Gazzetta n. 196 del 17 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 giugno 2021
Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR). (Decreto n. 737/2021).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;
Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 548 della legge sopra richiamata che istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di seguito «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e stabilisce che con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse fra le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 30 dicembre 2020 di Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 che, nell'ambito della missione n. 17 «Ricerca e innovazione», programma n. 22 «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» prevede al capitolo 7730, piano gestionale n. 1, lo stanziamento per gli anni 2021, 2022 e 2023 del «Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)»;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto in particolare l'art 1, comma 2 del decreto sopra richiamato il quale dispone che il Programma nazionale per la ricerca (PNR), sia predisposto, approvato ed annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, con riferimento alla dimensione europea ed internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali;
Visto che il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 e' stato predisposto a seguito di un'ampia fase di co-progettazione e consultazione pubblica che ha coinvolto un ampio numero di pubbliche amministrazioni, atenei, enti e istituzioni pubbliche della ricerca, fondazioni, imprese e altri operatori del mondo della ricerca;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre 2020 che ha approvato il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;
Vista l'istituzione presso il CIPE, oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, disposta dalla menzionata delibera n. 74/2020 della «Commissione per la ricerca», che provvede, coadiuvato da un Comitato di coordinamento, all'istruttoria degli atti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'universita' e della ricerca e con l'apporto delle amministrazioni;
Tenuto conto delle priorita' di sistema e degli ambiti di ricerca e innovazione individuati dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, nonche' delle ventotto aree d'intervento (sottoambiti) ivi indicate in coerenza con le specificita' del contesto nazionale, con quanto messo in evidenza durante le interlocuzioni tra il MUR e gli altri Ministeri e con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
Tenuto conto dell'esigenza di avviare rapidamente misure concernenti le aree d'intervento del PNR maggiormente affini alle priorita' strategiche di livello unionale per la risposta all'attuale crisi pandemica e per il settennio 2021-2027;
Tenuto conto dell'esigenza di garantire la necessaria coerenza e complementarieta' tra le iniziative sostenute dal Fondo e le iniziative in favore della ricerca previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (trasmesso dal Governo al Parlamento in data 25 aprile 2021 e in seguito alla Commissione europea a norma dell'art. 18 par. 3 del reg. 2021/241), iniziative che il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 terra' in considerazione in sede di revisione annuale;
Vista la direttiva del 25 gennaio 2021, n. 2 recante «Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2021» adottata dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 442 del 10 agosto 2020 relativo ai criteri di ripartizione, per il 2020, del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);
Visto il decreto ministeriale n. 744 dell'8 agosto 2020 relativo ai criteri di ripartizione, per il 2020, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE);
Considerata la necessita' di rafforzare le misure a sostegno della ricerca scientifica e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche in coerenza con gli obiettivi del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, con il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione europea Horizon Europe e con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals-SDGs) individuati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;
Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire ai beneficiari un quadro giuridico certo relativo alle annualita' 2021, 2022 e 2023, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) tra le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca;
Ritenuto di dover commisurare l'allocazione tra le due diverse tipologie di beneficiari delle risorse per le annualita' 2021 e 2022 in proporzione all'ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), pari ad euro 7.800.371.950, e delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), pari ad euro 1.754.343.350. Pertanto, alle Universita' viene destinato l'81,64% della dotazione del Fondo; per la sola annualita' 2023, al fine di incentivare e premiare la partecipazione d'eccellenza ad iniziative di ricerca unionali, le risorse disponibili devono invece essere riservate a titolo di premialita' per la partecipazione, conclusa con l'aggiudicazione di un «grant», alle EU Parnerships («co-funded» e «institutionalised») del Programma Quadro Horizon Europe;
Ritenuto che, in relazione alle universita', il riparto per ciascuno degli anni 2021 e 2022 debba fondarsi sulle aliquote della quota premiale assegnata a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle universita' statali e dei consorzi interuniversitari, derivante dai punteggi ottenuti dalla Valutazione della qualita' dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014, condotta dall'ANVUR, nonche' dalle ulteriori due componenti della quota premiale (politiche di reclutamento e autonomia responsabile);
Considerato, peraltro, che un'applicazione rebus sic stantibus di tale criterio allocativo per le annualita' 2021 e 2022 escluderebbe immotivatamente dal riparto del Fondo il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e l'Universita' degli studi di Trento, nel primo caso in quanto il GSSI e' stato stabilizzato e riconosciuto posteriormente al periodo di riferimento della predetta VQR, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 e, nel caso dell'Universita' degli studi di Trento, in quanto l'Ateneo non concorre al riparto della quota base, della quota premiale e dell'intervento perequativo del FFO; tale peculiarita', peraltro, non giustificherebbe un'esclusione dal riparto del Fondo in quanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 142/2011, «alle medesime condizioni di parita' con gli altri atenei italiani, l'universita' puo' concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione» che, a norma dell'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, comprende le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590;
Ritenuto, dunque, che le suddette aliquote di riparto previste dalla tabella 4 allegata al decreto ministeriale n. 442/2020 debbano essere riproporzionate, ai fini del presente decreto, per consentire l'allocazione delle risorse 2021 e 2022 anche in favore dell'Universita' degli studi di Trento e del GSSI;
Ritenuto che quanto ai parametri di allocazione delle risorse del Fondo per le annualita' 2021 e 2022 da individuarsi per l'Universita' degli studi di Trento debba applicarsi - stante la partecipazione dell'Ateneo al sistema nazionale di valutazione della ricerca - il medesimo criterio utilizzato per determinare la quota premiale delle universita' che concorrono al riparto di detta quota nell'ambito del FFO; in tal modo, il peso dell'Ateneo in relazione alla VQR 2011-2014 sul totale delle Universita' e' pari all'1,42%, in relazione alla componente «politiche di reclutamento del personale» e' pari all'1,85% e in relazione alla «valorizzazione dell'autonomia responsabile» e' pari all'1,57%;
Ritenuto che, quanto ai parametri di allocazione delle risorse del Fondo per le annualita' 2021 e 2022 da individuarsi per il GSSI, non potendosi applicare il criterio della «quota premiale», debba applicarsi un criterio di allocazione che faccia riferimento al peso, pari all'11,01%, del finanziamento ordinario attribuito alla Scuola ai sensi del decreto-legge n. 42/2016 rispetto alla cosiddetta «quota base» del Fondo per il Finanziamento ordinario attribuita al complesso delle Scuole;
Ritenuto, infine, che i criteri di riparto debbano essere assoggettati ad una revisione, laddove nel triennio 2021-2023 dovesse intercorrere un aggiornamento della Valutazione della qualita' dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014 condotta dall'ANVUR;

