, ridotto del cinquanta per cento ed il solo
compenso integrativo per candidato esaminato nella misura
fissata dall'art. 3.
(Omissis).»
«Art. 5 (Sottocommissioni esaminatrici). - 1. Nel
caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in
sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il
compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta
per cento, e il solo compenso integrativo per candidato
esaminato nella misura fissata dall'art. 3.
2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono
rapportati per ogni componente e per il segretario delle
singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati
da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i
limiti massimi previsti dal precedente art. 4.».
 
Art. 60
Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della
formazione superiore e della ricerca nonche' in materia di concorso
di accesso alle scuole di specializzazione in medicina
1. In considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attivita' di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonche' di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilita' e con disturbi specifici dell'apprendimento, e' istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, le parole: «successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,» sono soppresse;
b) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «E' esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria».
3. All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 5, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale».
4. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, il periodo «Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo' partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente.» e' soppresso.

Riferimenti normativi

- La legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non
statali legalmente riconosciute), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 06 agosto 1991, n. 183.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati):
«Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente
legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica
e degli Istituti musicali pareggiati.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 19
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Assunzione di personale). - 1.-11.
(Omissis).
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, previo svolgimento di
regolare concorso, puo' partecipare ai concorsi per le
scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il
medico che si iscrive alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea puo' partecipare ai concorsi per i
corsi di formazione specifica in medicina generale. E'
esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di
formazione specifica in medicina generale e alle scuole di
specializzazione universitaria di area sanitaria.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 19 del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Misure di semplificazione in materia di
organizzazione del sistema universitario). - 1.-4.
(Omissis)
5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al
comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono
riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso
di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai candidati
dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario
nazionale o delle strutture private con esso accreditate
ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per
medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ovvero ai
concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in
medicina generale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017,
n. 130 (Regolamento concernente le modalita' per
l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in
medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si
accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito
entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del
Ministero per il numero di posti determinati ai sensi
dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368
del 1999. In ordine ai requisiti per la partecipazione al
concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo
237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai
laureati in medicina e chirurgia che alla data di
partecipazione alla prova di esame non sono ancora
abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano,
altresi', le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel
bando sono indicati i temi di studio sui quali sono
predisposti i quesiti, i criteri di assegnazione del
punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la
durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della
prova d'esame nonche' le istruzioni applicative, di
carattere tecnico informatico, sulle modalita' di
somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi
necessarie a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e
l'uniformita'. Al fine della successiva iscrizione alla
scuola di assegnazione in relazione alla posizione
ricoperta nella graduatoria unica nazionale di cui al
successivo articolo 5, comma 2, il bando disciplina,
altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine
di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di
scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in
modo che gli sia garantita la massima possibilita' di
scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area o
nell'ambito di aree diverse.
2. La prova d'esame si svolge non prima di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di
selezione, corredata della documentazione prevista dal
bando, e' presentata per via telematica al Ministero nei
tempi e con le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun
candidato e' tenuto al versamento di un contributo per
sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli
importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili
dal Ministero a copertura dei costi derivanti
dall'organizzazione della procedura concorsuale.
4. In relazione al numero di domande pervenute e
comunque almeno venti giorni prima della prova di esame,
con provvedimento del competente Direttore generale del
Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa
assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e
l'orario di svolgimento della prova d'esame.».
 
Art. 60 bis
Modifica del comma 536 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178

1. Il comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente:
«536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da universita' pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539».
 
Art. 60 ter
Misure a sostegno delle universita' del Mezzogiorno

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattivita' degli atenei del Mezzogiorno, alle universita' statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000 e' riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 61
Fondo italiano per la scienza

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo italiano per la scienza» con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate «Starting Grant» e «Advanced Grant». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 62
Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale
complessa di Torino
1. All'articolo 49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «favorisce la collaborazione con» sono inserite le seguenti «universita' e» e le parole «anche mediante attivita' d'insegnamento e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante attivita' di formazione»
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Il Centro promuove e organizza attivita' di:
a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane qualificate per le competenze inerenti all'attivita' del Centro.»
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Politecnico di Torino e' identificato quale coordinatore del Centro e, per l'effetto, e' individuato come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il 31 luglio 2021 il Politecnico di Torino e' tenuto a sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'Universita' e della Ricerca, approva, con decreto da emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la proposta progettuale.»;
 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo
49 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), come modificati dalla presente
legge:
«Art. 49 (Creazione di un polo di eccellenza per la
ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel
settore automotive nell'area di crisi industriale complessa
di Torino). - 1. Nell'ambito del programma green new deal e
del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi
di transizione ecologica nei settori della mobilita'
sostenibile pubblica e privata e la competitivita'
dell'industria dell'automotive, e' autorizzata la spesa di
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per la
realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse
nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo
della mobilita' e dell'automotive" con sede a Torino. Il
finanziamento e' erogato nel rispetto delle condizioni di
cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il Centro favorisce la collaborazione con
universita' e istituti di ricerca nazionali ed europei,
garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche
e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante
attivita' di formazione. Il Centro favorisce e organizza
attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e altri
centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche
attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali
per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la
sperimentazione di nuove forme di mobilita', ivi comprese
la mobilita' elettrica, la guida autonoma e ulteriori
applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della
mobilita' in genere. Il Centro promuove e organizza
attivita' di:
a) ricerca e sviluppo (R&S) svolta in maniera
indipendente e volta all'acquisizione di maggiori
conoscenze e di una migliore comprensione inclusa la R&S
collaborativa, nel cui ambito il Polo intraprende
un'effettiva collaborazione;
b) ampia diffusione dei risultati della ricerca su
base non esclusiva e non discriminatoria;
c) formazione volta a ottenere risorse umane
qualificate per le competenze inerenti l'attivita' del
Centro.
3. l Politecnico di Torino e' identificato quale
coordinatore del Centro e, per l'effetto, e' individuato
come beneficiario delle risorse di cui al comma 1. Entro il
31 luglio 2021 il Politecnico di Torino e' tenuto a
sottoporre alla valutazione e approvazione del Ministero
dello Sviluppo economico la proposta progettuale contenente
i criteri, le modalita' e i tempi di attuazione
dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura. Il
Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'Universita' e della Ricerca, approva, con decreto da
emanare entro 40 giorni dalla data di presentazione, la
proposta progettuale.».
 
Art. 62 bis
Centro italiano di ricerca per l'automotive

1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e piu' in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e di favorire la sua ricaduta positiva nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione, e' istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. La fondazione ha sede a Torino. Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
2. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla fondazione medesima.
3. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto della fondazione, che e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti del comitato di coordinamento non spettano indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attivita' ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.
4. Il patrimonio della fondazione e' costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari e di ricerca.
6. La fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e dello sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare e integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicita' dell'attivita', nonche' di verificabilita' dei risultati scientifici raggiunti in conformita' alle migliori pratiche internazionali. A tale fine la fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'universita' e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attivita' svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonche' sui servizi svolti a beneficio della comunita' scientifica nazionale.
7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalita' di attuazione delle seguenti attivita' che la fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a) individuare periodicamente programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunita' scientifica esterna alla fondazione;
b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilita' e l'integrazione delle facility della fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita' ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la fondazione conservano l'affiliazione all'ente scientifico di provenienza;
d) prevedere modalita' di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, che consentano, attraverso specifiche convenzioni con le istituzioni interessate, la doppia affiliazione.
8. Per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il contributo e' erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
10. I criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. (Omissis).
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 63
Misure per favorire le opportunita'
e per il contrasto alla poverta' educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonche' le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.
4. Per le finalita' di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
5. Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogato per l'anno 2022.
6. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e 2021,» sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2022»;
b) al secondo periodo le parole: «e a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022»;
7. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019, 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022».
8. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18
maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 50-ter.
- Si riporta il testo del comma 392 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)]:
«1.-391. (Omissis).
392. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e
2018, e' istituito il «Fondo per il contrasto della
poverta' educativa minorile», alimentato dai versamenti
effettuati su un apposito conto corrente postale dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Le
modalita' di gestione del conto di cui al presente comma
sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 394 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), come
modificato dalla presente legge:
«1.-393. (Omissis).
394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75
per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al
medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al
65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Il
contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 secondo
l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano
l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il
protocollo d'intesa di cui al comma 393. Il credito e'
riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita
comunicazione che da' atto della trasmissione della
delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo
delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le
modalita' previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale
mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella
delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le
fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e' indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di riconoscimento e puo' essere utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale
lo stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di
cui al presente comma e' cedibile dai soggetti di cui al
comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa
adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi. La cessione del credito d'imposta e' esente
dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 202 articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«1.-201. (Omissis).
202. Il contributo di cui al comma 201 e' assegnato,
fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022,
secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano
all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio
S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui
al comma 201. Al fine di consentire la fruizione del
credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle
entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno
in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento
del credito d'imposta e' comunicato dall'Agenzia delle
entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza
all'ACRI.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 63 bis
Disposizioni in materia di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il piu' vicino nodo di connessione».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Banda larga). - 1.-4. (Omissis)
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di
reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra
ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nell'ambito delle
convenzioni accessorie al permesso di costruire concer-
nente interventi di nuova costruzione rilasciato per
edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano
in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16,
Art. 63-bis. Art. 63comma 2, secondo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture
destinate all'installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare
riferimento alle opere necessarie ad assicurare il
collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il piu' vicino
nodo di connessione.
(Omissis).».
 
Art. 64
Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia
di prevenzione e contrasto al disagio giovanile
1. Le misure di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2021.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «che non hanno compiuto trentasei anni di eta'.».
3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2022.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35 anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e le modalita' di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 54 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarieta' mutui
"prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"). - 1. Per un periodo
di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre
2007, n. 244:
a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa ai
lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli
imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo
2083 del codice civile che autocertifichino ai sensi degli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio
2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di
tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della
domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del
proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o
della restrizione della propria attivita' operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita'
competente per l'emergenza coronavirus;
a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per mutui
ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo
massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera
b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10
per cento dei soci assegnatari di immobili residenziali e
relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione, nelle condizioni di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dal presente articolo;
a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui
al comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020,
riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore
superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020,
riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per
cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata
dalla societa' cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi
che determinano la richiesta di sospensione, previa
delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
modalita' e nei termini previsti dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter;
b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la
presentazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non
superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento
delle rate puo' essere concessa anche per i mutui gia'
ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo'
essere concessa anche per i mutui che fruiscono della
garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 48 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
«1.-47. (Omissis)
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di
ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani che
non hanno compiuto trentasei anni di eta'. Gli interventi
del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle regioni e
di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento
della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su
risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare
la misura massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,
comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.
(Omissis).».
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2014, n. 19.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie):
«Art. 18 (Aliquote e base imponibile dell'imposta
sostitutiva). - 1. L'imposta sostitutiva si applica in
ragione dello 0,25 per cento (38) dell'ammontare
complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli
15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti
fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto
corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto
dell'ammontare del fido.
2. L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i
finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 8) e 9)
dell'art. 16.
3. Qualora il finanziamento stesso non si riferisca
all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle
relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del
2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di
cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa
aliquota si applica altresi' ai finanziamenti erogati per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i
quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza
delle stesse non risulti da dichiarazione della parte
mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al
medesimo.»
«Art. 20 (Dichiarazione e pagamento dell'imposta
sostitutiva). - Gli enti che effettuano le operazioni
indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via
telematica, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni
effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il
modello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta
dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione
della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta
liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo
di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta
sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate
nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due
rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda
per il restante importo, rispettivamente entro il termine
di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese
successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di
acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello
dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla
dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in
diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o
in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a
recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita
della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui
all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre
anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui
al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo
comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
amministrativa nella misura del 30 per cento della
differenza medesima.
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento
d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
omissione o infedelta' della dichiarazione, per la
riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda
l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme
sull'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria,
avvalendosi di procedure automatizzate, procede al
controllo della regolarita' dell'autoliquidazione e dei
versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli
elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti,
risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti
in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro
tre anni dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione della dichiarazione, apposito avviso di
liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle
sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti.».
- Il testo del citato comma 2 dell'articolo 19 del
decreto legge 4 luglio 2006. n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 63.
- Il testo del citato articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 50-ter.
- Il testo del citato articolo comma 200 , della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 65
Misure urgenti per la cultura

