IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013; Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio»; Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) e' articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato; Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonche' i soggetti attuatori, ove gia' individuati; Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»; Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Considerate le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione delle risorse FSC assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34 del 2019; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e 242, che, al fine di contrastare gli effetti emergenziali della pandemia, consentono di ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle risorse FSC rivenienti dalla ricognizione di cui al precedente alinea; Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 42, che ha preso atto della riprogrammazione della Regione Lombardia dell'importo di complessivi 16,30 milioni di euro, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e ha disposto la nuova assegnazione alla medesima Regione di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare di 362,00 milioni di euro delle riprogrammazioni operate dalla Regione Lombardia sui Programmi operativi regionali finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e l'ammontare delle risorse riprogrammabili, ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019; Viste le due informative rese al CIPE nelle sedute del 29 settembre e del 15 dicembre 2020, concernenti la sostituzione del primo elenco di misure da finanziare con due successivi elenchi di interventi che sostituiscono e integrano il precedente fornendo una maggiore specificazione, ad invarianza dell'importo complessivo della riprogrammazione pari a 362,00 milioni di euro; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 25/CSR), sul riparto tra le Regioni a Statuto ordinario della gia' disposta riduzione della disponibilita' del Fondo di sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 maggio 2014 (Atto rep. n. 65/CSR); Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 2021 (Atto rep. n. 26/CSR), sulla modifica della tabella recante il riparto tra le Regioni a Statuto ordinario della gia' disposta riduzione della disponibilita' del Fondo di sviluppo e coesione sulla programmazione 2014-2020 di cui all'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 (Atto rep. n. 21/CSR); Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario; Considerato che, in coerenza con la citata delibera ordinamentale approvata dal CIPESS in data odierna, lo schema di PSC, e' costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificita' di ciascun Piano: Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni; Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria, ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni; Tavola 3 - PSC sezione ordinaria: interventi confermati per articolazione tematica; Tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 426-P del 14 aprile 2021, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di approvazione, in prima istanza, del PSC a titolarita' della Regione Lombardia, articolato nelle Tavole 1, 2, 3 e 4, allegate alla nota informativa del Dipartimento per le politiche di coesione, in conformita' allo schema generale sopra descritto, cosi' come disposto dalla citata delibera ordinamentale, approvata in data odierna da questo Comitato; Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, indicati nella predetta Tavola 2, il valore complessivo del PSC della Regione Lombardia e' pari a 1.195,27 milioni di euro e che la provenienza contabile delle risorse e' per gli anni 2000-2006 pari a 357,78 milioni di euro, per gli anni 2007-2013 pari a 284,33 milioni di euro e per gli anni 2014-2020 pari a 553,16 milioni di euro; Preso atto che la dotazione FSC 2014-2020 riportata nella Tavola 2 del PSC della Regione Lombardia e' al netto del taglio originario di risorse per contributo straordinario di finanza pubblica dell'annualita' 2014, per un importo di 8,61 milioni di euro, come determinato a seguito della citata intesa n. 25/CSR del 2021 e del taglio per contributo straordinario dell'annualita' 2016, per un importo di 135,23 milioni di euro, come determinato a seguito della citata intesa n. 26/CSR del 2021; Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, righe F1 e F2, del PSC della Regione Lombardia sono state confermate le seguenti risorse: 814,51 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2019; 18,76 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2019; Considerato che a tali elementi, contenuti nella sezione ordinaria del PSC della Regione Lombardia, si aggiungono le risorse delle sezioni speciali del PSC, per 362 milioni di euro, di cui 16,30 milioni di euro di risorse riprogrammate, ai sensi dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e 345,70 milioni di euro di nuove assegnazioni FSC 2014-2020; Vista la tavola allegata in appendice al PSC della Regione Lombardia, che fornisce informazioni estratte dal Sistema nazionale di monitoraggio sugli interventi contenuti nella sezione ordinaria, per articolazione tematica, ciclo di programmazione e stato di attuazione; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
Delibera: 1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a titolarita' della Regione Lombardia 1.1 E' approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Regione Lombardia, cosi' come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 1.195,27 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 357,78 milioni di euro; FSC 2007-2013 per 284,33 milioni di euro; FSC 2014-2020 per 553,16 milioni di euro. 1.2 Il PSC in prima approvazione e' articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 833,27 milioni di euro e in due sezioni speciali per un valore complessivo di 362,00 milioni di euro. 1.3 La sezione ordinaria si compone di: risorse ex art. 44, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2019, per 814,51 milioni di euro e risorse ex art. 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2019 per 18,76 milioni di euro. 1.4 Le sezioni speciali si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 142,40 milioni di euro (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 219,60 milioni di euro. 2. Norme finali 2.1 Con l'approvazione del Piano, gli strumenti programmatori riclassificati nella Tavola 1 cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella «Disciplina finale e transitoria» di cui alla delibera CIPESS adottata nella seduta odierna, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione». 2.2 A seguito della prima approvazione del PSC, la Regione Lombardia, in quanto amministrazione titolare del Piano, provvede all'istituzione o all'aggiornamento della composizione, nel caso previsto dal citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un Comitato di sorveglianza, di seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonche' dei Ministeri competenti per area tematica. 2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC, il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare il PSC con settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualita' del primo triennio, anche in formato standard elaborabile. 2.4 Al fine di accelerare la realizzazione e la spesa degli interventi di cui al comma 7, lettera b), del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, per quanto di rispettiva competenza, possono disporre, anche nell'ambito di convenzioni gia' esistenti con societa' in house, misure di accompagnamento alla progettazione e attuazione, su richiesta della Regione responsabile del PSC in oggetto. 2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno erogate nei limiti delle disponibilita' di bilancio annuali afferenti ai cicli di programmazione 2000-2006 e 2014-2020. 2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» di pari data, concernente le disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione. Roma, 29 aprile 2021
Il Presidente: Draghi Il segretario: Tabacci
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1075 |