Gazzetta n. 191 del 11 agosto 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 115
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 10;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 35;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 del citato decreto-legge n. 22 del 2021, nonche' al richiamato articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999, anche attraverso una differente distribuzione all'interno delle aree del personale di livello non dirigenziale;
Visto il verbale dell'incontro tenutosi in data 14 maggio 2021 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a seguito della convocazione con nota prot. n. 21506 dell'11 maggio 2021;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2021;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera a), le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»;
1.2 alla lettera b), le parole «Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;
1.3 alla lettera c), le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Presso ciascun Dipartimento e' istituito un Ufficio di livello dirigenziale non generale a supporto delle attivita' trasversali del Capo Dipartimento. A ciascun Ufficio di supporto e' preposto un dirigente di livello non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 16, comma 2.»;
3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1 le parole «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;
3.2 le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1 alla lettera a), le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»;
1.2 alla lettera b), le parole «Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;
1.3 alla lettera c), le parole «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;
d) all'articolo 4:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici»;
2) al comma 1, le parole «Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, i sistemi informativi e statistici»;
3) al comma 4, dopo la lettera p), e' aggiunta la seguente: «p-bis) rapporti internazionali in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;»;
e) all'articolo 5:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;
2) al comma 1:
2.1. all'alinea, le parole: «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;
2.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali»;
2.3. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero»;
3) al comma 2:
3.1 all'alinea, le parole «Direzione generale per l'edilizia statale abitativa e gli interventi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali»;
3.2 alla lettera e), le parole «attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «valutazioni tecnico-amministrative a supporto della definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici»;
3.3 alla lettera i), le parole «disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita'» sono sostituite dalle seguenti: «valutazioni e proposte relative alla disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilita', ferme restando le competenze degli enti locali»;
3.4 alla lettera z), le parole «attivita' per la salvaguardia di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia;»;
3.5 alla lettera aa), le parole «interventi connessi a Roma Capitale e al Giubileo fuori Lazio» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale, nonche' interventi residui connessi al Giubileo fuori Lazio»;
3.6 alla lettera cc), le parole «contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali»;
4) al comma 4:
4.1 all'alinea, le parole «del personale e degli affari generali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero»;
4.2 al comma 4, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
«s-bis) ottimizzazione dei processi di gestione delle risorse strumentali, energetiche e idriche nell'ottica della sostenibilita' e della tutela dell'ambiente;
s-ter) promozione di iniziative per la mobilita' sostenibile del personale del Ministero e di buone pratiche e supporto alle campagne di comunicazione per l'attuazione di politiche di competenza del Ministero orientate alla sostenibilita'.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Dipartimento per la mobilita' sostenibile).» - 1. Il Dipartimento per la mobilita' sostenibile e' articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita';
b) Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
c) Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile;
e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari.
2. La Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) predisposizione di piani strategici della mobilita' sostenibile e della logistica di merci e persone;
b) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilita' di merci e persone;
c) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico;
d) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalita'; cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonche' conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
e) attuazione dei piani strategici della mobilita' sostenibile.
3. La Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;
b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;
c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti;
d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;
e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio;
g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita' eco-sostenibile;
h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonche' della base dati degli eventi di traffico;
l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;
m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e Noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto, ispettori delle revisioni, nonche' degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite;
n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;
o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali;
b) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;
c) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attivita' di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo;
d) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale;
e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL);
f) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza;
g) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilita' stradale e la protezione degli utenti della strada, in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilita' pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale;
h) attivita' di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attivita' inerenti all'educazione alla sicurezza stradale;
i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore;
l) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;
m) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale (CCISS) e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilita';
n) disciplina in materia di trasporti nazionali e internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale;
o) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose;
p) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore;
q) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose;
r) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 in coordinamento, per gli aspetti tecnici, con la Direzione generale per la motorizzazione;
s) programmazione e coordinamento delle attivita' di controllo previste dalla normativa europea;
t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8;
u) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea;
v) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) elaborazione della normativa tecnica ed effettuazione di ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili e sottosistemi connessi, nonche' agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi;
d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;
e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilita';
g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 135, e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio del trasporto pubblico locale (Osservatorio TPL);
h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
i) gestione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;
m) approvazione dei bilanci delle societa' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali;
n) partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea di settore e conseguente attuazione;
o) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), per quanto di competenza;
p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF), ferme restando le competenze di ANSFISA;
q) interventi per la mobilita' dei pendolari e predisposizione delle linee guida per i piani urbani della mobilita' sostenibile e interventi di mobilita' condivisa (sharing mobility);
r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili.
6. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) gestione del registro internazionale delle navi;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) disciplina e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto;
g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilita' ridotta;
h) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale;
i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
l) vigilanza sugli enti di settore;
m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON);
n) funzione di autorita' competente per la pianificazione dello spazio marittimo;
o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza;
p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con organismi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;
r) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
s) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali;
t) disciplina generale dei porti;
u) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale;
v) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attivita' correlate al riordino della dividente demaniale;
z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto;
aa) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;
bb) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;
cc) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;
dd) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi;
ee) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
ff) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS;
gg) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali;
b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale;
c) contratti di programma con gli enti vigilati;
d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo;
e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;
f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare;
g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita' dei passeggeri e delle merci;
i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo;
l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori;
m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS per quanto di competenza;
n) definizione di criteri di gestione dei servizi di controllo satellitare applicati alla logistica e ai trasporti di persone e di merci;
o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
8. Nell'ambito del Dipartimento per la mobilita' sostenibile opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.»;
g) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali»;
h) all'articolo 8, comma 2, lettera a), dopo le parole «del Ministero» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera aa)»;
i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi che, ferme restando le funzioni di competenza della Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del personale e degli affari generali e dell'ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita', secondo le direttive emanate annualmente dal Ministro: controllo di gestione e risk management delle attivita' di competenza del Ministero; elaborazione di proposte per l'innovazione organizzativa e dei sistemi di gestione e controllo dei programmi e delle attivita' di competenza del Ministero; controllo successivo di regolarita' contabile; controllo successivo interno di regolarita' amministrativa limitatamente agli atti non sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero al controllo di regolarita' amministrativa previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; controllo interno ispettivo di regolarita' delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero; controllo ispettivo straordinario; verifica delle attivita' di vigilanza sulle societa' e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati; vigilanza sulle societa' partecipate o controllate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; vigilanza su ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. Il direttore generale dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) la Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.»;
l) la Tabella A e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE)
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riportano gli articoli 2, 5 e 10 del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29
aprile 2021:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione
ecologica».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
«definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza
energetica;» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole «rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;
b) all'art. 29, comma 1, le parole «undici direzioni
generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni
generali»;
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione
ecologica»;
d) all'art. 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della
transizione ecologica»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.»;
e) all'art. 37, comma 1:
1) le parole «non puo' essere superiore a due» sono
sostituite dalle seguenti: «non puo' essere superiore a
tre»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.».
3. Le denominazioni «Ministro della transizione
ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» e «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma
2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999,
come modificato dal presente decreto, le denominazioni
«Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della
transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni
«Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello
sviluppo economico».
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono
inserite le seguenti: «e la transizione ecologica».
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al
fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della
transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1),
e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e
di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007,
n. 124, le parole: «e dal Ministro dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica».».
«Art. 5 (Disposizioni concernenti il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili).- 1. Il
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e'
ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili».
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».».
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».
- Si riporta l'art. 35 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30
agosto 1999, S.O. n. 163:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero della transizione ecologica.
2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi
settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei
trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,
fatta salva la competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e
l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31
ottobre 2009, S.O. n. 197.
- Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del
6 marzo 2021.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
30 dicembre 2020 (Ripartizione in capitoli delle unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio
2021-2023) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323
del 31 dicembre 2020, S.O. n. 47.

Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti), si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica). - 1.
Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso
demandati, e' articolato, a livello centrale, in tre
Dipartimenti, come di seguito indicati:
a) Dipartimento per la programmazione strategica, i
sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi
e statistici;
b) Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse
umane e strumentali;
c) Dipartimento per la mobilita' sostenibile.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle
quattordici direzioni generali di cui al capo III, e
assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni
del Ministero. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al
fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del
Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e
controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in
cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono
responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli
uffici da questi dipendenti.Presso ciascun Dipartimento e'
istituito un Ufficio di livello dirigenziale non generale a
supporto delle attivita' trasversali del Capo Dipartimento.
A ciascun Ufficio di supporto e' preposto un dirigente di
livello non generale, nel limite del contingente previsto
dall'art. 16, comma 2.
3. Sono strutture periferiche del Ministero sette
provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e
le risorse umane e strumentali nonche' quattro direzioni
generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per la
mobilita' sostenibile.
4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende
funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui
all'art. 13 sulla base delle direttive e degli indirizzi
del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del
Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli
organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano
secondo le attribuzioni definite da leggi speciali.
6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori
pubblici costituiscono centri di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279.».
