Gazzetta n. 203 del 25 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 giugno 2021, n. 119
Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visti, in particolare, gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalita' di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalita' di opposizione, le modalita' di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale e le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Considerata la necessita' di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 7349 del 14 aprile 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformita' ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a piu' soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonche' le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.»;
d) al comma 4, alinea, le parole «e due copie» sono soppresse e, alla lettera b), le parole «in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice»;
e) al comma 5, le parole «e due copie» sono soppresse e le parole «devono essere inviati» sono sostituite dalle seguenti «e' inviato»;
f) al comma 7, dopo le parole «forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati»;

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
recante «Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52,
S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 147, 149, 151,
184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta'
industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273»:
«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i
ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad
eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi
internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto
delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito,
quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti,
all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni
trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle
forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi
sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l'osservanza del segreto d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta
persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o
divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio
italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando
abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve
indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per
ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
norma del presente codice. Qualora il richiedente si
avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le
disposizioni dell'articolo 201.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni
del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro
mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del
presente codice sono a carico dell'interessato, anche se
persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di
analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in
tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la
comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e'
stata effettuata l'affissione nell'Albo.»
«Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto
europeo). - 1. Le domande di brevetto europeo possono
essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198,
commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali
disposizioni, la domanda deve essere corredata da un
riassunto in lingua italiana che definisca in modo
esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da
una copia degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa
immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
deposito della domanda.»
«Art. 151 (Deposito della domanda internazionale). -
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che
abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare
le domande internazionali per la protezione delle
invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il
quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi
dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260.
2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione; la data di deposito della
domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale puo' essere depositata
anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua
qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,
ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso
l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di
Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni
dell'articolo 198, commi 1 e 2.»
«Art. 184 (Entrata in vigore della procedura di
opposizione). - 1. Le norme sul procedimento di opposizione
entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro
delle attivita' produttive che ne stabilisce le modalita'
di applicazione.»
«Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande
di trascrizione devono essere redatte secondo le
prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario
della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di
proprieta' industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica
la trascrizione richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta'
industriale oggetto della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome
dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il
nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo
titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio.»
«Art. 197 (Annotazioni). - 1.
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare
del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario,
se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio
per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o
indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le
prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la
modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale
sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del
mandatario di cui all'articolo 201.
6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad
un diritto di proprieta' industriale sottoscritte dal
titolare e le sentenze che pronunciano la nullita' o la
decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenute
all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere
annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve
essere data notizia nel Bollettino ufficiale.»
«Art. 212 (Assemblea degli iscritti all'Albo). - 1.
L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del
Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli
iscritti ed in seconda convocazione, che non puo' aver
luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la
presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti
presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno
un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza
assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo'
farsi rappresentare da un altro consulente abilitato
iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo
partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque
iscritti.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento
dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro
delle attivita' produttive.»
«Art. 214 (Assemblea per l'elezione del Consiglio
dell'ordine). - 1. I componenti del Consiglio dell'ordine
di cui all'articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice
dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu'
uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci
candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In
caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di
iscrizione, il piu' anziano di eta'.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano
la professione in forma autonoma, sia individualmente che
nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una
parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi
specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui
all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di
otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non
puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine
con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via
esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per
delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle
operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti
sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita'
produttive.».
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131,
recante «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n.
192, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 25
ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 189, S.O.:
«Art. 3 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d'impresa, nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, uno o piu' decreti legislativi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa, nonche' per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva
(UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con
abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) salvaguardare la possibilita' di adottare
disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche
mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle materie non coperte da riserva di legge e gia'
disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale
aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33;
c) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso
dalla registrazione o, se registrato, debba essere
dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli
impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullita', sia
in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di
costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi
di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in
cui detto uso venga contestato in azioni in sede
giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento
di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore
l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo
16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali
e' stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare
la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso,
nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46
della direttiva;
d) prevedere conformemente alla direttiva (UE)
2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini
diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
e) aggiornare la disciplina in materia di marchi
collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni
della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che
costituiscano marchi collettivi anche i segni e le
indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare
la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e
stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con
la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di
certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale
alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE)
2015/2424 e, in particolare:
1) prevedere che i segni e le indicazioni che,
nel commercio, possano servire a designare la provenienza
geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi
di garanzia o di certificazione;
2) prevedere che possano essere titolari di un
marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche
o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa
in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i
servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a
condizione che non svolgano un'attivita' che comporta la
fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
3) prevedere l'obbligatorieta' della
presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia
o di certificazione e della comunicazione di ogni
successiva modifica, a pena di decadenza;
4) prevedere le condizioni di esclusione dalla
registrazione, di decadenza e di nullita' dei marchi di
garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli
indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE)
2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi
lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso
sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego
del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso
improprio o discriminatorio del marchio da parte del
titolare del marchio;
g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso
dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una
procedura amministrativa efficiente e rapida per la
decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti
e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito
delle relative domande, nei termini e con le modalita'
stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini
l'irricevibilita' delle domande stesse;
h) modificare e integrare la disciplina delle
procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al
fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive,
anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in
tema di decadenza e nullita'.».
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio
comunitario», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
marzo 2019, n. 57.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del
Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 1 (Deposito in formato cartaceo). - 1. Salvo
ove diversamente previsto dal presente regolamento, le
domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi
notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice
della proprieta' industriale, d'ora innanzi denominato
"Codice", nonche' le traduzioni in lingua italiana delle
rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei
testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti
in forma modificata o limitati, di cui agli articoli 54 e
56 del Codice, sono depositati presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono
essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver
svolto le formalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni
successivi al deposito, con un servizio postale espresso
che ne attesti la tempestiva ricezione.
2. Le domande nazionali di brevetto, di
registrazione, di privativa per nuova varieta' vegetale, di
certificato complementare per prodotti medicinali e per
prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse
connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in
conformita' ai moduli, ove previsti, stabiliti con
circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche'
nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale
per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano
brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente
o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a
piu' soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti
specifica tale sua qualita'.
2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2
contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita
IVA del richiedente nonche' le indicazioni previste dalla
circolare di cui al comma 2.
3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo
riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero
progressivo di deposito, la propria firma e il timbro
dell'ufficio.
4. Le istanze connesse alle domande gia' depositate o
i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale
di deposito, che deve essere redatto in due originali e due
copie e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto
dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono
attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:
a) data e numero della domanda o del titolo
concesso;
b) nome e domicilio eletto in Italia ai sensi
dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice del richiedente
e, se vi sia, del suo mandatario;
c) elenco dei documenti allegati.
5. Un originale del verbale di deposito, di cui al
comma 4, e' inviato insieme agli atti depositati,
all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e
con le modalita' di cui al comma 1.
6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione
dell'avvenuto deposito.
7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i
documenti ed i ricorsi notificati nonche' le traduzioni in
lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di
brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti
europei concessi o mantenuti in forma modificata o
limitati, di cui al comma 1, possono essere depositati
anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante
servizio postale ed in tal caso si considera data di
deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio.
8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere
accertata la ricevibilita', ai sensi dell'articolo 148,
comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante
servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia
la documentazione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.
9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del
deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Direttore generale per
la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e
marchi.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 2 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «delle attivita' produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2 (Deposito telematico e modalita' di
trasmissione). - 1. Il deposito delle domande, istanze,
atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del
Codice puo' essere effettuato anche per via telematica
secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico adottato nel rispetto del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-bis. Al deposito telematico si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 3
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 3 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite le seguenti: «o limitati», e dopo le parole «ricevere il deposito» sono inserite le seguenti: «o il pagamento delle tasse».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 3 (Termini per il deposito). - 1. Se i termini
prescritti per il deposito di domande, atti, documenti,
ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del
Codice e delle traduzioni in lingua italiana delle
rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei
testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti
in forma modificata o limitati, di cui agli articoli 54 e
56 del Codice, e per il versamento di tasse scadono di
sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale,
ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a
ricevere il deposito o il pagamento delle tasse sono, per
qualsiasi causa, chiusi, la scadenza e' prorogata al primo
giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti.
Uguale proroga e' concessa quando si tratti di chiusura
determinata da festivita' locali o di eventi interruttivi
del servizio, incluso quello telematico, che riguardino
singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:
a) per il deposito di domanda con rivendicazione di
priorita', quello della residenza o della sede del
richiedente o del suo mandatario;
b) per gli adempimenti successivi al deposito di
una domanda, per gli atti o per i ricorsi, quello in cui
era stata depositata la domanda. Nel caso in cui,
precedentemente all'adempimento successivo, la domanda sia
stata trasferita ad altro richiedente o sia stato
modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui
alla precedente lettera a).
2. I termini richiamati al comma 1 si considerano
inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia
stata determinata da interruzione, anche all'estero, del
servizio postale utilizzato, salvo che norme speciali
contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica
Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a
condizione che il plico sia stato spedito, con un servizio
di posta che attesti la ricezione della documentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza del termine,
sempre che non fosse gia' in atto l'interruzione.
3. L'interessato deve precisare e provare la causa che
gli ha impedito di osservare i termini prescritti.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 4
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 4 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice, determina la sospensione del termine di cui all'articolo 198, comma 6, del Codice.»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma 4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173, comma 7, del Codice.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 4 (Integrazione delle domande). - 1.
L'integrazione spontanea della domanda, di cui all'articolo
148, comma 3 del Codice, puo' essere fatta dal richiedente
prima di ricevere dall'Ufficio italiano brevetti e marchi
la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo
148.
2. La traduzione di cui all'articolo 148, comma 5 del
Codice, deve essere depositata entro il termine di due mesi
dalla data di deposito della domanda. Detto termine non e'
prorogabile per il deposito della traduzione della
descrizione e delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto per invenzione industriale o modello di utilita'
nel qual caso il mancato deposito della traduzione entro
detto termine determina il rifiuto della domanda e si
applica l'articolo 173, comma 7 del Codice.
2-bis. L'applicazione dell'articolo 173, comma 7 del
Codice, determina la sospensione del termine di cui
all'articolo 198, comma 6, del Codice.
3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della
traduzione si applica anche quando la domanda contiene, in
sostituzione della descrizione, il riferimento ad una
domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di
deposito, lo Stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati
identificativi del richiedente.
4. Se la domanda contiene, in sostituzione della
descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore
depositata presso un ufficio estero e non soggetta a
pubblicazione, deve essere presentata copia autentica della
domanda estera. Detta copia autentica e la traduzione
devono essere depositati entro il termine di cui al comma
2.
4 -bis. Il mancato deposito delle rivendicazioni
entro il termine di due mesi di cui all'articolo 160, comma
4, del Codice comporta l'applicazione dell'articolo 173,
comma 7, del Codice.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 5
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. L'articolo 5 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Irricevibilita'). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilita', la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.
2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonche' dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 6
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 6 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La dichiarazione di conformita' all'originale della traduzione in lingua italiana puo' essere effettuata ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 6 (Traduzione in lingua italiana). - 1. La
dichiarazione di conformita' all'originale della traduzione
della lingua italiana puo' essere effettuata ai sensi
dell'articolo 148, comma 5, del Codice.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta'
di chiedere che sia prodotta una traduzione asseverata
mediante giuramento di fronte al Tribunale.».
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 7
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 7 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «Il deposito» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 7 e 8, il deposito»;
b) al comma 4, le parole «Codice della Digitalizzazione della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Codice dell'amministrazione digitale».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 7 (Deposito delle domande di brevetto europeo).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi
7 e 8, il deposito delle domande di brevetto europeo, di
cui all'articolo 149 del Codice, avviene direttamente o
tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della
documentazione, presso la Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Roma, delegata allo
svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere
entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1 la
documentazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Roma determina la data di ricezione ed il
numero della domanda secondo quanto disposto dalla
Convenzione sul brevetto europeo e dal relativo regolamento
di esecuzione.
3. Se viene rivendicata la priorita' di una domanda
di brevetto depositata in Italia da oltre novanta giorni,
non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica
l'articolo 198, comma 1 del Codice.
4. Il deposito delle domande di brevetto europeo puo'
essere effettuato anche per via telematica secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale".»
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 9
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 9 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 9 (Trasformazione del brevetto europeo). - 1.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta
di trasformazione di cui all'articolo 58 del Codice, invita
l'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a due
mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di
brevetto nazionale, a integrare i dati mancanti per l'esame
secondo la procedura nazionale nonche' a produrre, ove
manchi, la lettera d'incarico se vi sia mandatario ovvero
la dichiarazione di elezione di domicilio e traduzione in
lingua italiana del testo originario della domanda di
brevetto europeo nonche', eventualmente, una traduzione del
testo della stessa domanda modificata nel corso della
procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti.
2. Qualora, entro il termine assegnato o
eventualmente prorogato, non siano state completamente
soddisfatte le condizioni previste al comma 1, l'Ufficio
respinge la domanda. I diritti eventualmente pagati sono
rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi alla domanda
di brevetto.
3. Alla domanda di brevetto derivata dalla
trasformazione sono applicabili, salvo quanto disposto dal
comma 1 dell'articolo 137 della Convenzione sul brevetto
europeo, le disposizioni in vigore per le domande di
brevetto italiano.».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 10
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 10 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.» sono sostituite dalle seguenti: «ed ogni corrispondente indicazione riportata nel registro europeo dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.».

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 10 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 10 (Registro italiano dei brevetti europei). -
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito
registro, di cui all'articolo 139 del Codice, i brevetti
europei per i quali e' stata richiesta la convalida ed ogni
corrispondente indicazione riportata nel registro europeo
dei brevetti, relativa a modifiche di titolarita'. Tali
variazioni devono essere comunicate all'Ufficio.
2. Nel registro si devono riportare la data e il
numero di deposito delle traduzioni di cui all'articolo 56,
comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del
Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento
annuali.».
 
