Gazzetta n. 198 del 19 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 luglio 2021
Attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (IPCEI Batterie 1).


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione puo' considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018;
Visto l'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;
Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021 al n. 654, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;
Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attivita' da realizzare sul territorio italiano;
Visto altresi' il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI e' disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di pre-notifica e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6;
Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede che ciascun decreto di attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI recepisce le risorse destinate allo stesso e che le proposte di aiuto a sostegno della realizzazione di un progetto per le quali si e' provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del decreto 21 aprile 2021 possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione;
Visti, inoltre, il comma 4 dell'art. 6 del piu' volte citato decreto 21 aprile 2021, che prevede che le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalita' di erogazione delle stesse, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi a valere sul Fondo IPCEI sono definiti in ciascun decreto di attivazione, ed i commi 5 e 6 del medesimo art. 6, recanti i meccanismi generali di accesso e di concessione delle agevolazioni del Fondo;
Visto l'invito a manifestare interesse per la partecipazione al progetto industriale europeo su celle e moduli batteria innovativi, pubblicato in data 25 gennaio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la notifica dell'aiuto n. SA.54806 del 8 ottobre 2019, relativo al progetto individuato in esito alla valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 25 gennaio 2019;
Vista la decisione della Commissione europea C(2019) 8823 final, del 9 dicembre 2019, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia per il sostegno all'importante progetto di interesse comune europeo nella catena del valore delle batterie, comprensiva del predetto aiuto n. SA.54806 inerente alla predetta misura dell'Italia notificata in data 8 ottobre 2019;
Visto il citato art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che la dotazione del Fondo IPCEI sia incrementata di 10 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021;
Visto il comma 6 dell'art. 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, registrato in data 13 aprile 2021, che ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli interventi destinatari delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, ed in particolare l'allegato n. 1 al decreto n. 35546 che ha destinato al Fondo IPCEI l'importo di euro 282,8 milioni secondo la ripartizione annuale stabilita nel medesimo allegato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», e in particolare l'art. 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;
Ritenuto necessario attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione del progetto autorizzato con n. SA.54806, inerente alla misura dell'Italia approvata dalla citata decisione di autorizzazione C(2019) 8823 final, del 9 dicembre 2019 della Commissione europea, stabilendo con il presente provvedimento le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti partecipanti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) comunicazione n. 188/2014: la comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilita' con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», come successivamente prorogata e modificata;
b) decisione di autorizzazione: la decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2019) 8823 final, del 9 dicembre 2019, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia per il sostegno alla realizzazione dell'IPCEI Batterie 1, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito dell'IPCEI medesimo;
c) decreto: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2021 al n. 654, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI;
d) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI;
e) Gazzetta ufficiale: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
f) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
g) IPCEI Batterie 1: l'IPCEI nel settore delle batterie («IPCEI On Batteries»), approvato dalla decisione di autorizzazione, che si compone del documento comune («Chapeau»), degli allegati tecnici comuni relativi al settore della produzione di batterie in cui si articola l'iniziativa, e dei project portfolio dei singoli partecipanti;
h) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
i) Organi di governo: le competenti strutture della «governance» dell'IPCEI Batterie 1, individuate nella decisione di autorizzazione;
j) Project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalita' di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato secondo la definizione di cui al punto 13 della comunicazione n. 188/2014, i project portfolio sono integrati nella struttura generale dell'IPCEI, che costituisce un progetto, sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comuni, e sono finalizzati all'obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico coerente. Pur riferendosi a settori tecnologici ovvero a livelli diversi della catena di approvvigionamento, i project portfolio costituiscono elementi complementari e necessari al raggiungimento dell'importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall'IPCEI.
 
Art. 2

Ambito di applicazione
e risorse disponibili

1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Batterie 1, nel rispetto delle procedure e per le finalita' stabilite dal decreto.
2. Per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Batterie 1, sono rese disponibili risorse pari a euro 473.350.000,00 (quattrocentosettantatremilionitrecentocinquantamila,00), ivi compresi gli oneri da destinare allo svolgimento delle attivita' attuative.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione del presente per il completamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalla decisione di autorizzazione.
4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilita' potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse.
5. Per le finalita' di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, le risorse di cui al comma 2 e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilita' speciale n. 1726.
 