1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte corrente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente e' destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021».
4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
b) il comma 2 e' abrogato;
b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attivita' di cui ai medesimi commi nonche' l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei compensi con i relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche' delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attivita' di ripartizione. Al fine di favorire l'economicita', l'efficacia e l'efficienza delle attivita' di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurne le spese di gestione, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi alle attivita' di ripartizione, che consentono altresi' alla medesima Societa' la verifica della necessita' e della congruita' delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarita' dei dati rendicontati e puo' disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti l'impossibilita' di partecipare alle successive ripartizioni nonche' l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma».
5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilita' per gli utenti di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale»;
a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25, comma 1.»;
b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.».
6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.
8. All'articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «e il finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di 20 milioni di euro» sono soppresse.
9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni».
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 89 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto
capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo
hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 183 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 183 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
- 1. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di
cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro
delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto
economico negativo nei settori conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 183 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 183 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
- 1.-2. (Omissis).
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti
al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125
milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per
l'anno 2022. Le somme di cui al presente comma sono
assegnate allo stato di previsione della spesa del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 e 2 dell'articolo
71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 71-octies. - 1. Il compenso di cui all'articolo
71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio
e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto
delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro
aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in
parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti
interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che
svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi
al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2017, n. 35.
2. (Abrogato).».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 7, del
comma 1 dell'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 25
della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema
e dell'audiovisivo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Tutela e fruizione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale). - 1.-4.
(Omissis).
5. Con decreto del Ministro, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore
del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono
stabilite le modalita' applicative del presente articolo.
Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere
depositate presso la Cineteca nazionale possono essere
considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure
opere di pubblico interesse depositate in via permanente
con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui
alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e
per realizzare con tali cineteche raccolte, anche
congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i
fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo'
svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o
iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a
diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento
(e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni
all'accesso e senza possibilita' per gli utenti di
scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle
iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto
dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere
utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca
nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento alle
opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli obblighi
inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela
del patrimonio culturale.»
«Art. 23 (Contributi automatici per lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche
e audiovisive). - 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per
il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici
alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di
concorrere, nei limiti massimi d'intensita' d'aiuto
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo
le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui
all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e
distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere
cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana.
Quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le
finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e' destinata agli autori del
soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori
della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel
decreto di cui all'articolo 25, comma 1.
(Omissis).»
«Art. 25 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con
decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
acquisiti il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore,
sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine
disponibili, le modalita' applicative delle disposizioni
contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a
quanto gia' previsto nei precedenti articoli, sono
definiti:
a) i requisiti minimi che devono possedere le
imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare
riferimento alla loro solidita' patrimoniale e finanziaria,
per accedere ai contributi automatici;
b) i criteri di assegnazione dei contributi, i
requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori
specifiche e limitazioni, nonche' le eventuali ulteriori
categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera
c);
c) il termine massimo entro cui l'importo puo'
essere utilizzato;
d) i casi di decadenza ovvero di revoca;
d-bis) i requisiti e le modalita' di erogazione dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo
periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18
marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e
sullo spettacolo viaggiante):
«Art. 1. - 1. Lo Stato riconosce la funzione sociale
dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto
sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.».
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'articolo
4 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
«Art. 4 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1.-3-ter. (Omissis).
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto
l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il
medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 816 e seguenti,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1.-815. (Omissis).
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato « canone», e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati « enti», e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.
817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e
dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in
ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di
strada situati all'interno di centri abitati di comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a
norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
819. Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli
enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo
pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche
abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti
al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su
beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o
aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la
diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b)
del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per
le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con
regolamento da adottare dal consiglio comunale o
provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere
indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni
per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti
pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito
comunale, nonche' il numero massimo degli impianti
autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa
superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano
generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per
i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo
al piano medesimo, se gia' adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal
comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione
per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a
quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni e la
diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti
o manufatti di carattere stabile e presumendo come
temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente
la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di
cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al
doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli
articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
822. Gli enti procedono alla rimozione delle
occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta
concessione o autorizzazione o effettuati in difformita'
dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il
pagamento del relativo canone, nonche' all'immediata
copertura della pubblicita' in tal modo effettuata, previa
redazione di processo verbale di constatazione redatto da
competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla
rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le
occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei
quali la pubblicita' e' stata effettuata.
823. Il canone e' dovuto dal titolare
dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in
mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la
diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera
a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla
superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e
alle finalita', alla zona occupata del territorio comunale
o provinciale o della citta' metropolitana in cui e'
effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato
di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione
in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del
sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a
carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La
superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando
la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio
o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita'
di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai
passi carrabili puo' essere definitivamente assolto
mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma
pari a venti annualita'.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di
cui al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in
base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario,
calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e
dal numero dei messaggi. Per la pubblicita' effettuata
all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che
ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il
proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni
caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che
utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono
soggette al canone le superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi
del comma 817, in base alla quale si applica il canone
relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in
cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari
si protragga per l'intero anno solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai
sensi del comma 817, in base alla quale si applica il
canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel
caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi
pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno
solare e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

828. I comuni capoluogo di provincia e di citta'
metropolitane non possono collocarsi al di sotto della
classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con
popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per
le province e per le citta' metropolitane le tariffe
standard annua e giornaliera sono pari a quelle della
classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa
standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le
occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard
di cui al primo periodo va applicata fino a una capacita'
dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi
di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al primo
periodo e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o
frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per
cento sulla misura della capacita'.
830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi
acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni
compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente
urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai
sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e
dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista
dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1.-2. (Omissis).
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 576 e 590 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
1.-575. (Omissis).
576. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole: «i quali compiono
diciotto anni di eta' nel 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020
e nel 2021» e dopo le parole: «di 190 milioni di euro per
l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 220 milioni
di euro per l'anno 2021».
577.-589. (Omissis).
590. Alla procedura di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, possono
accedere anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano
gia' presentato un piano di risanamento ai sensi del
medesimo articolo 11, nonche' dell'articolo 1, commi 355 e
356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine le
fondazioni interessate possono presentare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un piano di risanamento triennale per il periodo
2021-2023, predisposto secondo le disposizioni di cui al
citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e le
linee guida adottate per la redazione dei piani di
risanamento. Per l'attuazione del presente comma, il fondo
di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del
decreto-legge n. 91 del 2013 e' incrementato, per l'anno
2021, di 40 milioni di euro. Per l'erogazione delle risorse
si applicano le disposizioni del comma 7 del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Per i piani
di cui al presente comma, ai fini della definizione delle
misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa
riferimento rispettivamente al debito esistente alla data
del 31 dicembre 2019 e alla dotazione organica in essere
alla data del 31 dicembre 2019. Le fondazioni di cui al
presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio
economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio
finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato
presentato o non sia stato approvato un piano di
risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato
raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e,
entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio
patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione
coatta amministrativa.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 65 bis

Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli
immobili di interesse storico e artistico

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Il Fondo e' finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 e' riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non e' cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformita' a quanto previsto dal presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della
Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17. - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi
soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917(Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 15 (Detrazione per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nell'anno precedente o successivo alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di
acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta
a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato
notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o
di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal
rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di
imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale;
non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto,
altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere, nonche' dalle spese
sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici
speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale
di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della
sanita' 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli
destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni
e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le
spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di
euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi dellalegge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550
per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere
dall'anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni
liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui
alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico
dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari
all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue
straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti
acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato;
e-quater) le spese, per un importo non superiore a
1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione
annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri
regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
e la pratica della musica;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
medesima legge. Con decreto del Ministero delle finanze,
sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini
del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a
unita' immobiliari ad uso abitativo;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali , di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis);
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore
a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati
con enti per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa nello Stato in cui l'immobile e' situato,
dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso
un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il
requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si
intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
zone montane o disagiate;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori,
per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera
i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non
superiori alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da
soggetti di eta' non inferiore a 35 anni con un reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della
stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
titolari di diritti di proprieta' su immobili a
destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo
45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale per un importo non superiore a
250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a
decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
detrazione e' consentita a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 66
Disposizioni urgenti in tema di previdenza
e assistenza nel settore dello spettacolo