Art. 10

Modifiche all'articolo 11
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. L'articolo 11 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Contenuto della domanda di marchio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 1, del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di registrazione di marchio contiene, oltre a quanto indicato all'articolo 156 del Codice:
a) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalita' della persona giuridica o dell'ente richiedente. L'Ufficio puo' chiedere che il richiedente fornisca i numeri di telefono o altre coordinate per la comunicazione con strumenti elettronici secondo quanto stabilito con decreto del direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il richiedente indica o elegge il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice. Per ciascun richiedente si indica un solo indirizzo; qualora ne vengano forniti piu' di uno, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto;
b) l'indicazione della tipologia di marchio e la rappresentazione dello stesso conformemente all'articolo 11-bis del presente regolamento;
c) la domanda di registrazione che ha ad oggetto un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 11 del Codice, o un marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 11-bis del Codice, deve essere corredata di una copia, sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l'uso, i controlli e le sanzioni relativi ai marchi in questione;
d) l'elenco analitico dei prodotti o dei servizi per i quali e' richiesta la registrazione del marchio, unitamente all'indicazione del numero della classe cosi' come indicato nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda, ovvero il titolo della classe con il numero della stessa accompagnati dalla dichiarazione espressa di designare tutti i prodotti e servizi appartenenti alla classe prescelta cosi' come risultante dalla versione dell'Accordo di Nizza vigente al momento del deposito della domanda; in assenza di tale dichiarazione espressa, l'indicazione del titolo della classe viene interpretata come richiesta di protezione dei soli prodotti o servizi enumerati nel titolo stesso. I prodotti e i servizi richiesti possono essere selezionati integralmente o parzialmente, con le modalita' tecniche indicate dall'Ufficio, da un elenco di termini accettati dall'Ufficio;
e) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 4 del Codice, la priorita' di una domanda anteriore, e' indicata la data del deposito, il numero di domanda o registrazione, il tipo di priorita' e il Paese nel quale essa e' stata presentata. Il documento attestante la priorita', qualora non allegato alla domanda, e' integrato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 18 del Codice, la protezione temporanea, una dichiarazione in tal senso che riporti la denominazione dell'esposizione e la data della prima presentazione dei prodotti o dei servizi;
g) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua e la traslitterazione se esso comprende caratteri diversi da quelli latini o numeri diversi da quelli arabi o romani;
h) la firma del richiedente o del suo rappresentante.».
 
Art. 11

Inserimento dell'articolo 11-bis
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. Dopo l'articolo 11 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Rappresentazione del marchio). - 1. Il marchio e' rappresentato in qualsiasi forma idonea, purche' possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e preciso, onde consentire alle autorita' competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
2. La rappresentazione del marchio definisce l'oggetto della registrazione e puo' essere accompagnata da una descrizione.
3. Le diverse tipologie di marchio sono cosi' rappresentate:
a) marchio denominativo: il marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione e' rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalita' standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori;
b) marchio figurativo: il marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, e' rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;
c) marchio di forma tridimensionale: il marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto, e' rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica puo' comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione e' costituita da un numero di vedute del marchio non superiori a cinque;
d) marchio di posizionamento: il marchio costituito dalla modalita' specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto, e' rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonche' la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione e' accompagnata da una descrizione che specifichi la modalita' di apposizione del segno sui prodotti;
e) marchio a motivi ripetuti: il marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente, e' rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione e' accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarita' della ripetizione degli elementi;
f) il marchio di colore:
1) marchio di colore unico: qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, e' rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto;
2) marchio costituito da una combinazione di colori: qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, e' rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Puo' essere altresi' aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori;
g) marchio sonoro: il marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni, rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una presentazione accurata del suono in notazione musicale. Tale rappresentazione puo' essere accompagnata da una descrizione che specifichi la tipologia di suono;
h) marchio di movimento: il marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento, e' rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse sono numerate e accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza. Il numero delle immagini statiche e i limiti di dimensione massima dei file video sono stabiliti dal decreto indicato dal comma 5;
i) marchio multimediale: il marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione, e' rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono, entro i limiti di dimensione massima stabiliti con il decreto indicato dal comma 5, e accompagnato da descrizione esplicativa;
l) marchio olografico: il marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche, e' rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza, entro i limiti di dimensione stabiliti con decreto indicato dal comma 5.
4. Qualora il marchio non rientri in nessuna delle tipologie di cui al comma 3, ovvero nel caso in cui ricada in piu' di una di tali tipologie, la sua rappresentazione e' conforme agli standard di cui al comma 1 e puo' essere accompagnato da una descrizione.
5. Qualora la rappresentazione sia fornita in formato elettronico, con decreto adottato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi si determinano i formati e le dimensioni del file elettronico nonche' ogni altra specifica pertinente.
6. Qualora la domanda sia fornita in versione cartacea, il marchio e' riprodotto su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm in larghezza e 8 cm in altezza.».
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 15
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 15 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il numero della domanda originaria;».

Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 15 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 15 (Divisione della domanda di marchio in
domande parziali). - 1. Nei casi indicati nell'articolo
158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita
istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
dividere la domanda originaria dichiarando che una parte
dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria e'
oggetto di una o piu' domande parziali.
2. L'istanza di divisione della domanda originaria
deve contenere:
a) il numero della domanda originaria;
b) il nome e il domicilio o la sede del
richiedente;
c) l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono
oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la
divisione in piu' di una domanda parziale, l'elenco dei
prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
d) l'elenco dei prodotti e dei servizi che
rimangono nella domanda originaria.
3. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al
comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei
prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale
coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e
servizi che rimane nella domanda originaria, invita il
richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine
per la risposta.»
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 16
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 16 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, la parola «invia» e' sostituita dalla seguente: «comunica» e le parole «una notifica di» sono sostituite dalla seguente: «un».

Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 16 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 16 (Esame dei marchi internazionali). - 1.
Qualora, a seguito dell'esame effettuato ai sensi
dell'articolo 171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi ritenga che il marchio non possa essere registrato,
in tutto o in parte, comunica all'Organizzazione Mondiale
della Proprieta' Intellettuale un rifiuto provvisorio ex
officio alla registrazione internazionale. Il provvedimento
deve contenere l'indicazione dei motivi sui quali si basa
il rifiuto, con riferimento alle condizioni di
registrabilita' dei marchi nazionali, oggetto di
accertamento ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a) del Codice, ed il termine entro il quale il titolare
della registrazione internazionale, tramite un mandatario
nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo'
presentare le proprie deduzioni.
2. Se il titolare della registrazione internazionale,
previa indicazione o elezione di domicilio ai sensi
dell'articolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le
proprie deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se
l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le deduzioni
formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un
provvedimento di conferma del rifiuto, che e' comunicato al
titolare della registrazione internazionale o al suo
mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice.
Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso alla
Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli 135 e
seguenti del Codice, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda
soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento
di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il
marchio non e' registrabile.
3. Al termine del procedimento avviato con
l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla
registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia
all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale:
a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio,
se ritiene che sussistano le condizioni per assicurare la
protezione del marchio in Italia;
b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene
che il marchio non sia registrabile in Italia e il
provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2,
comunicato al titolare della registrazione internazionale o
al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per decorso dei
termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali
ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto
riguarda soltanto una parte dei prodotti e servizi, il
provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per
i quali il marchio non e' registrabile.».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 17
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 17 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «, debitamente» e «nello Stato» sono soppresse e le parole «articolo 197, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,».

Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 17 (Marchi collettivi internazionali). - 1. Per
i marchi collettivi internazionali, registrati presso
l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale ai
sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione
internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale
Accordo, copia, sottoscritta dal richiedente, del
regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto
dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa
elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma
3-bis, del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi
dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui
l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale
notifica la registrazione internazionale o la sua
estensione successiva all'Ufficio.
2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve
essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana
dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.».
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 18
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 18 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, la parola «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo».

Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 18 (Domanda di rinnovazione del marchio). - 1.
La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve
contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 159 del
Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda
contiene il numero e la data della registrazione da
rinnovare, nonche' il numero e la data del primo deposito.
Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione e'
richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi
protetti dalla precedente registrazione.
2. Per i marchi internazionali registrati presso
l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale,
ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione
internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale
Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento
delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del
Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da
effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei
mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi
successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa
nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali
ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del
Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi.».
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 21
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 21 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e le parole «articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«La domanda di brevetto per invenzione che ha alla base materiale biologico di origine animale o vegetale contiene la dichiarazione di provenienza del materiale biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma 2, del Codice.»;
c) al comma 4, le parole «all'articolo 160, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 52, comma 1, e 160, comma 4,».

Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 21 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 21 (Descrizione e rivendicazioni della domanda
di brevetto). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo
148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la
domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale o per modello di utilita' deve contenere oltre
a quanto indicato all'articolo 160, comma 1 del Codice, il
cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della
persona fisica o la denominazione, la sede e la
nazionalita' della persona giuridica o dell'ente
richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve
eleggere il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma
3-bis, del Codice.
2. La domanda di brevetto per invenzione che ha alla
base materiale biologico di origine animale o vegetale,
contiene la dichiarazione di provenienza del materiale
biologico utilizzato di cui all'articolo 170-bis, comma 2,
del Codice. La mancanza della dichiarazione e' anno tata
sul registro dei titoli di proprieta' industriale.
3. La descrizione di cui all'articolo 160, comma 3,
lettera a) e comma 4, del Codice deve:
a) specificare il campo della tecnica a cui
l'invenzione fa riferimento;
b) indicare lo stato della tecnica preesistente,
per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla
comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della
ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti
specifici;
c) esporre l'invenzione in modo tale che il
problema tecnico e la soluzione proposta possano essere
compresi;
d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
e) descrivere in dettaglio almeno un modo di
attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e
facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano
presenti;
f) indicare esplicitamente, se cio' non risulti
gia' ovvio dalla descrizione o dalla natura
dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione puo' essere
utilizzata in ambito industriale.
4. Le rivendicazioni di cui agli articoli 52, comma 1
e 160, comma 4, del Codice definiscono le caratteristiche
specifiche dell'invenzione per le quali si chiede
protezione. Devono essere chiare, concise, trovare completo
supporto nella descrizione ed essere redatte in un
documento separato secondo le seguenti formalita':
a) devono essere indicate con numeri arabi
consecutivi;
b) la caratteristica tecnica rivendicata deve
essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e'
consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle
rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni,
possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti
illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento
non costituisce una limitazione della rivendicazione.».
 
Art. 17

Inserimento dell'articolo 24-bis
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. Dopo l'articolo 24 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Istanza di limitazione). - 1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullita' parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice.
2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.».
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 25
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 25 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in Italia» sono soppresse e le parole «articolo 197» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 147, comma 3-bis,»;
b) al comma 2 la parola «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo».

Note all'art. 18:
- Il testo dell'articolo 25 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 25 (Domanda di registrazione del disegno o
modello). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 148,
comma 1 del Codice in tema di ricevibilita', la domanda di
registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a
quanto indicato all'articolo 167, comma 1, del Codice il
cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio della
persona fisica o la denominazione, la sede e la
nazionalita' della persona giuridica o dell'ente
richiedente. Il richiedente, se risiede all'estero, deve
eleggere il suo domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma
3-bis, del Codice.
2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il
campione dei prodotti stessi di cui all'articolo 167, comma
2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in
modo chiaro e completo.
3. Se il colore o i colori del disegno o modello
costituiscono caratteristiche di cui si chiede la
registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel
colore o nei colori rivendicati.
4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o
dei prodotti nonche' all'eventuale descrizione si applicano
le indicazioni previste all'articolo 22. La riproduzione
grafica puo' anche essere ottenuta mediante la fotografia,
la stampa o un processo analogo.
5. In caso di disegni o modelli per prodotti
industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni,
puo' essere presentata, in luogo della riproduzione
grafica, una tavola su cui e' fissato il campione del
prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del
diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad
esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle
carte da parati.
6. Qualora la registrazione sia richiesta per un
deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti
industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i
singoli modelli devono essere individuati o da altrettante
riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono
fissati i rispettivi campioni.
7. La descrizione, se presentata, puo' concludersi
con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto
di registrazione.».
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 26
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 26 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «o segni, destinati a distinguere» sono sostituite dalle seguenti: «, scritte o segni, se destinati a contraddistinguere».

Note all'art. 19:
- Il testo dell'articolo 26 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 26 (Divieto di denominazioni nella
registrazione di disegni e modelli). - 1. La protezione di
speciali denominazioni, scritte o segni, se destinate a
contraddistinguere prodotti, puo' solamente essere
conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui
marchi.».
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 27
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 27 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, la parola «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo».

Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 27 (Identificazione della topografia). - 1. Ai
fini dell'identificazione della topografia, in conformita'
all'articolo 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere
allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato
diverso purche' ripiegato in formato A4, almeno uno dei
seguenti elementi:
a) un disegno o una fotografia rappresentante una
configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;
b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti
di maschere per la fabbricazione dei prodotti a
semiconduttori;
c) i disegni o le fotografie dei disegni dei
singoli strati dei prodotti a semiconduttori.
2. I disegni o le fotografie devono essere
sufficientemente chiari affinche' la topografia risulti
identificabile all'esame.
3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie puo'
essere depositata una descrizione che consenta una migliore
identificazione della topografia o delle parti piu'
caratteristiche di essa.
4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una
migliore identificazione della topografia, nastri
magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati,
secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali
la topografia e' registrata sotto forma codificata e uno o
piu' esemplari del prodotto a semiconduttori.
5. Ove una topografia non rappresenti l'intera
superficie del prodotto, occorre evidenziare tale
circostanza.
6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione
nonche' l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati
dal richiedente o dal suo mandatario.».
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 29
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 29 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «La richiesta indica analiticamente gli errori da correggere.».