«Art. 3 (Competenze dei Dipartimenti). - 1. I
Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle
funzioni e dei compiti di spettanza statale secondo la
seguente ripartizione:
a) Dipartimento per la programmazione strategica, i
sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi
e statistici:
identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio, con riferimento
all'articolazione delle infrastrutture sul territorio a
rete, in coordinamento con il Dipartimento per le opere
pubbliche, le risorse umane e strumentali; monitoraggio dei
progetti internazionali ed europei di settore;
pianificazione strategica di settore; gestione dei
programmi d'iniziativa europea di settore; pianificazione,
programmazione e gestione della rete nazionale stradale ed
autostradale; predisposizione e sottoscrizione degli atti
convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani
economico-finanziari; vigilanza sulle concessionarie
autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento
degli obblighi convenzionali; pianificazione e
programmazione del trasporto ferroviario; pianificazione e
programmazione delle infrastrutture ferroviarie e
dell'interoperabilita' ferroviaria; trasformazione
digitale; sicurezza informatica; sviluppo e gestione dei
sistemi informativi, comunicazione istituzionale e
consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;
monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici;
gestione dell'osservatorio per le Smart Road e i veicoli
connessi e per quelli a guida automatica;
b) Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse
umane e strumentali:
identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio, con riferimento alle opere di
competenza statale diverse dalle infrastrutture di
trasporto a rete in coordinamento con il Dipartimento per
la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e
i sistemi informativi; progettazione delle costruzioni
civili; realizzazione di programmi speciali; regolazione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali
in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi
opere; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche
abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema
delle citta' e delle aree metropolitane; repressione
dell'abusivismo; programmi di riqualificazione urbana;
vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione
e costruzioni idriche ed elettriche; pianificazione e
programmazione di interventi nel settore idrico; attivita'
consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e
sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica
del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di
sicurezza; monitoraggio delle costruzioni, anche per la
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; sviluppo
della progettazione e pianificazione di interventi edilizi;
supporto alle amministrazioni pubbliche per la
progettazione della manutenzione di edifici pubblici;
programmazione e gestione delle risorse statali inerenti i
grandi eventi; gestione delle risorse umane; relazioni
sindacali; coordinamento e supporto alla redazione del
bilancio del Ministero; servizi e forniture;
c) Dipartimento per la mobilita' sostenibile:
programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza
in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli
e abilitazione dei conducenti; programmazione e regolazione
in materia di trasporto intermodale; programmazione delle
risorse statali in materia trasporto pubblico locale;
attivita' di indirizzo e di monitoraggio con riferimento ai
piani urbani della mobilita' sostenibile; regolazione in
materia di autotrasporto di persone e cose; attivita' di
indirizzo ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto
a impianti fissi ad esclusione delle ferrovie; gestione dei
trasporti esercitati in regime di concessione; indirizzo in
materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti,
formazione e informazione dei conducenti; conduzione della
centrale operativa del Centro di coordinamento delle
informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS), per
l'erogazione dei servizi di infomobilita'; gestione
applicativa e supporto allo sviluppo del sistema
informativo motorizzazione; indirizzo, pianificazione e
programmazione in materia di aviazione civile e vigilanza
sugli enti di settore; rapporti con organismi
internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto
terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione e
regolazione in materia di navigazione e trasporto
marittimo; vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale e
sulle attivita' nei porti; infrastrutture portuali;
attivita' di indirizzo per la gestione e la disciplina
d'uso delle aree demaniali marittime; programmazione e
gestione, previa intesa con le regioni interessate, del
sistema idroviario padano-veneto; disciplina del personale
della navigazione marittima e interna, per quanto di
competenza.
2. A ciascun Dipartimento spettano, nelle materie di
competenza, i procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001,
n. 443.».
«Art. 4 (Dipartimento per la programmazione strategica,
i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete,
informativi e statistici). - 1. Il Dipartimento per la
programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di
trasporto a rete, i sistemi informativi e statistici e'
articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio,
la pianificazione e i progetti internazionali;
b) Direzione generale per le strade e le autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la
vigilanza sui contratti concessori autostradali;
c) Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie;
d) Direzione generale per la digitalizzazione, i
sistemi informativi e statistici.
