Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008298/XVJ(53) del 23 luglio 2021, su istanza del sig. Massimo Viscogliosi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MBDA Italia S.p.a.» con stabilimento presso il Centro interforze munizionamento avanzato (CIMA) in Aulla (MS), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato: missile Marte extended range S/G con testa di guerra attiva, con o senza telemetria completo del seeker contenente la batteria termica BEI: II categoria; missile Marte extended range S/G con testa di guerra inerte, con o senza telemetria completo del seeker contenente la batteria termica BEI: I categoria; missile Marte extended range H/C con testa di guerra attiva, con o senza telemetria completo del seeker contenente la batteria termica BEI: II categoria; missile Marte extended range H/C con testa di guerra inerte, con o senza telemetria completo del seeker contenente la batteria termica BEI: I categoria; missile Marte extended range A/C con testa di guerra attiva, con o senza telemetria completo del seeker contenente la batteria termica BEI: II categoria; missile Marte extended range A/C con testa di guerra inerte, con o senza telemetria completo del seeker contenente la batteria termica BEI: I categoria; missile Marte extended range (ER) con testa di guerra attiva, con o senza telemetria completo del seeker contenente la batteria termica BEI: II categoria; missile Marte extended range (ER) con testa di guerra inerte, con o senza telemetria completo del seeker contenente la batteria termica BEI: I categoria. Gli esplosivi denominati «seeker con batteria termica BEI» e «batteria termica BEI», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella V categoria - gruppo «E» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto. Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |