Gazzetta n. 197 del 18 agosto 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
DECRETO 19 luglio 2021 |
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilita' 2021. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione; Visto il comma 5 del medesimo art. 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le suddette province autonome e' gia' stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della disposizione normativa di finanziamento del Fondo; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i., recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2020, n. 138, con il quale e' stato effettuato il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva di 60 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2020, assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dall'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2020, n. 247, con il quale e' stato effettuato il riparto tra le regioni dell'ulteriore disponibilita' di 160 milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2020, assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale e' stata assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 11, autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso Stato di previsione (Tabella n. 10) e con la quale al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e' stata assegnata una ulteriore dotazione di 160 milioni di euro per l'anno 2021; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, recante la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023»; Considerato, pertanto, che la dotazione del predetto Fondo nazionale ammonta, per l'esercizio finanziario 2021, a complessivi 210 milioni di euro; Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto della dotazione complessiva di 210 milioni di euro assegnata al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, al fine di ridurre il disagio abitativo che e' dato riscontrare nel territorio nazionale ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzando i medesimi coefficienti gia' adottati con riferimento al riparto dell'annualita' 2020; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 che, al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, amplia la platea dei beneficiari del Fondo ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori; Ritenuto opportuno, stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, prendere in considerazione, come riferimento della perdita del reddito IRPEF, l'ISEE corrente; Valutata l'opportunita' che le regioni, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19, attribuiscano ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431 e che i comuni utilizzino i fondi ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata rep. n. 73/CU, nella seduta dell'8 luglio 2021, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Decreta:
Art. 1
1. Per quanto indicato nelle premesse, la dotazione complessiva di 210 milioni di euro relativa all'anno 2021, disponibile sul capitolo 1690, p.g.1, assegnata al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per l'importo di 160 milioni di euro a valere sulle risorse previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto. 2. Le regioni, stante il perdurare dell'emergenza COVID-19, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualita' pregresse nonche' per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi ricorrendo altresi' all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa. 3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso di detti requisiti. 4. Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, e' confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri gia' adottati nei bandi regionali. 5. Stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del reddito di cui al comma precedente puo' essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. 6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. 7. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 431 del 1998, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate piu' aderente alla domanda espressa nelle singole realta' locali. Ai sensi del medesimo art. 11 della legge 431 del 1998, le risorse ripartite con il presente decreto possono essere utilizzate anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione anche di soggetti che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998. 8. Ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto, le regioni, che hanno gia' avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19, possono comunque destinare le risorse attribuite ad integrazione di dette misure. 9. Ai fini del monitoraggio dell'utilizzo delle spesa delle risorse ripartite con il presente decreto e di quelle aggiuntive messe a disposizione dalle regioni e dai comuni, le regioni medesime, entro il 31 dicembre 2021, inoltrano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un resoconto in ordine alle modalita' adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l'assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell'intero territorio regionale, alle modalita' di controllo adottate e programmate e con riferimento alle eventuali criticita' gestionali riscontrate. 10. Il monitoraggio di cui al precedente comma 9 e' effettuato sulla base di un format predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e i relativi dati sono resi disponibili anche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa. 11. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per procedere, previa intesa in sede di Conferenza unificata, alla revisione dei criteri di accesso ai contributi del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della citata legge n. 431 del 1998, individuati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2021
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2554 |
| Allegato
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11) Ripartizione della disponibilita' anno 2021 di 210 milioni di euro (legge 27 dicembre 2019 n. 160 - legge 30 dicembre 2020 n. 178)
Parte di provvedimento in formato grafico |
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