2. La Direzione generale per lo sviluppo del
territorio, la pianificazione e i progetti internazionali,
supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione
degli investimenti e, anche d'intesa con le competenti
direzioni generali degli altri Dipartimenti, svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita':
a ) pianificazione strategica in materia di
infrastrutture di trasporto e governo del territorio,
previo coordinamento e raccordo con gli altri Ministeri
competenti e le regioni;
b) pianificazione dell'articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale;
c) piani di investimento e analisi economiche
relative alle infrastrutture di settore;
d) programmazione degli interventi di settore e
relative procedure di approvazione;
e) coordinamento delle programmazioni
infrastrutturali di settore e dei programmi prioritari, in
raccordo con la struttura tecnica di missione di cui
all'art. 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
f) gestione finanziaria delle risorse destinate al
piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E) e per
le infrastrutture per i combustibili alternativi;
g) coordinamento con la programmazione economica
nazionale in ambito CIPE;
h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del
Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione
dei trasporti (SIMPT), in raccordo con la Direzione
generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e
la statistica;
i) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della
rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali e
del relativo Programma di finanziamento connecting europe
facility (CEF);
l) piani e programmi di sviluppo e assetto del
territorio in ambito urbano e nelle aree interne;
m) fondi strutturali europei e gestione dei programmi
europei di competenza;
n) esercizio dei compiti relativi ai segretariati
tecnici dei programmi europei affidati all'Italia ed alla
conseguente attivita' di gestione e pagamento;
o) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali
di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
p) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi
all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere
infrastrutturali di rilievo nazionale;
q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
materie di competenza.
3. La Direzione generale per le strade e le autostrade,
l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la
vigilanza sui contratti concessori autostradali svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza
amministrativo-contabile della rete stradale e
autostradale, anche avvalendosi delle societa' miste
regionali, e programmazione della rete ANAS S.p.a.;
b) predisposizione del contratto di programma con
ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi
infrastrutturali;
c) attivita' di indirizzo, vigilanza amministrativa e
controllo operativo su ANAS S.p.a. e sui gestori delle
infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale,
ferma restando l'attivita' di vigilanza tecnica di
competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di
seguito «ANSFISA»);
d) attivita' di predisposizione, gestione e
monitoraggio degli atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed
Enti territoriali e societa' miste regionali, anche ai fini
dell'approvazione delle convenzioni di concessione e dei
relativi piani economici - finanziari;
e) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e
per piani economici - finanziari per l'affidamento di nuove
concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni;
f) approvazione delle concessioni di costruzione e
gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi
aggiornamenti;
g) vigilanza sulle modalita' di affidamento,
sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli
obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle
infrastrutture prioritarie;
h) sviluppo delle relazioni e accordi internazionali
ed europei nel settore delle reti di trasporto viario,
compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione
della normativa europea di settore;
i) approvazione dei programmi di adeguamento e messa
in sicurezza delle infrastrutture di viabilita' di
interesse statale e locale, ferme restando le competenze di
ANSFISA;
l) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza
ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE;
m) classificazione e declassificazione delle strade
di competenza statale ai fini della programmazione, del
monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di
sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA;
n) sviluppo delle attivita' concernenti le politiche
europee in materia di infrastrutture stradali e
autostradali;
o) gestione e assegnazione delle risorse relative
alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e
locale;
p) regolazione dei servizi stradali e autostradali
riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle
autostrade;
q) controllo sulla qualita' del servizio autostradale
anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei
concessionari autostradali;
r) analisi degli investimenti e vigilanza
sull'esecuzione degli stessi da parte di ANAS S.p.a. e
degli altri concessionari;
s) analisi dei piani tariffari e predisposizione
della proposta annuale di adeguamento tariffario;
t) approvazione, nei limiti e secondo le modalita'
previsti dalle convenzioni di concessione, dei progetti
relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale
di interesse nazionale;
u) valutazione sull'ammissibilita' dei costi e degli
investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti
tariffari annuali;
v) monitoraggio della gestione economica e
finanziaria dei concessionari e dei parametri di solidita'
patrimoniale e verifica dell'andamento finanziario degli
investimenti e delle manutenzioni inserite nei piani
economici finanziari;
z) predisposizione degli atti per l'aggiornamento e/o
la revisione del Piano economico finanziario allegato alle
convenzioni;
aa) adozione dei provvedimenti sanzionatori nei
confronti dei concessionari autostradali, ferme restando le
competenze di ANSFISA;
bb) vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico stradale e autostradale, ferme
restando le competenze di ANSFISA;
cc) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
dd) sviluppo della mobilita' in bicicletta e
realizzazione della rete nazionale di percorribilita'
ciclistica, in raccordo per quanto di competenza con la
Direzione generale per il trasporto stradale di persone e
cose e per la logistica e l'intermodalita' e la Direzione
generale per il trasporto pubblico locale, la mobilita'
pubblica sostenibile e gli interventi nel settore per il
trasporto ferroviario regionale;
ee) contenzioso amministrativo e giurisdizionale
nelle materie di competenza.