Note all'art. 21:
- Il testo dell'articolo 29 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 29 (Ritiro, rettifiche, integrazioni della
domanda). - 1. Il ritiro di cui all'articolo 172, comma 1
del Codice, deve essere fatto con apposita istanza e puo'
riguardare piu' domande dello stesso titolare. Con la
stessa istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse
di cui all'articolo 229 del Codice.
2. La facolta' di correzione, di cui all'articolo
172, comma 2 del Codice, puo' essere esercitata con una
sola richiesta anche quando la correzione concerne piu'
domande di registrazione ovvero di brevetto aventi lo
stesso titolare, a condizione che la correzione sia la
stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito
siano contenuti nella richiesta.
3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto
puo' richiedere la correzione di un errore, imputabile
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativo alla
registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa
pubblicazione. La richiesta indica analiticamente gli
errori da correggere. Una sola richiesta e' sufficiente
quando la correzione concerne piu' registrazioni ovvero
piu' brevetti aventi lo stesso titolare, a condizione che
la correzione sia la stessa per ciascuna registrazione e
che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i
brevetti siano indicati nella richiesta.
4. Il provvedimento di rifiuto dell'istanza di
ritiro, di rettifica o di integrazione della domanda di
deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti
alla Commissione dei ricorsi.».
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 30
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 30 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza stabilita dallo stesso Codice oppure, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2, del Codice medesimo.».

Note all'art. 22:
- Il testo dell'articolo 30 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 30 (Istanze di continuazione della procedura).
- 1. L'istanza per la continuazione della procedura di cui
all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro i
due mesi successivi alla scadenza stabilita dal Codice
ovvero, nei previsti casi di proroga, entro i due mesi
successi dalla scadenza del termine di cui all'articolo
191, comma 2, del Codice medesimo.
2. All'istanza di continuazione di cui al comma 1
devono essere unite l'attestazione del pagamento del
diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso
entro il termine di cui al comma 1.».
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 32
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

All'articolo 32 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Registro delle domande, dei titoli di proprieta' industriale e delle trascrizioni»;
b) al comma 1, lettera f), dopo la parola «collettivo» sono inserite le seguenti: «o di certificazione» e la parola «preesistenza» e' sostituita dalla seguente: «priorita'»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un'apposita raccolta, che costituisce il registro informatizzato delle stesse.»;
d) al comma 5, dopo la parola «registro» e' inserita la seguente: «informatizzato»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e delle privative per novita' vegetali in formato elettronico costituisce il registro informatizzato dei titoli di proprieta' industriale.».

Note all'art. 23:
- Il testo dell'articolo 32 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 32 (Registro delle domande, dei titoli di
proprieta' industriale e delle trascrizioni). - 1. I titoli
di proprieta' industriale, oltre alle indicazioni di cui
agli articoli 185 e 197, commi 2 e 6 del Codice, devono
contenere:
a) l'Ufficio ricevente in cui e' stata depositata
la domanda;
b) la data e il numero di concessione;
c) per le invenzioni, i modelli di utilita', i
disegni e modelli, il relativo titolo;
d) il nome dell'inventore;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori
il titolo e la decorrenza della protezione;
f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei
prodotti o servizi che il marchio e' destinato a
contraddistinguere con annesso un esemplare della
riproduzione del marchio; se si tratti di marchio
collettivo o di certificazione ; l'indicazione dei colori
se rivendicati; della data da cui decorrono gli effetti
della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di
precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche
dell'eventuale rivendicazione della priorita', o di
registrazione internazionale ai sensi del protocollo di
Madrid;
g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il
numero e la data di deposito della prima domanda di
registrazione e il numero e la data dell'ultima
registrazione da rinnovare.
2. Il titolo di proprieta' industriale deve riportare
l'indicazione delle sentenze pervenute che pronunciano la
nullita' o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il
diritto di essere riconosciuto inventore o autore o
titolare dei diritto di proprieta' industriale.
3. I titoli di proprieta' industriale sono redatti in
un originale e sono contrassegnati, a seconda del tipo di
diritto di proprieta' industriale, dal numero progressivo
di concessione del brevetto o di registrazione. Una copia
conforme all'originale del titolo e' rimessa
all'interessato; una copia e' conservata nel fascicolo
corrispondente, se l'originale e' in formato cartaceo.
4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in
un'apposita raccolta, che costituisce il registro
informatizzato delle stesse.
5. La raccolta delle domande di deposito in formato
elettronico costituisce il registro informatizzato delle
domande dei titoli di proprieta' industriale.
6. La raccolta dei brevetti, delle registrazioni e
delle privative per novita' vegetali in formato elettronico
costituisce il registro informatizzato dei titoli di
proprieta' industriale.».
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 33
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 33 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque puo' prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purche' non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilita' per cui e' stata dichiarata l'irricevibilita' o per cui e' stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda e' resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice.».

Note all'art. 24:
- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 33 (Visioni e riproduzioni). - 1. Ai sensi
dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque puo'
prendere visione ed estrarre copia di tutta la
documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto,
una registrazione o un'istanza, purche' non ricorrano le
ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la
vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di
accesso le domande di brevetto e di modello di utilita' per
cui e' stata dichiarata l'irricevibilita' o per cui e'
stata depositata una istanza di ritiro prima della data in
cui la domanda e' resa accessibile al pubblico ai sensi
dell'articolo 53, comma 3, del Codice.
2. Sono esclusi dall'accesso, in materia di
certificati complementari di protezione, i decreti di
autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati
riassunti delle caratteristiche tecniche del prodotto. Dei
decreti e' consentita la visione e l'estrazione di copia
solo degli estratti, se presenti.
3. L'esaminatore appone l'indicazione "riservato" sui
documenti per i quali e' stata invocata la riservatezza.
4. Dopo l'accessibilita' al pubblico del brevetto, la
descrizione e i disegni possono essere riprodotti anche su
supporto informatico, e posti in vendita a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di
vendita viene stabilito con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tali riproduzioni sono
inviate gratuitamente alle Camere di Commercio nonche' agli
enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del
Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in
scambio, agli Uffici brevetti di altri Stati.».
 
Art. 25

Modifiche all'articolo 35
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 35 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, le parole «nello Stato» sono sostituite con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,».

Note all'art. 25:
- Il testo dell'articolo 35 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 35 (Albo dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi). - 1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del
domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca
del domicilio eletto e finche' non sia comunicata nuova
elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma
3-bis, del Codice nonche' in tutti gli altri casi di
irreperibilita', le comunicazioni e notificazioni si
eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso
del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.».
 
Art. 26

Modifiche alla rubrica dell'articolo 37
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 37 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti».