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennita' di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
2. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole «cento paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe».
3. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole «lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti «lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,» e le parole «lire 130.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 100».
4. L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, su proposta dell'INAIL, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non e' applicabile l'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e' assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5-bis. I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
5-ter. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo l'articolo 59 e' inserito il seguente:
«59-bis (Lavoro nel settore dello spettacolo). - 1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
2. Per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ai fini del calcolo dell'indennita' di cui all'articolo 23 la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attivita' lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.».
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, e' riconosciuta una indennita' per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria. L'indennita' e' erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
8. L'indennita' e' riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al comma 7 in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennita', almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
9. La domanda e' presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
10. I requisiti di cui al comma 8, lettere b) e c), devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennita'.
11. L'indennita' e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si e' concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.
12. L'indennita', rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 11, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
13. L'indennita' e' corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla meta' delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennita' non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
14. Per i periodi di fruizione dell'indennita' e' riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennita' per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori di cui al comma 7, e' dovuta un'aliquota contributiva pari al 2 per cento, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
15. La prestazione e' incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
16. L'indennita' di cui ai commi da 7 a 15 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 15 le parole «60 contributi» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «45 contributi» e le parole «120 contributi» sono sostituite dalle seguenti «90 contributi»;
2) dopo il comma 15-bis, sono inseriti i seguenti:
«15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, e' accreditato, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quater. Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attivita' dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.»
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera a), le parole «120 contributi» sono sostituite dalle seguenti: «90 contributi»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale e' dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attivita' retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attivita' remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attivita' educative collegate allo spettacolo.
2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708;
c) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
19. All'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «sentiti rispettivamente il Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, nonche'» e, dopo le parole «sono adeguate», sono inserite le seguenti: «, con frequenza almeno quinquennale,»
b) al secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e il Ministro della cultura».
20. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, secondo comma, primo periodo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dal comma 19 del presente articolo, l'adeguamento ivi previsto e' disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'onere derivante dal presente articolo, ad esclusione dei commi 3, 4 e 5, valutato in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - L'indennita' giornaliera che compete
all'iscritto in caso di malattia e' pari al 50% della media
delle ultime quaranta paghe giornaliere percepite.
L'indennita' non puo' superare l'importo di L. 200
giornaliere. Per la concessione dell'indennita' giornaliera
e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non
saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'art.
19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28
agosto 1934, pubblicate sul bollettino ufficiale del
soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934.».
- Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48
(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in
crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. - 1.-14. (Omissis).
15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i
contributi e le prestazioni per le indennita' economiche di
malattia e maternita' sono calcolati su un importo massimo
della retribuzione giornaliera pari a euro 100.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257.
- Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai
fini previdenziali ed assistenziali). - 1. La
classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto
ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed
e' stabilita sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita':
manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia;
dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie
industriali; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della
legge 20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita':
commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione,
intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le
attivita': bancarie e di credito; assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non
rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
settore «attivita' varie»; qualora non abbiano finalita' di
lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino
ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori
indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli
effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
che svolgono attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
atto nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o
conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale
in fondazioni di diritto privato):
«Art. 1 (Trasformazione). - 1. Gli enti di
prioritario interesse nazionale che operano nel settore
musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto
privato secondo le disposizioni previste dal presente
decreto.».
- La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della
«Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»,
con sede in Bari, nonche' disposizioni in materia di
pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e
attivita' culturali), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 novembre 2003, n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione
della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23,
lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo
iscritti all'ENPALS):
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). -
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708 , come modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalita' di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono
distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda
che:
a) prestino a tempo determinato, attivita'
artistica o tecnica, direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attivita' al di
fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attivita' a tempo indeterminato.».
- Il testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26(Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23.
- Il testo del citato articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 49.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dal comma 15 e seguenti
dell'articolo 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182(Attuazione della delega conferita
dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8
agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per
i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Contributi). - 1.-14. (Omissis).
15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), che possano far valere annualmente almeno 45
contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o
accreditati nel Fondo, e' accreditato, d'ufficio, negli
anni in cui la retribuzione globale percepita dal
lavoratore non superi quattro volte l'importo del
trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi
giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi
giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale
accreditamento e' consentito per un numero di anni non
superiore a 10.
15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli
obblighi contributivi di cui al presente articolo.
15-ter Ai soli fini dell'acquisizione del diritto
alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i
lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito
dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere
del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per
il medesimo anno una retribuzione globale derivante
dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e'
richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione
lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte
l'importo del trattamento minimo annuale in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, e' accreditato,
d'ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a
concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione
richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quater. Ogni giornata contributiva ver- sata al
Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attivita'
dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite
alla categoria attori cinematografici e audiovisivi
determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a
concorrenza del requisito dell'annualita' di contribuzione
richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).
15-quinquies. Il datore di lavoro o il committente
sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della
prestazione lavorativa, una certificazione attestante
l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e
dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto
disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di
attestazione non veritiera, il datore di lavoro e' punito
con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro,
salvo che il fatto costituisca reato, e non puo' accedere,
nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o
agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta
salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione
di legge.»
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). -
1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708 , come modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalita' di calcolo delle
contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono
distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura
autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati
con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda
che:
a) prestino a tempo determinato, attivita'
artistica o tecnica, direttamente connessa con la
produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attivita' al di
fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attivita' a tempo indeterminato.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito
dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere
del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con
riferimento a:
a) 90 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1;
b) 260 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1;
c) 312 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1.
2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale
e' dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti
alle categorie professionali di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attivita' retribuite di insegnamento o di
formazione svolte in enti accreditati presso le
amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attivita' remunerate di carattere promozionale
di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del
settore audiovisivo, nonche' di altri eventi organizzati o
promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come
scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la
diffusione di spettacoli o di attivita' educative collegate
allo spettacolo
2-ter. Per le attivita' di cui alle lettere a) e b)
del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui
all'articolo 6, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
3. Per la determinazione del numero complessivo di
giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle
prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi,
quelle relative al gruppo di provenienza sono
riproporzionate in base al rapporto esistente tra i
rispettivi requisiti di annualita' di contribuzione
previsti per il diritto alle prestazioni.
4. Ai fini del diritto alle prestazioni e
dell'individuazione dell'eta' pensionabile, gli assicurati
sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle
indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come
modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno
acquisito maggiore anzianita' contributiva. Il medesimo
criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui
al comma 1.
5. L'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.».
- Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il
Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo
sport, nonche' sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta
dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio
delle figure professionali operanti nel campo dello
spettacolo e dello sport, sono adeguate, con frequenza
almeno quinquennale, le categorie dei soggetti assicurati
di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura,
puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori
dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
(Omissis).».
 
Art. 67
Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa
e investimenti pubblicitari

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la capillarita' della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, e' riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta e' concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che e' corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
7. Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
8. All'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, dopo le parole: «alle condizioni e con le modalita' ivi previste» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020», e dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Fermo restando il suddetto limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta puo' essere altresi' parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.».
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al citato comma 9-bis sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9-quinquies. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «30 giugno 2021. Fino alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' istituita una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attivita' della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino alla data indicata al primo periodo».
10. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, i commi 612 e 613 sono abrogati.
11-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
12. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rivenienti dal comma 11. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, gia' trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.
13. A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, e' autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
13-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «per i successivi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento Dell'Unione europea, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il testo unico delle imposte sui redditi:
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante:» Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del
contribuente, un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b)
rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei dati
esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del
comma 3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e
l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del
presente Art. relativamente alle dichiarazioni da loro
predisposte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2409-bis del codice
civile:
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La
revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da
un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 2
della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della
disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale):
«Art. 2 (Deleghe al Governo per la ridefinizione
della disciplina del sostegno pubblico per il settore
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva
locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti). - 1. Per
garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al
sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi
ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi
diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la
previsione di misure per il sostegno agli investimenti
delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e
televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo,
il finanziamento di progetti innovativi nel campo
dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione,
nonche' la previsione di misure a sostegno di processi di
ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese
editrici gia' costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi,
parziale ridefinizione della platea dei beneficiari,
ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in
ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita'
informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,
costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando
per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e
alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro ovvero come
imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale
sia interamente detenuto da tali enti;
3) per un periodo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, come imprese
editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia
detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni
o enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilita'
di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di
accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi
stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e
periodici espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano
periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con
caratteri tipografici normali o braille, su nastro
magnetico o su supporti informatici, in misura
proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite
delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a
condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito
dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di
periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi
all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente
all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei
movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici
a carattere tecnico, aziendale, professionale o
scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e
periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o
partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai
contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianita' di
costituzione dell'impresa editrice e di edizione della
testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti
dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo
di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le
organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori
dell'informazione e delle telecomunicazioni e le
associazioni dei relativi datori di lavoro,
comparativamente piu' rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e
multimediale della testata per la quale si richiede il
contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione
su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza,
nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli
ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure
idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva
dell'immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del
contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del
numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30
per cento delle copie distribuite per la vendita per le
testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite
per la vendita per le testate nazionali, prevedendo piu'
scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso
dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla
trasformazione digitale dell'offerta e del modello
imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento
delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri
di calcolo specifici per le testate telematiche che
producano contenuti informativi originali, tenendo conto
del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei
contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per
l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di eta'
inferiore a 35 anni, nonche' per l'attivazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e
aggiornamento del personale;
4) previsione di una riduzione per le imprese che
superano, nei confronti del proprio personale, dei propri
collaboratori e amministratori, il limite massimo
retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
5) previsione di limiti massimi al contributo
erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del
contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque
nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole
di erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile
omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese
destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento
amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno
dell'editoria, anche con riferimento agli apporti
istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di
erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per
le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in
innovazione digitale dinamica e multimediale, anche
attraverso la previsione di modalita' volte a favorire
investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate,
comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti
innovativi presentati da imprese editrici di nuova
costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva
liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali,
favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni,
mitigando gli effetti negativi di breve termine,
assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18
giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale
possibilita' di fornitura adeguata alle esigenze
dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni
arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di
vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante
l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi
imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi
per l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina
della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali
volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle
forniture, senza il loro condizionamento a servizi o
prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un
regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura
dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che
limitano la possibilita' di ampliare l'assortimento e
l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di
accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto
delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di
esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione
di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti
di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo
di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria
dell'informatizzazione delle strutture, al fine di
connettere i punti di vendita e di costituire una nuova
rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici,
previsione che escluda la discriminazione on line/off line
in materia di prodotti editoriali vendibili nonche' la
limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia
di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e
modalita' di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche'
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali, riconoscendo un particolare
beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media
dimensione e alle start up innovative.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
(Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2017, n. 123.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 17. - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi
soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85; (24)
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
[2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'Art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Comma aggiunto]
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere"). - 1.-5. (Omissis).
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici
tributo appositamente istituiti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui
all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti,
liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione,
nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita,
la capacita' delle imprese del settore di investire e di
acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel
campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme
di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente
legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria
sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di
comunicazione radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore
dell'informazione e della comunicazione che svolgano
raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi
il reddito complessivo con riguardo alla parte
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare
dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi
derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le
risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono
comunque ripartite al 50 per cento tra le due
amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto
delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle
destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello
locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere
che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al
finanziamento di progetti comuni che incentivino
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo
dell'informazione digitale attuando obiettivi di
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la concessione di tali
finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 74 (Disposizioni relative a particolari
settori). - 1] In deroga alle disposizioni dei titoli primo
e secondo l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico (714);
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente
alle cessioni successive alle consegne effettuate al
Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
applica nei confronti del soggetto che effettua la prima
immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs.
17 aprile 1948, n. 525 (715);
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per
le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi
inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili
visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano
prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano
commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano
tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica
il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo
della presente lettera c) si applica anche se i giornali
quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a
beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo
indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del
bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del
prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si
applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I
soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle
disposizioni dellalegge 16 dicembre 1991, n. 398,
applicano, per le cessioni di prodotti editoriali,
l'imposta in relazione al numero delle copie vendute,
secondo le modalita' previste dalla predetta legge;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti
a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di
codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o,
se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente
praticato per la vendita al pubblico in relazione alla
quantita' di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si
applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla
vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel
territorio dello Stato tramite proprie stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, loro
rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai
sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla
vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per
tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei
soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere
indicate anche la denominazione e la partita IVA del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima
indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale
supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che
realizza o commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di
sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente
l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione
dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico
di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici
urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai
parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di
intermediazione con rappresentanza ad esse relative,
nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;
[e-bis) per la distribuzione, attraverso le
organizzazioni di categoria dei rivenditori dei generi di
monopolio, e la vendita al pubblico, attraverso le
rivendite dei generi di monopolio, dei gettoni e schede
telefoniche messi in commercio, sulla base del prezzo di
vendita al pubblico dalla SIP.».
- Si riporta il testo del comma 609 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«1.-608. (Omissis).
609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti
attivita' commerciali che operano esclusivamente nel
settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e
periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che
riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite
situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e'
riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1,
commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
alle condizioni e con le modalita' ivi previste per l'anno
2020, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022. Fermo restando il suddetto
limite di spesa, per gli anni 2021 e 2022 il credito
d'imposta puo' essere altresi' parametrato agli importi
spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa
o registratori telematici e di dispositivi POS. Alla
copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse
del Fondo destinata agli interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette
finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse
destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al
presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le
necessarie regolazioni contabili.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 188 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della
carta dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese
editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro
degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito
d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni
di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184,
185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al
presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto
alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalita' il suddetto
Fondo e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno
2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e sono trasferite nella contabilita' speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le
necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 31 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificato
dalla presente legge:
«1.-30. (Omissis).
31. Al fine di consentire la piena ed effettiva
attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio
della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, il
termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2021. Al fine di
consentire i necessari approfondimenti sulle misure di
riforma di cui al primo periodo, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria e' istituita una commissione tecnica composta da
rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La
commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre
2021. Le attivita' della commissione sono svolte senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fino alla data indicata al primo periodo e' sospesa, con
riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI,
l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».
- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). -
1. Per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e
agli enti non commerciali che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica
anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno
dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli
stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e'
attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
pari al 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso
di microimprese, piccole e medie imprese e start up
innovative, nel limite massimo complessivo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, previa istanza diretta al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa
europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri
di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
con particolare riguardo agli investimenti che danno
accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure
di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e
alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui
al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, alle stesse
condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella
misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa
stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti
dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1.
Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica
il regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno
2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta
di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono
presentate dal 1° al 31 ottobre.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85
milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il
beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per
gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali
quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35
milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di
euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta
si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30
settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche
trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo
2020 restano comunque valide. Per le finalita' di cui al
presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5
milioni di euro per l'anno 2020.
1-quater. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il
credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del
50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in
ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90
milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Il beneficio e' concesso nel limite
di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche
online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o
digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del
relativo onere finanziario si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La
predetta riduzione del Fondo e' da imputare per 65 milioni
di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante
al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applicano, per i
profili non derogati dalla presente disposizione, le norme
recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno
2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5,
comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo
compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno,
con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso
tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per
le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e'
incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022.
2. Per favorire la realizzazione di progetti
innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di
comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile, e
idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti
informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso
delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con
decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese
editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui
al comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro
per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri
derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di
euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di
euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura
degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui
al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che
costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del
2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto
dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018,
n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al
credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento
del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I
finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono
concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione,
nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto
all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del
2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo
destinata agli interventi di competenza della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1,
una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota
di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri
dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e'
destinata al riconoscimento del credito d'imposta
esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali
sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui
al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre
2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento
l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di
informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo
svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle
disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dei commi 612 e 613 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come
modificato dalla presente legge:
«1.-611. (Omissis).
612. - 613 (Abrogati).
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 394 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160(Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
«1.-393. (Omissis).
394. In previsione di una revisione organica della
normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che
tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione
dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini
di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono differiti di sessanta mesi. Sono
conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla
contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-bis
del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e
per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID,
nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del
3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di
riscossione esattoriale) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di poteri di
istruttoria dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. In considerazione delle difficolta'
operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria
in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3
settembre 2020, nella causa C-719/ 18, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino all'entrata in vigore del decreto
legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre
2018, previsto dall'articolo 3 della legge 22 aprile 2021,
n. 53, e comunque non oltre il 30 ottobre 2021, nel caso in
cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle
comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso,
ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC),
anche attraverso partecipazioni in grado di determinare
un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' tenuta ad avviare un'istruttoria, da
concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio
del procedimento, volta a verificare la sussistenza di
effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del
pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati,
tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere
all'ingresso nonche' del livello di concorrenza nei mercati
coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui
all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire
l'operazione o rimuoverne gli effetti.
(Omissis).».
 