4. La Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) attivita' di vigilanza sull'attuazione dell'atto
di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,
ferme restando le competenze di ANSFISA;
b) contratti di programma, investimenti e servizi con
il gestore della rete ferroviaria nazionale e vigilanza
sulla relativa attuazione;
c) attivita' di vigilanza sull'attuazione dei
programmi infrastrutturali di settore e delle
infrastrutture strategiche di settore (PIS) e dei programmi
di messa in sicurezza;
d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario
di passeggeri a media e lunga percorrenza e
regolamentazione dell'attivita' in materia di trasporto
merci per ferrovia;
e) rilascio, revoca, sospensione e riesame
quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
f) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica,
riferita all'esercizio e all'infrastruttura;
g) rapporti con organismi di certificazione
notificati;
h) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per
la definizione delle norme di settore e delle specifiche
tecniche per l'interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo;
i) dismissione delle linee ferroviarie;
l) vigilanza sulla gestione del patrimonio
ferroviario;
m) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in
materia di ferrovie storiche e turistiche;
o) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza
ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE;
p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
materie di competenza;
p-bis) rapporti internazionali in raccordo con gli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i
sistemi informativi e statistici opera al servizio dei tre
Dipartimenti e del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto e svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei
processi, promozione dei principi dell'amministrazione
digitale e degli open data e definizione degli indirizzi
per la digitalizzazione, in coerenza con le linee
strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con le
strutture di diretta collaborazione del Ministro;
b) attuazione delle disposizioni del Codice
dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento
all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del
Ministero nonche' alla loro accessibilita';
c) coordinamento strategico, pianificazione,
progettazione, sviluppo integrato e gestione
dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di
telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi
informativi del Ministero, inclusi il monitoraggio della
sicurezza informatica, la protezione dei dati e la
sicurezza;
d) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle
opere pubbliche (AINOP);
e) coordinamento relativo alle attivita' di sviluppo
dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero;
f) supporto tecnico-operativo alle strutture di
diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella
definizione e nel monitoraggio delle attivita' di cyber
security, comprese quelle di cui al decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65 e alla legge 18 novembre 2019, n. 133;
g) coordinamento, sviluppo integrato e gestione
tecnica delle applicazioni e dei siti internet
istituzionali del Ministero e del Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto;
h) promozione dell'innovazione digitale nelle
attivita' di competenza del Ministero in raccordo con le
strutture di diretta collaborazione del Ministro che
monitorano il processo di digitalizzazione;
i) comunicazione istituzionale, formazione in ambito
informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del
Ministero;
l) gestione dell'osservatorio per le Smart Road e i
veicoli connessi e a guida automatica;
m) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
n) attivita' di studio finalizzata alla elaborazione
e al recepimento della normativa europea in materia di
statistiche di settore;
o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali
di settore;
p) redazione e diffusione del Conto nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti;
q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
materie di competenza.».
«Art. 5 (Dipartimento per le opere pubbliche, le
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e
le risorse umane e strumentali). - 1. Dipartimento per le
opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali e'
articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per l'edilizia statale, le
politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli
interventi speciali;
b) Direzione generale per la regolazione dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
c) Direzione generale del personale, del bilancio,
degli affari generali e della gestione sostenibile del
ministero;
d) Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche.
2. Direzione generale per l'edilizia statale, le
politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli
interventi speciali svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) realizzazione di opere pubbliche di competenza
statale, ivi compresi gli interventi di edilizia
giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza
statale, di edilizia per le opere pubbliche;
b) attivita' di manutenzione, costruzione e
ampliamento degli immobili adibiti a uffici pubblici,
nonche' di quelli delle Forze armate e di polizia nonche'
dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici, da attuarsi attraverso i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche;
c) pianificazione e sviluppo delle attivita' connesse
alla realizzazione degli interventi da praticarsi su opere
pubbliche;
d) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche
locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere
pubbliche anche attraverso i provveditorati interregionali;
e) valutazioni tecnico-amministrative a supporto
della definizione dei criteri per l'individuazione delle
zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni
proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) interventi per la ricostruzione dei territori
colpiti da eventi sismici, in coordinamento con la
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
deputata all'esercizio delle funzioni di cui all'art.
18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45;
g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e
cooperative edilizie;
i) valutazioni e proposte relative alla disciplina
delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e
dell'espropriazione per pubblica utilita', ferme restando
le competenze degli enti locali;
l) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio
e supporto agli enti locali ed alle regioni nella
individuazione e repressione dello stesso;
m) monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della
repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento
dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza
pubblica;
n) osservatorio nazionale della condizione abitativa
di cui all'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
o) gestione dei programmi di riqualificazione urbana
concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle
relative politiche di incentivazione, societa' di
trasformazione urbana (PRUSST), contratti di quartiere;
p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
materie di competenza;
q) interventi previsti da leggi speciali e grandi
eventi;
r) gestione del «Fondo salva opere» di cui all'art.
47, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58;
s) gestione del «Programma innovativo nazionale per
la qualita' dell'abitare», di cui all'art. 1, comma 437,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
t) gestione del fondo per la progettazione degli enti
locali di cui all'art. 1, comma 1079, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;
u) gestione del Programma «Piccoli Comuni» di cui
all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55;
v) politiche sostenibili nel campo dell'edilizia,
riguardanti l'efficientamento energetico, l'eliminazione di
barriere architettoniche e il contenimento dei consumi
idrici e di suolo;
z) attivita' per la tutela e la salvaguardia della
laguna di Venezia;
aa) programmazione, gestione ed esecuzione diretta
degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione,
adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio
immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza
internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale, nonche'
interventi residui connessi al Giubileo fuori Lazio;
bb) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443.
cc) interventi inerenti a progetti infrastrutturali
in attuazione di accordi internazionali.
3. La Direzione generale per la regolazione dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti
di attivita':
a) qualificazione del contraente generale e gestione
stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
b) rapporti con l'Autorita' nazionale anti-corruzione
(ANAC) e con l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
c) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento
con la normativa europea in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture;
d) supporto e consulenza in materia di contratti
pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici;
e) attivita' di studio finalizzata alla elaborazione
e al recepimento della normativa europea in materia di
contratti pubblici;
f) gestione del Servizio contratti pubblici, in
coordinamento con la Direzione generale per la
digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;
g) limitatamente agli affidamenti non sottoposti alla
disciplina di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto
legislativo;
h) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere;
i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
materie di competenza.
4. La Direzione generale del personale, del bilancio,
degli affari generali e della gestione sostenibile del
Ministero opera al servizio dei tre dipartimenti e svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti
di attivita':
a) supporto e coordinamento per la redazione e per la
gestione del bilancio;
b) sviluppo di politiche per il personale, per
favorire il benessere organizzativo, le pari opportunita' e
contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie;
c) relazioni sindacali;
d) trattamento giuridico del personale, reclutamento,
formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei
ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale,
della matricola e dei fascicoli personali;
e) trattamento economico e pensionistico del
personale;
f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi
della legge 16 febbraio 1967, n. 14, gestione applicativa
delle banche dati per la gestione del personale;
g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti
disciplinari;
h) servizio ispettivo in materia di personale;
i) supporto al datore di lavoro per le attivita' di
prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
l) gestione delle procedure amministrativo-contabili
relative alle attivita' strumentali, alle attivita'
contrattuali e convenzionali del Ministero;
m) individuazione delle coperture finanziare per gli
interventi di competenza del Ministero, attraverso la
verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse
disponibili, e supporto alle direzioni generali dei tre
Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri;
n) per quanto di competenza, aggiornamento
dell'anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30
dicembre 1991, n. 412;
o) rilascio al personale di tessere di servizio e di
riconoscimento;
p) abilitazioni del personale del Ministero
all'espletamento dei servizi di libera circolazione e
polizia stradale, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
q) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il
pubblico e della biblioteca del Ministero;
r) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del
Ministero e regolamentazione del loro uso;
s) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici;
s-bis) ottimizzazione dei processi di gestione delle
risorse strumentali, energetiche e idriche nell'ottica
della sostenibilita' e della tutela dell'ambiente;
s-ter) promozione di iniziative per la mobilita'
sostenibile del personale del Ministero e di buone pratiche
e supporto alle campagne di comunicazione per l'attuazione
di politiche di competenza del Ministero orientate alla
sostenibilita'.
5. La Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i
gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul
funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi le
caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di
seguito «grandi dighe», e adozione dei provvedimenti
previsti dalla normativa di settore;
b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzione
straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle
operazioni di controllo che i gestori e i concessionari
sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle grandi
dighe in esercizio, e adozione dei provvedimenti previsti
dalla normativa di settore;
c) istruttoria tecnica e approvazione delle
rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica e
idrologico-idraulica delle grandi dighe e approvazione dei
relativi progetti di miglioramento e adeguamento;
d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di
derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonche'
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono
tenuti ad espletare, nonche' adozione dei provvedimenti
previsti dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4-bis,
della legge 1° agosto 2002, n. 166;
e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza
sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle
opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381;
f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui
progetti di gestione degli invasi nell'ambito del
procedimento di approvazione regionale;
g) programmazione e monitoraggio degli investimenti
per l'incremento della sicurezza delle grandi dighe e delle
loro derivazioni;
h) programmazione e monitoraggio degli investimenti
di grandi infrastrutture idriche e delle relative opere di
derivazione per il contrasto ai fenomeni di siccita' e
alluvionali;
i) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
l) sottoscrizione degli accordi di Programma Quadro
nel settore idrico, per le materie di competenza ai sensi
dell'art. 158 del codice dell'ambiente di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) attivita' concernenti l'emanazione della normativa
tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di
infrastrutture idriche ed elettriche;
n) supporto e assistenza tecnica alle componenti del
Servizio nazionale della Protezione civile in materia di
dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di
laminazione;
o) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorita'
di bacino distrettuali e con le altre pubbliche
amministrazioni nelle materie di competenza;
p) supporto allo sviluppo del sistema informativo
relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in
raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione,
i sistemi informativi e statistici (DSIS) e relativa
gestione applicativa;
q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle
materie di competenza.