Note all'art. 26:
- Il testo dell'articolo 37 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 37 (Obbligo dell'indicazione del codice fiscale
ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei
diritti). - 1. Le universita', le amministrazioni pubbliche
aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca
e le amministrazioni della difesa e delle politiche
agricole, alimentari e forestali hanno l'obbligo di
indicare nella domanda di deposito per invenzione
industriale e per il modello di utilita' il codice fiscale,
come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento
dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalita'
straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la
condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione
dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.».
 
Art. 27

Modifiche all'articolo 38
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 38 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola «art.» e' sostituita dalla seguente: «articolo»;
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 6, le parole «3,4 e 5» sono sostituite dalle seguenti «3 e 4» e le parole «227, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «227, comma 4, del Codice»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio e' effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalita' di cui all'articolo 159 del Codice.»;
e) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di universita', amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita' quando risulti che, a causa della contitolarita' con altro richiedente, non e' applicabile l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.».

Note all'art. 27:
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 38 (Tasse e diritti di mantenimento). - 1. Il
pagamento e' annuale per i brevetti d'invenzione e
quinquennale per i modelli di utilita' e disegni e modelli.
La tassa o il diritto di mantenimento in vita e' dovuto
entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata
depositata la domanda. Possono essere pagate
anticipatamente piu' annualita' se riferite allo stesso
brevetto.
2. Le tasse per il mantenimento in vita delle
privative per varieta' vegetali sono dovute, per la durata
della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, del
Codice, a partire dalla concessione della privativa
medesima. Il pagamento e' annuale ed e' dovuto
anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in
cui la domanda e' stata concessa.
3. La proroga della durata del disegno o modello, di
cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento
del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del
pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o
modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di
rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di
mantenimento dovuto sara' quello previsto per i disegni o
modelli singoli.
4. Alla concessione del brevetto o della
registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti
sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di
rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione.
Uguale termine si applica per il pagamento della prima
annualita' delle tasse relative alle nuove varieta'
vegetali.
5. (Abrogato).
6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3 e 4
per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di
mantenimento, il pagamento e' ammesso entro i sei mesi
successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo 227,
comma 4, del Codice.
7. La presentazione della domanda di rinnovo della
registrazione di marchio e' effettuata entro i termini di
cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi
successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del
Codice, e con le modalita' di cui all'articolo 159 del
Codice.
7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche
tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si
applica anche al mancato pagamento da parte di universita',
amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi
istituzionali finalita' di ricerca, e amministrazioni della
difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali,
della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello
di utilita' quando risulti che, a causa della
contitolarita' con altro richiedente, non e' applicabile
l'esenzione di cui all'articolo 2 del decreto 2 aprile 2007
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
8. L'istanza di continuazione della procedura di cui
all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal
pagamento del diritto previsto.».
 
Art. 28

Modifiche all'articolo 39
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 39 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo le parole «Il ritardo del pagamento» sono inserite le seguenti: «oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice,».

Note all'art. 28:
- Il testo dell'articolo 39 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 39 (Termine della decadenza). - 1. Il ritardo
del pagamento oltre il termine di cui all'articolo 227,
comma 4, del Codice, della quinta annualita' per il
brevetto per invenzione industriale, del secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilita' e per
la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza
del diritto di proprieta' industriale dalla data di
scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione
industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il
brevetto per modello di utilita' e per la registrazione di
disegno o modello.».
 
Art. 29

Modifiche all'articolo 40
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 40 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. La dichiarazione di avvenuta concessione di licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.».

Note all'art. 29:
- Il testo dell'articolo 40 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 40 (Trascrizione). - 1. Devono essere redatte
in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al
richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta
trascrizione:
a) la domanda di trascrizione di cambiamento di
titolarita', conseguente ad atti di cessione o ad atti
societari di fusione, scissione, divisione o successione o
a sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti di cui
alle lettere a), b) e c) dell'articolo 138 del Codice
ovvero la domanda di trascrizione di atti che
costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o
reali di godimento o diritti di garanzia;
b) la domanda di trascrizione degli atti di
pignoramento, aggiudicazione in seguito a vendita forzata,
sospensione della vendita di parte dei diritti di
proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al
debitore, espropriazione per causa di pubblica utilita',
nonche' delle sentenze di rivendicazione di diritti di
proprieta' industriale e relative domande giudiziali, e
delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di
proprieta' industriale nulli e relative domande giudiziali.
2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:
a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di
titolarita' o dell'atto che costituisce o modifica o
estingue i diritti personali o reali di godimento o di
garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei
verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate
le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un
estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una
certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da
altra autorita' competente, oppure, nel caso di cessione,
una dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente
e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto
della cessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia
certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale
o da ogni altra autorita' pubblica competente;
b) il documento comprovante il pagamento dei
diritti prescritti.
3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia
accompagnata da copia autentica dell'atto pubblico estero o
dall'originale o copia autentica della scrittura privata
autenticata all'estero, vanno anche osservate le norme
della legge notarile sul deposito presso un notaio o un
archivio notarile italiano.
4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da
un estratto dell'atto di cui al comma 2, lettera a) o da
una certificazione del Registro delle Imprese o di altra
autorita' competente, questi atti non soggiacciono
all'obbligo fiscale della registrazione.
5. Per gli atti provenienti dall'estero la traduzione
e' sempre dovuta e si applica l'articolo 6.
6. Alla domanda di trascrizione si applica la
procedura di cui all'articolo 173 del Codice, per quanto
compatibile.
7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5
e 6 si applicano anche alle domande di iscrizione nel
registro internazionale di cambiamenti di titolarita'
ovvero di restrizioni del diritto del titolare di disporre
della registrazione internazionale, in quanto compatibili
con le norme internazionali. In questo caso le domande
devono essere redatte in unico esemplare. Ad esse devono
essere uniti il documento comprovante il pagamento della
tassa prescritta e l'eventuale modulo di richiesta fornito
dall'Ufficio internazionale, compilato in duplice
esemplare.
7-bis. La dichiarazione di avvenuta concessione di
licenza indica se si tratta di licenza esclusiva o non
esclusiva e se riguarda l'intero diritto o solo parte dei
diritti tutelati dal titolo concesso in licenza.».
 
Art. 30

Modifiche all'articolo 41
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 41 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, lettera b), le parole «nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,».

Note all'art. 30:
- Il testo dell'articolo 41 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 41 (Annotazione). - 1. La domanda di
annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice,
deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:
a) le indicazioni per individuare il titolare del
brevetto o del marchio;
b) l'elezione del domicilio ai sensi dell'articolo
147, comma 3-bis, del Codice, da parte del richiedente o
del suo mandatario per tutte le comunicazioni e
notificazioni da farsi a norma del codice della proprieta'
industriale;
c) gli estremi di brevettazione o di registrazione
dei titoli di proprieta' industriale oggetto della domanda;
d) le variazioni, tassativamente previste dal
codice della proprieta' industriale, suscettibili di essere
annotate.
2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o
parziale ad un diritto di proprieta' industriale deve
essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del
titolare dello stesso avente natura di scrittura privata
non autenticata soggetta alle norme della legge sul
Registro ove occorra.».
 
