Gazzetta n. 188 del 7 agosto 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80
Testo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 9 giugno 2021), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il
conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR
da parte delle amministrazioni pubbliche

1. Al di fuori delle assunzioni di personale gia' espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto reclutamento e' effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR e' oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono ricorrere alle modalita' di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalita' ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNNR mediante le modalita' digitali, decentrate e semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato art. 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione del PNRR.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita' per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalita' di aggiornamento dell'elenco e le modalita' semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:
a) (soppressa);
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori requisiti, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze professionali maturate nonche' il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purche' a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parita' di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello;
b) documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando e' definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parita' di genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e' equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalita', possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.
14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. Al comma 8 dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
15. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la coesione territoriale la piena operativita' organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-ter. All'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «correlate professionalita'» sono inserite le seguenti: «o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere».
15-quater. All'art. 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del punteggio finale» e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il bando puo' prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento».
15-quinquies. All'art. 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonche'» sono soppresse;
b) dopo le parole: «concorsi pubblici» sono inserite le seguenti: «nonche' di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (CE) del 12 febbraio 2021, n.
2021/241/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, n. L 57.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (111), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 2119 del
codice civile:
«Art. 2119 (Recesso per giusta causa).
(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto e' a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a
tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di
lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita'
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione
coatta amministrativa dell'azienda.
(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto e' a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a
tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di
lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita'
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto la liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui
rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e
dell'insolvenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5,
dell'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo). -
(Omissis).
5. Al fine di realizzare strutture tecnologicamente
avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonche'
di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle
procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo da
ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
alle esigenze presentate.
(Omissis).».
«Art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione).
- (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al comma 4, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale
del reclutamento per la raccolta e la gestione, con
modalita' automatizzate e nel rispetto delle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di
partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle
procedure concorsuali, anche mediante la creazione del
fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31
dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo
30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della
spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al
31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le
assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme
vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a
tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso
pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001
o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le
istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma
7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si
applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti
pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari
di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi
previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma
10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate
dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di
tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente
presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza
di personale e superare il precariato, nonche' per
garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, per il personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no,
del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
del presente comma il termine per il conseguimento dei
requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2,
lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2022,
fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 - (Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di
formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge
19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate
di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il
profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale
non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta
e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo,
alla formazione del punteggio finale.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale
in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi
effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le
modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove
necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle
prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado
di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto le
amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non
sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di
valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c),
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e
riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i
termini di partecipazione, nonche', per le procedure
relative al reclutamento di personale non dirigenziale,
l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al permanere dello stato di
emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato
previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato
mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura
prevede una fase di valutazione dei titoli e
dell'esperienza professionale ai fini del punteggio finale,
e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta
multipla, con esclusione della prova orale. Il bando puo'
prevedere che il punteggio per il titolo di studio
richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio,
qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre
quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura di
reclutamento. Il Dipartimento della funzione pubblica puo'
avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per
le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui
bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, volte all'assunzione di personale con
qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi
selettive un corso di formazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e
garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i
cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria
finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con
equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola:
«219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo
profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento
del personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - (Omissis).
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi
all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il
candidato piu' giovane di eta'.
(Omissis.)».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2,
dell'articolo 7, comma 6, dell'articolo 19, commi 4 e 6,
dell'articolo 34, comma 6, dell'articolo 34-bis e
dell'articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).»
«Art. 19 (Gestione delle risorse umane). - (Omissis).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).»
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita').
- (Omissis).
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo
indeterminato o determinato per un periodo superiore a
dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al
conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli
incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, sono subordinate alla verificata impossibilita' di
ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della
categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti
iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono
essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in
organico, in posizione di comando presso amministrazioni
che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai
sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione
di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo
determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo
23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta
sospeso e l'onere retributivo e' a carico
dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il
dipendente.
(Omissis).»
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonche', se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del personale
assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.»
«Art. 57 (Pari opportunita'). - 01. Le pubbliche
amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce,
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati
per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le
funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi
relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed
e' formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato
dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parita'.
Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori.
04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici
di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in
una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della
funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di
garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati
della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di
quoziente frazionario si procede all'arrotondamento
all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o
superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5;
b) adottano propri atti regolamentari per
assicurare pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive
e l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari
opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio.
1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso
e' inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al
consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in base
all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito
il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di
trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la
consigliera o il consigliere di parita' procedente propone,
entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi
dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37
del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e
successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di
nomina della commissione di concorso alla consigliera o al
consigliere di parita' comporta responsabilita' del
dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche
al fine del raggiungimento degli obiettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare
le direttive dell'Unione europea in materia di pari
opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla
violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 7 e 9, della
legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di
professioni non organizzate), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013:
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. La presente
legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione
europea in materia di concorrenza e di liberta' di
circolazione, disciplina le professioni non organizzate in
ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non
organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata
«professione», si intende l'attivita' economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso
di questo, con esclusione delle attivita' riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi
dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni
sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per
legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali,
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al
comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni
documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso
riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli
estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra
le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo
codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato
sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi
di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della
clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi, della
responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale,
in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma
del lavoro dipendente.».
«Art. 7 (Sistema di attestazione). - 1. Al fine di
tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del
mercato dei servizi professionali, le associazioni
professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe
le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del
proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista
all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione
all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione
professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del
mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione
all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui
all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza
assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata
dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del
professionista iscritto di una certificazione, rilasciata
da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla
norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non
rappresentano requisito necessario per l'esercizio
dell'attivita' professionale.».
«Art. 9 (Certificazione di conformita' a norme
tecniche UNI). - 1. Le associazioni professionali di cui
all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3
collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI
relativa alle singole attivita' professionali, attraverso
la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella
fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la
massima consensualita', democraticita' e trasparenza. Le
medesime associazioni possono promuovere la costituzione di
organismi di certificazione della conformita' per i settori
di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza,
imparzialita' e professionalita' previsti per tali
organismi dalla normativa vigente e garantiti
dall'accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati
dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi
del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su
richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad
alcuna associazione, il certificato di conformita' alla
norma tecnica UNI definita per la singola professione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione
in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego).- (Omissis).
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime
delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla
normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 giugno 2015 (Definizione delle tabelle di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre
2015.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 179, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla
presente legge:
«(Omissis).
179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di
garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e
nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
disciplina vigente e con oneri a carico delle
disponibilita' del Programma operativo complementare al
Programma operativo nazionale Governance e capacita'
istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE
n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano
finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28
luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi
2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di
coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli
organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di
lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai
programmi operativi complementari e comunque non superiore
a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso
delle correlate professionalita' o di adeguato titolo di
studio coerente con i profili da selezionare, nel limite
massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al
personale reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per
la coesione territoriale e nei limiti delle risorse
disponibili di cui al presente comma, una formazione
specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni
da svolgere.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano
nazionale per gli investimenti complementari di cui al
comma 1 sono ripartite come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per il trasferimento al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50
milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73
milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per
l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24
milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per
l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:
65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di
euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno
2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31
milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in
contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009
e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023,
280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro
per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e
interventi:
1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74
milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e
124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi
verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2
milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200
milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per
l'anno 2026;
3. Rafforzamento delle linee ferroviarie
regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno
2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
2026;
4. Rinnovo del materiale rotabile e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno
2025;
5. Strade sicure - Messa in sicurezza e
implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per
il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel
(A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
50 milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema
di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di
ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti
climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno
2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di
euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per
l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno
2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di
euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno
2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni
di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno
2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (Cold
ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia
non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili,
da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni
di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno
2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
10 milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne -
Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle
strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per
l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione
dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro
per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici su siti del
patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7
milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1
milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per
l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai
seguenti programmi e interventi:
1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per
l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250
milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per
l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250
milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno
2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno
2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico
riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza
digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni
di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno
2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni
di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per
l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022,
1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per
gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero della giustizia riferiti al
seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e
spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5
milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per
l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57
milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per
l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e
le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i
settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,
della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200
milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di
euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento
delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla
normativa europea e a quella nazionale di settore;
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale:
100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le
annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente
programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel
2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023,
829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di
euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno
2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi
3 e 4.
2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di
investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
50 per cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),
punto 2, sono destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno
2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5
milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro
per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e
di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione,
fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei
costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento
delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno
2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali
impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci
ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno
2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58
milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro
per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas
naturale sul territorio nazionale necessari alla
de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel
settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas
naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con
le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione
nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate
all'erogazione di contributi in favore delle imprese del
settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi
sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e
mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario
anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella misura del 100 per cento, di interventi destinati
all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari
di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli
interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere
a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo
riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna
delle tipologie di intervento e le modalita' e le
condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera
c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare
l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a
situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base
dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e
comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica
comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti
all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla
classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione
sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto
idrogeologico e relativa entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di
cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo
prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in
forma societaria, nonche' degli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui
al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al
finanziamento di un programma di interventi di
riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente
ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla
valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento
o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di
alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle
lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di
miglioramento e valorizzazione delle aree verdi,
dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi
di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili
da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito
minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere
destinato un importo non superiore al 10 per cento del
totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle
lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su
base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies,
tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della
popolazione residente nella regione nonche' dell'entita'
della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
e 2;
b) sono stabilite le modalita' e i termini di
ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita'
per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2,
per quelli che prevedono azioni congiunte sia di
miglioramento di classe sismica sia di efficientamento
energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia
gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di
edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e
riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a
edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al
completamento o alla riconversione a edilizia residenziale
sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o
abbandonati, liberi da qualunque vincolo.
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente:
"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023.".
4. La copertura di parte degli oneri di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per
l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale
di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050
della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4
milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica
rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione
di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine della fruizione della
citata agevolazione, da definire con successivi
provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo
periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati
comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle
stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di semplificazione e
accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita'
dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,
lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater
dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e
coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza con la Commissione europea
sull'incremento della capacita' di spesa collegata
all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i
sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i
programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al
comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e
all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del
cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal
presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla
ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla
completa realizzazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari, e' presentata annualmente alle
Camere, unitamente alla relazione gia' prevista
dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione
territoriale dei programmi e degli interventi di cui al
comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di
monitoraggio di cui al comma 7.
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla
previa autorizzazione della Commissione europea. Le
amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza
con il principio dell'assenza di un danno significativo
agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022,
6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni
di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per
l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026,
70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro
per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini
della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40
milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro
per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030,
si provvede ai sensi dell'articolo 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione:
«Art. 117 (Omissis).
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
(Omissis).».
 
Allegato I

(Articolo 8, comma 2)

Tabella - Ambiti territoriali


===================================================================== | AREA | RTS | AMBITO TERRITORIALE | +============================+=============+========================+ | | |Piemonte, Valle d'Aosta,| | Area Nord-Ovest | RTS Milano |Liguria, Lombardia | +----------------------------+-------------+------------------------+ | | |Veneto, Friuli Venezia | | | |Giulia, Trentino-Alto | | Area Nord-Est | RTS Venezia |Adige | +----------------------------+-------------+------------------------+ | | |Emilia Romagna, Toscana | | Area Centro-Nord | RTS Bologna |e Marche | +----------------------------+-------------+------------------------+ | Area Centro-Sardegna | RTS Roma |Lazio, Umbria, Sardegna | +----------------------------+-------------+------------------------+ | Area Sud-Ovest | RTS Napoli |Campania, Basilicata | +----------------------------+-------------+------------------------+ | Area Sud-Adriatica | RTS Bari |Puglia, Abruzzo, Molise | +----------------------------+-------------+------------------------+ | Area Sud-Sicilia | RTS Palermo |Sicilia, Calabria | +----------------------------+-------------+------------------------+

 
Allegato II

(art. 11 comma 2 e art. 13, comma 3)

Profili professionali del personale amministrativo a tempo
determinato PNRR presso il Ministero della giustizia
1. Addetto all'ufficio per il processo SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (Le professioni comprese in questa unita' supportano le attivita' degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attivita' amministrative e delle procedure loro affidate, supportando le attivita' del personale subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e supportando le attivita' di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attivita' di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali).
Attivita' di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attivita' pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorita' di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticita', con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonche', nei termini di cui all'articolo 11, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. 2. Tecnico IT senior SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.4.2 - Analisti di sistema (Le professioni comprese in questa unita' analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni) e al codice Istat 2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software (Le professioni comprese in questa unita' sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative).
Attivita' di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. 3. Tecnico IT junior SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici (Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici gestori di basi di dati (Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo, controllando e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza).
Attivita' di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito Informatico o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse 4. Tecnico di contabilita' senior SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilita' (Le professioni comprese in questa unita' esaminano, analizzano, interpretano le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformita' delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attivita' di gestione e di produzione delle scritture contabili).
Attivita' di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. 5. Tecnico di contabilita' junior SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate (Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di societa' o di organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidita' di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l'amministrazione di edifici e di proprieta' condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture).
Attivita' di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. 6. Tecnico di edilizia senior SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali (Le professioni comprese in questa unita' conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalita' e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attivita' antropica sull'ambiente; conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attivita'; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilita' dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali attivita') e al codice Istat 2.2.2.1 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione, restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalita' e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attivita'; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo).
Attivita' di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attivita' di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, architettura o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling). 7. Tecnico di edilizia junior SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate (Le professioni classificate in questa unita' assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell'ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza) e al codice Istat 3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili (Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili).
Attivita' di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attivita' di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (Building Information Modeling). 8. Tecnico statistico SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.3.2 - Statistici (Le professioni comprese in questa unita' conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica).
Attivita' di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attivita' oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. 9. Tecnico di amministrazione SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (Le professioni comprese in questa unita' coordinano le attivita' degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attivita' amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attivita' del personale subordinato) e al codice Istat 2.5.2.2-Esperti legali in imprese o enti pubblici (Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attivita' di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attivita' di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone - eventualmente - gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali).
Attivita' di contenuto specialistico: attivita' di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l'istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell'amministrazione, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. 10. Analista di organizzazione SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.3.2 - Specialisti dell'organizzazione del lavoro (Le professioni comprese in questa unita' analizzano e definiscono l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure, job descriptions e istruzioni).
Attivita' di contenuto specialistico: studio, pianificazione e miglioramento delle unita' organizzative, dei processi di lavoro e dell'efficiente utilizzo delle risorse, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse. 11. Operatore di data entry SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio (Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono).
Attivita' di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell'amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attivita', anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell'ambito dell'attivita' amministrativa di attuazione del PNRR.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse.
 