6. Dipendono funzionalmente dalla Direzione generale
per le dighe e le infrastrutture idriche gli uffici tecnici
per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali
del Ministero di livello dirigenziale non generale.».
- Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella GUUE del 14 novembre 2009, n.
L. 300.
- Si riporta l'art. 8, comma 9-bis, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 8 (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto). - (Omissis).
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato
tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, che esercita anche le competenze attribuite per
legge alle Commissioni interministeriali previste dall'art.
12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'art. 10 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'art. 2 della legge 29
dicembre 1969, n. 1042, e dall'art. 5, comma 2, della legge
26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177 (Istituzione
della commissione per le funicolari aeree e terrestri e
nomina dei componenti della commissione stessa), e' stato
registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926,
registro n. 2, foglio n. 764, e pubblicato nel Bollettino
ufficiale dei Lavori pubblici, anno 1926.
- Si riporta l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per
detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. 2 -bis. A
fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1
sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
o con altra firma elettronica qualificata pena la nullita'
degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalia legislazione vigente.».
- Si riporta l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario):
«Art.16-bis(Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto
nel fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'art. 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'art. i della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013,
sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del
Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in
particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da
traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa
nazionale vigente in materia di servizi di trasporto
pubblico locale e di servizi ferroviari regionali,
salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori
anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati
a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare
e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei
servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi
da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio
e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19,
comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto
dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al
presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da
aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole
regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici,
che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con
adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili,
utili a creare una banca di dati e un sistema informativo
per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati
devono essere certificati con le modalita' indicate con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi
pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non
possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le
modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.».
- La dotazione del fondo del citato art. 16-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e' stata rideterminata
dall'art. 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020),
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno
2020.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001, S.O. n. 279.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
(Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile -
E.N.A.C.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177
del 31 luglio 1997.
- Si riporta l'art. 37, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'art. 2,
commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina
un segretario generale, che sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita'
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per gli aspetti
di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'art. 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'art. 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211, istituito ai sensi dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
(Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 6 del 9 gennaio 2006, S.O. n. 5.
- Per l'art. 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si
veda nelle note all'art. 3.
Si riportano gli articoli 7, 8 e 15 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,
n. 190, come modificati dal presente decreto:
Art. 7. (Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche). - 1. Costituiscono strutture periferiche del
Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di
seguito denominati Provveditorati interregionali,
individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che
seguono:
a) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria,
con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in
Milano e sede coordinata in Bologna;
c) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi
coordinate in Trento e in Trieste;
d) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in
Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
e) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede
in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari;
f) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in
Campobasso, in Bari e in Potenza;
g) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo
e sede coordinata in Catanzaro.
2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto
un dirigente di livello generale denominato «Provveditore
per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. E' fatta salva la facolta' per i Provveditori per le
opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire,
nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non
generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche
limitatamente ad una sede interregionale coordinata.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche di cui al
comma 1, lettera c), cura la definizione dei procedimenti
pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche
trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
«Art. 8 (Competenze dei provveditorati interregionali
per le opere pubbliche). - 1. Ferme restando le competenze
in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati
interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio
delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle
aree funzionali di cui all'art. 42, comma 1, lettere a),
b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera
d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di
attuazione, i Provveditorati interregionali svolgono, in
particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti
di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del Ministero, fatto
salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera aa);
b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e di
supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle reti
infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri
enti pubblici;
c) attivita' di supporto su base convenzionale nella
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche
di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad
ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti e
organismi pubblici;
d) attivita' di competenza statale di supporto degli
Uffici territoriali di governo in materia di repressione
dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all'attivita' di vigilanza del Ministero
sull'ANAS S.p.a.;
f) supporto all'attivita' di gestione da parte del
Ministero dei programmi di iniziativa europea;
g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e
popolare;
h) supporto alla Direzione generale per le strade e
le autostrade, l'alta sorveglianza e sulle infrastrutture
stradali, e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali, per le attivita' di competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
l) supporto al Consiglio superiore dei lavori
pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle
attivita' di vigilanza di cui al decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 106.».