Art. 31

Modifiche all'articolo 42
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 42 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i documenti di cui e' stata fatta riserva non sono depositati, l'Ufficio procede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice, se si tratta di documenti per i quali era prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio comunica la mancanza dei documenti al richiedente assegnando un termine, non prorogabile, per il loro deposito.».

Note all'art. 31:
- Il testo dell'articolo 42 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 42 (Riserva di deposito). - 1. I documenti, di
cui e' fatta riserva all'atto del deposito devono essere
depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma
1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del
deposito stesso.
2. Fino alla presentazione della lettera d'incarico
la copia autentica e' rilasciata solo su richiesta del
titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.
2-bis. Se entro il termine di cui al comma 1 i
documenti di cui e' stata fatta riserva non sono
depositati, l'Ufficio procede l'articolo 173, comma 7, del
Codice, se si tratta di documenti per i quali era
prescritto un termine perentorio di presentazione. Al di
fuori dei casi previsti dal periodo precedente, l'Ufficio
comunica la mancanza dei documenti al richiedente
assegnando un termine, non prorogabile, per il loro
deposito.».
 
Art. 32

Modifiche all'articolo 45
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 45 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del Codice, e' dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto per invenzione o per modello di utilita' o alla registrazione della topografia nel territorio dello Stato.»;
b) al comma 2, dopo la parola «invenzioni», sono inserite le seguenti: «, modelli di utilita' e topografie»;
c) al comma 5, le parole «di sufficiente documentazione in lingua italiana che illustri la domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «del riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,»;
d) al comma 7, dopo le parole «L'avente diritto al brevetto» sono inserite le seguenti: «o alla registrazione ai sensi del comma 1».

Note all'art. 32:
- Il testo dell'articolo 45 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 45 (Procedure di segretazione militare). - 1.
L'autorizzazione di cui all'articolo 198, comma 1, del
Codice e' dovuta se i residenti in Italia sono gli aventi
diritto al brevetto per invenzione o per modello di
utilita' o alla registrazione della topografia nel
territorio dello Stato.
2. Le domande di cui all'art. 198 comma 1 del Codice
concernenti invenzioni, modelli di utilita' e topografie di
interesse per la difesa realizzate interamente o
principalmente nel territorio di uno Stato estero parte
dell'Accordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000
e ratificato con legge 26 giugno 2003, n. 146, possono
essere depositate, previa notifica al Ministero dello
sviluppo economico, prioritariamente nel territorio di
quello Stato, in conformita' alle disposizioni
internazionali vigenti.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 198 del Codice
non si applicano alle domande di brevetto europeo
divisionali, di cui all'articolo 76 della Convenzione sul
brevetto europeo e all'articolo 161 del Codice, se sono
passati novanta giorni dal deposito della domanda
principale.
4. L'accertamento per stabilire se l'oggetto di una
domanda debba essere eventualmente vincolato al segreto di
cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve concludersi
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
deposito e, qualora una priorita' sia stata rivendicata,
entro il termine perentorio di tredici mesi dalla data di
priorita'.
5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli
articoli 149 e 152 del Codice non sia in lingua italiana,
il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre
dalla data di ricevimento del testo in lingua italiana
dichiarato conforme dal titolare o dal suo mandatario
ovvero dal ricevimento del riassunto in lingua italiana che
definisca in modo esauriente le caratteristiche
dell'invenzione, fatta salva la possibilita' del Servizio
militare brevetti di richiedere il deposito del testo
integrale.
6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero
della Difesa puo' imporre il vincolo del segreto e chiedere
all'Ufficio italiano brevetti e marchi di non procedere
alla trasmissione della domanda agli uffici internazionali
competenti; l'Ufficio da' comunicazione della richiesta
all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del
segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni,
l'Ufficio trasmette la domanda agli uffici internazionali
competenti.
7. L'avente diritto al brevetto o alla registrazione
ai sensi del comma 1 puo' depositare presso il Servizio
militare brevetti, domanda di brevetto proponendone la
classifica di segretezza in conformita' alle leggi
nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in
seguito all'apposizione della classifica di segretezza da
parte del Ministero della Difesa, puo' procedere, per il
tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della
medesima domanda classificata nei Paesi con cui esista
trattamento di reciprocita'.
8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198,
commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Codice.».
 
Art. 33

Modifiche all'articolo 46
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 46 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:»;
b) al comma 2, lettera a), numero 2), la parola «marchio» e' sostituita dalla seguente: «segno»;
c) al comma 2, lettera b), alinea, le parole «al marchio o ai diritti anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «al diritto anteriore»;
d) al comma 2, lettera b), numero 1), la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea», e dopo le parole «, e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione» sono aggiunte le seguenti: «; il numero e data di presentazione della domanda o della registrazione anteriore della denominazione di origine o dell'indicazione geografica o, se tale data non e' disponibile, la data a decorrere dalla quale e' concessa la protezione;»;
e) al comma 2, lettera b), numero 3) le parole «, del marchio o dei marchi» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti»;
f) al comma 2, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8 del Codice, su cui si fonda l'opposizione:
1) l'indicazione del diritto e della mancanza del proprio consenso alla registrazione;»;
g) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole «marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale» sono sostituite dalle parole: «diritto anteriore»;
h) al comma 2, lettera c), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma 1.».

Note all'art. 33:
- Il testo dell'articolo 46 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 46 (Atto di opposizione). - 1. Ai sensi e nei
termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo'
essere depositata opposizione alle domande o registrazioni
di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente
decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo 177 del Codice.
2. L'atto di opposizione, recante i dati di cui
all'articolo 176, comma 2, del Codice, firmato
dall'opponente o dal suo mandatario, include:
a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui
viene proposta opposizione:
1) il numero, la data di deposito e di eventuale
priorita', oppure di registrazione e di pubblicazione;
2) una riproduzione del segno, come pubblicato;
3) l'indicazione dei prodotti e servizi e
relative classi, elencati nella medesima domanda o
registrazione, nei confronti dei quali e' proposta
l'opposizione;
4) il nome del richiedente che ha presentato la
domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui
viene proposta l'opposizione;
b) riguardo al diritto anteriore su cui si fonda
l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del
Codice:
1) il numero di domanda o di registrazione del
marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il
marchio anteriore e' un marchio nazionale, dell'Unione
europea, oppure oggetto di registrazione internazionale
estesa all'Italia, e, se il marchio e' stato oggetto di
cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o
rinuncia, la relativa specificazione; il numero e data di
presentazione della domanda o della registrazione anteriore
della denominazione di origine o dell'indicazione
geografica o, se tale data non e' disponibile, la data a
decorrere dalla quale e' concessa la protezione;
2) la data di deposito o di registrazione
nonche', le eventuali date di priorita' o di preesistenza
italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di
domanda e registrazione e, nel caso di priorita', del Paese
di origine;
3) una riproduzione, del marchio o dei marchi dei
diritti anteriori;
4) l'elenco, con le rispettive classi, dei
prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore e'
stato depositato o registrato e su cui si fonda
l'opposizione;
b-bis) riguardo al diritto di cui all'articolo 8
del Codice, su cui si fonda l'opposizione:
1) l'indicazione del diritto e della mancanza del
proprio consenso alla registrazione;
c) riguardo all'opponente e all'opposizione:
1) il nome dell'opponente, del suo mandatario, se
vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di
legittimazione a proporre opposizione e, se del caso,
l'indicazione di agire in qualita' di avente causa del
titolare del diritto anteriore;
2) i motivi su cui si basa l'opposizione, che
devono essere esplicitati, in maniera puntuale e con
riferimento agli articoli del Codice posti a fondamento
dell'opposizione, nel modulo di cui all'articolo 47, comma
1.
d) riguardo al pagamento dei diritti di
opposizione:
1) l'attestazione dell'avvenuto pagamento.».
 
