Gazzetta n. 202 del 24 agosto 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 29 aprile 2021
Fondo sanitario nazionale 2020 - Integrazione al riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 35/2021).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato per la programmazione economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali» che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, oggi CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacita' fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del SSN concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente diposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 15, comma 23, il quale fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del SSN, l'entita' della quota premiale introdotta dal richiamato art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 560, il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari"; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari"; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"; d) dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria"; e) dall'art. 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare", confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale»;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il Bilancio triennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e 447, con i quali si dispone rispettivamente che: a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e' abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796, e che «ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all'emergenza COVID-19» e, in particolare, l'art. 17 il quale dispone che «per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma»;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 13 marzo 2020, di ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto rilevate per l'anno 2019, della spesa complessiva di 660 milioni di euro autorizzata dall'art. 17 del sopracitato decreto-legge n. 14 del 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 18, comma 1, il quale incrementa, per l'anno 2020, di 1.410 milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», il quale dispone che «i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14»;
Vista la delibera di questo Comitato del 14 maggio 2020, n. 20, con la quale e' stato determinato in euro 117.407.200.000 il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 con l'indicazione delle relative componenti di finanziamento, delle risorse vincolate incluse il finanziamento di specifici interventi e la ripartizione delle risorse tra le regioni e le Province autonome per il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, per l'anno 2020, incrementa di 1.967.608.983 euro, il livello del finanziamento del SSN;
Visto l'art. 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale, per l'anno 2020, incrementa di ulteriori 478.218.772 euro, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per far fronte alle spese per il personale al fine di corrispondere in tempi brevi alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed allo scopo di ridurre le liste di attesa;
Visto l'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» il quale, per l'anno 2020, incrementa di 40 milioni di euro, quale quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, art. 8, dello stato di previsione dell'entrata, i fondi, di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge, destinati alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancite nelle sedute del 31 marzo 2020 (Rep. atti n. 55/CSR), dell'8 aprile 2020 (Rep. atti n. 60/CSR), del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 227/CSR) e del 15 aprile 2021 (Rep. atti n. 45/CSR) sulle proposte del Ministro della salute concernenti il riparto delle risorse rese complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2020;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto del Ministero della salute del 22 gennaio 2021 n. 1196-P, concernente l'integrazione e la modifica del precedente piano di riparto approvato con la succitata delibera CIPE n. 20 del 2020 a seguito dell'incremento di euro 2.445.827.755, per il finanziamento del SSN 2020, recate dai citati decreti-legge 19 maggio 2020, n. 34 e 14 agosto 2020, n. 104, che determinano in euro 119.853.027.755 il livello delle disponibilita' complessive per il finanziamento del SSN 2020;
Vista, altresi', la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto del Ministero della salute del 28 aprile 2021 n. 7223-P, concernente il riparto di euro 40 milioni di risorse aggiuntive di cui al citato art. 1, comma 413, della legge n. 178 del 2020, che determinano in euro 119.893.027.755 il livello delle disponibilita' complessive per il finanziamento del SSN 2020;
Considerato, altresi', che la proposta trasmessa con nota del Capo di Gabinetto del Ministero della salute del 22 gennaio 2021 n. 1196-P prevede una rimodulazione della tabella C, allegata alla citata delibera CIPE n. 20 del 2020, concernente le fonti di finanziamento indistinto dei LEA in ragione della necessita' di tener conto delle riduzioni intervenute con il decreto-legge n. 34 del 2020 sul gettito dell'IRAP, che hanno conseguentemente determinato variazioni compensative sui valori della compartecipazione IVA e del Fondo sanitario nazionale fermo restando il livello complessivo del finanziamento indistinto gia' determinato con il precedente piano di riparto di cui alla citata delibera CIPE n. 20 del 2020;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE n. 82 del 2019 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota, prot. DIPE n. 2086-P del 29 aprile 2021, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 cui concorre ordinariamente lo Stato, ripartito con delibera di questo Comitato 14 maggio 2020, n. 20, e' rideterminato in euro 119.893.027.755, a seguito dell'incremento di euro 2.485.827.755 a valere sulle risorse recate dai decreti-legge 19 maggio 2020, n. 34 e 14 agosto 2020, n. 104 e dall'art. 1, comma 413, della legge n. 178 del 2020, per il finanziamento degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Il dispositivo della citata delibera CIPE n. 20/2020, integrato e modificato in base alle richiamate proposte del Ministro della salute e trasmesse con nota del 22 gennaio 2021 n. 1196-P e nota del 28 aprile 2021 n. 7223-P viene modificato come segue:
