Gazzetta n. 195 del 16 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Liguria dal 2 al 3 ottobre 2020.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;
Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
Esaminato in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto regolamento 2020/2008, che modifica l'art. 52, secondo comma del regolamento n. 702/2014, nella parte in cui sposta il termine di durata delle disposizioni in esso contenute al 31 dicembre 2022;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55, come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, al n. 152;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne prev. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA .49425(2017/XA);
Esaminata la proposta della Regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 996 del 27 novembre 2020:
piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020 nella Province di Imperia, Genova, La Spezia, Savona.
Esaminata la ulteriore documentazione trasmessa dalla Regione Liguria il 5 febbraio 2021, il 23 giugno 2021 ed il 13 luglio 2021;
Dato atto alla Regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti e di aver fornito chiarimenti sulla delimitazione della Provincia di Imperia, dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse alle attivita' agricole;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse alle attivita' agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:
Genova:
piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Campo Ligure, Casarza Ligure, Ne, Pieve Ligure, Sestri Levante, Sori, Zoagli;
piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Casarza Ligure.
Imperia:
piogge alluvionali dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6 nel territorio dei Comuni di Badalucco, Borghetto d'Arroscia, Montalto Carpasio, Castel Vittorio, Ceriana, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo, Taggia, Triora, Ventimiglia, Vessalico.
La Spezia:
piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Maissana, Sesta Godano, Varese Ligure.
Savona:
piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Albenga, Bardineto, Castelbianco, Finale Ligure, Giustenice, Ortovero, Villanova d'Albenga.
piogge persistenti dal 2 ottobre 2020 al 3 ottobre 2020;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Ortovero, Villanova d'Albenga.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli