Gazzetta n. 187 del 6 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 luglio 2021
Sospensione del commissario liquidatore della «Futuro cooperativistico - societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Mentana.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quater della citata legge n. 241/1990;
Visto il decreto ministeriale dell'11 novembre 1989, con il quale la societa' cooperativa «Futuro cooperativistico - societa' cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in Mentana (RM) - (codice fiscale 06432700588), e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, l'avv. Giuseppe Berchicci e il dott. Giuseppe Miccio;
Visto il decreto ministeriale dell'11 marzo 1994, con il quale il dott. Andrea Lucarelli e' stato nominato commissario liquidatore della societa' cooperativa in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Miccio, dimissionario;
Vista la comunicazione del decesso dell'avv. Giuseppe Berchicci, avvenuto in data 28 giugno 2012;
Vista la richiesta di applicazione di misure cautelari personali e reali avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la conseguente ordinanza n. 7287/2020 reg. G.I.P. emessa dal giudice per le indagini preliminari in data 30 aprile 2020, con la quale e' stata disposta nei confronti del dott. Marco Fantone la misura cautelare personale della custodia in carcere, nonche' il sequestro preventivo dei beni;
Tenuto conto che nella fattispecie sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare sia a tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria, sia a tutela dell'affidamento riposto dai terzi nell'ambito dei rapporti discendenti dalla medesima procedura liquidatoria;
Preso atto che sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 21-quater, secondo comma, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'adozione del presente provvedimento cautelare e che, pertanto, per i motivi illustrati e' urgente la sospensione dell'esecutivita' del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1989 nella parte riguardante la nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della societa' cooperativa «Futuro cooperativistico - societa' cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in Mentana (RM);
Considerato che, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota ministeriale n. 0147590 del 13 maggio 2021, all'interessato e' stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione in applicazione dell'art. 21-quater, secondo comma, della legge n. 241/1990;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica il dott. Andrea Lucarelli;

Decreta:

Art. 1

Per la motivazione indicata in premessa, il dott. Marco Fantone, nominato commissario liquidatore della societa' cooperativa «Futuro cooperativistico - societa' cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in Mentana (RM), e' sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale dell'11 novembre 1989 per la durata di sei mesi dalla data del presente decreto, fatte salve le successive determinazioni dell'amministrazione, che potranno essere adottate alla luce degli sviluppi del procedimento penale.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 21 luglio 2021

Il Ministro: Giorgetti