Art. 67 bis
Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui
all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160
1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicita' effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, e' concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo e' attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada) :
«Art. 47 (Definizioni dei mezzi pubblicitari). - 1.
Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi
natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo'
essere luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta.
(Omissis).».
- Il citato testo dei commi 816 e seguenti,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 65.
- Il citato testo del comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 68

Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il
settore agrituristico

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e 2020»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27,5 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
2-bis. In considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le disposizioni relative alle operazioni di cui alla lettera i') del medesimo comma, si applicano nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00. I benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.».
4. Al fine di favorire la continuita' produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.
5. L'aiuto e' determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.
6. L'aiuto e' erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'80 per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilita'. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.
8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
9. Al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura, al comma 2, lettera c), dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «e condotte» sono inserite le seguenti: «da una donna oppure» e dopo le parole: «quote di partecipazione,» sono inserite le seguenti: «da donne e».
10. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attivita' agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attivita' agricola ed attivita' agrituristica.
11. All'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
13. Il comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC)».
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti seguenti commi:
«2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche, l'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.»;
«2-ter. Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».
15. All'articolo 1 comma 131 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo possono altresi' essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo e' stato danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi arrecati.».
15-bis. Al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' disposto per l'anno 2021 lo stanziamento di 15 milioni di euro.
15-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 15-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
15-quater. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «e 2020» sono inserite le seguenti: «nonche' di 5 milioni di euro per l'anno 2021».
15-quinquies. Lo stanziamento di cui al comma 15-quater costituisce limite di spesa.
15-sexies. All'onere derivante dal comma 15-quater, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
15-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
15-octies. Agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 506 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«1.-505. (Omissis).
506. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31
gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e 2020, ai
sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di
compensazione applicabili agli animali vivi delle specie
bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle
annualita' 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non
superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente non puo'
comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro
annui. Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di
cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 applicabili alle
cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono
fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 128 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-127. (Omissis).
128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno
del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di
euro per l'anno 2021.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali):
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino
al 31 dicembre 2020, in deroga alla disciplina del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa
e' elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499,
determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate
per l'anno 2019. Resta fermo che la misura di cui alla
presente lettera si applica, alle medesime condizioni,
anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei
diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente
da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti
pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia
diretta e' incrementata, anche mediante il concorso delle
sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi ovvero del maggior termine di
durata previsto dalla lettera c-bis). A decorrere dal 1°
luglio 2021 le garanzie di cui alla presente lettera sono
concesse nella misura massima dell'80%. L'importo totale
delle predette operazioni finanziarie non puo' superare,
alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019;
c-bis) previa notifica e autorizzazione della
Commissione europea, il limite di durata delle nuove
operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili
dal Fondo e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni
finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal
soggetto finanziatore, puo' essere richiesta la pari
estensione della garanzia, fermi restando il predetto
periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione
finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione
europea;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste
dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione
che le garanzie da questi rilasciate non superino la
percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'
articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di
un premio che tiene conto della remunerazione per il
rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore
garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati
al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157
del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato
articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del
1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67
del medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non
siano classificabili come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e il soggetto finanziatore,
sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria ;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di' importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea
ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento e, a
decorrere dal 1° luglio 2021, con copertura al 90 percento,
sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni
professionali e di societa' tra professionisti nonche' di
persone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K
del codice ATECO la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto
attestato dall'interessato mediante dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, tale tasso non deve essere superiore allo 0,20
per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del
rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con
durata analoga al finanziamento. A decorrere dal 1 ° luglio
2021, per i finanziamenti con copertura al 90 percento,
puo' essere applicato un tasso di interesse diverso da
quello previsto dal periodo precedente. In favore di tali
soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso
automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale
del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni
siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia
e' altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera
b) del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto;
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l' accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta
anche su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.».
- Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 347 del 20
dicembre 2013.
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'articolo
78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e
della pesca). - 1.-1-ter (Omissis).
1-quater. In relazione alla situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di
garantire liquidita' alle aziende agricole, per l'anno
2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e
contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le
amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento
dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in
anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126(Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia):
«Art. 58 (Fondo per la filiera della ristorazione). -
1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita'
dell'attivita' degli esercizi di ristorazione ed evitare
gli sprechi alimentari, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali con una dotazione pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno
2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative
all'anno 2021 concorrono al finanziamento e
all'integrazione delle istanze di contributo gia'
presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente
soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonche' al
finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di
contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure
di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27
ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle
procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di
cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27
ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a
250 milioni di euro.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato
all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle
imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11,
56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle
attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo,
55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per
l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di
filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP,
valorizzando la materia prima di territorio. Gli
ittiturismi, ai soli fini della presente procedura,
indicano il codice ATECO 56.10.12. Il contributo spetta a
condizione che l'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia
inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il
predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti
di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato
l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti
interessati presentano una istanza secondo le modalita'
fissate dal decreto di cui al comma 10. Tale contributo e'
erogato mediante il pagamento di un anticipo del90 per
cento al momento dell'accettazione della domanda, a fronte
della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli
acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonche' di una
autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti
definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il saldo del
contributo e' corrisposto a seguito della presentazione
della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato
con modalita' tracciabile.
4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in
materia di aiuti de minimis.
5. Il contributo non concorre alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, ed e' alternativo a quello concedibile ai
sensi dell'articolo 59.
6. Per l'attuazione del presente articolo il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi
pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata
operativita' della misura garantendo, altresi', elevati
livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una
rete di sportelli capillare su tutto il territorio
nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture
logistiche integrate, che siano Identity Provider e che
abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata
dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza
pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione
delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione
e nei servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai
benefici, erogabili secondo i criteri, modalita' e i limiti
di importo definiti dal decreto di cui al comma 10, il
richiedente e' tenuto a registrarsi all'interno della
piattaforma digitale, messa a disposizione dal
concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della
ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del
concessionario convenzionato, inserendo o presentando la
richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati
richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di
adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite
bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e il
concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione,
anche nei propri siti internet istituzionali, delle
informazioni necessarie per la richiesta di accesso al
beneficio. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica
del possesso dei requisiti del richiedente da parte del
Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso
la documentazione in formato digitale, il concessionario
convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i
ristoratori pari al 90 per cento del valore del contributo,
previo accredito da parte del Ministero degli importi
relativi. L'acquisto di cui al comma 2 e' certificato dal
beneficiario attraverso la presentazione dei documenti
richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione
ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario
convenzionato, all'esito della verifica il concessionario
convenzionato provvedera' ad emettere nelle medesime
modalita' i bonifici a saldo del contributo. Qualora
l'attivita' di cui al presente comma necessiti
dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del
concessionario convenzionato procede all'identificazione
nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale
fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e' determinato
l'importo dell'onere a carico dell'interessato al
riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di
attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a
campione sui beneficiari del contributo con le modalita' da
determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica,
ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica
all'ufficio che ha erogato i contributi.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita
percezione del contributo, oltre a comportare il recupero
dello stesso, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai
fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare
di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice
penale e' elevato a 8.000 euro. Non si applica l'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento
della sanzione e la restituzione del contributo non
spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza possibilita' di compensazione con crediti, entro
sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica
dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo
erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato
pagamento nei termini sopra indicati si procede
all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. Gli
introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui
al presente comma sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per il finanziamento di iniziative per il
superamento di emergenze e per il rafforzamento dei
controlli.
8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al primo
periodo, le parole: ", per l'anno 2020, la spesa di 2
milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021".
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a
0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57"
sono soppresse.
9. Qualora l'attivita' d'impresa di cui al comma 2
cessi successivamente all'erogazione del contributo, il
soggetto firmatario dell'istanza ai sensi del comma 3 e'
tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del
contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi
competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8
e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il
beneficiario.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri, le modalita' e
l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del
limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dal
presente articolo.
11. Agli oneri di cui al presente articolo, nel
limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle
attivita' connesse al presente articolo, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 10-bis
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10-bis (Soggetti beneficiari). - 1. (Omissis).
2. Le imprese subentranti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) siano costituite da non piu' di sei mesi alla
data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) esercitino esclusivamente l'attivita' agricola
ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
c) siano amministrate e condotte da una donna
oppure da un giovane imprenditore agricolo di eta' compresa
tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di societa', siano
composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle
quote di partecipazione da donne e, da giovani imprenditori
agricoli di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 della
legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell'agriturismo):
«Art. 2 (Definizione di attivita' agrituristiche). -
1. (Omissis).
2. Possono essere addetti allo svolgimento
dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i
suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice
civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo
determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui
al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli
ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e
fiscale. Il ricorso a soggetti esterni e' consentito
esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi
complementari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Criteri e limiti dell'attivita'
agrituristica). - 1. (Omissis).
2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita'
agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i
requisiti di connessione rispetto all'attivita' agricola,
le regioni e le province autonome definiscono criteri per
la valutazione del rapporto di connessione delle attivita'
agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono
rimanere prevalenti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.
44(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno
alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Sistema di anticipazione delle somme
dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune). - 1. Allo scopo
di alleviare le gravi difficolta' finanziarie degli
agricoltori determinate dalle avverse condizioni
meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e
fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, e'
autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di
ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi
determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi
pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune (PAC).
2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in
misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i
pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione
di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative
disposizioni attuative.
2-bis. In alternativa al comma 2, nel periodo di
vigenza "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
CO-VID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione del
19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche,
l'anticipazione e' concessa agli agricoltori applicando i
tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di
riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della
Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta
elementi di aiuto di Stato.
2-ter. Gli interessi da corrispondere
sull'anticipazione di cui al comma 2-bis sono compensati
agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che
costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della
sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»
nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa
operante nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli di cui al punto 23 del medesimo «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19.
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 74.
4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei
beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo
si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale in
materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.
4-bis. Per l'anno 2020, in alternativa all 'ordinario
procedimento, l'anticipazione di cui al presente articolo
e' concessa in misura pari al 70 per cento del valore del
rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che
conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e
che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i
termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e
nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il
regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013. La presentazione della richiesta
dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere
sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione
dell'anticipazione.».
- Si riporta il testo del comma 131 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«1.-130 (Omissis).
131. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli
accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la
competitivita' e la produzione di qualita', e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire
la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle
imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo
nonche' l'aggregazione e l'organizzazione del comparto
medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli
accordi di filiera, con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 nonche' di 5 milioni di euro per l'anno
2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le
risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti « de minimis »nel settore agricolo. Le risorse
del fondo possono altresi' essere erogate a condizioni
diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n.
1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla
ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a
seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o
immateriali alle aziende agricole il cui potenziale
produttivo e' stato danneggiato da calamita' naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 522 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1.-521. (Omissis).
522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore
delle forme di produzione agricola a ridotto impatto
ambientale e per la promozione di filiere e distretti di
agricoltura biologica e di ogni attivita' a queste
connessa, nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un
fondo denominato «Fondo per l'agricoltura biologica», con
una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a
5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con
appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse
di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo
limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli
interventi ivi previsti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 131 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come
modificato dalla presente legge:
«1.-130. (Omissis).
131. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli
accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la
competitivita' e la produzione di qualita', e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire
la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle
imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo
nonche' l'aggregazione e l'organizzazione del comparto
medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli
accordi di filiera, con una dotazione di 2 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 nonche' di 5 milioni di euro per l'anno
2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le
risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. Le risorse
del fondo possono altresi' essere erogate a condizioni
diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n.
1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla
ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a
seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o
immateriali alle aziende agricole il cui potenziale
produttivo e' stato danneggiato da calamita' naturali,
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche'
prevenzione dei danni da essi arrecati.
(Omissis).».
- Il citato testo del comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 94 (Promozione del lavoro agricolo). - 1. In
relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di
ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di
sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di
NASPI e DIS-COLL nonche' di reddito di cittadinanza possono
stipulare con datori di lavoro del settore agricolo
contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili
per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro
per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di
cittadinanza e' dispensato dalla comunicazione di cui
all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per
effetto dei contratti di cui al primo periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 57,6 milioni di euro
per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "diffusione del virus
COVID-19,", sono inserite le seguenti: "e comunque non
oltre il 31 luglio 2020,".».
 