«Art. 15 (Altri organismi operanti nel Ministero). - 1.
Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze
del Ministro:
a) la Direzione generale per le investigazioni
ferroviarie, e marittime, che svolge, anche in
collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al
decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo della
direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle
ferrovie, in materia di incidenti ferroviari, al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di
sinistri marittimi, e all'art. 15-ter, comma 4, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente
isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i
sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui e' preposto,
nell'ambito della dotazione organica complessiva, un
dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. La Direzione generale cura i rapporti
con organismi internazionali, europei e nazionali nelle
materie di competenza, in raccordo con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro;
b) la Struttura tecnica di missione di cui all'art.
214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, che si avvale di un contingente di personale
individuato dal decreto attuativo del citato art. 214,
nell'ambito delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente. Il Ministro puo' nominare il
coordinatore della Struttura tecnica di missione fra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici e alle esperienze maturate;
c) l'Ufficio di controllo interno e gestione dei
rischi che, ferme restando le funzioni di competenza della
Direzione generale del personale, del bilancio, degli
affari generali e della gestione sostenibile del personale
e degli affari generali e dell'ufficio centrale del
bilancio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita', secondo le direttive emanate annualmente dal
Ministro: controllo di gestione e risk management delle
attivita' di competenza del Ministero; elaborazione di
proposte per l'innovazione organizzativa e dei sistemi di
gestione e controllo dei programmi e delle attivita' di
competenza del Ministero; controllo successivo di
regolarita' contabile; controllo successivo interno di
regolarita' amministrativa limitatamente agli atti non
sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.
20, ovvero al controllo di regolarita' amministrativa
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
controllo interno ispettivo di regolarita' delle gestioni
dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei
consegnatari dei beni del Ministero; controllo ispettivo
straordinario; verifica delle attivita' di vigilanza sulle
societa' e sugli organismi strumentali vigilati e
totalmente controllati; vigilanza sulle societa'
partecipate o controllate dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; vigilanza su
ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n.
190, recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione. Il direttore generale
dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi e'
il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
c-bis) la Commissione nazionale per il dibattito
pubblico di cui all'art. 22, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il compito di
raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico
sulla base dell'esperienza maturata.».
 
Tabella A
(articolo 1, comma 1, lettera l)

Tabella A Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -
dotazione organica complessiva
=================================================
| Dirigenti di prima fascia*  | 38 |
+===================================+===========+
| Dirigenti di seconda fascia** | 195 |
+-----------------------------------+-----------+
| Totali dirigenti | 233 |
+-----------------------------------+-----------+
| Terza Area | 3.014 |
+-----------------------------------+-----------+
| Seconda Area | 4.535 |
+-----------------------------------+-----------+
| Prima Area | 217 |
+-----------------------------------+-----------+
| Totale Aree | 7.766 |
+-----------------------------------+-----------+
| Totale complessivo | 7.999 |
+-----------------------------------+-----------+
|*di cui un numero fino a due per lo| |
| svolgimento dell'incarico di vice | |
|Capo di Gabinetto presso gli Uffici| |
| di diretta collaborazione del | |
|Ministro ai sensi dell'articolo 3, | |
|comma 4, del relativo regolamento. | |
|**di cui, un numero non superiore a| |
|cinque presso gli Uffici di diretta| |
| collaborazione del Ministro ai | |
|sensi dell'articolo 9, comma 3, del| |
| relativo regolamento, ed uno | |
|nell'ambito della Struttura tecnica| |
|permanente per la misurazione delle| |
|performance, ai sensi dell'articolo| |
| 13, comma 2, del medesimo | |
| regolamento. | |
+-----------------------------------+-----------+

 
Art. 2
Determinazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale e alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
(omissis).».
 
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.
3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, foglio n. 2551

Note all'art. 3:
-Si riporta l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di
incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente
comma. Per un numero corrispondente alle unita' di
personale risultante in soprannumero all'esito delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e'
costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre
2014, un contingente ad esaurimento di incarichi
dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste
dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta.
Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il
valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le
cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti
di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art.
2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi
dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente
ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le
amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la
possibilita', per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli
incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi
del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti
organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi
previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come
risultato un numero con decimali, si procedera'
all'arrotondamento all'unita' superiore.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 19, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».