Allegato III

(art. 13, comma 3)
Profili professionali del personale a tempo determinato PNRR presso
la Giustizia amministrativa
1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applicano con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, terzo comma, della legge 27 aprile 1982 n. 186, garantendo lo svolgimento delle attivita' di competenza, con responsabilita' dei risultati.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalita' da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. 2. FUNZIONARIO INFORMATICO SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute, svolge attivita' di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualita' di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualita' e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica o equipollenti. 3. FUNZIONARIO STATISTICO SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attivita' oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e scienze statistiche ed attuariali o equipollenti. 4. ASSISTENTE INFORMATICO SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:
Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge compiti di attivita' operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilita', nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.
Accesso al profilo dall'esterno: Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno: Diploma di istituto secondario di secondo grado di indirizzo informatico.
 
Allegato IV

(art. 7, comma 1)
Suddivisione dei profili professionali delle 80 unita' di personale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS

Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 1 bis

Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della
cultura

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', un contingente pari a duecentosettanta unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;
b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.
2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonche' di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura puo' autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.
4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.
5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura e' autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonche' delle facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, gia' approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne.
6. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales S.p.a. per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la societa' Ales S.p.a. e' qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalita' di cui al primo periodo, alla societa' Ales S.p.a. e' assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.
7. La misura massima del 15 per cento di cui all'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, puo' essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessita' di dare attuazione al PNRR.
8. All'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 324 e' abrogato.
10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76:

«Art. 10 - (Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di
formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge
19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate
di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il
profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale
non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta
e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo,
alla formazione del punteggio finale.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale
in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi
effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le
modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove
necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle
prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado
di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto le
amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non
sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di
valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c),
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e
riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i
termini di partecipazione, nonche', per le procedure
relative al reclutamento di personale non dirigenziale,
l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al permanere dello stato di
emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato
previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato
mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura
prevede una fase di valutazione dei titoli e
dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione
alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla
formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta
mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della
prova orale. Il Dipartimento della funzione pubblica puo'
avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per
le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui
bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, volte all'assunzione di personale con
qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi
selettive un corso di formazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e
garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i
cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria
finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con
equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola:
«219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo
profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento
del personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 - (Gestione delle risorse umane). -
(Omissis).
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 - (Misure urgenti per la tutela del
patrimonio culturale e per lo spettacolo). - (Omissis).
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, per il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la
misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli
incarichi dirigenziali non generali di cui al presente
comma possono essere conferiti esclusivamente per le
direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle
arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonche'
per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.
Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi
dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al
personale delle aree funzionali del medesimo Ministero,
gia' in servizio a tempo indeterminato e comunque in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti
relativi a detti incarichi prevedono una clausola
risolutiva espressa che stabilisce la cessazione
dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei
ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di
cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al
comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui
all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente
autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede comunque a
valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 324, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2014)). - (Omissis).
324. (Abrogato).
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)). - (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 2
Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro
professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione

1. Nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonche' per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari. A tal fine e' istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 6, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 47 (Disposizioni finali). - (Omissis).
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso,
nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i
settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e
45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Allegato IV-BIS

(Articolo 17-octies, comma 3)

Tabella 1



===========================================
| REGIONE | UNITA' |
+=============================+===========+
| Piemonte | 12 |
+-----------------------------+-----------+
| Valle d'Aosta | 2 |
+-----------------------------+-----------+
| Lombardia | 12 |
+-----------------------------+-----------+
| Bolzano | 4 |
+-----------------------------+-----------+
| Trento | 3 |
+-----------------------------+-----------+
| Veneto | 9 |
+-----------------------------+-----------+
| Friuli Venezia Giulia | 4 |
+-----------------------------+-----------+
| Liguria | 3 |
+-----------------------------+-----------+
| Emilia-Romagna | 11 |
+-----------------------------+-----------+
| Toscana | 11 |
+-----------------------------+-----------+
| Umbria | 4 |
+-----------------------------+-----------+
| Marche | 5 |
+-----------------------------+-----------+
| Lazio | 9 |
+-----------------------------+-----------+
| Abruzzo | 5 |
+-----------------------------+-----------+
| Molise | 2 |
+-----------------------------+-----------+
| Campania | 7 |
+-----------------------------+-----------+
| Puglia | 10 |
+-----------------------------+-----------+
| Basilicata | 5 |
+-----------------------------+-----------+
| Calabria | 8 |
+-----------------------------+-----------+
| Sicilia | 12 |
+-----------------------------+-----------+
| Sardegna | 12 |
+-----------------------------+-----------+
| TOTALE | 150 |
+-----------------------------+-----------+

 
Art. 3

Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento
del merito

1. All'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacita' culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente».
2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalita' da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalita'.
3. All'art. 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di avere efficacia.
3-ter. All'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e' soppresso.
3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'art. 259, comma 6, del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di cui al comma 3-quater e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.
3-sexies. Dall'attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 259, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'art. 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalita' e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico puo' avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie societa' di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «comunitario o internazionale» sono inserite le seguenti: «secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione»;
e) il comma 5 e' abrogato.
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma.
5. All'art. 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.»
7-bis. All'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente».
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale e' di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale puo' essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.
7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai sensi del presente articolo, la mobilita' del personale, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a domanda del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificita' dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'art. 10, comma 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.
7-quinquies. All'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 247 si applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
8. All'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente:
«e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.»;
b) il comma 3-quater e' abrogato.
9. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonche' dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovativita'»;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole «, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.
10. All'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».
10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 5-bis,
28, 28-bis e 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(Omissis).»
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla
dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze
delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione
delle capacita', attitudini e motivazioni individuali,
anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla
loro osservazione e valutazione comparativa, definite
secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di ser-vizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione , che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale , e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei sud-detti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. - 4.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. - 7-bis.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente
della prima fascia). - 1 Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1,
secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di
prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con
riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno
per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con
le modalita' di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31
dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il
triennio successivo, il numero dei posti che si rendono
vacanti per il collocamento in quiescenza del personale
dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione
relativa a quelli da coprire mediante concorso.
2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la
posizione da ricoprire richieda specifica esperienza,
peculiare professionalita' e attitudini manageriali e
qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano
dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico puo'
avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie societa'
di selezione di personale dirigenziale e la successiva
valutazione delle candidature pro-poste da parte di una
commissione indi-pendente composta anche da membri esterni,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di
cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali
di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono
conferiti con contratti di diritto privato a tempo
determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre
anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente
comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in
possesso di titoli di studio e professionali individuati
nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso
tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del
personale appartenente all'organico dell'Unione europea in
virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle
capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi
di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da
valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate
alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
assunti dall'amministrazione e, anteriormente al
conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
un periodo di formazione presso uffici amministrativi di
uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
o internazionale secondo moduli definiti dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione. In ogni caso il periodo di
formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione
del concorso.
4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti
strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) e' assicurata la possibilita' di
sostituire tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di
lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di
un prolunga-mento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove, analogamente a quanto disposto
dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di con-corso. La
mancata adozione delle misure di cui al presente comma
comporta la nullita' dei concorsi pubblici. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministra-zione, di concerto con
il Ministro del la-voro e delle politiche sociali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono de-finite le
modalita' attuative del presente comma.
5. (Abrogato).
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono disciplinate le modalita' di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista,
da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione
del livello di professionalita' acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario per
l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo
di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma
4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del per-sonale di elevata qualificazione.
Le progressioni all'interno della stessa area avvengono,
con modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche di-verse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedi-menti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
nu-mero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti . In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019- 2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo pe-riodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettiva-mente utilizzate dall'amministrazione di
appartenenza per almeno cinque anni, an-che in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno . All'attuazione del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse destinate ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a
legislazione vigente.
1-ter.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore
di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della
qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per
non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono
essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e'
nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in sede di attuazione della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in
nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto
ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
del lavoratore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
(Omissis).
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 9
maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185,
S.O.
- Per l'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:

«Art. 2. (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa
che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi
dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini
delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti,
l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le
determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza
del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero
vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica.
Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione
si intende esecutiva.
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i
relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura
associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo
conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione
dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche' delle
disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa
pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla
finanza pubblica.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 243-bis, comma 8,
244 e 259, commi 6 e 10, del citato decreto legislativo del
18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - (Omissis).
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei
tributi locali nella misura massima consentita, anche in
deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale previsto
dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
(Omissis).».
«Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo
193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo 194 per
le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.»
«Art. 259 (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - (Omissis).
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
(Omissis).
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2 e 4,
della legge 8 ottobre 2010, n. 170:
«Art. 2 (Misure educative e didattiche di supporto).
- (Omissis).
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche,
a valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi,
compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da
alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita'
dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso
di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento,
prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita'
dell'esonero.
(Omissis).
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il
percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione,
anche per quanto concerne gli esami di Stato e di
ammissione all'universita' nonche' gli esami
universitari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 15, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - (Omissis).
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 ottobre 2021 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Omissis).».
- Per l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
si veda neli riferimenti normativi all'articolo 1.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 35, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale, per i quali e' comunque
richiesto il previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Al personale della scuola continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le
competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta
giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di
altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di
nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di
appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti
locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250,
la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per
cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10
per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da
considerare all'esito della mobilita' e riferita alla
dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
«Art. 35 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n.
127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master
universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla
tipologia del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater. (Abrogato).
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, e della
Tabella A, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108:
«Art. 3 (Reclutamento del personale). - (Omissis).
2. I dirigenti di seconda fascia incaricati di
funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in
base ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19,
comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
transitano nella prima fascia del ruolo
dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico al
raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni
nella titolarita' di uno o piu' dei predetti incarichi,
anche per periodi non continuativi, presso le
amministrazioni di cui alla allegata tabella A, senza che
siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi
di responsabilita' dirigenziale.».
«Tabella A (prevista dall'articolo 1, comma 1)
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ministero degli affari esteri.
Ministero dell'interno.
Ministero della giustizia.
Ministero della difesa.
Ministero dell'economia e delle finanze.
Ministero delle attivita' produttive.
Ministero delle comunicazioni.
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ministero della salute.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Avvocatura generale dello Stato.
Consiglio di Stato.
Corte dei conti.».
- Per l'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 247, comma 4 e
dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:

«Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali della
Commissione RIPAM). - (Omissis).
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al
presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale gia' operativa o predisposta anche
avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di
professionisti specializzati in selezione di personale,
anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi
esistenti.
(Omissis).»
«Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto i principi e i
criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove
concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del
comma 1 dell'articolo 248, nonche' le modalita' di
svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici
di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di
presentazione della domanda di partecipazione di cui ai
commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere
applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda di
partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si
applicano anche alle procedure di mobilita' volontaria, ai
sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 99, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art. 17 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo). - (Omissis).
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico- disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 3
luglio 1998, n. 210, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita',
enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di
alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle
carriere nelle amministrazioni pubbliche nonche'
dell'integrazione di percorsi professionali di elevata
innovativita'.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale. I corsi possono essere altresi'
istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed
enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione,
fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo
accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le
modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR.
Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e i
parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati
disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il
relativo programma di studi, la durata, il contributo per
l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al
comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche'
alle borse di studio conferite dalle universita' per
attivita' di ricerca post laurea si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della
legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro
sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione
tra gli atenei delle risorse disponibili per il
conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi
di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per
attivita' di ricerca post laurea e post dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati
annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun
corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di
studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per
attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli
altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica
e musicale). - (Omissis),
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e' prescritto il possesso.
(Omissis).».
 
