Gazzetta n. 199 del 20 agosto 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 agosto 2021 |
Scioglimento della «CO.GE.S.CO. Consorzio generale sviluppo fra cooperative», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorita' di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto direttoriale del 20 giugno 2017, n. 125/SAA/2017 con il quale la «CO.GE.S.CO. Consorzio generale sviluppo fra cooperative», con sede in Roma, e' stata posta in scioglimento per atto dell'autorita' e l'avv. Mario Guido ne e' stato nominato commissario liquidatore; Vista la nota ministeriale prot n. 294531 del 9 settembre 2020, con la quale questa Autorita' di vigilanza autorizzava il commissario liquidatore al deposito degli atti finali e alla chiusura della procedura per insufficienza di attivo, ai sensi dell'ex art. 2, legge n. 400/1975; Vista la nota del 15 giugno 2021 prot. n. 185590, con la quale il medesimo commissario avv. Mario Giudo, nell'informare in merito alla sussistenza di una procedura di esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Viterbo e relativa ad un immobile intestato alla CO.GE.S.CO, conosciuta solo successivamente alla predetta cancellazione, chiede in via d'urgenza la riapertura della procedura di scioglimento, con sospensione del pagamento delle proprie competenze, al fine di poter intervenire formalmente nella medesima procedura esecutiva; Considerato che il bene immobile su cui pende la citata procedura esecutiva, giusta decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione del predetto Tribunale di Viterbo, e' stato assegnato all'aggiudicatario, mentre le somme pagate (euro 104.066,00) sono state congelate in attesa della prossima udienza fissata al 13 gennaio 2022, in cui si discutera' della improcedibilita' della procedura esecutiva come sollevata dall'avv. Mario Guido nell'interesse della procedura di SAA, ancorche' cessata; Vista l'ordinanza del 4 luglio 2021 con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo ha rigettato la richiesta di attribuzione somme ex art. 41 TUB del creditore ipotecario motivando proprio sul fatto che la cooperativa era stata posta in scioglimento ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Tenuto conto che la Banca ha impugnato l'ordinanza de qua e che l'udienza e' stata fissata al 24 agosto 2021; Ritenuto opportuno adottare in via analogica il procedimento di riapertura del fallimento in mancanza di una specifica normativa per quanto concerne la riapertura degli scioglimenti ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che non sussistono motivi ostativi alla riapertura dello scioglimento; Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalita' di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa (...); Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa; Ritenuto, altresi', utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario avv. Mario Guido nel corso della procedura di scioglimento allo stesso precedentemente affidata;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' disposta la riapertura della procedura di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile della «CO.GE.S.CO. Consorzio generale sviluppo fra cooperative», con sede in Roma, c.f. n. 01273250561, gia' cancellata dal registro delle imprese in data 9 settembre 2020. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, ed il patrimonio informativo maturato nella procedura di scioglimento adottata nei confronti della cooperativa in argomento con decreto direttoriale 20 giugno 2017 n. 125/SAA/2017, e' confermato nella carica di commissario liquidatore l'avv. Mario Guido, nato a Cosenza il 17 marzo 1955 (codice fiscale GDUMRA55C17D086S), domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 342/B. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 6 agosto 2021
Il direttore generale: Scarponi |
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