Art. 3

Procedura di accesso

1. L'istanza di accesso alle agevolazioni a sostegno dell'IPCEI Batterie 1 deve essere presentata al Ministero a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgiai.ipcei@pec.mise.gov.it L'istanza, firmata digitalmente e redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1, deve essere corredata della seguente documentazione:
a) project portfolio approvato;
b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 2;
c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione.
2. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione al Ministero per gli adempimenti di propria competenza.
3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto, in forma di contributo alla spesa. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella Decisione di autorizzazione, ivi compresa la clausola di recupero stabilita all'allegato I della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Le istanze di accesso sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, fatta salva la possibilita' di integrare gli importi concedibili in conseguenza delle ulteriori disponibilita' attivabili.
5. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procede alla concessione ripartendo le disponibilita' in misura proporzionale agli importi di agevolazione spettanti a ciascun partecipante.
 
Art. 4

Istruttoria e concessione
delle agevolazioni

1. Il Ministero, anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati, procede alla valutazione di ammissibilita' formale di cui all'art. 6, comma 6, lettera a), del decreto, da completare nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero:
a) verifica il rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione delle istanze;
b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 3, comma 1;
c) procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilita';
d) riscontra il rispetto delle condizioni per la concessione delle agevolazioni sulla base del project portfolio e della decisione di autorizzazione, ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi previsti dal decreto, della tipologia del progetto, del fine perseguito e dell'importo delle spese riportate nell'istanza;
e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal decreto, sulla base delle risorse disponibili.
2. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a dieci giorni.
3. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilita' formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6, lettera b) del decreto, il Ministero procede entro dici giorni alla registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo. Il Ministero trasmette il decreto di concessione al soggetto beneficiario che provvede, entro dieci giorni dalla ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo debitamente sottoscritto per accettazione.
4. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 5

Esecuzione dei progetti

1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto.
2. Sono ammissibili le spese e i costi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto, determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all'allegato n. 10, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilita' previsto dalla decisione di autorizzazione. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attivita' di prima applicazione industriale (FDI).
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili.
4. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attivita' inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
5. Il Ministero, avvalendosi di uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto, effettua altresi' verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del project portfolio, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.
6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nel facsimile di schema di cui all'allegato n. 4.
7. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi.
8. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate prevista dall'allegato n. 5.
9. Laddove gli organi di governo riscontrino la necessita' di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prendera' atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.
 
Art. 6

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 3 e sottoscritte dal legale rappresentante del medesimo, dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato entro il primo semestre di ciascun anno, fatta salva la prima richiesta di erogazione che puo' essere presentata a seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale.
3. Ciascuna richiesta di erogazione dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) scheda di rendicontazione dei costi redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 6, compilata secondo i criteri e le modalita' di cui all'allegato n. 10, firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
b) relazione tecnica di consuntivo, elaborata secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 4 e firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruita' e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attivita' svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;
c) dichiarazione del legale rappresentante della societa' che i costi esposti nell'allegato di cui alla precedente lettera a) sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 7;
d) schede di rendicontazione dei costi del personale, redatte secondo il fac-simile di schema di cui all'allegato n. 8;
e) l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato n. 5.
4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilita' dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.
5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a:
a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario;
b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita' delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
d) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario;
e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
h) determinare le agevolazioni spettanti.
6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, il Ministero provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto.
7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di governo del progetto circa l'andamento delle attivita' dell'IPCEI Batterie 1, il Ministero:
a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile sulla base delle spese sostenute;
b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilita' di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili.
8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell'avanzamento della spesa e delle determinazioni degli organi di governo, anche circa eventuali modifiche alla durata del progetto, proposte e validate dagli organi competenti.
9. Nei casi applicabili, la prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario utilizzando il facsimile di schema di cui all'allegato n. 9 e presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo il fac-simile di schema di cui all'allegato n. 9-bis.
10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non puo' superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, e' erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto.
11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.
 
Art. 7

Variazioni

1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformita' al relativo documento project portfolio approvato in sede di autorizzazione.
2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.
3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione.
4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attivita' sono valutate in sede di erogazione a saldo.
5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarita' del progetto, il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.
6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di governo, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, e' sospesa l'erogazione delle agevolazioni.
 
Art. 8

Controlli, ispezioni
e monitoraggio

1. Ciascun soggetto beneficiario e' tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di governo dell'IPCEI Batterie 1.
 
Art. 9

Trattamento
dei dati personali

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata all'intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Batterie 1.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. In allegato n. 11 sono riportati gli oneri informativi a carico delle imprese derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli adempimenti sulla trasparenza richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile.
3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1726 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 luglio 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 760

__________
Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' stato pubblicato in data 10 agosto 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it