Gazzetta n. 192 del 12 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 1 luglio 2021
Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico la cui partecipazione, da parte dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, comporta il vincolo di ferma aggiuntiva, di cui all'articolo 972, comma 1 del codice dell'ordinamento militare.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 972, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che la partecipazione dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sia subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma;
Visto l'art. 972, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, il quale dispone che la ferma di cui al comma 1 si applica anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi;
Ravvisata l'esigenza di individuare con un decreto del Ministro della difesa i corsi di particolare livello tecnico non riconducibili a quelli previsti dal comma 1-bis dell'art. 972 del codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione, da parte dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque;
Considerato che, per il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano e della Marina militare, i corsi di particolare livello tecnico, da tenere in considerazione, ai fini della previsione del comma 1 dell'art. 972 del codice dell'ordinamento militare, sono tutti riconducibili a quelli indicati dal comma 1-bis del medesimo art. 972;

Decreta:

Art. 1

Corsi di particolare livello tecnico
per i marescialli dell'Aeronautica militare

1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all'art. 972, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il personale del ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, sono di seguito individuati:
a) corso per il conseguimento della qualifica di sperimentatore, di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero di quattro mesi, se svolto all'estero;
b) corso per il conseguimento della licenza di manutentore di aeromobili in applicazione delle disposizioni normative di settore di livello nazionale e internazionale.
Roma, 1° luglio 2021

Il Ministro: Guerini