Allegato IV-TER

(Articolo 17-octies, comma 4)

Tabella 2


===================================================================== | |RISORSE FINANZIARIE |RISORSE FINANZIARIE| | REGIONE | 2021 | 2022-2026 | +==========================+====================+===================+ | Piemonte | 65.330 | 195.988 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Valle d'aosta | 16.332 | 48.997 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Lombardia | 65.330 | 195.988 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Bolzano | 16.333 | 48.997 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Trento | 16.333 | 48.997 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Veneto | 48.997 | 146.991 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Friuli Venezia Giulia | 16.332 | 48.997 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Liguria | 16.332 | 48.997 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Emilia-Romagna | 65.330 | 195.988 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Toscana | 65.330 | 195.988 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Umbria | 16.332 | 48.997 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Marche | 32.664 | 97.994 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Lazio | 48.997 | 146.991 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Abruzzo | 32.664 | 97.994 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Molise | 16.332 | 48.997 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Campania | 32.664 | 97.994 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Puglia | 48.997 | 146.991 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Basilicata | 32.664 | 97.994 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Calabria | 32.664 | 97.994 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Sicilia | 65.330 | 195.988 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Sardegna | 65.330 | 195.988 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | TOTALE | 816.617 | 2.449.850 | +--------------------------+--------------------+-------------------+

 
Art. 3 bis
Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei
all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.
2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validita'. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.
4. In presenza di piu' soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilita' all'assunzione. In presenza di piu' soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.
5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.
6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di societa' esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati.
7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
8. Ferma restando la priorita' nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalita' di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo sono soggette alle forme di pubblicita' previste a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
 
Art. 3 ter

Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti
locali

1. All'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la
crescita). - (Omissis).
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato
invio, entro trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati
per voce del piano dei conti integrato, gli enti
territoriali, ferma restando per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di
previsione e dei rendiconti la procedura prevista
dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere
alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente in materia.
(Omissis).».
 
Art. 3 quater
Disposizioni in materia di vicesegretari comunali

1. All'art. 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, comma 9,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il
potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e
provinciali). - (Omissis).
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e
non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario
possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
ventiquattro mesi complessivi, da un funzionario di ruolo
in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in
possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso
dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare
una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del
segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente.
Il funzionario incaricato e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,
secondo le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilita'
di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
(Omissis).».
 
Art. 4
Formez PA

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. All'associazione Formez PA e' attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'art. 1 possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalita':»;
b) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;
c) all'art. 2, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:
«01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»;
d) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a livello territoriale;»;
e) all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR:»;
f) all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;
g) all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:
«5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;
5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;
5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalita' digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
h) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Sono organi di Formez PA:
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed e' scelto tra esperti con qualificata professionalita' ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni..
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonche' da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalita' nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
4. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attivita' di selezione e gestione del personale.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualita' di presidente.
6. I compiti degli organi sociali e le modalita' di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»;
i) all'art. 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.»
2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. - 1. All'associazione Formez PA e'
attribuita la funzione di supporto delle riforme e di
diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti
dei soggetti associati. E' inoltre attribuita la funzione
di supporto per le attivita' di coordinamento, sviluppo e
attuazione del PNRR ai soggetti associati e al Dipartimento
della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le
amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate
di cui all'articolo 1, possono avvalersi di Formez PA, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le
seguenti finalita':
a) settore reclutamento e formazione:
01) predisporre e organizzare, su richiesta delle
amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento
del pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento
della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
02) predisporre modelli per l'implementazione di
nuove modalita' di accesso al pubblico impiego in relazione
all'attuazione dei progetti del PNRR;
1) predisporre modelli formativi idonei a
favorire la qualificazione del personale delle
amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di
nuove professionalita', anche mediante l'organizzazione di
corsi-concorsi per l'accesso;
2) sperimentare nuove modalita' formative idonee
a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed
assicurare la formazione continua nelle amministrazioni
pubbliche;
3) rendere un supporto per la valutazione della
qualita' dei servizi e delle offerte formative, nonche'
della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta
richiesti dall'ente;
4) favorire attraverso appositi interventi
formativi il percorso di internazionalizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
5) assistere il Dipartimento della funzione
pubblica nelle attivita' di coordinamento del sistema
formativo pubblico;
5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni
nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneita' a
livello territoriale;
b) settore servizi e assistenza tecnica e supporto
al PNRR:
1) fornire assistenza alle amministrazioni nello
svolgimento delle loro attivita' istituzionali, per la
modernizzazione e l'innovazione delle strutture
organizzative in funzione dello sviluppo economico ed
occupazionale del territorio;
2) fornire assistenza alle pubbliche
amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni
amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad
agevolare il decentramento di funzioni;
3) fornire assistenza tecnica, supporto e
contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di
migliorare la comunicazione tra le amministrazioni
pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso
l'attivazione e il supporto operativo di canali di
comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi,
al fine di agevolare il completamento del processo di
digitalizzazione;
4) sviluppare, anche d'intesa con altre
amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi,
progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo
dei sistemi amministrativi;
5) fornire assistenza tecnica per l'attuazione
delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai
fondi strutturali europei.
5-bis) sviluppare forme di coordinamento per
l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR
che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche
regionali e locali;
5-ter) sviluppare attivita' di analisi, studio e
ricerca per l'individuazione di processi rapidi per
l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle
amministrazioni regionali e locali;
5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con
particolare riguardo alle modalita' digitali e da remoto di
svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Formez PA puo' svolgere ogni altra attivita'
attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della
funzione pubblica o dalle altre amministrazioni di cui
all'articolo 1.
3. Nell'espletamento dei suddetti compiti, le
attivita' affidate direttamente dalle amministrazioni
centrali e associate a Formez PA sono considerate attivita'
istituzionali.
4. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali
Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti locali,
puo' istituire o partecipare ad associazioni, societa' e
consorzi a carattere locale o nazionale, nonche' stipulare
convenzioni con istituti, universita' e soggetti pubblici e
privati.
4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31
dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce,
attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, sulla base delle
indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate
forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante
l'utilizzo di specifiche professionalita', a favore dei
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne
facciano richiesta, per il sostegno delle attivita'
istituzionali fondamentali, comprese le attivita' di
assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi
della progettazione europea, al fine di favorire un
approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione
europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o
che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio
pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e
contabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 Organi di Formez PA.
1. Sono organi di Formez PA:
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori;
e) l'assemblea.
2. Il presidente, che ne ha la rappresentanza legale,
e' nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed
e' scelto tra esperti con qualificata professionalita' ed
esperienza decennale nel settore della formazione e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dal Capo del dipartimento della
funzione pubblica, da due membri designati dalla Conferenza
Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI, nonche'
da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro
per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra
esperti di qualificata professionalita' nel settore della
formazione e dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni.
4. Il direttore generale e' nominato dal Consiglio,
su proposta del Presidente, e scelto tra persone di
comprovata qualificazione professionale ed esperienza
lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni
dirigenziali nel settore pubblico o privato, con
particolare riguardo alle esperienze maturate nelle
attivita' di selezione e gestione del personale.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il
collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di
cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica in qualita' di presidente.
6. I compiti e le modalita' di partecipazione degli
organi sociali sono definiti dallo statuto
dell'associazione. I compensi relativi sono fissati
dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti
indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento
della funzione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997 , n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5. - 1. Per quanto non espressamente disposto
dal presente decreto legislativo resta salva l'autonomia
statutaria di Formez PA.
1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.
Si applicano gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lett.
c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, prima
della data di entrata in vigore della presente legge:
«Art. 3. - (Omissis).
c) il direttore generale;».
 
Art. 5
Scuola nazionale dell'amministrazione

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) all'art. 3, comma 1 dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) attivita' di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»;
c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) il Segretario generale.»;
d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Il Comitato di gestione) - 1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non danno titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonche' il rendiconto consuntivo annuale proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'art. 15; viene sentito dal Segretario generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.
3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;
e) all'art. 7:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'universita' e della ricerca.»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente e' vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. E' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attivita' di formazione, d'intesa con il Segretario generale e sentito il Comitato scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attivita' di partenariato con Universita' e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario generale, sentito il Comitato scientifico.»;
f) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Segretario generale) - 1. Il Segretario generale e' scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
2. Il Segretario generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attivita', assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attivita' di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario generale:
a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;
b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;
c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
d) e' titolare del centro di responsabilita' amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonche' il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dalle delibere di cui all'art. 15, comma 1, e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 5;
e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la relativa programmazione in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino le soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
h) nomina i dirigenti della Scuola.»;
g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale»;
h) all'art. 13, comma 2, dopo le parole «art. 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;
i) all'art. 14:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente e' incrementato da un'indennita' di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.»;
l) all'art. 15, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;
m) (soppressa);
n) all'art. 18, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario generale,»;
o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.
2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.
3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3-bis. All'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante e' corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Natura e finalita'). - (Omissis).
2. La missione della Scuola e' quella di svolgere
attivita' di formazione post-laurea di eccellenza per i
dipendenti pubblici, con il supporto di attivita' di
analisi e di ricerca, al fine di:
a) promuovere e diffondere la cultura
dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica
amministrazione anche mediante la diffusione delle
metodologie del controllo di gestione e della contabilita'
economica;
b) promuovere e diffondere l'innovazione
tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla
pubblica amministrazione centrale;
c) promuovere e diffondere le metodologie ed i
processi di valutazione dei risultati nella pubblica
amministrazione;
d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione
della pubblica amministrazione nella sua capacita' di
interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le
organizzazioni internazionali e sovranazionali e di
governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai
processi di globalizzazione;
e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di
criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione
diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un
raccordo organico con le altre strutture pubbliche e
private di alta formazione, italiane e straniere, secondo
criteri di ricerca della qualita', dell'efficacia e
dell'economicita' del sistema complessivo;
f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie
avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di
efficienza, efficacia ed economicita';
f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero
percorso di carriera, la qualificazione, la
riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento
professionale del personale che opera negli uffici di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -
(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in
attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della
legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
la qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.».