1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 ammonta ad euro 119.893.027.755 ed e' articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:
a) euro 113.257.674.550 sono destinati al finanziamento indistinto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: al finanziamento degli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento e' assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed e' comprensivo, tra l'altro, di euro 914.200.000 finalizzati da specifiche norme di legge alle seguenti finalita':
1. euro 50.000.000 per la cura della dipendenza del gioco d'azzardo;
2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN;
3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari;
4. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV);
5. euro 150.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN;
6. euro 25.200.000 per l'attivita' di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
7. euro 49.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie;
8. euro 185.000.000 per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del cosi' detto superticket, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 160 del 2019;
b) euro 1.989.714.256 sono vincolati alle seguenti attivita':
1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e' ripartita, assegnata e/o accantonata con delibera di questo Comitato, da adottarsi in data odierna;
2. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria. Detta somma sara' erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;
3. euro 48.735.000 per borse di studio triennali per i medici di medicina generale, relativamente alla terza annualita' del triennio 2018-2021, alla seconda annualita' del triennio 2019-2022 e alla prima annualita' del triennio 2020-2023, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
4. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
5. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
6. euro 53.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
7. euro 170.000.000 per tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e favorendo l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (art. 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020);
8. euro 5.000.000 destinati all'erogazione degli ausili, e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica (art. 104, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020);
c) euro 3.615.827.755 sono finalizzati e gia' ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 secondo la seguente partizione:
1. euro 660.000.000 per le finalita' di cui agli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 del decreto-legge n. 14 del 2020, ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020 citato nelle premesse;
2. euro 250.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 - incentivi in favore del personale dipendente del SSN, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
3. euro 40.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 - incentivi in favore del personale dipendente del SSN - recati dall'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ripartiti come da proposta del Ministro della salute trasmessa con nota del 28 aprile 2021 n. 7223-P, riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera;
4. euro 100.000.000 per le finalita' richiamate dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
5. euro 240.000.000 per le finalita' di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento reti assistenza territoriale -, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
6. euro 160.000.000 per le finalita' di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento reti assistenza territoriale -, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
7. euro 1.256.633.983 per le finalita' di cui all'art. 1, commi da 2 a 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;
8. euro 430.975.000 per le finalita' di cui all'art. 2, commi 6 lettera a), 5 terzo periodo e 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, ripartiti con la tabella C allegata al decreto medesimo;
9. euro 478.218.772 per le finalita' di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 104 del 2020 ripartiti con la tabella B allegata al decreto medesimo;
d) euro 734.633.194 sono destinati al finanziamento delle seguenti attivita' e oneri di altri enti:
1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
3. euro 265.993.000 per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
4. euro 123.130.194 per il concorso al finanziamento della Croce rossa italiana;
5. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;
6. euro 173.010.000 per il concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;
7. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti;
8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»;
9. euro 105.000.000 per l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», (art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
e) euro 295.178.000 sono accantonati per essere ripartiti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2020, sullo schema del quale e' stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020 (Rep. atti n. 57/CSR).
2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.
3. Il riparto delle risorse aggiuntive complessivamente recate dalla decretazione d'urgenza di cui alle premesse e dall'art. 1, comma 413 della legge n. 178 del 2020, per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, e' indicato nella tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera.
Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: Draghi Il segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1160
 
Tabella A

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA'
FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A
DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE
AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella C

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA'
FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella D

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA'
FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Risorse aggiuntive al FSN 2020 per il finanziamento di interventi per
fronteggiare l'epidemia Covid-19 di cui ai DD.LL. nn. 14, 18, 34
e 104 del 2020 e dall'art. 1, comma 413, legge n. 178 del 2020

Parte di provvedimento in formato grafico