Gazzetta n. 187 del 6 agosto 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021
Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2021-2023.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, recante disposizioni sull'autonomia delle universita';
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettere b) e c), il comma 4, lettere h), c), d) e) ed f), il comma 5 e l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e in particolare:
l'art. 4 che disciplina la «Programmazione triennale del personale», prevedendo, al comma 2, che la programmazione e' realizzata assicurando, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo, la piena sostenibilita' delle spese nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7 del medesimo decreto, e al comma 5, che entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione triennale del personale;
l'art. 7 recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al comma 6 che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita' triennale;
Visto l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo art. 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferita ai ricercatori di cui al citato art. 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, con riferimento alle facolta' assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente, delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze (...)»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d-bis, che introduce all'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le seguenti disposizioni:
«4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'art. 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, recante «Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2018-2020, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli Atenei;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in particolare l'art. 23, commi 2 e 4-bis;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 20 giugno 2019 (prot. n. 19848) concernente gli indirizzi per la programmazione del personale universitario per il triennio 2019-2021, sulla quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio assenso con nota del 2 agosto 2019 (prot. n. 14946), confermata dal MIUR con nota del 7 novembre 2019 (prot. n. 33523);
Considerata la necessita' di definire gli indirizzi per la programmazione del personale universitario e di dettare altresi' disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2021-2023;
Ritenuta l'opportunita' di assicurare ad ogni Ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e, esclusivamente per le universita' con migliori indicatori di bilancio, la possibilita' di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio, ponendo tuttavia un limite all'incremento della spesa sul turn over;
Su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, nominato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto detta gli indirizzi per la programmazione del personale universitario, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e reca disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento delle universita' statali, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, per il triennio 2021-2023.
2. Gli indirizzi e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie statali.
 
Art. 2

Programmazione del personale

1. La programmazione del personale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, per il triennio 2021-2023, e' realizzata assicurando, nell'ambito del bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, la piena sostenibilita' delle spese nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5 del medesimo decreto e di quanto previsto all'art. 3 del presente decreto.
2. La programmazione del personale di cui al comma 1 persegue e si conforma ai seguenti indirizzi:
a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di prima fascia sia contenuta entro il 50 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con verifica annuale e obbligo di rientrare nella predetta composizione nell'annualita' successiva vincolando le risorse necessarie;
b) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili, per le istituzioni con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori con l'obbligo di rientrare nel predetto parametro dalla prima annualita' successiva al suddetto triennio vincolando le risorse necessarie;
c) realizzare una composizione dell'organico di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, non inferiore al 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con l'obbligo di adeguarsi al predetto parametro entro il triennio.
3. I parametri di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli Istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarita' scientifiche e organizzative degli stessi.
4. In caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro di cui al comma 2, lettera c) e' prevista una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facolta' assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026.
5. In caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' prevista una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facolta' assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026.
6. La programmazione e' adottata e aggiornata annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale.
 
Art. 3

Rispetto dei limiti delle spese di personale
e di indebitamento e facolta' assunzionali

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nonche' la sostenibilita' e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle universita', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2021-2023, si prevede che:
a) ciascun Ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, puo' procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
b) ciascun Ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) puo' procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di Ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento e con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
d) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilita' finanziaria redatto secondo modalita' definite con decreto della competente Direzione generale del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato Ministero, e inviato, entro quindici giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Le universita' con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui all'art. 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono procedere, nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi accademici, ad assunzioni di personale ad eccezione delle ipotesi ivi previste.
3. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
4. Il piano di cui al comma 1, lettera d), predisposto dall'Ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
5. Il Ministero procede annualmente alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonche' alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma, comunicando gli esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La spesa media annua di cui al comma 1, lettera b), e' determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non puo' comunque determinare annualmente una attribuzione di facolta' assunzionali a livello di singola istituzione universitaria inferiore al 50 per cento della spesa relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
7. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto previsto ai commi 1 e 2:
a) determinano responsabilita' per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' (FFO) da corrispondere all'Ateneo nell'anno successivo a quello in cui si verificano, per un importo pari al doppio della maggiore spesa disposta in difformita'.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarita' contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1941