Art. 68 bis
Misure per lo sviluppo e il sostegno
delle innovazioni in agricoltura

1. Al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 521 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1.-520. (Omissis).
521. Per l'attuazione degli interventi di cui al
comma 520 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
(Omissis).».
- Il citato testo del comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 68 ter
Risorse per il riequilibrio degli interventi
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonche' al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 e' destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
Art. 68 quater
Misure a sostegno del settore della birra artigianale

1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 2
della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica
della produzione e del commercio della birra):
«Art. 2. - 1.-4. (Omissis).
4-bis. Si definisce birra artigianale la birra
prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non
sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di
pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente
comma si intende per piccolo birrificio indipendente un
birrificio che sia legalmente ed economicamente
indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro
birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei
diritti di proprieta' immateriale altrui e la cui
produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo
in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per
conto di terzi.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2019 n.
138 (semplificazione dei microbirrifici) :
«Art. 8 (Applicazione dell'aliquota ridotta). - 1.
(Omissis).
2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la
piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, presentano, tramite PEC, all'Ufficio competente, una
dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione
all'anno precedente, il volume della birra complessivamente
presa in carico rispettivamente nel registro della birra
condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 128 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 68.
 
Art. 69
Indennita' per i lavoratori
del settore agricolo e della pesca

1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attivita' di lavoro agricolo, e' riconosciuta un'indennita' una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L'indennita' di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) e' incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto;
c) non e' cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
d) e' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennita' e' presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' una tantum di 950 euro. L'indennita' non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita' di cui al presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente). - 1. Il contratto di lavoro intermittente
e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte
sui redditi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302.
- Il citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 66.
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 82 (Reddito di emergenza). - 1. Ai nuclei
familiari in condizioni di necessita' economica in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
3, e' riconosciuto un sostegno al reddito straordinario
denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le
domande per il Rem sono presentate entro il termine del
mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento
al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di
aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente
successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
presenza nel nucleo familiare di un componente in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza
come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi
del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in
presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela,
quali soggetti malati gravi, disabili, in difficolta'
economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al
citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel
nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno
percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28,
29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in
attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge
ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85
del presente decreto-legge. Il Rem non e' altresi'
compatibile con la presenza nel nucleo familiare di
componenti che siano al momento della domanda in una delle
seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta
ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro
dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli
importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui
all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione
dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le
componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, ed e' riferito al mese di aprile 2020 secondo il
principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un
ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800
euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai
fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano
in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga
degenza o altre strutture residenziali a totale carico
dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso
in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi
componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali
soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta
tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono
essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti
di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle
entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle
giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il
nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle
modalita' previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli
emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e'
immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di
quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a
legislazione .
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un
limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato
un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo
265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 e 12 del decreto
legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19:
«Art. 10 (Indennita' per i lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e
dello sport). - 1. Ai soggetti gia' beneficiari
dell'indennita' di cui agli articoli 15 e 15-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'
erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400
euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto
di lavoro dipendente ne' di Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne'
di rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro, e' riconosciuta un'indennita'
onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore del presente decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali riconducibili alle
disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e
che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso
arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA
attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari
a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato
del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto di uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta
giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel
medesimo settore di cui alla lettera a), di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi
giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo,
con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal
contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17
e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza
corresponsione dell'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto, e' riconosciuta
un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La
medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno
sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un
reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non
sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con
l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita' di cui ai
commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS entro il 30 aprile
2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite
di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a
897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a.,
nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021,
un'indennita' complessiva determinata ai sensi del comma
11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal CIP, le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera
m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da
lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi'
come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e'
determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di
euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la
somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019,
hanno percepito compensi relativi ad attivita' sportiva in
misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di
euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e
Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al
momento della presentazione della domanda nella piattaforma
informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6
aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui
ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa
dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di
collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e
non rinnovati.
14. La societa' Sport e Salute s.p.a. provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza
settimanale, i risultati di tale attivita' all'Autorita' di
Governo competente in materia di sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente
articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 42.»
«Art. 12 (Ulteriori disposizioni in materia di
Reddito di emergenza). - 1. Nell'anno 2021, il reddito di
emergenza di seguito «Rem» di cui all'articolo 82 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di
cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n.
34 del 2020, relative alle mensilita' di marzo, aprile e
maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di
necessita' economica in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di
febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del
2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in
locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la
soglia e' incrementata di un dodicesimo del valore annuo
del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che
percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui
all'articolo 10 del presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2,
lettere a), c) e d), 2-bis e insussistenza delle condizioni
di incompatibilita' di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il
requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82
del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito all'anno 2020.
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresi'
riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti
di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso
l'incompatibilita' di cui all'articolo 82, comma 3, lettera
c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura
prevista per nuclei composti da un unico componente, ai
soggetti con ISEE in corso di validita', ordinario o
corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra
il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni
previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilita' con la
fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita'
di cui al comma 1, lettera b), nonche' l'incompatibilita'
con la titolarita', alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato,
con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza
diritto all'indennita' di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o
indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di
invalidita'. La corresponsione del reddito di emergenza di
cui al presente articolo e' incompatibile con l'intervenuta
riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito
di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26 e con le misure di sostegno di cui all'articolo
10 del presente decreto-legge.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1
e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di
domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato
secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al
comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni
di euro per l'anno 2021 e quello relativo alle quote di cui
al comma 2 e' effettuato nel limite di spesa di 856,8
milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10,
primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e' incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno
2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei
limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma
e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente
articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82
del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente
articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 42.».
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della
disciplina della invalidita' pensionabile), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 222.
- La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1958, n. 83.
- Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1.-25. (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302.
 
