Gazzetta n. 192 del 12 agosto 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 11 agosto 2021 |
Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294, con la quale e' stata avviata la sperimentazione del progetto relativo ai voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38, con la quale, tra l'altro, e' stata rinnovata fino al 5 marzo 2021 la richiamata ordinanza ministeriale 23 novembre 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2021, n. 59, con la quale la sperimentazione dei voli «Covid-tested» e' stata estesa ai voli con destinazione l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 maggio 2021, n. 115, con la quale la sperimentazione dei voli «Covid-tested» e' stata estesa ai voli provenienti dagli aeroporti di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Philadelphia e Washington DC), Emirati Arabi Uniti, con destinazione gli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli-Capodichino e «Marco Polo» di Venezia; Visto, in particolare, l'art. 4 della richiamata ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, ai sensi del quale: «La disciplina dei voli "Covid-tested" con destinazione l'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, l'aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino e l'aeroporto internazionale "Marco Polo" di Venezia, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che include gli Emirati Arabi Uniti nell'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19; Vista la nota prot. n. 9153 del 31 maggio 2021, con la quale «Adb s.p.a.», quale ente gestore dell'aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna, ha chiesto di partecipare alla sperimentazione dei voli «Covid-tested», con particolare riferimento ai voli provenienti dagli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti; Vista la nota prot. n. 28456 del 25 giugno 2021, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, acquisito il nulla osta da parte degli USMAF competenti, ha espresso, tra l'altro, parere positivo alla richiesta pervenuta da parte dell'aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna; Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero, e gli esiti positivi della sperimentazione in corso; Ritenuto, pertanto, di estendere, l'operativita' del progetto ai voli in partenza dagli Emirati Arabi Uniti con destinazione l'aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna, che, offrendo uno scalo diretto da e per gli Emirati Arabi, riveste, in termini di traffico aereo, una rilevanza strategica anche in considerazione del prossimo svolgimento di Expo 2020 Dubai; Considerato, altresi', che il volo diretto consente di garantire un piu' efficace controllo dell'effettiva applicazione delle misure sanitarie previste per l'operativita' dei voli «Covid-tested» di cui alle citate ordinanze del Ministro della salute; Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
E m a n a la seguente ordinanza:
Art. 1 Sperimentazione voli «Covid-tested» - Aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna
1. La sperimentazione dei voli «Covid-tested» come definita dall'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni, e' operativa anche con destinazione aeroporto internazionale «Guglielmo Marconi» di Bologna per i voli in partenza dagli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021. |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al 30 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe. 2. Le misure di cui alla presente ordinanza non comportano oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2323 |
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