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Compiti). - 1. Per adempiere alla missione
di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie
attivita' nell'ambito delle seguenti competenze principali:
a) attivita' di formazione, selezione e
reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base
alla legislazione vigente;
b) organizzazione della formazione dei dirigenti
delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo
2009, n. 15;
c) attivita' di formazione e aggiornamento legata
ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti
delle amministrazioni centrali;
d) attivita' di formazione ed aggiornamento, in
base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei
committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche
diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi
pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di
migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di
collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione
statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonche' con
il settore privato;
e) attivita' di formazione, su richiesta, diretta a
funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione
internazionale;
e-bis) attivita' di ricerca e di studio per
l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per
il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo
sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) attivita' di ricerca, analisi e documentazione
finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attivita'
di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione
della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e
su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti
sull'economia e la societa', anche in collaborazione con
universita' e istituti di ricerca pubblici e privati,
italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e
istituzioni e societa' private;
g) attivita' di ricerca, analisi e consulenza sulla
metodologia e sui criteri di valutazione della formazione
offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni
pubbliche e private;
h) attivita' di pubblicazione e diffusione di
materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti
editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso
dell'e-editing;
i) attivita' di valutazione, validazione e
monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e
sulla base di apposite indicazioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione a tale fine delegato, della
qualita' delle offerte formative presentate da soggetti
terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e
attivita' di monitoraggio;
l) cura dei rapporti con gli organismi e le
strutture di formazione similari di altri Paesi e la
definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni
altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze
nell'ambito di tutte le attivita' di competenza della
Scuola;
m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di
collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica
amministrazione in funzione del perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi della Scuola:
a);
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente.
c-bis) il Segretario Generale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
presente legge
«Art. 6 Il Comitato di gestione
1. Il Comitato di gestione e' composto dal
Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal
Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della
funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal
Ministro della pubblica amministrazione, di cui uno su
indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di
statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal
Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal
Ministro della cultura e da non piu' di tre nominati da
ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di
gestione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo a
emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.
2. Il Comitato di gestione approva il programma
annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio
di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio
proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri
provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e
dal regolamento di cui all'articolo 15; viene sentito dal
Segretario Generale in merito alla definizione
dell'organizzazione interna della Scuola.
3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro
anni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Il Presidente). - 1. Il Presidente e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, ed e' scelto tra i magistrati
amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati
dello stato o tra professori universitari ordinari, tra
alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata
qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni
pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno
dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni
private di alta formazione riconosciute dal Ministero
dell'universita' e della ricerca.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo'
essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o
docente universitario, per l'intera durata dell'incarico,
e' collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa
o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Il Presidente e' vertice dell'istituzione, ne ha
la rappresentanza legale e presiede il Comitato di
gestione. E' responsabile dell'attivita' didattica e
scientifica della Scuola ed elabora le strategie di
sviluppo dell'attivita' di formazione, d'intesa con il
Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico,
mediante la progettazione, la programmazione e la
realizzazione di attivita' di partenariato con Universita'
e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali.
Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le
commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo
le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della
Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal
presente decreto legislativo e dal regolamento, e redige il
programma triennale e il programma annuale della Scuola
d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato
Scientifico.
4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico
consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti
di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e
private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti
delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera
del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico
consultivo e' nominato con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, su proposta del Presidente della
Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni
consultive nelle materie che il Presidente intende
sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra
le attivita' formative della Scuola e di altri istituti di
alta formazione nazionali ed internazionali. La
partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti,
compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 Segretario Generale
1. Il Segretario Generale e' scelto tra soggetti di
comprovata qualificazione professionale ed esperienza
gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore
pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di
strutture complesse. Il Segretario Generale e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del
Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine
delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro
anni e puo' essere confermato.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e
attua le delibere del Comitato di Gestione, e' responsabile
del funzionamento della struttura interna e ne dirige le
attivita', assicurandone il coordinamento, sovrintende allo
svolgimento delle attivita' di supporto alla funzione
didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue
funzioni il Segretario Generale:
a) concorre alla definizione del programma
triennale e annuale della Scuola;
b) predispone progetti di sviluppo della Scuola
attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti
e imprese italiani e stranieri;
c) sovraintende alla gestione amministrativa,
contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile
e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
d) e' titolare del centro di responsabilita'
amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le
eventuali variazioni nonche' il rendiconto consuntivo
annuale e li propone al Comitato di gestione, che li
approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal
presente decreto legislativo, dalle delibere di cui
all'articolo 15 e in particolare attua i provvedimenti
disposti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5;
e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la sua
programmazione in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) individua le risorse finanziarie da assegnare
agli uffici secondo quanto previsto dal documento di
programmazione;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali
in materia di servizi, lavori e forniture che superino la
soglia comunitaria;
h) nomina i dirigenti della Scuola.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi
nazionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti
analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi
precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove
possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in
termini di quantita' o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi
finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli
interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione:
gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Personale non docente). - (Omissis).
2. Il personale non docente e le risorse necessarie
al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono
assegnate secondo le modalita' stabilite con le delibere di
cui all'articolo 15, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Trattamento economico). - 1. Il Presidente,
se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il
trattamento economico in godimento. Il trattamento del
Presidente e' incrementato da un'indennita' di carica
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a
tale fine delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-bis. Il trattamento economico complessivo del
Segretario Generale e' articolato in una voce retributiva
non superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un
emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi
definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa.
2. I responsabili di settore conservano il
trattamento economico, comunque definito, relativo alla
qualifica posseduta presso l'amministrazione di
appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di
settore e' incrementato da un'indennita' di funzione
stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie
della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma
1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente e'
determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo
4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai
risultati deve costituire almeno il 30 per cento della
retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto
della retribuzione individuale di anzianita' e degli
incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i
valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della
spesa e di uniformita' e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la
retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo 2, commi
5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle
successive modifiche ed integrazioni della relativa
disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personali dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle
universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa.
Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e'
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati
sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai
sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Organizzazione interna, funzionamento e
regolamento contabile e finanziario). - 1. Il Segretario
generale definisce con proprie delibere, sentito il
Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola
e detta le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento.
2. Le delibere di cui ai commi 1 e 1-bis sono
approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero
dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine
delegato.
3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione
dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle
somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che
affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale
per l'attivita' resa in convenzione e con oneri a carico
dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono
utilizzati mediante un conto di contabilita' speciale.
4. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa e'
esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a
tale fine delegato, e' approvato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il regolamento contabile e finanziario della
Scuola.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Diritti di proprieta' intellettuale ed
attivita' per conto terzi). - 1. Su proposta del
Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, con
delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i
diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello
svolgimento delle attivita' istituzionali in base alla
normativa vigente.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono
altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei
proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni
per conto terzi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione). -
(Omissis).
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a
esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori
o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che
viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2015, n. 202:
«Art. 2 (Trattamento economico dei docenti a tempo
pieno e a tempo indeterminato). - (Omissis).
4. Il trattamento economico dei docenti a tempo pieno
e a tempo indeterminato, come definito dal presente
articolo, e' correlato all'espletamento degli obblighi
istituzionali e delle attivita' didattiche e scientifiche,
previsti per i professori universitari a tempo pieno e
all'impegno didattico fissato dall'articolo 1, comma 16,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e dall'articolo 6
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai suddetti docenti
si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle
autorizzazioni prevista per i professori e ricercatori
universitari a tempo pieno dallo stesso articolo 6. Il
Presidente, sentito il Comitato di gestione, determina le
modalita' per la verifica dell'effettivo svolgimento delle
attivita' didattiche e scientifiche da parte dei predetti
docenti. Il compenso per le ulteriori attivita' e'
determinato, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
in applicazione dei criteri di cui al decreto previsto
dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230 e, fino all'adozione del suddetto decreto, in misura
pari al settantacinque per cento dell'importo individuato
ai sensi dell'articolo 4.».
 
Art. 6
Piano integrato di attivita' e organizzazione

1. Per assicurare la qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009,
n. 254, S.O.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012,
n. 265.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 10. (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale
ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che e' definito
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di
cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di
valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione
sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo'
essere unificata al rendiconto della gestione di cui
all'articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1,
lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione
alle Camere del documento di economia e finanza, di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di
cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo
21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91.
2.- 4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di
indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al
Titolo III e' fonte di responsabilita' amministrativa del
titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha
concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del
periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma
2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
- Il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198
(Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
2009, n. 303.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 9 (Funzioni). - (Omissis).
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati
in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo,
regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle
politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita'
nazionale anticorruzione). - (Omissis).
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2,
l'Autorita' nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche
nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun
avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza
di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che
rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello
Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica,
nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel
minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro
10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta
l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di comportamento.
(Omissis).».
 
Art. 6 bis
Disposizioni in materia di segretari comunali

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'albo, considerata anche la necessita' di rafforzare la capacita' funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 66, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 66 (Turn over). - (Omissis).
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Riduzione delle spese di personale). -
(Omissis).
6. (Abrogato).
(Omissis).».
 
Art. 7

Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di
progetti

1. Per la realizzazione delle attivita' di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali ottanta unita' da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attivita', individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Le graduatorie del concorso di cui comma 1 rimangono efficaci per la durata di attuazione del PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unita' a valere sulle vigenti facolta' assunzionali.
3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.
3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al 50 per cento.
4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalita' di cui all'art. 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le medesime modalita' di cui all'art. 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'art. 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-bis. La facolta' di cui all'art. 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo' essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.181 del 30 luglio 2021.
- Per l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per l'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Per l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR). -
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,
rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il
punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai
sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione,
comunicazione e di pubblicita'. Il Servizio centrale per il
PNRR e' inoltre responsabile della gestione del Fondo di
Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi
flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli
investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto
tecnico alle amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il
Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di
livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei
propri compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con
l'Unita' di missione e con gli Ispettorati competenti della
Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono
al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio
anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti
di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso
il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 930.000
per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 16.».
- Per l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 13-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19). - (Omissis).
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche
con riferimento alle opere necessarie a perseguire le
finalita' di cui al presente articolo realizzate mediante
il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo
di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati
all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante
avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed
elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,
pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di medici
specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario
nazionale). - (Omissis).
2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei
compiti primari di tutela della salute affidati al
Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la
carenza di medici specialisti e di specialisti biologi,
chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo
15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario
nazionale nonche' i dirigenti di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare
domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio
anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio
effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di
eta'.».
- Per l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 7 bis

Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle
finanze

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonche' di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita' da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unita' al Dipartimento del tesoro, trenta unita' al Dipartimento delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonche' per il connesso e necessario potenziamento della capacita' di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita' e la resilienza delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.
3. Per le attivita' indicate all'art. 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.
4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.
5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attivita' anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima societa' e provvede, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalita' la Sogei Spa e' autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di societa' o all'acquisto di partecipazioni.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
1.
- Per l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 358, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«(Omissis).
358. Le entrate derivanti dal riversamento al
bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti
dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del
demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del
personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno
2007 dalle societa' di cui all'articolo 59, comma 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate
per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione
finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al
miglioramento della qualita' della legislazione e alla
semplificazione del sistema e degli adempimenti per i
contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi).- (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 8

Reclutamento di personale per le attivita' di controllo, audit,
anticorruzione e trasparenza

1. In considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito all'art. 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'art. 15 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente
funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)
2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,
nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale,
dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1, comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche
in collaborazione con le amministrazioni di cui
all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla
verifica della qualita' e completezza dei dati di
monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge
attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del
Piano. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del PNRR nonche' di
esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021,
e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di personale non dirigenziale di
alta professionalita', da destinare ai Dipartimenti del
tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del
suddetto contingente di personale e' effettuato senza il
previo svolgimento delle previste procedure di mobilita' e
mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i
Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale. Essa provvede
altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo
di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate
alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe
previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, per le restanti unita' di livello
dirigenziale non generale. Per le finalita' di cui al
presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' istituita una posizione
di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza,
studio e ricerca; per le medesime finalita' il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto
della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la
selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 gennaio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di
prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze
tecniche e funzionali all'amministrazione economica
finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita'
puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le
modalita' che saranno definite in specifica Convenzione,
per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa
determina i processi di selezione e assunzione di personale
in base a criteri di massima celerita' ed efficacia,
prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti
curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di
economicita', efficienza ed efficacia circa l'acquisizione
e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi
di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di
cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287,
paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. La Corte dei conti riferisce, almeno
semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del
PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di
controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
i conflitti di interesse ed il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici
protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a
euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di
riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7
luglio 1997, e' pubblicato nella GUCE 2 agosto 1997, n. L
209.
- Per il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 8 bis
Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro
per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo «ispettivo» e «amministrativo» pari a 184 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile
2021, n.44 (Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76:
«Art. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di
formazione iniziale). - Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge
19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate
di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il
profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale
non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta
e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della
legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale
esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo,
alla formazione del punteggio finale.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale
in scienze delle religioni (LM64), secondo la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi
effetti del possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le
modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove
necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle
prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado
di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto le
amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non
sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di
valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c),
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e
riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i
termini di partecipazione, nonche', per le procedure
relative al reclutamento di personale non dirigenziale,
l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al permanere dello stato di
emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato
previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e' effettuato
mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura
prevede una fase di valutazione dei titoli e
dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione
alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla
formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta
mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della
prova orale. Il Dipartimento della funzione pubblica puo'
avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per
le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui
bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, volte all'assunzione di personale con
qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi
selettive un corso di formazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e
garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i
cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria
finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo
35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo
quanto previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di
linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni.
10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4.
11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con
equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola:
«219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo
profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento
del personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 2 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«In vigore dal 27 giugno 2015200. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione, con la
dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo
e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 9
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a), da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unita', per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024.
2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1037 a
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

«(Omissis). - 1037. Per l'attuazione del programma
Next Generation EU e' istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, quale
anticipazione rispetto ai contributi provenienti
dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione
del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di
32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4
milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro
per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare dei progetti,
mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria
statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione
e controllo delle componenti del Next Generation EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione
finanziaria, il rispetto dei principi europei di
tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla
realizzazione del programma Next Generation EU e dei
progetti finanziati, anche per i successivi eventuali
controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione
europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui
al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del
programma Next Generation EU per finanziare i progetti
previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e'
istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. Al
fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso
indisponibile nell'ambito della dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti
di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario. L'unita' di missione,
oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia
e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non
piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o
altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle
amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola:
"Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero".
(Omissis).».
 
Art. 10
Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la
transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia
digitale

1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unita', nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonche' di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che puo' essere effettuato anche in modalita' telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalita' telematiche anche automatizzate.
2-bis. All'art. 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,» sono soppresse.
3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgiD) e' autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di 67 unita' dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e istituzione del
Comitato interministeriale per la transizione digitale). -
(Omissis).
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale opera un contingente composto da
esperti in possesso di specifica ed elevata competenza
nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di
trasformazione tecnologica e digitale ovvero anche da
personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altra analoga posizione, prevista
dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la
disposizione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle forze
di polizia. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro
3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9. - (Omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di formazione
lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione
di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I
limiti di cui al primo e al secondo periodo non si
applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente
utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto
da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi
dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i
limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola
quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono principi generali ai fini
del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti
locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applicano alle regioni e
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
alla copertura del relativo onere si provvede mediante
l'attivazione della procedura per l'individuazione delle
risorse di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti
dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione
delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma
non si applica alla struttura di missione di cui all'art.
163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni
che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le
finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite
di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla
media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio
2007-2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178:
«Art. 1.- (Omissis).
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation
EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, "Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto" e "Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito". Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare dei progetti,
mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria
statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione
e controllo delle componenti del Next Generation EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione
finanziaria, il rispetto dei principi europei di
tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla
realizzazione del programma Next Generation EU e dei
progetti finanziati, anche per i successivi eventuali
controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione
europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui
al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del
programma Next Generation EU per finanziare i progetti
previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e'
istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. Al
fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso
indisponibile nell'ambito della dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti
di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario. L'unita' di missione,
oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia
e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non
piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato
fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro
analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle
amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. A tal fine, all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro"
e' sostituita dalla seguente: "Ministero".
(Omissis).».
 