Art. 70
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole
appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilita' relativa a febbraio 2021. L'esonero e' riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 71
Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche
1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021.
3-bis. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.
3-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione Toscana puo' destinare eventuali economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1
dell'articolo 6 e articolo 15 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102(Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Possono beneficiare degli
interventi del presente articolo, le imprese agricole di
cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le
cooperative che svolgono l'attivita' di produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o
nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le
Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi
dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30
per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di
danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo
dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le
produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di
cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo
8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali
ed alle scorte possono essere concessi a titolo di
indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per
cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
4-bis. Ai sensi della normativa europea sono altresi'
esclusi dagli aiuti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta', ad eccezione degli
aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,
a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in
difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dagli
eventi in questione;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero
pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno.
4-ter. Il regime di aiuto deve essere attivato entro
tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da
tale data. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo
dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e
calcolati, a livello di singolo beneficiario,
dall'autorita' regionale competente. I danni includono le
perdite di reddito dovute alla distruzione completa o
parziale della produzione agricola e i danni materiali
subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. I
danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati
sulla base dei costi di riparazione o del valore economico
degli stessi prima del verificarsi dell'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale. Tale
calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione
del valore equo di mercato a seguito della calamita', ossia
la differenza tra il valore delle strutture immediatamente
prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento
eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non
sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori
costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversita'
atmosferica assimilabile alla calamita' naturale. La
perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e'
calcolata sottraendo: il risultato ottenuto moltiplicando i
quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui
si e' verificata l'avversita' atmosferica assimilabile a
una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita
ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto
moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' atmosferica
assimilabile a una calamita' naturale o da una media
triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita'
atmosferica assimilabile a una calamita' naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato, per
il prezzo medio di vendita ottenuto. La riduzione annua
puo' essere calcolata:
a) tenendo conto della somma delle componenti
colture e allevamenti qualora risultino danneggiate
entrambe o i danni abbiano interessato le strutture
aziendali;
b) limitatamente alle singole componenti qualora
risultino danneggiate solo le colture o solo gli
allevamenti.
4-quater. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti
ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi
quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o
unionali sono limitati all'80 per cento dei costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al
90 per cento nelle zone soggette a vincoli naturali.
4-quinquies. Gli aiuti destinati a indennizzare i
danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a
calamita' naturali sono ridotti del 50 per cento, salvo
quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato
una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per
cento della loro produzione media annua o del reddito
ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi
nel piano di gestione dei rischi in agricoltura.
4-sexies. Si possono utilizzare indici per calcolare
la produzione agricola della singola impresa, purche' il
metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la
perdita effettiva dell'impresa agricola nell'anno in
questione.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale.»
«Art. 6 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN). - 1. Al fine di attivare gli
interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di
spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate
dalla giunta regionale.
(Omissis).»
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi» (93). Per
gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e
c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 7
del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno
alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Misure a sostegno delle imprese del settore
olivicolo-oleario). - 1.-2. (Omissis).
2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario
ubicate nei Comuni della Provincia di Pisa, Calci,
Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli
incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non
hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a
copertura dei rischi, possono accedere, con le modalita' e
le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga
alla legislazione nazionale , agli interventi compensativi
a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel
limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il
medesimo anno. La regione Toscana puo' destinare eventuali
economie di spesa agli interventi di cui all'articolo 1,
comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
(Omissis).».
- Il testo del citato articolo 58 del decreto legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020 n. 126, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 68.
- Il testo del citato comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
 
Art. 72
Disposizioni urgenti per la funzionalita' di ANAS s.p.a.

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., e' autorizzata, in favore di ANAS S.p.A., la spesa di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per assicurare l'attivita' di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, Anas S.p.A. e' autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato 370 unita' di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine e' autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
 
Art. 73
Disposizioni urgenti in materia di trasporto

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e' incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
3. L'incremento di cui al comma 2 e' destinato alla compensazione:
a) nel limite di 285 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
b) nel limite di 15 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
4. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma e' dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma e' determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 4, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° maggio 2021 e il 30 settembre 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 15 novembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e all'Autorita' di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 4 e del presente comma.
6. All'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le eventuali risorse residue di cui alla lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al primo periodo, sono destinate alle societa' di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette societa' dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.»
6-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro portuale, la locuzione: «per ogni lavoratore» si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del contributo ivi previsto, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati in forza di contratti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, a tempo parziale o stagionale, nonche' di contratti di somministrazione di lavoro di cui al capo IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6-ter. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021».
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
7. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «e fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021». Il relativo onere e' determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e in 7 milioni di euro per l'anno 2022.
8. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 198 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 198 (Istituzione di un fondo per la
compensazione dei danni subiti dal settore aereo). - 1. In
considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da
COVID 19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione
di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la
compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali,
diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di
trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili
con una capacita' superiore a 19 posti. L'accesso al fondo
di cui al presente comma e' consentito esclusivamente agli
operatori che alla data di presentazione della domanda di
accesso applicano ai propri dipendenti, con base di
servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n.
965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai
dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento
della propria attivita', trattamenti retributivi comunque
non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di applicazione della presente disposizione
nonche' le modalita' di recupero dei contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano
ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo.
L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel
limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi
previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 715 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-714. (Omissis).
715. Per le medesime finalita' di cui al comma 714,
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con
una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021,
destinato alla compensazione:
a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni
subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto
certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile;
b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni
subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza
a terra in possesso del prescritto certificato in corso di
validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione
civile.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico):
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei servizi). - 1.-3. (Omissis).
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 del
presente articolo o all'articolo 18, i canoni per il
pacchetto minimo di accesso e per l'accesso
all'infrastruttura di collegamento agli impianti di
servizio sono stabiliti al costo direttamente legato alla
prestazione del servizio ferroviario sulla base di quanto
disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalita' di
calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui
all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio. Il gestore
dell'infrastruttura puo' decidere di adeguarsi gradualmente
a tali modalita' durante un periodo non superiore a quattro
anni dall'entrata in vigore di detto atto di esecuzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici):
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa , nonche' a definire gli schemi dei bandi delle
gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 199 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1.-7. (Omissis).
8. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottati entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si
procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,
nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di
amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna
delle Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita'
portuale di Gioia Tauro per le finalita' del comma 1,
lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Le eventuali risorse residue di cui alla
lettera b) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui
al primo periodo, sono destinate alle societa' di cui
all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a titolo di indennizzo per le ridotte
prestazioni di ormeggio rese da dette societa' dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti
mesi dell'anno 2019.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 199,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi
compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche
utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la
riduzione di cui alla presente lettera puo' essere
riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31
luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di
aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e
il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal
1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione e nel rispetto
degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di
lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2021, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in
relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno
rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019,
riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali
del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza
COVID -19. Tale contributo e' erogato dalla stessa
Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita' portuale.
Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui
al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.
(Omissis).».
- Il testo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 199,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi
compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche
utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la
riduzione di cui alla presente lettera puo' essere
riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31
luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di
aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e
il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal
1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione e nel rispetto
degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di
lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro per
l'anno 2021, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in
relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno
rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019,
riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali
del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza
COVID -19. Tale contributo e' erogato dalla stessa
Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita' portuale.
Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui
al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 88 del
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 88 (Decontribuzione per le imprese esercenti
attivita' di cabotaggio e crocieristiche). - 1. Al fine di
mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione
del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'
crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per
consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali
marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei
livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del
trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto
2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali
delle unita' o navi iscritte nei registri nazionali che
esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei
prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai
consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
(Omissis).».
 
Art. 73 bis

Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese
affrontate dagli autotrasportatori

1. I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa, che, in ogni caso, non puo' superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come «ponte Morandi», avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1 nonche' dell'acquisizione, da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1, dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 del
decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 5 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale, di autotrasporto e viabilita'). - 1.-2.
(Omissis).
3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori
spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza
dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti
autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali
percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti
dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali,
e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno
2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i
criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli
autotrasportatori delle risorse di cui al periodo
precedente, nei limiti delle disponibilita'. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il testo del citato articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 73 ter
Disposizioni urgenti per il settore ferroviario

1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la societa' Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' assegnato alla societa' Rete ferroviaria italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:
a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti gia' esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' Rete ferroviaria italiana;
b) alla redazione di studi di fattibilita' finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripevircussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).».
 
Art. 73 quater
Sospensione del pagamento della tassa
di ancoraggio per le navi da crociera

1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita' del fondo e' destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonche' dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorita' di sistema portuale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo della legge 9 febbraio 1963, n. 82
(revisione delle tasse e dei diritti marittimi), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1963, n. 52.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107
(regolamento concernente la revisione della disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo
1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296):
«Art. 1 (Tassa di ancoraggio). - 1. Le navi
nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in
virtu' di trattati, nonche' le navi operate da compagnie di
navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia
stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo,
ancorche' non battano la bandiera di detti Stati, che
compiono operazioni commerciali in un porto, rada o
spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al
successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al pagamento
di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza
netta, nella seguente misura:
a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime
50, se hanno una stazza netta non superiore a 200
tonnellate;
b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a
200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza
superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i
porti dello Stato;
c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a
350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.
2. Per le navi di stazza netta superiore a 350
tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati
al di fuori dell'Unione europea, aventi merci in coperta
ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia
gia' compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di
cui al comma 1 si applica altresi', in occasione
dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli
ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in
occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle
tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato
dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla
stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1,
lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste
per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio
1963, n. 82.
3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma
1, lettera a), e' valevole per un anno, nei casi di cui al
comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei
casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla
tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando
rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata
di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla
tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche
relativamente alle merci ed ai contenitori pieni
trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della
nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza lorda
della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro
1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le
norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente
allo spazio occupabile dalla quantita' massima di merce e
dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in
coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo
della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento
prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita'
della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno
dell'approdo.
4. Le navi portacontenitori adibite a servizi
regolari di linea in attivita' di transhipment di traffico
internazionale possono avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le
ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9
febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano
altresi' applicazione i coefficienti di correzione di cui
al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18
marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
dell'8 aprile 1988.
6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio
relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta
o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2
ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo della tassa
di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e
quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli
stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a
ciascuna autorita' portuale per la circoscrizione
territoriale di competenza.
7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento
uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al
pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non
hanno diritto all'abbonamento.
8. Al fine di consentire una puntuale identificazione
dei pertinenti introiti delle autorita' portuali, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla
tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della
normativa, appositi codici tributi, differenziati per
modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse.
9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure
di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione
del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la
tassa di ancoraggio e' riscossa secondo la procedura di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
30 agosto 1966, n. 1340.
10. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede
di autorita' portuale, ferma restando l'attribuzione alla
Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di
cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal
comma 6 per le autorita' portuali della regione stessa,
nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.».
- Il testo del citato articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 73 quinquies
Disposizioni in materia di incentivi
per l'acquisto di veicoli meno inquinanti

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 654, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 657, le parole: «al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) euro 200 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 61-135 g di CO2 per km, di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) euro 50 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
d) euro 40 milioni ai contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano gia' stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo riconosciuto ai sensi della presente lettera e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il contributo previsto dal comma 2, lettera d), e' riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 654, 657 dell'articolo
1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«1.-653. (Omissis).
654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle
persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto
un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo
veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo
omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato
immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero
di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per
chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato
dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
655.-656. (Omissis).
657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, veicoli
commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli
speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto
un contributo differenziato in base alla massa totale a
terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale
rottamazione di un veicolo della medesima categoria
omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1041 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1.-1040. (Omissis).
1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che
costituisce limite di spesa per la concessione del
beneficio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 652, 654 e 657
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n.
178:
«1.-651. (Omissis).
652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle
persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti
i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale
rottamazione di un veicolo omologato in una classe
inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del
1° gennaio 2011, il contributo statale e' parametrato al
numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per
chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente
tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato
dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di
rottamazione, il contributo statale e' parametrato al
numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui
alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che
sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000
euro:

Parte di provvedimento in formato grafico

653. (Omissis).
654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle
persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal
1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, e' riconosciuto
un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo
veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo
omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato
immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero
di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per
chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato
dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.»
(Omissis).
655.-656. (Omissis)
657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1°
gennaio 2021 e fino al 3 2021, veicoli commerciali di
categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di
categoria M1 nuovi di fabbrica, e' riconosciuto un
contributo differenziato in base alla massa totale a terra
del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione
di un veicolo della medesima categoria omologato in una
classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(Omissis).».
- Il citato testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il citato testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il citato testo del comma 53 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dei commi da 1032 a 1036 e 1038
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1.-1031. (Omissis).
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve
essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla
rottamazione e sono indicate le misure dello sconto
praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.
1034. Entro trenta giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non
riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato
per la demolizione e di provvedere direttamente alla
richiesta di cancellazione per demolizioneallo sportello
telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il
venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta
appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case
costruttrici al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi
in circolazione.
1036. Il contributo di cui al comma 1031 e'
corrisposto all'acquirente dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto e non e' cumulabile
con altri incentivi di carattere nazionale.
1037. (Omissis).
1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano copia della
fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore.».
 
