Gazzetta n. 197 del 18 agosto 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 5 agosto 2021 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pera Mantovana» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998. |
|
|
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1260 della Commissione del 26 luglio 2021, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Pera Mantovana», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1260 della Commissione del 26 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 277 del 2 agosto 2021. I produttori che intendono porre in commercio l'indicazione geografica «Pera Mantovana», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 5 agosto 2021
Il dirigente: Cafiero |
| DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. 1. Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Descrizione del prodotto
L'indicazione «Pera Mantovana» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria. La «Pera Mantovana» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche: Abate Fetel Epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosita' attorno alla cavita' calicina e al peduncolo; Forma: calebassiforme, piuttosto allungata; Calibro: diametro minimo 60 mm.; Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11; Durezza massima kg: 5,5/0,5 cm². Conference Epicarpo: verde giallastro con rugginosita' diffusa intorno alla cavita' calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto; Forma: piriforme spesso simmetrica; Calibro: diametro minimo 60 mm.; Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11; Durezza massima kg: 5,5/0,5 cm². Decana del Comizio Epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa, rugginosita' sparsa; Forma: turbinata; Calibro: diametro minimo 70 mm.; Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11; Durezza massima kg: 4,5/0,5 cm². Kaiser Epicarpo: ruvido, completamente rugginoso; Forma: calebassiforme-piriforme; Calibro: diametro minimo 60 mm.; Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11; Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm². William e Max Red Bartlett Epicarpo: liscio, colore di fondo giallo piu' o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato; Forma: cidoniforme - breve o piriforme; Calibro: diametro minimo 60 mm.; Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11; Durezza massima kg: 7,0/0,5 cm². Santa Maria Epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo; Forma: piriforme o piriforme troncata; Calibro: diametro minimo 60 mm; Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11°; Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm². Carmen Epicarpo: verde con sfaccettature rosate; Forma: calebassiforme, leggermente allungata; Calibro: diametro minimo 60 mm; Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11°; Durezza massima kg: 6,0/0,5 cm². |
| Art. 3. Zona Geografica
La zona di produzione comprende la parte del territorio della Provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara e Sermide e Felonica. |
| Art. 4. Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli imput e gli output. La tracciabilita' del prodotto e' garantita dall'organismo di controllo attraverso appositi elenchi di agricoltori e condizionatori, la denuncia delle particelle catastali destinate e dei quantitativi prodotti. Tutti gli operatori iscritti nei relativi elenchi, si assoggettano ai relativi controlli previsti dal disciplinare e dal piano dei controlli relativo, predisposto dalla struttura di controllo. |
| Art. 5. Metodo di ottenimento
I terreni idonei per la coltivazione della «Pera Mantovana» sono di tessitura media, in alcune aree si puo' riscontrare una tessitura tendenzialmente piu' fine o piu' grossolana in relazione alle caratteristiche pedologiche riscontrabili che influenzano gli interventi irrigui ed agronomici. I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilita' di densita' per ettaro fino ad un massimo di 6000 piante. Le forme di allevamento, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la palmetta, il fusetto, l'asse colonnare e loro modificazioni. Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale. Le tecniche di difesa fitosanitaria devono fare riferimento alla lotta integrata o biologica. La produzione unitaria massima e' di 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse. L'eventuale conservazione dei frutti idonei ad essere commercializzati con la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» avviene tramite refrigerazione. Il quantitativo delle varieta' (William, Max Red Bartlett, Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser) destinato alla commercializzazione primaverile dev'essere conservato in atmosfera controllata. |
| Art. 6. Legame con la zona geografica
La richiesta di registrazione si basa sulla qualita' della «Pera Mantovana» dovuta ai fattori naturali. La zona tradizionalmente designata come Oltrepo' mantovano costituisce alcune tra le piu' interessanti ed antiche testimonianze di una pericoltura di qualita'. Dalle indagini storiche effettuate e' emerso che gli agricoltori della zona coltivano il pero da centinaia di anni. Il pero e' restato per molti secoli un frutto prezioso ma relegato per lo piu' nei «broli» delle corti signorili. Nel 1475, nel brolo (piccolo appezzamento delle corti signorili dove venivano coltivati gli alberi da frutto) di una grande tenuta sita a San Giacomo delle Segnate si trovano «Peri grossi, cotogni, peri, fichi, marasche, una corbella, una nespola e viti moscatelle» (A. Rezzaghi, pag. 59), va notato come nell'elenco il pero sia indicato al primo posto e se ne distinguano due tipi di qualita'. Nel corso del '900, migliorate le strutture di mercato, di trasporto e di conservazione, la coltura del pero ha avuto un vero decollo determinando positivi risultati sia quantitativi che qualitativi. Esiste uno stretto legame tra il territorio dell'Oltrepo' Mantovano e le caratteristiche della produzione locale di pere. In tale territorio la coltivazione puo' essere infatti attuata in assenza di «forzature», che l'innovazione tecnologica ha messo a disposizione all'agricoltura in questi ultimi anni, sfruttando adeguatamente le condizioni naturali dell'area interessata, sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe. La vocazione di questi territori alla produzione di pere e' dimostrata da numerosi studi scientifici. Si tratta per la quasi totalita' di particolari suoli di pianura, in particolare di zone che, anche se prossime al fiume Po, sono state protette da tempo dalle inondazioni per mezzo di dighe artificiali. Tali suoli sono altamente fertili. |
| Art. 7. Controlli
La verifica del rispetto del disciplinare di produzione e' conforme a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo individuato per il controllo della «Pera Mantovana IGP» e' CSQA Certificazioni S.r.l., via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - Italia; tel. +39 0445/313011; fax +39 0445/313070 - csqa@csqa.it |
| Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo La commercializzazione della «Pera Mantovana» avviene con idoneo confezionamento che consenta di apporre lo specifico contrassegno, con le diciture «Pera Mantovana» e «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo IGP, sul 50% dei singoli frutti presenti in una confezione o direttamente sulla confezione, se sigillata. Le confezioni utilizzabili, sono tutte quelle accettate in ambito comunitario secondo le normative vigenti, sia quelle sigillabili (cestini, vassoi) che quelle aperte (plateaux, casse,bins). Nella parte frontale o all'interno delle confezioni o dei contenitori dovranno essere indicati in caratteri di stampa chiari, leggibili e delle medesime dimensioni, i contrassegni «Pera Mantovana» «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo I.G.P. Nel medesimo campo visivo puo' inoltre comparire nome, marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore ed il nome della cultivar. La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.». Il prodotto contenuto in confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, destinato alla vendita frazionata al consumatore finale, deve essere collocato in specifici comparti o contenitori recanti ben in vista le stesse informazioni previste per le confezioni del Disciplinare di produzione o quelle riportate sulla confezione contenente i singoli frutti utilizzati per la vendita frazionata. Il contrassegno e' rappresentato da un bollino le cui dimensioni saranno tali da permettere una visibilita' significativa. La forma e' ellittica concentrica all'interno giallo (Yellow p 102 c), la fascia esterna rossa (Pantone p 485) recante la scritta di colore bianco con carattere maiuscolo di tipo ITC Avant Garde Gothic «Pera Mantovana» «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo I.G.P. E' possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali 5/5 indicazioni saranno riportate sull'etichetta o sulla confezione o sul bollino nella parte interna delimitata dal colore giallo, con caratteri di altezza inferiori o uguali a quelli utilizzati per l'indicazione geografica protetta.
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|