Art. 11
Addetti all'ufficio per il processo

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire la piena operativita' delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione «Giustizia amministrativa», per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi, cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, e' determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto dai seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6. (soppresso).
7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al
fine di garantire la ragionevole durata del processo,
attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed
assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione sono costituite,
presso le corti di appello e i tribunali ordinari,
strutture organizzative denominate "ufficio per il
processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria
e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il
tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale
dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno
altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito
presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli
articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito
presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui
agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il
Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive
competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 36, 40
e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 2 (Fonti). (Art. 2, commi da 1 a 3 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2
del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. - 1-bis.
(Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano o che abbiano
introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi
contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili.
3. e 3-bis. (Omissis).».
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'art. 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'art. 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3,
anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. - 5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente articolo sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente
responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro
flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di
risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il
comma 5, non si applica al reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), a tempo determinato presso le istituzioni
scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli
articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal
medesimo decreto.».
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi) (Art. 45 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 15 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 396 del 1997 e successivamente modificato
dall'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - 1. La contrattazione collettiva disciplina il
rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con
le modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva
e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.
Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie
attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto
di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli
articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e
della revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in
coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale,
i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'art.
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.
41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate
all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti
finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei
limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di
personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi
strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento
delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa
e' correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia
di misurazione, valutazione e trasparenza della performance
e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e
agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16
e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie
non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei
limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del
Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva,
con quote annuali e per un numero massimo di annualita'
corrispondente a quelle in cui si e' verificato il
superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare
l'ordinata prosecuzione dell'attivita' amministrativa delle
amministrazioni interessate, la quota del recupero non puo'
eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa ed il numero di annualita' di
cui al periodo precedente, previa certificazione degli
organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, e'
corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto
disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti
locali possono prorogare il termine per procedere al
recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo
non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o
abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.
16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli
obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.».
«Art. 45 (Trattamento economico) (Art. 49 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23
del d.lgs. n. 546 del 1993). - 1. Il trattamento economico
fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto
all'art. 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'art. 47-bis,
comma 1, e' definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai
propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parita' di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza
con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti
economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso e alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attivita'
particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per
la salute.
3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento
della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con
i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito
di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione
dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
e le istituzioni culturali e scolastiche, sono
disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari
esteri.».
- Si riporta il testo dell'art. 53-ter della legge 27
aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali):
«Art. 53-ter (Ufficio per il processo). - 1. A
supporto dell'attivita' dei magistrati amministrativi sono
costituite strutture organizzative interne degli uffici di
segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di
giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei
tribunali amministrativi regionali, denominate: "ufficio
per il processo", mediante l'utilizzo, nell'ambito della
dotazione organica di cui alla tabella A allegata al
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli
articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, del personale di
segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attivita'
possono, altresi', concorrere coloro che svolgono, presso i
predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il
tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante
la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41,
comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il
regolamento di organizzazione di cui all'art. 53-bis, sono
individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per
il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico
ufficio per una pluralita' di sezioni dell'ufficio
giudiziario, nonche' eventualmente fissando il limite
dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario
per l'attivazione dell'ufficio per il processo.».
- Per il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, si rimanda
nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio
2005, n. 150):
«Art. 2 (Requisiti per l'ammissione al concorso per
esami). - 1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai
fini dell'anzianita' minima di servizio necessaria per
l'ammissione non sono cumulabili le anzianita' maturate in
piu' categorie fra quelle previste, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica
dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni
dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque
anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano costituito
il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi
in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di
ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica
amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale
e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di
lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, con almeno cinque anni di anzianita' nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono
incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di
magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito,
senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali previste dall'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni;
i) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si
tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato
di ricerca in materie giuridiche;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si
tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di
specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di
un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che
soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
b-bis) essere di condotta incensurabile;
b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte
non idonei nel concorso per esami di cui all'art. 1, comma
1, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle
leggi vigenti.
3.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non
ammette al concorso i candidati che, per le informazioni
raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora
non si provveda alla ammissione con riserva, il
provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati
almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova
scritta.
5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti
fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono
ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti
per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo,
anche coloro che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al
relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico
1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalita'
di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme
sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio
1997, n. 127):
«Art. 16 (Scuola di specializzazione per le
professioni legali). - 1. Le scuole di specializzazione per
le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto
previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma
1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni
legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui
criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel contesto
dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art.
17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla
formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze
pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di
magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di
avvocato o notaio. L'attivita' didattica per la formazione
comune dei laureati in giurisprudenza e' svolta anche da
magistrati, avvocati e notai. Le attivita' pratiche, previo
accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi
giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato,
con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e'
fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in
giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente
all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle
scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base
degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a
decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 puo'
essere articolato sulla durata di un anno.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite,
secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle
universita', sedi di facolta' di giurisprudenza, anche
sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facolta' con insegnamenti
giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola,
e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono
in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La
votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della
formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio
di laurea e del curriculum degli studi universitari,
valutato per un massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il
Consiglio superiore della magistratura.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57):
«Art. 4 (Requisiti per il conferimento dell'incarico
di magistrato onorario). - 1. - 2. (Omissis).
3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) l'esercizio pregresso delle funzioni
giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto
previsto dal comma 2, lettera e);
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un
biennio, della professione di avvocato;
c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un
biennio, della professione di notaio;
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un
biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle
universita';
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio
di cui all'art. 7, senza che sia intervenuto il
conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio,
delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e
segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella
di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage
presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in
materie giuridiche;
i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un
biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli
istituti superiori statali.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 1037 a
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«(Omissis).
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation
EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare dei progetti,
mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria
statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione
e controllo delle componenti del Next Generation EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione
finanziaria, il rispetto dei principi europei di
tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla
realizzazione del programma Next Generation EU e dei
progetti finanziati, anche per i successivi eventuali
controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione
europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui
al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del
programma Next Generation EU per finanziare i progetti
previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1°gennaio 2021, e'
istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. Al
fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso
indisponibile nell'ambito della dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti
di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario. L'unita' di missione,
oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia
e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non
piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato
fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro
analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle
amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. A tal fine, all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro"
e' sostituita dalla seguente: "Ministero".».
 
Art. 12
Modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonche' il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unita' di personale di cui all'art. 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione sette funzionari informatici e tre funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio delle unita' di personale di cui all'art. 11, comma 3, e' la stessa per tutti gli Uffici per il processo.
2. Le modalita' di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II, numero 1.
3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attivita' giudiziaria.
 
Art. 13
Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle
linee progettuali per la giustizia del PNRR

1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di 5.410 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito:
a) 1.660 unita' complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 750 unita' complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);
c) 3.000 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l).
2. Il contingente di cui al comma 1 e' composto dai seguenti profili professionali:
a) tecnico IT senior;
b) tecnico IT junior;
c) tecnico di contabilita' senior;
d) tecnico di contabilita' junior;
e) tecnico di edilizia senior;
f) tecnico di edilizia junior;
g) tecnico statistico;
h) tecnico di amministrazione;
i) analista di organizzazione;
l) operatore di data entry.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'art. 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), e' equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), e' equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'art. 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate.
4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, puo' prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale e' stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dellostato di previsione del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Per l'art. 36 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, vedi nei riferimenti normativi all'art. 11.
- Per gli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nei
riferimenti normativi all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 13 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. - 12. (Omissis).
13. L'organo di autogoverno della magistratura
tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma
11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli
obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12,
secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto
delle dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.
Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di
autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al
riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici
della giustizia amministrativa, tenendo conto della
produttivita' e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per
gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
della giustizia ordinaria in conformita' ai criteri di cui
al primo periodo.
14. - 21. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1. - 27. (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma
188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'art. 25, comma 2,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29. - 37. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1.
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%(percento), senza computare gli appartenenti alle
categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita'
di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex
combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di
guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per
fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi
non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio
a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto
rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari
e dei corpi civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».
- Per l'art. 1, comma 1038, della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178, vedi i riferimenti normativi
all'art. 11.
 
Art. 14
Procedura straordinaria di reclutamento

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'art. 11;
e) il servizio prestato pressola Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonche' le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'art. 11 e all'art. 13, comma 2, lettera h).
2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'art. 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilita' di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;
c) per i profili di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di corte di appello, nonche', ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.
4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non puo' presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per piu' di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa puo' presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'art. 11 e di cui all'art. 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.
6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalita' o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non piu' di quattro componenti, individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita', dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale e' decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata una sola commissione che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali, formando distinte graduatorie. La prova scritta puo' essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali. Per la selezione dei candidati per l'ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e' nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che forma un'unica graduatoria per ogni profilo.
8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice e' composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonche' per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.
9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a parita' di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:
a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche', per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186;
c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali.
10. A parita' dei titoli preferenziali di cui al comma 9 del presente articolo e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate dal bando di concorso.
11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria e' individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potra' avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'art. 12, comma 1, secondo periodo.
12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, e' ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potra' essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma l, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potra' essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valutera' non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando puo' prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualita' delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneita' delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'art. 11, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede altresi', per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7.
13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