Art. 74
Proroga del contingente «Strade sicure» e remunerazione delle
maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera,
del Corpo della polizia Penitenziaria
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
2-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:
a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;
b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari a 8.628.749 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 40.317.880, di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
4. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire, per il periodo di cui al comma 3, la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi ed euro 11.026.320 per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
5. Al fine di assicurare, per il periodo di cui al comma 3, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 832.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
7. In relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle prefetture - uffici territoriali del Governo, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 2.520.000.
8. Al fine di assicurare, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, l'azione del Ministero dell'interno nell'articolazione territoriale delle prefetture - uffici territoriali del Governo e lo svolgimento dei compiti affidati, e' autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette prefetture - uffici territoriali del Governo.
9. Per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse alle accresciute esigenze di controllo del territorio, anche per finalita' economico-finanziarie, svolte dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 18.575.092.
10. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.
11. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.494.951,00 per l'anno 2021 di cui euro 3.427.635,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonche' dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunita' di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico ed euro 1.067.316,00 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilita' del medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.
11-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, di garantire una maggior azione di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19, alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei limiti della dotazione organica prevista per il ruolo degli ispettori, si provvede, in via straordinaria, mediante integrale scorrimento delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 263 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 dicembre 2018.
11-ter. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al comma 11-bis accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.
11-quater. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del comma 11-bis del presente articolo tornano a essere disponibili per le procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in ragione di almeno 250 unita' ogni due anni, a decorrere dal 31 dicembre 2023.
11-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 11-bis, quantificati in 2.726.510 euro per l'anno 2021, in 5.453.020 euro per l'anno 2022, in 6.526.725 euro per l'anno 2023, in 7.600.430 euro per l'anno 2024, in 7.611.390 euro per l'anno 2025, in 7.639.595 euro per l'anno 2026, in 7.658.950 euro per l'anno 2027, in 7.660.820 euro per l'anno 2028, in 8.220.260 euro per l'anno 2029, in 8.803.860 euro per l'anno 2030 e in 8.828.020 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77(Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 22 (Misure per la funzionalita' delle Forze
armate - Operazione "Strade sicure"). - 1. Al fine di
garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di
cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al 31
luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e' integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di
effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 45 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie). -
1.-10. (Omissis).
11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con
quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare
specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di
valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il
raggiungimento di qualificati obiettivi, e' istituito un
apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore
aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi
corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i
criteri per l'attribuzione e le modalita' applicative. Il
fondo di cui al presente comma e' alimentato con le
seguenti somme:
a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di
euro;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni
di euro.
(Omissis).».
- Il citato testo del comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 1
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza) :
«Art. 3 (Amministrazione della pubblica sicurezza). -
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha
un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del
dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici,
istituti e reparti in cui la stessa si articola;
b) dalle autorita' provinciali, dal personale da
esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica
sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali
di pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
«Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina
alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) in misura non superiore al sessanta per cento e
non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli
27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e
dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990,
n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti
al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto
titolo di studio;
b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che,
alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del
titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1,
lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato
la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono» .
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a
concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli
riservati, per gli anni successivi, alle rispettive
aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della
progressione del personale del ruolo degli ispettori, il
numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 e' determinato
considerando la complessiva carenza nella dotazione
organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del
concorso pubblico, il concorso interno e' bandito in modo
che il numero complessivo degli ispettori che accedono al
ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la
riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera
a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei
posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto
una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice
ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti
esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per
qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la
formazione della graduatoria finale. Con il medesimo
decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di
svolgimento dei relativi corsi di formazione.».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 74 bis
Iniziative di solidarieta' in favore dei familiari del personale
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 74 ter
Iniziative di solidarieta' in favore dei familiari
del personale delle Forze armate

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonche' le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
 
Art. 75
Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale
militare e per la semplificazione delle attivita' di deposito degli
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid-1)
1. Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale e per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze introdotte dagli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari.
2. Per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attivita' di cui al comma 1 e per quelle previste dall'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.
3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresi' le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonche' le ulteriori modalita' di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.
4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione nonche' i reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 23, 23-bis e 24
del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza). - 1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
luglio 2021 si applicano le disposizioni di cui ai commi da
2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo
termine del 31 luglio 2021 l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate
dalle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
per compiere atti che richiedono la partecipazione della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone,
salvo che il difensore della persona sottoposta alle
indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua
presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono
tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che
abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone
partecipano al compimento dell'atto in presenza di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la
segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con
il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto
mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida
di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
La partecipazione delle persone detenute, internate o in
stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita'
di cui al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al
presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle
quali e' ammessa la presenza del pubblico possono
celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 128 del codice di procedura civile e
dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle
persone detenute, internate, in stato di custodia
cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove
possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il
comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la
partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero,
dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli
ausiliari del giudice possono essere tenute mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico
ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I
difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i
quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da
remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia
giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando
disponibile. In tal caso, l'identita' della persona
arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia
giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del
codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, qualora le parti vi
acconsentano, anche alle udienze preliminari e
dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti
o periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392,
441 e 523 del codice di procedura penale.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in
materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711
del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di
cui all'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di
cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici
giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere
a conoscenza delle norme processuali che prevedono la
partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente
alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione
all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel
ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non
volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo
diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3,
del codice di procedura penale e il dispositivo e'
comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
formulata per iscritto dal procuratore generale o dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di
posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le
previsioni di cui al presente comma non si applicano ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. Per i procedimenti nei quali
l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno
dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza
l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale
faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore
generale formula le sue conclusioni motivate con atto
spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le conclusioni ai difensori delle parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo
di posta elettronica certificata. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore di una delle parti entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al
presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni
collegiali in camera di consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei
procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in
camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
da remoto.
9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli
altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui
all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere
rilasciata dal cancelliere in forma di documento
informatico previa istanza, da depositare in modalita'
telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo
periodo consiste in un documento informatico contenente la
copia, anche per immagine, della sentenza o del
provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte
l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo
comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della
parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il
documento informatico cosi' formato e' sottoscritto
digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del
cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma
2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo
previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il
duplicato e la copia analogica o informatica della copia
esecutiva in forma di documento informatico. Le copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia
esecutiva in forma di documento informatico estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformita' a norma dell'articolo 16-undecies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
equivalgono all'originale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle
misure antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore
possono partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante
collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi
individuati e resi disponibili con provvedimento del
direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del
Consiglio superiore della magistratura. Prima dell'udienza,
la sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al
difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da
remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si
applicano altresi' ai procedimenti relativi agli arbitrati
rituali e alla magistratura militare.
10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio
2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'articolo 190 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle
previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle
regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato".
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione.»
«Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei
giudizi penali di appello nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19). - 1. A decorrere dal 9
novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la
decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di
primo grado la corte di appello procede in camera di
consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei
difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico
ministero faccia richiesta di discussione orale o che
l'imputato manifesti la volonta' di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il
pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto
trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via
telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a
mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati
con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto
immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria
della corte di appello per via telematica, ai sensi
dell'articolo 24 del presente decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con
le modalita' di cui all'articolo 23, comma 9. Il
dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per
iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il
termine perentorio di quindici giorni liberi prima
dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte
di appello attraverso i canali di comunicazione,
notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la
richiesta di partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il
giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far
data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei
procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il
sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine
perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo
caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4
deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
giorni liberi prima dell'udienza.»
«Art. 24 (Disposizioni per la semplificazione delle
attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella
vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni
dalla legge n. 77 del 2020, fino al 31 luglio 2021, il
deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze
indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di
procedura penale presso gli uffici delle procure della
repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente,
mediante deposito dal portale del processo penale
telematico individuato con provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel
medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il
deposito degli atti si intende eseguito al momento del
rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal
provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali
sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita'
di cui al comma 1.
2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo
penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i
servizi informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale
dei servizi telematici del Ministero della giustizia e
costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo
175 del codice di procedura penale.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla
riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria
procedente puo' autorizzare il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico. L'autorita' giudiziaria
puo' autorizzare, altresi', il deposito di singoli atti e
documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed
eccezionali.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile
il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono
autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessita' di
ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore
generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque
denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino
al 31 luglio 2021, e' consentito il deposito con valore
legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi
certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo
precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC
degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei
servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono
indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli
atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori
modalita' di invio. Quando il messaggio di posta
elettronica certificata eccede la dimensione massima
stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati di cui al presente
comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di
piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito
e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno
di scadenza.
5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti
dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata
ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di
cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare
nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel
fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della
tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica
dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di
ricezione nella casella di posta elettronica certificata
dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta
elettronica certificata di provenienza.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che
saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite
posta elettronica certificata non e' consentito e non
produce alcun effetto di legge.
6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582,
comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il
deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione,
l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto
digitalmente secondo le modalita' indicate con il
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la
specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in
copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente
dal difensore per conformita' all'originale.
6-ter. L'impugnazione e' trasmessa tramite posta
elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha
emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del
comma 4, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche
tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di
cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura
penale.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti,
nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita'
indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato
elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata
dall'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore a quello dell'ufficio del giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis,
6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di
impugnazione, comunque denominati, e, in quanto
compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461
e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami
giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.
354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro
ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali,
l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal
comma 6-ter, e' trasmesso all'indirizzo di posta
elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo
309, comma 7, del codice di procedura penale.
6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del
codice di procedura penale, nel caso di proposizione
dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione e'
altresi' inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non e'
sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui
al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal
difensore per conformita' all'originale;
c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di
posta elettronica certificata che non e' presente nel
Registro generale degli indirizzi certificati di cui al
comma 4;
d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di
posta elettronica certificata che non e' intestato al
difensore;
e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di
posta elettronica certificata diverso da quello indicato
per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso
di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in
materia di misure cautelari personali e reali, a un
indirizzo di posta elettronica certificata diverso da
quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309,
comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati di cui al comma 4.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara,
anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita'
dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento
impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si
applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al
comma 6-quinquies.
6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito
degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata
ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la
cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a
6-novies si applicano agli atti di impugnazione di
qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami
giurisdizionali proposti successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di
opposizione e i reclami giurisdizionali in formato
elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto alla casella di posta elettronica certificata del
giudice competente, ai sensi del comma 4.
6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37-bis del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120(Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale):
«Art. 37-bis (Misure di semplificazione in materia di
richieste di gratuito patrocinio). - 1. Al fine di favorire
una celere evasione delle richieste di liquidazione dei
compensi spettanti al difensore della parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze
prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
depositate presso la cancelleria del magistrato competente
esclusivamente mediante modalita' telematica individuata e
regolata con provvedimento del direttore generale per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44
(Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) :
«Art. 7 (Registro generale degli indirizzi
elettronici). - 1. Il registro generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal Ministero della giustizia,
contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta
elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di
cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli
indirizzi elettronici e' costituito mediante i dati
contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16,
comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, inviati
al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche
di cui all'articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti
negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli
indirizzi elettronici e' costituito secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che
non operano nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli
indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili,
senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella
legge del 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui al
comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche
tecniche di cui all'articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici
e' accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.».
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'», e'
pubblicata nella gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212.
- Il testo del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 ottobre 2020,
n. 269, Edizione straordinaria.
 
