Gazzetta n. 197 del 18 agosto 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri». |
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Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale, da ultimo, e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri»; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio per la tutela Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, con sede in Bolgheri (LI) Loc. San Guido, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bolgheri», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Bolgheri»; Considerato altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni; Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bolgheri»; Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Bolgheri». Art. 2 - (Base ampelografica) Al comma 1, la descrizione della base ampelografia della tipologia «Bolgheri» bianco: «1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino: da 0 al 70 %; Sauvignon: da 0 a 40 %; Trebbiano toscano: da 0 a 40 %. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. e' modificata come segue: «1. La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino: da 0 a 100%; Sauvignon: da 0 a 100 %; Viognier: da 0 a 100 %; Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.». Il seguente comma 5: «2.5 Si riportano nell'allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.» e' soppresso. Art. 5 - (Norme per la vinificazione) L'ultimo paragrafo del comma 2: «La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.». E' modificato come segue: «La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.». Art. 6 (Caratteristiche al consumo) La descrizione delle caratteristiche organolettiche relative al colore, all'atto dell'immissione al consumo, delle seguenti tipologie: «Bolgheri» bianco: colore: giallo paglierino; Bolgheri Vermentino: colore: giallo paglierino Bolgheri Sauvignon: colore: giallo paglierino.» Sono modificate come segue: «Bolgheri» bianco: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno intenso; Bolgheri Vermentino: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno intenso Bolgheri Sauvignon: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato piu' o meno intenso». Art. 7 (Etichettatura, designazione e presentazione) A seguito del comma 4 e' inserito il seguente comma 5: «5. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Bolgheri» il termine «Toscana» va riportato obbligatoriamente nell'etichetta immediatamente al di sotto della denominazione «Bolgheri» e relativa menzione specifica tradizionale e/o tipologia: «denominazione di origine controllata Superiore/Rosso/Vermentino/Bianco/Sauvignon». I caratteri utilizzati per scrivere la menzione «Toscana» non devono essere in nessun caso maggiori alla meta' dei caratteri utilizzati per la denominazione Bolgheri». |
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