Riferimenti normativi

- La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca:
«Codice dell'ordinamento militare».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98:
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano
riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale
civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al
comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari
con allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un
magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge
sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai
dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad
alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto
di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi
previdenziali e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai
sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in
misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei
limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i
requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario, nonche' i termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento
dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato
a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
12.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo
di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
e a vice procuratore onorario.
16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
"2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si
applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo
lo stage presso gli uffici giudiziari.".
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in
ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
reca: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, reca:
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 15 febbraio 2011, reca:
«Equiparazione tra il diploma di laurea di vecchio
ordinamento in giurisprudenza al diploma di laurea di
vecchio ordinamento in scienze politiche, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1. - 2.
(Omissis).
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per
soli due anni, per una sola volta, previa positiva
valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,
effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri
definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti
possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in
sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
fascia di cui all'art. 16 della presente legge, ovvero che
sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di
assegni di ricerca di cui all'art. 22 della presente legge,
o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
4. - 9-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli
articoli precedenti sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi
unici e con provvedimento del competente organo
amministrativo negli altri casi. Questi ne da'
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne
parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, salva motivata
impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita'
all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel
rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi'
composte:
a) per i concorsi ai profili professionali di
categoria o qualifica settima e superiori: da un
consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente
generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da
due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni
di segretario sono svolte da un funzionario appartenente
alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali
territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi
puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa
amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e la sesta
qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie
oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte
da un impiegato appartenente alla settima qualifica o
categoria;
c) per le prove selettive previste dal capo terzo
del presente regolamento, relative a quei profili per il
cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e
da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente alla sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami
o per titoli ed esami possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le 1.000 unita', con
l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
inferiore a 500.
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via definitiva i
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
e documentato degli effettivi.
6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e
b), del presente articolo possono essere aggregati membri
aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali.
7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu'
sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di
vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero
da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o
categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due
impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla
settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di
settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei
comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio
nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
di servizio, sia necessario destinare a tale funzione
impiegati residenti in altra sede.».
- Per l'articolo 5 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi i riferimenti
normativi all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 50 (Ufficio per il processo). - 1. Al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo
l'art. 16-septies e' inserito il seguente:
"Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al
fine di garantire la ragionevole durata del processo,
attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed
assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione sono costituite,
presso le corti di appello e i tribunali ordinari,
strutture organizzative denominate 'ufficio per il
processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria
e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il
tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale
dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno
altresi' parte dell'ufficio per il processo costituito
presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli
articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito
presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui
agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il
Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive
competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati il numero e i criteri per
l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo
di perfezionamento di cui all'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, che possano far parte
dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore
periodo di perfezionamento per una durata non superiore a
dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e
delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in
via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita'
alla minore eta' anagrafica ed e' assicurata un'equa
ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto
delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo
decreto puo' essere attribuita ai soggetti di cui al
presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse
destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a
400 euro mensili. Il decreto fissa altresi' i requisiti per
l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in
particolare, del titolo di studio, dell'eta' e
dell'esperienza formativa.
1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento
non da' diritto ad alcun compenso e non determina
l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o
autonomo, ne' di obblighi previdenziali.
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
2. All'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "i tribunali ordinari," sono
inserite le seguenti: "gli uffici requirenti di primo e
secondo grado,";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'esito positivo dello stage, come
attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma
dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
e successive modificazioni. Costituisce altresi' titolo
idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario
lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto
mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano
i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio".».
- Per l'art. 53-ter della citata legge 27 aprile 1982,
n. 186, vedi i riferimenti normativi all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 11, del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. - 10. (Omissis).
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2017, una quota
pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e'
destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A decorrere
dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui
al terzo periodo e' destinata a fronteggiare le
imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle
connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai
programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento
dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli
uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari
stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro
straordinario; l'autorizzazione al prolungamento
dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro
straordinario e' disposta, in deroga alla normativa
vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al limite massimo, per ciascuna unita', non superiore
a 35 ore mensili. La riassegnazione prevista dal comma 10,
primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
ordinaria.
11-bis. - 21. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - 1.
2 - 3. (Omissis).
4 - 5.
6. (Omissis).
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi
all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai
concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il
candidato piu' giovane di eta'.
8. - 10. (Omissis).
11.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
recanti disposizioni in materia di delega di funzioni
riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di
supporto agli uffici giudiziari):
«Art. 1 (Delega di funzioni riguardanti l'attivita'
amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici
giudiziari). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono
delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il
suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti
l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli
uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al
personale di magistratura e al personale amministrativo
dirigenziale. Ferme le competenze del Ministro della
giustizia previste dall'art. 110 della Costituzione e
previa intesa con lo stesso, la Regione puo' subdelegare,
per il rispettivo territorio, alle province autonome di
Trento e di Bolzano le funzioni di cui al primo periodo
come precisate nei commi successivi.
2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:
a) l'organizzazione amministrativa e la gestione
giuridica ed economica del personale amministrativo,
secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
b) la messa a disposizione, la manutenzione e la
gestione degli immobili destinati a sedi di uffici
giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto
dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle
Province in materia di beni immobili;
c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e
dei servizi funzionali agli immobili necessari al
funzionamento degli uffici giudiziari.
3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i
servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati,
all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta
dei casellari giudiziari.
4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 2, puo' avvalersi dei servizi e delle strutture
delle province autonome di Trento e di Bolzano che vi
provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla
base di apposita convenzione che assicura l'adeguatezza
alle esigenze degli uffici giudiziari degli immobili
adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli standard
e gli interventi individuati negli accordi con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 7.
5. Spettano al personale amministrativo di cui al
presente articolo le attribuzioni che le norme statali
demandano al personale degli uffici giudiziari che riveste
le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza
funzionale del medesimo dai magistrati dell'ufficio. La
Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del
personale sulla base di un protocollo operativo approvato
dal Ministero della giustizia, sentiti i dirigenti degli
uffici giudiziari del distretto. Con il medesimo
procedimento, al protocollo di cui al periodo precedente
sono apportate, su iniziativa della Regione o del Ministro
della giustizia, le eventuali modifiche che si rendono
necessarie.
6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero
della giustizia istituiscono una commissione mista, con
prevalenza e presidenza della componente statale, alla
quale affidare il potere disciplinare sul personale
amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La
partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito;
le eventuali spese di missione restano a carico
dell'amministrazione di appartenenza di ciascun componente.
L'esercizio dell'azione disciplinare spetta alle direzioni
generali del Ministero della giustizia interessate.
7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto
dall'art. 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 155, stipulano appositi accordi a
carattere pluriennale con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli
uffici giudiziari interessati e in coerenza con i programmi
annuali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240, volti a individuare gli standard e i
parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni
delegate a condizione dell'invarianza degli oneri per il
bilancio dello Stato, anche ai fini della quantificazione
degli oneri finanziari, con particolare riguardo a:
a) le dotazioni organiche del personale
amministrativo degli uffici giudiziari del distretto;
b) gli standard di funzionalita', sotto il profilo
quantitativo e qualitativo, da assicurare con riguardo ai
servizi, alle attrezzature e agli arredi;
c) gli interventi da realizzare con riferimento
agli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari del
distretto secondo quanto previsto dal comma 13.
8. Il personale a tempo indeterminato in servizio a
qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del
presente articolo presso gli uffici giudiziari del
distretto e' inquadrato nel ruolo del personale della
Regione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza se diversa dall'amministrazione della
giustizia, con l'applicazione del contratto collettivo
vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non
eserciti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, il diritto di opzione per
rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di
appartenenza. Per i due anni successivi alla data di
inquadramento nei ruoli regionali, ad una aliquota del
personale trasferito non superiore al venti per cento del
totale viene garantito il diritto di precedenza nei
concorsi pubblici e nei processi di mobilita' attivati sul
territorio nazionale dall'amministrazione della giustizia.
La Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di
lavoro a tempo determinato. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e'
definita d'intesa tra la Regione e i Ministeri competenti,
previa concertazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale amministrativo
interessato, la tabella di equiparazione per
l'inquadramento del personale. Dal 1° gennaio 2017 e fino
alla decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel
ruolo regionale, il personale e' messo a disposizione, per
l'esercizio delle funzioni delegate, della Regione, che
provvede al rimborso alle amministrazioni di appartenenza
degli oneri sostenuti.
9. Al personale trasferito e' assicurato il rispetto
della posizione di inquadramento giuridico e del
trattamento economico fondamentale in godimento con
riferimento alle sole voci fisse e continuative, non
correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di
provenienza. L'eventuale differenza tra quest'ultimo e
quello previsto dal contratto collettivo regionale e'
conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Il
servizio prestato nei ruoli di provenienza e' considerato
utile agli effetti giuridici e della progressione
economica; e' conservata l'eventuale retribuzione
individuale di anzianita' nella misura in godimento
all'atto del passaggio.
10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi
del comma 8, chiede di non essere inquadrato nei ruoli
della Regione, qualora in posizione di comando, e'
restituito all'amministrazione di appartenenza entro
sessanta giorni.
11. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della
Regione del personale amministrativo a tempo indeterminato
in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari
del distretto, le vigenti dotazioni organiche delle
amministrazioni di appartenenza sono conseguentemente
ridotte in misura corrispondente alle unita' di personale
trasferito che non abbia esercitato il diritto di opzione
nel termine previsto dal comma 8.
12. Le attrezzature, gli arredi e i beni mobili
strumentali all'esercizio delle funzioni delegate sono
trasferiti alla Regione con le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n.
115. La Regione subentra nei contratti in corso relativi
alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 fino
alla rispettiva scadenza. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla
comunicazione da parte del Ministero di apposito atto
ricognitivo dei contratti nei quali subentra la Regione, la
stessa provvede al rimborso all'amministrazione della
giustizia degli oneri sostenuti.
13. Gli immobili di proprieta' dello Stato adibiti a
sedi di uffici giudiziari, anche destinati per l'esercizio
delle funzioni dei giudici di pace, sono trasferiti alle
Province con le modalita' previste dal medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 con vincolo di
destinazione per lo svolgimento delle funzioni considerate
da questo articolo. Sono a carico delle Province gli oneri
relativi alla manutenzione straordinaria, alle
ristrutturazioni nonche' agli ampliamenti concernenti i
predetti immobili. Ferma restando la titolarita' della
Provincia autonoma di Trento degli immobili adibiti a sedi
di uffici giudiziari gia' trasferiti in proprieta' alla
stessa antecedentemente alla data di entrata in vigore di
questo articolo, sono a carico della medesima Provincia gli
oneri previsti dal periodo precedente. In caso di
estinzione della delega resta ferma la retrocessione allo
Stato, senza corrispettivo, degli immobili trasferiti per
effetto del presente decreto, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano all'atto di adozione del
provvedimento di estinzione.
14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate
con il presente articolo, la Regione e le Province
applicano le normative regionali e provinciali secondo
quanto previsto dallo Statuto e dalle relative norme di
attuazione.
15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1
sono assunti in capo alla Regione ovvero, in caso di
subdelega, alle Province autonome, mediante scomputo dal
contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto
dall'art. 79 dello Statuto e dall'art. 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti
dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. I predetti oneri sono ripartiti tra la Regione e le
Province mediante l'accordo previsto dall'art. 1, comma
410, della legge n. 190 del 2014 e dall'art. 79, comma
4-bis, dello Statuto. La disciplina prevista da questo
comma si applica anche con riferimento agli oneri assunti
dalle Province ai sensi del comma 13 nonche' con riguardo
agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui ai
commi 8 e 12.
16. In sede di prima applicazione del presente
decreto, l'onere finanziario e' determinato in misura
corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato
per la medesima funzione nel triennio 2013-2015. Tenuto
conto degli accordi di cui al comma 7, i predetti oneri
sono aggiornati mediante intese tra la Regione, le
Province, il Ministero della giustizia e il Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base della variazione
delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul
bilancio dello Stato. Ai fini della neutralita' per il
bilancio dello Stato, la dotazione finanziaria del
Ministero della giustizia sara' ridotta in misura
corrispondente all'onere individuato e posto a carico della
regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di
Trento e di Bolzano sia in sede di prima applicazione sia
in sede di aggiornamento mediante intese sulla base della
variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e
penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la
riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa
interessati.
17. Gli oneri di cui ai commi 15 e 16 comprendono
anche quelli relativi alle spese obbligatorie di cui
all'art. 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, quantificati con riferimento all'intera annualita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 secondo
comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego):
«Art. 3. - 1. L'accertamento della conoscenza delle
lingue italiana e tedesca e' affidato ad una o piu'
commissioni nominate con decreto del commissario del
Governo, d'intesa con il presidente della giunta
provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa
giunta.
2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui
al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri
per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle
due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui
all'art. 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle
prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative
segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia.
3. Resta ferma la facolta' di nominare nelle
commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o
pubblici impiegati in posizione di comando.
4. Tutti i commissari devono avere eccellente
conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari
devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.
5. Il Commissario del Governo puo' consultare
l'elenco in formato digitale dei candidati e delle
candidate che hanno superato l'esame.
6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata,
in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso
al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica
indicati all'art. 4, comma 3, con prova scritta e
colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o piu'
commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico
ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai
sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
I criteri disciplinanti le modalita' di svolgimento delle
prove nonche' l'organizzazione delle commissioni d'esame
sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
8. La commissione sara' assistita da personale di
segreteria preferibilmente appartenente al gruppo
linguistico ladino, nominato con le modalita' di cui al
comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata
conoscenza della lingua ladina.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua
ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione
del secondo comma dell'art. 17.
9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue
italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono
ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza
della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui
all'art. 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono
rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento
della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui
all'art. 4 si orientano altresi' al Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono
seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta
provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della
certificazione di conoscenza di una sola lingua,
l'attestazione di cui all'art. 4 e' attribuita all'esito di
un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.
9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e i titoli di studio universitari di primo o di
secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una
scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una
universita' statale o non statale legalmente riconosciuta
di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di
livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo
comma, n. 4).
9-quater. I titoli di studio universitari di primo o
di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori,
se conseguiti rispettivamente in una universita' statale o
non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed
in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di
livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo
comma, n. 4).
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e
9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di
studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi
formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia
l'italiano o il tedesco.
9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e
9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di
primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea,
la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove
ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e
9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
9-septies. I titoli di studio universitari di primo o
di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori
costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue
corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente
articolo e all'art. 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una
universita' statale o non statale legalmente riconosciuta
di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito in istituzioni scolastiche delle localita'
ladine della provincia di Bolzano e a fronte di
un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle
localita' ladine.».
«Art. 4. - (Omissis). Le commissioni rilasciano
attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai
titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico
impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie
comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue, e cioe':
1) licenza di scuola elementare ovvero livello di
competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue;
2) diploma di istruzione secondaria di primo grado
ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo
di riferimento per la conoscenza delle lingue;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue;
4) diploma di laurea ovvero livello di competenza
C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue.
(Omissis).».
- Per l'art. 1, commi da 1037 a 1050, della legge
citata 30 dicembre 2020, n. 178, vedi i riferimenti
normativi all'art. 11.
 
Art. 15
Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea

1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessita' di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui e' situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potra' essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non puo' in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.
3. Per la Giustizia ordinaria, e' fatta salva la mobilita' per compensazione, in condizioni di piena neutralita' finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. -13. (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. - 138. (Omissis).».
 
Art. 16
Attivita' di formazione

1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinato all'ufficio per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.
2. Per il personale di cui all'art. 11, comma 3, assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto e' assicurata la formazione, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1.

Riferimenti normativi

- Per la legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi da 1037
a 1050, vedi i riferimenti normativi all'art. 11.
 
Art. 17
Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e
delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato

1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalita' necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorita' nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.
3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attivita' lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, ove necessario anche in modalita' da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.
4. Le attivita' di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.
5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalita' del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'art. 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 e' su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.
7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1, recante il codice del processo amministrativo:
1) dopo l'art. 72 e' inserito il seguente:
«Art. 72-bis. - (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione) - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non e' possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se e' concesso il rinvio, la trattazione del ricorso e' fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.
2. Se e' possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessita' della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa e' decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non e' definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione e' adottata con sentenza in forma semplificata»;
2) all'art. 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio e' disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio»;
3) all'art. 79, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interruzione del processo e' immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato alle parti costituite a cura della segreteria»;
4) all'art. 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza e' fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni»;
5) all'art. 82, comma 1, la parola: «centottanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»;
6) all'art. 87, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo»;
b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo:
1) all'art. 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ricorso straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;
2) nel titolo IV, dopo l'art. 13-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 13-quater. - (Trattazione da remoto) - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese»;
3) all'art. 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 16 di cui all'allegato
2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo):
«Art. 16 (Misure straordinarie per la riduzione
dell'arretrato e per l'incentivazione della produttivita').
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del presidente del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa previa delibera dello stesso
Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili
nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati,
misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per
l'incentivazione della produttivita'.».
- Si riporta il testo degli articoli 112, 113, 114,
115, 116 e 117 di cui all'allegato 1 del citato decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art. 112 (Disposizioni generali sul giudizio di
ottemperanza). - 1. I provvedimenti del giudice
amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica
amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per
conseguire l'attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo
passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri
provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli
altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice
ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo
della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto
riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli
altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia
previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere
l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione
di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento
dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi,
per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo' essere proposta, anche in unico grado dinanzi
al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al
pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi
maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza,
nonche' azione di risarcimento dei danni connessi
all'impossibilita' o comunque alla mancata esecuzione in
forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla
sua violazione o elusione.
4.
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere
proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine
alle modalita' di ottemperanza.».
«Art. 113 (Giudice dell'ottemperanza). - 1. Il
ricorso si propone, nel caso di cui all'art. 112, comma 2,
lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento
della cui ottemperanza si tratta; la competenza e' del
tribunale amministrativo regionale anche per i suoi
provvedimenti confermati in appello con motivazione che
abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei
provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'art. 112, comma 2, lettere c),
d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che
ha emesso la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza.».
«Art. 114 (Procedimento). - 1. L'azione si propone,
anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla
pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui
ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il
decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della
sentenza.
2. Unitamente al ricorso e' depositato in copia
autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza,
con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative
modalita', anche mediante la determinazione del contenuto
del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello
stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione
o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate
in giudicato o di altri provvedimenti, determina le
modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti
emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza,
tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se
non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta
di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione
costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza
aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la
penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal
giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di
pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta
penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua
quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il
giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative
all'ottemperanza, nonche', tra le parti nei cui confronti
si e' formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti
del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario
ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al
giudice dell'ottemperanza, reclamo, che e' depositato,
previa notifica ai controinteressati, nel termine di
sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice
dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai
terzi estranei al giudicato ai sensi dell'art. 29, con il
rito ordinario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'art.
112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle
modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del
commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si
applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti
giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni
sono quelli previsti nel Libro III.».
«Art. 115 (Titolo esecutivo e rilascio di estratto
del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva). -
1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono
titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in
forma esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo
che dispongono il pagamento di somme di denaro
costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme
disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e
per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al
presente Titolo non e' necessaria l'apposizione della
formula esecutiva.».
«Art. 116 (Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi). - 1. Contro le determinazioni e contro il
silenzio sulle istanze di accesso ai documenti
amministrativi, nonche' per la tutela del diritto di
accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di
trasparenza il ricorso e' proposto entro trenta giorni
dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione
all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si
applica l'art. 49. Il termine per la proposizione di
ricorsi incidentali o motivi aggiunti e' di trenta giorni.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di
accesso e' connessa, il ricorso di cui al comma 1 puo'
essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
della sezione cui e' assegnato il ricorso principale,
previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali
controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza
separatamente dal giudizio principale, ovvero con la
sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai giudizi di impugnazione.».
«Art. 117 (Ricorsi avverso il silenzio). - 1. Il
ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa
diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad
almeno un controinteressato nel termine di cui all'art. 31,
comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma
semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il
giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un
termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad
acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o
successivamente su istanza della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative
all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi
comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il
provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto
della controversia, questo puo' essere impugnato anche con
motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il
nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale
rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi
dell'art. 30, comma 4, e' proposta congiuntamente a quella
di cui al presente articolo, il giudice puo' definire con
il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare
con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6,
si applicano anche ai giudizi di impugnazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 73, 79, 80, 82 e
87 di cui all'allegato 1 al citato decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, come modificati dalla presente legge:
«Art. 73 (Udienza di discussione). - 1. Le parti
possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi
prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e
presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove
memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti
giorni liberi.
1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su
istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo.
Il rinvio della trattazione della causa e' disposto solo
per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di
udienza, ovvero, se il rinvio e' disposto fuori udienza,
nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.
2. Nell'udienza le parti possono discutere
sinteticamente.
3. Se ritiene di porre a fondamento della sua
decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la
indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione
emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva
quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine
non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.».
«Art. 79 (Sospensione e interruzione del processo). -
1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice
di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto
dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle
disposizioni del codice di procedura civile. L'interruzione
del processo e' immediatamente dichiarata dal presidente
con decreto; il decreto e' comunicato alle parti costituite
a cura della segreteria.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi
dell'art. 295 del codice di procedura civile sono
appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.».
«Art. 80 (Prosecuzione o riassunzione del processo
sospeso o interrotto). - 1. In caso di sospensione del
giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata
istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla
comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della
sospensione.
2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei
cui confronti si e' verificato l'evento interruttivo
presenta nuova istanza di fissazione di udienza.
3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma
2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte
piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le
altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla
conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita
mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione
del giudizio il presidente puo' disporre istruttoria per
accertare la persistenza delle ragioni che le hanno
determinate e l'udienza e' fissata d'ufficio trascorsi tre
mesi dalla cessazione di tali ragioni.».
«Art. 82 (Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali).
- 1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito
del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite
apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere al
ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di
udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la
procura di cui all'art. 24 e dal suo difensore, entro
centoventi giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In
difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato
perento.
2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e'
comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza
di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora il
ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio
difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti e'
dichiarato perento dal presidente del collegio con
decreto.».
«Art. 87 (Udienze pubbliche e procedimenti in camera
di consiglio). - 1. Le udienze sono pubbliche a pena di
nullita', salvo quanto previsto dal comma 2, ma il
presidente del collegio puo' disporre che si svolgano a
porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello
Stato, di ordine pubblico o di buon costume.
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si
trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi
all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti
amministrativi e di violazione degli obblighi di
trasparenza amministrativa;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che
pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione
dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto
disposto dall'art. 116, comma 1, tutti i termini
processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo
ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per
la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio
e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al
trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di
costituzione delle parti intimate. Nella camera di
consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce
motivo di nullita' della decisione.
4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo
smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di
consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta
eccezione per l'ultimo periodo.».
- Si riporta il testo degli articoli 73, 79, 80 di cui
all'allegato 2 al citato decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Processo telematico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in
materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale
forense, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa e le associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative, che si esprimono nel termine
perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema
di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione
e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo
amministrativo telematico, anche relativamente ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi
incluso il procedimento per ricorso straordinario, nonche'
lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e
adunanze. Il decreto si applica a partire dalla data nello
stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico e fino alla data del
30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle
nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi
regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative
della sperimentazione e' demandata agli organi della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto
nel predetto decreto.
1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto,
tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di
attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o
secondo grado dal 1°gennaio 2017 sono eseguiti con
modalita' telematiche, secondo quanto disciplinato nel
decreto di cui al comma 1.
1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei
ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione
possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti,
mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai
domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.
Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla
PEC del domiciliatario.».
«Art. 14 (Commissione per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato). - 1. Presso il Consiglio di Stato, il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e
relative sezioni staccate e' istituita una commissione per
l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato, composta da due magistrati amministrativi,
designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume
le funzioni di presidente della commissione, e da un
avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli
avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun
componente sono designati uno o piu' membri supplenti.
Esercita le funzioni di segretario un impiegato di
segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai
componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese. I
verbali e i provvedimenti della commissione sono
sottoscritti con firma digitale del presidente e del
segretario. Le sedute della commissione si tengono con
strumenti di collegamento da remoto. Si da' atto nel
verbale della seduta delle modalita' con cui si accerta
l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera
volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione
dei dati personali.».
 
Art. 17 bis

Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della
magistratura

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Scuola superiore della magistratura) - 1. E' istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
3. La Scuola e' un ente autonomo, con personalita' giuridica di diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalita' la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unita'.
5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia e' scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che e' tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, puo' richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia e' subordinata al parere favorevole della Scuola.
6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.
7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato e' a carico della Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e' individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo»;
b) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «nomina il segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il vice segretario generale»;
c) all'art. 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa e' concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382»;
d) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Trattamento economico) - 1. Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.
2. La misura dell'indennita' di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione»;
e) all'art. 12, comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonche' tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno»;
f) all'art. 17-ter:
1) al comma 3, le parole: «, per il quale non sono corrisposti indennita' o compensi aggiuntivi,» sono soppresse;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e' corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Funzioni, durata e trattamento economico»;
g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis e' aggiunta la seguente:
«Sezione IV-ter - IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Art. 17-quater. - (Vice segretario generale) - 1. Il vice segretario generale della Scuola:
a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;
b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;
c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
Art. 17-quinquies. - (Funzioni, durata e trattamento economico) - 1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalita', ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l'art. 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.
2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.
3. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e puo' essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.
4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e' corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui»;
h) all'art. 37, comma 2, dopo le parole: «Ministero della giustizia,» sono inserite le seguenti: «i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 12, 17-ter e
37 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
(Istituzione della Scuola superiore della magistratura,
nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione
degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato
direttivo e' composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto
e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei
docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee
programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro della giustizia, il
programma annuale dell'attivita' didattica; approva la
relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia
e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i
docenti delle singole sessioni formative, determina i
criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede
alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di
settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita';
nomina il segretario generale e il vice segretario
generale; vigila sul corretto andamento della Scuola;
approva il bilancio di previsione e il bilancio
consuntivo.».
«Art. 6 (Nomina). - 1. Fanno parte del comitato
direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra
magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito
almeno la terza valutazione di professionalita', tre fra
professori universitari, anche in quiescenza, e due fra
avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno
dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio
superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati
e di un professore universitario, e dal Ministro della
giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori
universitari e di due avvocati.
2. I magistrati ancora in servizio nominati nel
comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico
della magistratura per tutta la durata dell'incarico
ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero
parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura
determinata dal Consiglio superiore della magistratura.
2-bis. I professori universitari ancora in servizio
nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in
aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato,
l'aspettativa e' concessa dal rettore. Il periodo
dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione di
carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di
quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si
applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
3. I componenti del comitato direttivo sono nominati
per un periodo di quattro anni; essi non possono essere
immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle
commissioni di concorso per magistrato ordinario.
4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o
per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.».
«Art. 12 (Funzioni). - 1. I componenti del comitato
direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di
settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso
comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma
annuale delle attivita' didattiche, da sottoporre al
comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee
programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio
superiore della magistratura e dal Ministro della
giustizia, nonche' delle proposte pervenute dal Consiglio
nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale
dell'attivita' didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di
ciascuna sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere
l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione,
utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la
proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto
agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle
sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di
sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando,
all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
g-bis) l'individuazione di esperti formatori,
scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con
adeguata qualificazione professionale ed esperienza
organizzativa e formativa, nonche' tra altri esperti
qualificati, per i compiti previsti dal regolamento
interno.».
«Art. 17-ter (Funzioni, durata e trattamento
economico). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario
generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra
i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari
devono aver conseguito la quarta valutazione di
professionalita'. Al segretario generale si applica l'art.
6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far
parte delle commissioni di concorso per magistrato
ordinario, e 4.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni
durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal
ruolo organico della magistratura. L'attribuzione
dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non
magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in
organico lasciata vacante nell'amministrazione di
provenienza.
3. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola
volta per un periodo massimo di due anni e puo' essere
revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato
adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di
grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi
stabiliti dal comitato stesso.
3-bis. Al segretario generale, se magistrato
ordinario collocato fuori dal ruolo organico della
magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art.
58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte
delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, e' corrisposto un trattamento economico
accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura
di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014. n. 89.».
«Art. 37 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
finanziari conseguenti alla applicazione del presente
decreto, con esclusione dell'art. 1, comma 4, si provvede
mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. All'attuazione della disposizione di cui all'art.
1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero
della giustizia, i cui oneri, limitatamente al trattamento
economico fondamentale, restano a carico della stessa
amministrazione, all'uopo utilizzando le risorse
finanziarie a tale scopo gia' destinate e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 17 ter
Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 31, comma 1, le parole: «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2021»;
b) all'art. 32, comma 1, secondo periodo, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;
c) all'art. 32, comma 5, al primo periodo, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025» e il secondo periodo e' soppresso;
d) all'art. 33, comma 2, le parole: «dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 33 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Indennita' spettante ai magistrati onorari
in servizio). - 1. Per la liquidazione delle indennita'
dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale
e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, sino al 31 dicembre 2021, i criteri previsti
dalle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 21
novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'art. 4
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i
giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori
onorari.
2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla
scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati
onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta
con le modalita' di cui al comma 3, le indennita' spettano
in conformita' alla complessiva disciplina di cui all'art.
23, sostituendo l'importo dell'indennita' lorda annuale in
misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato
art. 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma
l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel
predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall'art. 1,
comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a
tre, invece che a due, giorni a settimana.
3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per
il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al
capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima della
scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il termine di cui al presente
comma e' perentorio. Relativamente all'ufficio del giudice
di pace l'istanza e' presentata al presidente del tribunale
nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio
trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le
istanze ricevute.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la
liquidazione delle indennita' dovute ai magistrati onorari
di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza
del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le disposizioni del Capo IX.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e
fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di
cui all'art. 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si
applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla
scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.».
«Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). -
1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai
magistrati onorari immessi nel servizio onorario
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei capi
da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio
alla medesima data per quanto non previsto dalle
disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui
al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto si applicano
tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso
fatto salvo quanto disposto dall'art. 31, commi 2 e 3.
2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei
vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
all'art. 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i
magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al
predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati,
con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
all'art. 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che
quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in
pianta organica, anche con riferimento all'individuazione
prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il
decreto di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, e'
disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i
magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito
l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero
sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso
distretto.
3. Le disposizioni dell'art. 27 entrano in vigore il
31 ottobre 2025.
4. Le disposizioni dell'art. 28 entrano in vigore il
31 ottobre 2025.
5. A decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di
espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di
pace a norma dell'art. 27 si applicano le disposizioni,
anche regolamentari, in materia di processo civile
telematico per i procedimenti di competenza del tribunale
vigenti alla medesima data.
6. Ai fini del computo di cui all'art. 4, comma 2,
lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni
giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di
cui al presente comma si applica anche ai fini del computo
di cui all'art. 18, comma 2.
7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta
la delibera di cui all'art. 6, comma 1, entro sei mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Ministro della
giustizia di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo.
8. L'incarico dei magistrati onorari nominati
successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in
vigore del presente decreto ha durata quadriennale con
decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei
magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 28
aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di
tribunale in servizio a tale data possono essere destinati
in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un
ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano
servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'art. 14 e
con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel
corso del periodo di supplenza o di applicazione la
liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai
criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
svolti.
10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'art. 3, comma 1, secondo
periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Consiglio superiore della magistratura
adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'art. 6, comma
1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i
posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche
degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni
numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e
dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei
confronti di magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta
data.
12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono
essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di
magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto per fatti commessi prima della
medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano
le disposizioni di cui all'art. 21, commi da 3 a 10.».
«Art. 33 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies,
42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
c) l'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51.
2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n.
374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
 
Art. 17 quater
Principio di parita' di genere

1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilita' e le progressioni di carriera, nonche' tutte le altre modalita' di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parita' di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.
 