Art. 75 bis
Misure urgenti per la sicurezza degli uffici
e del personale all'estero

1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementata di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per l'impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri ai fini di cui all'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203:
1) al secondo comma, lettera b), le parole: «dell'articolo 208» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 208 e 211»;
2) il quinto comma e' abrogato;
b) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.
2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare una o piu' polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternita' e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.
3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.
4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o piu' polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidita' permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A ;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'articolo 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati
statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione
europea, con particolare riferimento al costo dei servizi.
Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a
qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio
all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del
12 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono
essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro
degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per tener
conto della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'articolo 189.».
- Il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 203 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 203 (Trattamento delle persone estranee
all'Amministrazione). - Alle persone estranee
all'Amministrazione degli affari esteri cui siano
conferite, con le forme previste dall'art. 36, le funzioni
di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo
dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento
che il presente decreto stabilisce per i funzionari
diplomatici preposti alle rappresentanze stesse. Alle
persone predette non compete la retribuzione spettante per
l'interno al personale di ruolo.
Alle persone estranee all'Amministrazione degli
affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente
decreto compete:
a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio
consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli
articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208,
nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte;
b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168,
il trattamento previsto dai titoli I e II della presente
parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179,
comma 2, nonche' degli articoli 208 e 211;
c) se preposte ad uffici consolari di II categoria,
il trattamento di cui agli articoli 186 e 208.
Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione
ai dipendenti statali delle persone estranee
all'Amministrazione dello Stato e' stabilita dal Ministero
degli affari esteri secondo criteri concordati con il
Ministero del tesoro.
Alle persone indicate alle lettere a) e b) del
secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 84.
Le disposizioni dell'art. 211 si applicano al
personale indicato nel presente articolo che abbia diritto
all'assistenza ENPAS.»
 
Art. 76
Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione
alla Societa' Riscossione Sicilia Spa

1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. e' sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, e' affidato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole «, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima,» e le parole «, con riferimento alle predette entrate,» sono soppresse.
3. Per garantire senza soluzione di continuita' l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, e' erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Al fine di assicurare la continuita' e la funzionalita' nell'esercizio delle attivita' di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Tenuto conto della specificita' delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passera' alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuita' e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale verra' applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. E' fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A., e' deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, e' trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
7. Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, e' tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:
a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneita' delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attivita' esperita;
d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
8. Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di riscossione.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalita' per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonche' le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessita', per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.
10. Nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate-Riscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti carichi.
11. Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.
12. La Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1090 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1.-1089. (Omissis).
1090. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel
territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
puo' subentrare alla societa' Riscossione Sicilia S.p.A.
nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo
alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per
garantire il subentro senza soluzione di continuita' e
favorire la sostenibilita' economica e finanziaria
dell'operazione, e' previsto un contributo in conto
capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta giorni
dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a
copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi
patrimoniali della societa'. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 29-bis dell'articolo 3
del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio
nazionale della riscossione). - 1.-29. (Omissis).
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana le
funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra
societa' per azioni a maggioranza pubblica, che opera con i
medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa
Riscossione S.p.a.
(Omissis).».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439
(Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da
parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere
adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non
economici in materia di approvazione dei bilanci e di
programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Delibere di approvazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo). - 1. Le delibere di
approvazione del bilancio di previsione, delle relative
variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non
economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del
Ministero vigilante, ai sensi della normativa , sono
trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere
stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,
ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio
di previsione, il Ministero vigilante, anche su
segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per
vizi di legittimita', con motivato provvedimento che
indichi espressamente le norme che si ritengono violate,
ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al
merito, anche economico-finanziario.
3. Le eventuali segnalazioni da parte del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro
il termine di quaranta giorni dalla ricezione per le
delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di
venti giorni per quelle attinenti le variazioni di
bilancio. Nel caso in cui all'ente vengano richiesti
chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di cui
ai commi 2 e 3 si intendono sospesi fino alla data di
ricezione degli stessi, che l'ente e' tenuto a fornire o
trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta.
4. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di
legittimita' e' trasmessa entro dieci giorni dall'adozione
ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi,
diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.
5. Le delibere per le quali siano state formulate
osservazioni attinenti al merito diventano esecutive se
confermate dall'organo dell'ente competente in base al
proprio ordinamento.
6. Nel caso in cui siano previsti pareri obbligatori
da richiedersi ai Ministeri vigilanti, i pareri si
intendono comunque resi trascorsi trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e
reiscrizione nei ruoli). - 1. Il competente ufficio
dell'ente creditore da' impulso alla procedura di controllo
con la notifica, all'agente della riscossione competente,
della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale
puo' contestualmente chiedere la trasmissione della
documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo
stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni
dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e),
entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica,
a pena di decadenza, apposito atto di contestazione
all'agente della riscossione, che non oltre i successivi
novanta giorni puo' produrre osservazioni. L'atto di
contestazione deve contenere, a pena di nullita',
l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle
irregolarita' riscontrati in rapporto alla descrizione
delle corrette modalita' di svolgimento dell'attivita'.
Decorso tale termine, l'ufficio, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico con
provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le
osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di
riattivare proficuamente le attivita' esecutive, assegna
all'agente della riscossione un termine non inferiore a
dodici mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando
la decisione allo scadere di tale termine.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato
dall'ente creditore, tenuto conto del principio di
economicita' dell'azione amministrativa e della capacita'
operativa della struttura di controllo e, di norma, in
misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese
nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate in ciascun
anno.
3. Se l'agente della riscossione non ha rispettato le
disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera c), si
procede ai sensi del comma 1 del presente articolo
immediatamente dopo che si e' verificata la causa di
perdita del diritto al discarico.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente
articolo, l'agente della riscossione puo' definire la
controversia con il pagamento di una somma, maggiorata
degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo
previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo
dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese
di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate
dall'ente creditore ovvero, se non procede alla definizione
agevolata, puo' ricorrere alla Corte dei conti. Decorso
tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di
ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione e'
pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta
degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui
al comma 4 del presente articolo non si applicano ai ruoli
relativi alle risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
resi esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e
agli atti di accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai
sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione delle
medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla
Corte dei conti, la somma dovuta dall'agente della
riscossione e' pari all'importo iscritto a ruolo con
aggiunta degli interessi e delle spese di cui al citato
comma 4.
6. L'ente creditore, qualora nell'esercizio della
propria attivita' istituzionale individui, successivamente
al discarico, l'esistenza di significativi elementi
reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori,
puo', a condizione che non sia decorso il termine di
prescrizione decennale, sulla base di valutazioni di
economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in
riscossione le somme, comunicando all'agente della
riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero
le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. Le
modalita' di affidamento di tali somme sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal
caso, l'azione dell'agente della riscossione e' preceduta
dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto
dall'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 14-bis dell'articolo 1
del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). -
1.-14. (Omissis).
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione
nazionale redige una relazione annuale sui risultati
conseguiti in materia di riscossione, esponendo
distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti
ancora da riscuotere, nonche' le quote di credito divenute
inesigibili. La relazione contiene anche una nota
illustrativa concernente le procedure di riscossione che
hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in
particolare le ragioni della mancata riscossione dei
carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini
della predisposizione del rapporto di cui all'articolo
10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito
dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente
articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu'
proficue in termini di economicita' della gestione e di
recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
(Omissis).».
 
Art. 77
Disposizioni finanziarie

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2. Per l'anno 2021 e' istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo e' disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.
2-ter. Hanno diritto di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della societa' ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
2-quater. L'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter e' riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unita' abitativa.
2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
3. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
4. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
5. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
6. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 130 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
7. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
8. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 10, lettera h), sono valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.
9. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori gia' danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite o versate nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-bis. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,511 milioni di euro per l'anno 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro per l'anno 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro per l'anno 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 2.776,711 milioni di euro per l'anno 2022, 1.221,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro per l'anno 2031, 1.170,54 milioni di euro per l'anno 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 130,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro per l'anno 2024, 61,76 milioni di euro per l'anno 2025, 58,56 milioni di euro per l'anno 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro per l'anno 2028, 55,56 milioni di euro per l'anno 2029, 55,16 milioni di euro per l'anno 2030, 1,21 milioni di euro per l'anno 2031, 1,16 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,20 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,483 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro per l'anno 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro per l'anno 2028, 60,41 milioni di euro per l'anno 2029, 60,01 milioni di euro per l'anno 2030, 6,06 milioni di euro per l'anno 2031, 6,01 milioni di euro per l'anno 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72 e 74;
b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030, 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 145 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;
i) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;
l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
11. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
12. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».
13. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 591 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«1. - 590. (Omissis).
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in
materia contabile). - 1. (Omissis).
2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure
di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli
articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e
4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.».
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 177 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1. - 176. (Omissis).
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4-sexies dell'articolo
11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 11 (Libri e centri scolastici digitali). - 1. -
4-quinquies. (Omissis).
4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo
unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono
tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
(Omissis).».
- Il testo del citato comma 1 dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari), e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 68-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 13-duodecies del
citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e di
compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee). -
1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
ai sensi dell'articolo 19-bis.
2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure
di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies,
13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
delle ordinanze del Ministro della salute del 10 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10
novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, e del 20
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290
del 21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle
eventuali successive ordinanze del Ministro della salute,
adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei
limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e
190,1 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono
utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili
mediante versamento sulla contabilita' speciale n. 1778,
intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In
relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione
degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo
di cui al comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine
dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis,
8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e
successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 25, comma 2, e 44
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. -
(Omissis).
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
(Omissis).»
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le
emergenze nazionali».».
- Il testo del citato articolo 1 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19), e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Il testo del citato comma 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il testo del citato comma 177 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 76.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Il testo del citato comma 1 dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari), e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 68-ter.
- Il citato testo dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione), e' riportato nei
riferimenti normativi all'articolo 73-ter.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Omissis
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti
dell'Unione europea, e' stabilito, per l'anno 2021, in
223.000 milioni di euro.».
 
Art. 77 bis
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
 
Art. 78
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.