Decreta:

Per il corrente esercizio finanziario 2021 e per i successivi esercizi finanziari 2022 e 2023, la dotazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, istituito dall'art. 1, comma 548 la legge 30 dicembre 2020, n. 17, in favore di universita', enti ed istituzioni pubbliche di ricerca, viene attribuita secondo i criteri di riparto e di utilizzazione di seguito specificati.
Art. 1

Riparto del Fondo

La dotazione del Fondo, pari, per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022, ad euro 200.000.000, viene ripartita tra le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche della ricerca, in proporzione all'ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), pari ad euro 7.800.371.950, e delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), pari ad euro 1.754.343.350.
Pertanto, alle Universita' viene destinato l'81,64% della dotazione del Fondo, corrispondente all'importo di euro 163.277.956,59 per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022 e agli enti e istituzioni pubbliche di ricerca il 18,36% della medesima dotazione, corrispondente all'importo di euro 36.722.043,41 per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022.
L'importo di euro 163.277.956,59 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e' assegnato alle universita' e alle Scuole sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nell'allegata Tabella A, parte integrante del presente decreto. Risultano di conseguenza riproporzionate le aliquote della quota premiale assegnata a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle universita' statali e dei Consorzi interuniversitari, derivante dai punteggi ottenuti dalla Valutazione della qualita' dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014, condotta dall'ANVUR, nonche' dalle ulteriori due componenti della quota premiale (politiche di reclutamento e autonomia responsabile).
L'importo di euro 36.722.043,41 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e' ripartito tra gli enti ed istituzioni pubbliche della ricerca in proporzione alla quota percentuale di risorse totali assegnate a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).
Il riparto puntuale delle risorse e' riportato nella Tabella B, parte integrante del presente decreto.
Per l'annualita' 2023, la dotazione disponibile del Fondo, pari ad euro 50.000.000, non viene allocata ex-ante ma e' interamente riservata a titolo di premialita' per la partecipazione, conclusa con l'aggiudicazione di un «grant», alle EU Parnerships («co-funded» e «institutionalised») del Programma Quadro Horizon Europe.
La riserva viene assegnata ai soggetti aggiudicatari di «grant» nell'ambito delle predette Partnerships, purche' l'esito positivo (ranking list) intervenga tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Entro il mese di novembre 2023 il MUR, con proprio decreto direttoriale, stabilisce puntualmente il riparto delle risorse tra i soggetti eleggibili; le modalita' di assegnazione della riserva sono stabilite proporzionalmente all'importo del grant ottenuto e prevedono una percentuale di premialita' fondata sul costo del progetto a carico dell'Ateneo o dell'ente di ricerca.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Utilizzazione del Fondo

Le universita', gli enti e le istituzioni pubbliche della ricerca beneficiari del Fondo dovranno, in via esclusiva, destinare le risorse disponibili per gli anni 2021 e 2022 ad una o piu' delle seguenti tipologie di misure coerenti con il PNR:
attivazione, a cura delle Universita' assegnatarie per il biennio 2021-2022 di risorse del Fondo per un importo fino ad euro 1.000.000, di almeno un contratto a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010; le ulteriori Universita' di cui alla Tabella A parte integrante del presente decreto devono invece destinare all'attivazione di tali contratti almeno il quindici per cento delle risorse del Fondo ad esse assegnate nel medesimo biennio;
impiego, a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui alla Tabella B, parte integrante del presente decreto, di personale per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attivita' ordinaria degli stessi;
iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca «Horizon Europe»;
interventi volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca;
partenariati pubblico-privati - con il coinvolgimento di almeno un'universita' o ente di ricerca e almeno un ulteriore soggetto localizzato in almeno una regione differente - finalizzati ad attuare progettualita' a carattere «problem-driven» focalizzate su temi centrali nella programmazione europea e coerenti con il PNR;
ricerca collaborativa tra atenei e/o enti pubblici di ricerca nell'ambito di un progetto coerente con il PNR per conseguire un valore aggiunto piu' alto di quello conseguibile singolarmente; la collaborazione dovra' concretizzarsi nella condivisione di costi e benefici, nonche' di beni tangibili (materiali, attrezzature etc.) e intangibili (dati, know-how o brevetti);
iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, senza restrizioni basate sull'aderenza a settori scientifici di riferimento o ad aree tematiche prioritarie;
iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli «Young Independent Research Groups (YIRG») promossi dal Fondo per la ricerca austriaco);
sostegno a gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali (sul modello degli «Young Independent Research Groups (YIRG») promossi dal Fondo per la ricerca austriaco).
Con riferimento ai soggetti assegnatari, nel biennio 2021-2022, di un importo inferiore ad euro 150.000, le suddette tipologie di misura sono da considerarsi non vincolanti e possono essere sostituite da differenti interventi, purche' coerenti con il PNR 2021-2027.
Gli interventi potranno concentrarsi su una o piu' priorita' definite nell'ambito del PNR; le modalita' di utilizzazione delle risorse concernono anche le attivita' gia' avviate a far data dal 1 gennaio 2021.
 
Art. 3

Attuazione e monitoraggio

Il Ministero dell'universita' e della ricerca che, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sovrintende al monitoraggio del PNR, acquisisce annualmente dai beneficiari, entro il 30 settembre, il programma delle iniziative che gli stessi intendono porre in essere con il sostegno del Fondo, comprensivo del dettaglio delle finalita' perseguite.
Con appositi decreti direttoriali di attuazione, vengono individuate le modalita' con le quali il MUR effettua la verifica 'di coerenza', da effettuarsi annualmente entro il 30 novembre, delle iniziative rispetto alle previsioni del presente decreto; altresi', tali decreti di attuazione stabiliscono le modalita' con le quali, a conclusione del triennio di riferimento, viene verificata l'effettiva realizzazione degli interventi ad opera dei singoli beneficiari, mediante l'analisi delle relazioni illustrative da questi ultimi trasmesse.
Nei casi di risorse assegnate e non spese e nei casi di risorse riferibili ad interventi caratterizzati da discrasie rispetto al PNR, si procede ad un conseguente recupero, a valere sulle assegnazioni FFO e FOE, nonche' a valere su eventuali ulteriori assegnazioni di risorse pubbliche a titolarita' del MUR.
 
Art. 4

Gestione dei trasferimenti

I trasferimenti di cui al presente decreto saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7730, piano gestionale 01 - Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR) - iscritto sullo stato di previsione del MUR per gli anni 2021-2023.
La gestione in termini di residui competenza e cassa del predetto capitolo dovra' pertanto intendersi pro-quota tra le direzioni generale interessate, ognuna per la propria parte di competenza, cosi' come di seguito indicato:
direttore generale della ex Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, euro 367.375.402,33 (euro 163.277.956,59 per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022; euro 40.819.489,15 per l'annualita' 2023);
direttore generale della ex Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, euro 82.264.597,67 (euro 36.722.043,41 per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022; euro 9.180.510,85 per l'annualita' 2023).
Le disposizioni di cui al presente articolo rettificano quanto disposto con decreto ministeriale del 26 marzo 2021, n. 296, registrato dall'UCB in data 29 marzo 2021, ed aggiornano pertanto quanto riportato all'interno delle tabelle B C e D allegate al predetto decreto.
 
Art. 5

Disposizioni finali

Con successivi decreti direttoriali si provvedera' all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.
Resta inteso che i criteri di riparto saranno soggetti ad una revisione mediante la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale, laddove nel triennio 2021-2023 dovesse intercorrere un aggiornamento della Valutazione della qualita' dei risultati della ricerca (VQR) 2011-2014 condotta dall'ANVUR.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2021

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2162