Art. 17 quinquies

Assunzione di personale presso il Ministero della transizione
ecologica

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica, attivita' di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attivita' svolta.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica e' incrementata di 155 unita' di personale dell'Area III.
4. Al comma 317 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026», le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030»;
b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno 2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Riferimenti normativi

- La legge 4 novembre 2016, n. 204 «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015», e'
pubblicata nella Gazz. Uff. n. 263 del 10 novembre 2016.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76:
«Art. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure
per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di
formazione iniziale). - 1. Al fine di ridurre i tempi di
reclutamento del personale, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19
giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di
svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale
non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta
e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali
e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3,
comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019,
n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio
finale.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
della partecipazione alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale delle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in
scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti del
possesso del titolo di laurea magistrale in scienze
storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
antropologia culturale ed etnologia (LM01).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di
partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le
modalita' previste dall'art. 247, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove
necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita',
assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle
prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado
di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto le
amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non
sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera
b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata
svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di
valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c),
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e
riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i
termini di partecipazione, nonche', per le procedure
relative al reclutamento di personale non dirigenziale,
l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale
prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al permanere dello stato di
emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta
e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato
previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez
PA. Il reclutamento e' effettuato mediante procedura
concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando
comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una
fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza
professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive
fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti
a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il
Dipartimento della funzione pubblica puo' avvalersi delle
misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli
34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. L'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per
le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui
bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, volte all'assunzione di personale con
qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi
selettive un corso di formazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,
dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando stesso,
senza necessita' di riaprire i termini di partecipazione e
garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra
i partecipanti. Resta ferma l'attivita' gia' espletata, i
cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria
finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'art. 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si
applicano alle procedure di reclutamento del personale in
regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto
previsto al comma 11-bis.
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento
delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche
ai sensi dell'art. 19, comma 2, del testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee
guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
10. All'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione
della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna».
10-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per
l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di
Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari
che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono
dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati
nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta
qualifica essi svolgono, nell'ufficio o reparto di
assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
mesi, secondo le modalita' previste in applicazione del
decreto di cui al comma 6 del citato art. 4 del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del
terzo periodo del comma 4 del medesimo art. 4.
11. All'art. 1, comma 925, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle
pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile
2021».
11-bis. All'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con
equiparazione» fino a: «F1,» sono soppresse e la parola:
«219.436» e' sostituita dalla seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo
profilo professionale, di cui al secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento
del personale, le autorita' amministrative indipendenti,
inclusi gli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 2 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono
prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
modalita' semplificate di svolgimento delle prove
ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle modalita'
indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 317, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
presente legge:
«317. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva
riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di
assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo
in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento
nell'anno 2026, fino al 20 per cento nell'anno 2027, fino
al 50 per cento nell'anno 2028, fino al 70 per cento
nell'anno 2029 e del 100 per cento nell'anno 2030, avendo
come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per
le medesime attivita', nell'anno 2018. I bandi per le
procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando
l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito
della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dalle
assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di
spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro
14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai
sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo
svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per
l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali
sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di
beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.».
- Si riporta l'art. 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«(Omissis). - 503. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero
delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al
fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di
diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo
settore della SOGESID Spa.
(Omissis).».
 
Art. 17 sexies
Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero
della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.
2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 e' prorogato al 31 luglio 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 8, comma 1, del decreto legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, a struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.».
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300:
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di
coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti
degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.».
 
Art. 17 septies
Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di
personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza
funzionale del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri

1. Il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unita' di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unita' di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del Ministero della transizione ecologica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 800, comma 1, il numero: «4.207» e' sostituito dal seguente: «4.204»;
b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: «1.131» e' sostituito dal seguente: «1.128»;
c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: «1.108» e' sostituito dal seguente: «1.105»;
d) all'art. 174-bis:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale»;
2) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
«2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 174-bis e 800 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare). - 1.
L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia
di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque,
nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola
in:
a) Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
tramite il comandante generale, per i compiti militari, e
la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal
Ministro della transizione ecologica, fatta salva la
dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri
per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione
ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni
riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali si avvale del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle
funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata
che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
di controllo nei confronti dei comandi dipendenti,
collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di
divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale.
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte
dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio
n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre
2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle
dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I
medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione
di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la
transizione ecologica e Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a),
dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela
forestale e il Comando carabinieri per la tutela della
biodiversita' e dei parchi.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di
concerto con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali
del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie
riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della
transizione ecologica e delle politiche agricole,
alimentari e forestali.».
«Art. 800 (Consistenze organiche complessive
dell'Arma dei carabinieri). - 1. La consistenza organica
degli ufficiali in servizio permanente e' di 4.204 unita'.
2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' di
30.956 unita'.
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti
e' di 21.701 unita'.
4. La consistenza organica del ruolo appuntati e
carabinieri e' di 60.617 unita'.
5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri
e' prevista nella sezione III del capo VI del presente
titolo.
5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo
possono essere rideterminate con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, fermo restando il volume organico
complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al
piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di
economicita' dell'azione amministrativa.».
 
Art. 17 octies

Misure di accelerazione delle attivita' dei commissari in materia
ambientale

1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al primo periodo, le parole: «e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario» e il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del quadro economico degli interventi cosi' come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario».
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni commissario e' istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unita'.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le modalita' semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.
4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al comma 2 e' costituito, fino a un massimo di cinquanta unita' e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dott. commercialista, avvocato, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. All'art. 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato art. 20,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato art. 20».
7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il prefetto di Brescia e' nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. Il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle societa' controllate da amministrazioni dello Stato, nonche' dei soggetti privati da individuare con le procedure di cui all'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, e' pari a quello indicato dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga le funzioni di stazione appaltante e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonche' le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario straordinario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unita' di personale non dirigenziale reclutato con le modalita' di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.
8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 10, comma 2-ter, del decreto legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - (Omissis).
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel
presente articolo, il Presidente della regione puo'
delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla
base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente
della regione con i medesimi poteri e le deroghe previsti
per il commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di
societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle
stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di
svolgimento dello stesso. Al soggetto attuatore, scelto
anche fra estranei alla pubblica amministrazione, e'
corrisposto un compenso determinato nella misura e con le
modalita' di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del
quadro economico degli interventi cosi' come risultante dai
sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.
Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un
dipendente di una pubblica amministrazione, e' collocato
fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra
analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile
per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero
di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziari.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 15, comma 3, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta l'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«(Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta l'art. 4-ter del decreto legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-ter (Misure urgenti per accelerare
l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati
di interesse nazionale). - 1. Al fine di accelerare la
progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e
riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di
interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il
risarcimento del danno ambientale a favore
dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale
di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in
giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita'
di cui al presente comma. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato
ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad
eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del
citato art. 20, e sono individuati le attivita' del
commissario, nel limite delle risorse acquisite, le
relative modalita' di utilizzo nonche' il compenso del
commissario stesso, determinato ai sensi dell'art. 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la
progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa
in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse
nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo'
nominare un commissario straordinario delegato ai sensi
dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo
periodo, del citato art. 20. Il compenso del commissario di
cui al presente comma e' determinato ai sensi dell'art. 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma e' istituita una contabilita' speciale nella
quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la
caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del
predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi
progettuali, la predisposizione dei bandi di gara,
l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per
la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori,
la relativa contabilita' e il collaudo, promuovendo anche
le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione
degli interventi, i commissari sono autorizzati ad
avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di societa'
specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici
delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.».
- Si riporta l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 2003, n. 15, S.O.:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 17 novies
Inviato speciale per il cambiamento climatico

1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico e' fissata nei limiti di cui all'art. 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e' collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale previsti dalla normativa vigente.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblichep, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
-(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
(Omissis).».
 
Art. 17 decies
Consiglio di amministrazione dell'ENEA

1. All'art. 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».
2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 37, comma 6, della legge 23 luglio
2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA). -(Omissis).
6. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque
componenti, incluso il presidente, e' nominato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i
componenti sono scelti tra persone con elevata e
documentata qualificazione tecnica, scientifica o
gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 6, comma 2, del decreto legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali).
-(Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 17 undecies
Regime transitorio in materia di VIA

1. L'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'art. 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.
2. All'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «numero massimo di quaranta unita',» sono inserite le seguenti: «inclusi il presidente e il segretario,» e dopo le parole: «delle amministrazioni statali e regionali,» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni universitarie,»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'art. 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5»;
b) al comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 31, comma 6, del decreto legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 31 (Semplificazione per gli impianti di
accumulo e fotovoltaici e individuazione delle
infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna).
-(Omissis).
6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e'
aggiunto, in fine, il seguente punto: «- impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con
potenza complessiva superiore a 10 MW.».
- Si riporta l'allegato II alla parte seconda,
paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96:
«Allegati alla Parte Seconda
Allegato II - Progetti di competenza statale
2) Installazioni relative a:
(Omissis).
impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.».
- Si riporta l'art. 8, commi 2-bis e 5 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). -(Omissis).
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto
periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente
della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si
applica l'art. 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. I componenti nominati nella
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a
tempo pieno e non possono far parte della Commissione di
cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui all'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso
dei medesimi requisiti di cui al comma 2-bis. I componenti
della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica
cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle
riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto,
anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera
con le modalita' previste dall'art. 20, dall'art. 21,
dall'art. 23, dall'art. 24, dall'art. 25, commi 1, 2-bis,
2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'art. 27, del presente
decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel
corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica
fino al termine dello stesso e non possono essere
rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono
soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso
di cui al comma 5.
(Omissis).
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti, in misura
complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe
di cui all'art. 33 del presente decreto, versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente,
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a
seguito dell'adozione del provvedimento finale, fermo
restando che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
carico all'amministrazione di appartenenza. Per i
componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si
applicano i compensi previsti per i membri della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale,
nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del
presente comma.».
 
Art. 17 duodecies
Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

1. All'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Lo scopo statutario e'» sono inserite le seguenti: «la progettazione nonche'» e dopo le parole: «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;
2) al terzo periodo, le parole: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»;
b) al comma 2-bis, le parole: «sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'art. 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992»;
d) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
e) dopo il comma 12-bis e' aggiunto il seguente:
«12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennita' espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
"Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Societa'
e' iscritta di diritto nell'elenco di cui all'art. 192,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel
rispetto della normativa in materia di societa' per azioni
e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante
testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 nonche'
delle opere finanziate interamente, anche connesse e di
contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla
base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', di intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con le Regioni interessate, e
approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri
o dell'autorita' politica delegata allo sport adottato
entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la Societa' opera in
coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e
con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo,
relativamente alla predisposizione del piano degli
interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla
localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e
sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di
ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione
dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa
copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano
le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
nominare uno o piu' commissari straordinari dotati dei
poteri e delle funzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono
stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore
a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare
o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'art. 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 145, comma
33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'art.
2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui
all'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'art. 9, comma 1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come "Olimpiadi Milano Cortina 2026".
12-bis. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter Alle controversie relative all'approvazione dei
piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'art. 125 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
 
Art. 17 terdecies
Personale del CONI

1. All'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti: «e ai sensi del comma 4»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonche' dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.a. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, e' inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificita' delle relative professionalita'. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalita' per il reclutamento, attraverso una o piu' procedure concorsuali da concludere entro il 31 dicembre 2021, del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'art. 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalita' semplificate ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti rispetto alle professionalita' di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici».

Riferimenti normativi

-- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 29 gennaio
2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43,
come modificato dalla presente legge:
(Omissis).
3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il
completamento della pianta organica del CONI avviene
mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e ai
sensi del comma 4 e il 50 per cento dei posti messi a
concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali
dirigenziale e non dirigenziale, e' riservato al personale
dipendente a tempo indeterminato della societa' Sport e
Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si trova collocato in posizione di
avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi
di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma
conserva il trattamento economico complessivo attuale ove
piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo
inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante
assegno personale non riassorbibile.
4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito
dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard
di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico
internazionale nonche' dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138,
e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280,
determina l'articolazione della propria dotazione organica
nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di
Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello
dirigenziale, e' inquadrato tenuto conto delle attribuzioni
previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei
compiti svolti e della specificita' delle relative
professionalita'. Con il medesimo atto sono stabiliti i
criteri e le modalita' per il reclutamento, attraverso una
o piu' procedure concorsuali da concludere entro il 31
dicembre 2021, del personale di cui al comma 3, per le
singole qualifiche professionali, incluso il contingente di
personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di
cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilita' di
cui all'art. 30, comma 2-bis, del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' a ogni altra procedura
per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove
concorsuali possono svolgersi con modalita' semplificate ai
sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti
rispetto alle professionalita' di necessaria acquisizione e
nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si
applica il contratto collettivo nazionale del personale,
dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni
centrali-sezione enti pubblici non economici.
(Omissis).».
 
Art. 18
Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
 
Art. 18 bis
Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
 
Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.