Gazzetta n. 197 del 18 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 agosto 2021
Revoca del commissario liquidatore della «Coop Risparmio 76 societa' cooperativa», in Rieti.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 7 e 21-quinquies della citata legge n. 241/1990;
Visto il decreto direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno 2012, con il quale la societa' cooperativa «Coop Risparmio 76 societa' cooperativa», con sede in Rieti (RI) (codice fiscale 00099720575), e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Fantone, il dott. Pier Luigi Coccia e il prof. Mauro Romano;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 244/2021, con il quale il dott. Marco Fantone e' stato sospeso dall'incarico conferito con decreto direttoriale n. 395/2012 del 21 giugno 2012 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto;
Considerato che dall'esame della prima relazione informativa del 27 luglio 2021 del commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorita', sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di mala gestio da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;
Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;
Ritenuto necessario dover disporre la revoca del provvedimento di sospensione suddetto;
Ritenuto, altresi', necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della societa' cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerita' del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessita', nonche' in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75, del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica il dott. Pier Luigi Coccia e il prof. Mauro Romano;

Decreta:

Art. 1

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 244/2021, con il quale il dott. Marco Fantone e' stato sospeso dall'incarico conferito con precedente decreto ministeriale per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, e' revocato ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
 
Art. 2

Il decreto direttoriale del 21 giugno 2012, n. 395/2012 e' revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della societa' cooperativa «Coop Risparmio 76 societa' cooperativa», con sede in Rieti (RI), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Marco Fantone e' revocato dall'incarico conferitogli.
 
Art. 3

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: Giorgetti