Gazzetta n. 195 del 16 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 luglio 2021
Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto l'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti relativi all'IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, in base al quale i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) con deliberazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
Visto il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, in base al quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo art. 13, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
Visto il comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il quale in merito all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, prevede che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 15-quinquies dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15 del medesimo art. 13;
Visto il comma 15-bis dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 del medesimo art. 13, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Viste le linee guida sull'accessibilita' degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale;
Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2021;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Specifiche tecniche per l'invio delle delibere

1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito «Portale») delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito «sito internet»). Con le medesime modalita' sara' pubblicato, all'esito dell'attivita' di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il modello del documento che potra' essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.
 
Allegato A Specifiche tecniche

1.Contesto e obiettivi
Gli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplinano il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti, specificando che tale diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza. L'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicita' legale. Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenzae diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, precisa che la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Con specifico riferimento alle modalita' di formazione e pubblicazione dei documenti amministrativi, l'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che: "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi eapposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta einequivoca, la sua riconducibilita' all'autore.
Il successivo art. 40, rubricato "Formazione di documenti informatici", prescrive che: "Le pubbliche amministrazioni formanogli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida".
Il combinato disposto delle norme richiamate stabilisce un insieme di obblighi precisi per le pubbliche amministrazioni:
produrre i documenti esclusivamente in modalita' informatica in conformita' alle citate disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e alle relative norme di attuazione;
garantire, nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, il diritto dei cittadini di prendere visione e estrarre copia dei documenti;
pubblicare on line i documenti amministrativi, nel rispetto delle precitate norme, come condizione necessaria perche' essi producano gli effetti previsti
Il presente allegato si basa, quindi, sulle principali disposizioni normative che regolano la complessa materia della formazione del documento amministrativo informatico e della sua pubblicita' legale, ossia:
Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Legge 18 giugno 2009, n. 69: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile", in particolare si vedano gli articoli 32 e 67, in materia di pubblicita' legale on-line;
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", in particolare si vedano gli articoli 40 "Formazione di documenti informatici" e art. 54 "Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni";
Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici-AgID 2020;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Legge 9 gennaio 2004, n. 4: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
Linee guida sull'accessibilita' degli strumenti informatici - AgID 2018
Nel presente allegato si individuano i formati elettronici delle delibere degli enti locali nonche' i controlli che il sistema informatico del Portale del federalismo fiscale esegue per consentireil prelievo automatizzato delle informazioni, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

2.Formati ammessi
Le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile (1) ;
b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. (2) . Il formato da utilizzare per la sottoscrizione e' quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) con estensione .pdf, che - a differenza del formato CAdES per cui e' necessario utilizzare un'applicazione specifica - e' leggibile con i comuni readerdisponibili per questo formato (3) ;
c)essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformita' con le Linee guida sull'accessibilita';
d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.
In alternativa, l'Ente potra' inviare un documento informatico nativo recante il testo della delibera, avente le stesse caratteristiche di accessibilita' e leggibilita' sopra descritte, redatto secondo il modello predisposto all'esito dell'attivita' di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).

3. Controlli svolti
Il sistema informatico del Portale del federalismo fiscale procede ai seguenti controlli:
a) controllo antivirus dei file trasmessi;
b) controllo conformita' del formato dei file trasmessi;
c) controllo presenza e validita' della firma elettronica;
d) verifica accessibilita' ai sensi della normativa vigente.
Nel caso in cui il documento trasmesso non superi i suddetti controlli, in automatico sara' inviata all'Ente responsabile della trasmissione una segnalazione, cosi' come previsto dal decreto.

(1) Tale formato impedisce al file di contenere (graficamente o come
allegati) niente altro che testi, ipertesti, immagini rastero
vettoriali. Per approfondimento si veda l'Allegato 2 al documento
"Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici", Formati di file e riversamento, pagina
23.

(2) si veda il paragrafo 2.4.1. "Formazione del documento
amministrativo informatico delle "Linee Guida sulla formazione,
gestione e conservazione dei documenti informatici", pag. 17

(3) Si veda il documento "Firme multiple e campo testo - AGID"
 
Art. 2

Procedura di inserimento delle delibere

1. Il controllo circa il rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A viene eseguito dal sistema informatico, con modalita' asincrona, in seguito all'inserimento da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane nel Portale dei propri atti deliberativi.
2. La notifica dell'avvenuto inserimento della delibera o del suo testo e della relativa presa in carico ai fini della pubblicazione sul sito internet e' inviata all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui all'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Inoltre, una ricevuta di presa in carico riepilogativa dei dati caricati viene resa disponibile all'ente locale nel Portale.
3. Il controllo di cui al comma 1 viene completato, tenuto conto del livello dei servizi, entro le quarantotto ore successive alla data dell'inserimento della delibera o del suo testo e l'esito dello stesso viene comunicato all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui al comma 2. Inoltre, una ricevuta dell'esito del controllo viene resa disponibile all'ente locale nel Portale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco Il Ministro dell'interno
Lamorgese