Art. 34

Modifiche all'articolo 47
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. L'articolo 47 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Modalita' di deposito dell'opposizione e della documentazione successiva). - 1. L'atto di opposizione, indirizzato direttamente ed esclusivamente alla competente Divisione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, e' redatto in conformita' al modulo predisposto dall'Ufficio ed e' inviato direttamente all'Ufficio in duplice copia, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 225 del Codice, ovvero in tre copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.
2. Se l'atto di opposizione e' depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o tramite altri servizi di spedizione diversi da quello di cui al comma 3, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio e' considerata data di deposito dell'opposizione.
3. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite il servizio postale alla sede dell'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la data attestata dall'Ufficio postale e' considerata data di deposito della raccomandata o del plico.
4. L'atto di opposizione puo' essere depositato per via telematica ai sensi dell'articolo 2.
5. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione e' inviata con le modalita' sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera a), del Codice, deve essere inviata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6.».
 
Art. 35

Modifiche all'articolo 48
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 48 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Entro due mesi dalla scadenza del» sono sostituite dalle seguenti: «Scaduto il» e, dopo le parole «articoli 176, commi 1» sono inserite le seguenti: «, 2»;
b) al comma 3, lettera a), le parole «articoli 175» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 176»;
c) al comma 3, lettera c), le parole «d) ed e), del Codice,» sono sostituite dalle seguenti: «c), d), e) ed f) e dall'articolo 14, comma 1, lettera c-bis, del Codice»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.».

Note all'art. 35:
- Il testo dell'articolo 48 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 48 (Istruttoria). - 1. Scaduto il termine per
depositare l'atto di opposizione l'Ufficio verifica la
ricevibilita', l'ammissibilita' dell'opposizione ed il
regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi
degli articoli 176, commi 1, 2, e 3, e 178, comma 1, del
Codice.
2. L'atto e' irricevibile, ai sensi dell'articolo
148, comma 1 del Codice, se l'opponente risulta non
identificabile o non raggiungibile.
3. L'atto e' inammissibile se:
a) e' stato depositato prima della pubblicazione
del marchio contro il quale e' diretto ovvero dopo il
decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione
di cui agli articoli 176, comma 1, del Codice, e 44, comma
1, lettere a), b) e c) del presente regolamento;
b) non contiene le indicazioni di cui all'articolo
176, comma 2, del Codice;
c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti
dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f) e
dall'art. 14, comma 1, lettera c-bis del Codice, o relativi
alla mancanza di consenso di cui all'articolo 8 del Codice;
d) l'opponente non e' legittimato a presentare
l'opposizione;
e) manca la sottoscrizione dell'opponente o del suo
mandatario;
f) e' diretto contro due o piu' domande e, a
seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto
dell'opposizione ad una sola domanda entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione, l'opponente non accoglie l'invito o non
replica alla richiesta.
4. Se all'atto di opposizione non e' allegata
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti,
l'opposizione si considera ritirata ai sensi dell'articolo
176, comma 3, del Codice.
5. Se l'opposizione non puo' proseguire per una delle
cause indicate ai commi 3 e 4, l'Ufficio informa
l'opponente che puo' presentare ricorso alla Commissione
dei Ricorsi di cui all'articolo 135, comma 1, del Codice.».
 
Art. 36

Modifiche all'articolo 49
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 49 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' soppressa;
b) al comma 1, lettera c), la parola «improcedibilita',» e' soppressa;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole «dalla data» sono inserite le seguenti: «di ricezione»;
d) al comma 1, lettera e), le parole «la facolta'» sono sostituite dalle seguenti «gli adempimenti»;
e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora venga raggiunto l'accordo di conciliazione, nell'istanza per ottenere ai sensi dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.»;
f) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176, comma 4, del Codice, se lo stesso non e' raggiunto, l'opposizione non e' ritirata o la domanda di registrazione di marchio non e' ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per il deposito di deduzioni e per l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del Codice.»;
g) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4, del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi, l'opponente e' tenuto a documentare l'uso effettivo del marchio nel quinquiennio che precede la data di deposito della domanda di registrazione nei cui confronti l'opposizione e' stata proposta.».

Note all'art. 36:
- Il testo dell'articolo 49 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 49 (Prima comunicazione alle parti). - 1. Entro
il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice,
l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui
all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione
al richiedente, ed informa le parti circa:
a) le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge
n. 241 del 7 agosto 1990;
b) (soppressa);
c) i provvedimenti di sospensione ed estinzione
della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;
d) la facolta' di procedere ad un accordo di
conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del
Codice, entro due mesi dalla data di ricezione della
comunicazione e la possibilita' di estendere tale termine
con comune istanza di proroga, presentata prima della
scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;
e) gli adempimenti per l'opponente, di cui
all'articolo 176, comma 4, del Codice;
f) le facolta', per il richiedente, di ritirare,
dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e
servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto
oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in
parte l'opposizione, finche' l'Ufficio non ha deciso,
rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione
ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1,
lettera c), del Codice.
1-bis Qualora venga raggiunto l'accordo di
conciliazione, nell' istanza per ottenere ai sensi
dell'articolo 229 del Codice il rimborso del diritto
versato per il deposito dell'opposizione, l'opponente deve
dichiarare il raggiungimento dell'accordo nei termini di
cui all'articolo 178, comma 1, del Codice.
2. Alla scadenza del termine per il raggiungimento
dell'accordo di conciliazione previsto dall'articolo 176,
comma 4, del Codice, se lo stesso non e' raggiunto,
l'opposizione non e' ritirata o la domanda di registrazione
di marchio non e' ritirata o limitata, l'Ufficio invia al
richiedente la documentazione depositata dall'opponente ai
sensi della medesima disposizione e gli assegna un termine
di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria
comunicazione per il deposito di deduzioni e per
l'eventuale deposito dell'istanza per ottenere la prova
d'uso del marchio ai sensi dell'articolo 178, comma 4, del
Codice.
2-bis. Nel caso previsto dall'articolo 178, comma 4,
del Codice, l'Ufficio invita l'opponente a depositare i
documenti idonei a provare l'effettivo uso del marchio o
l'esistenza di legittime ragioni per la sua mancata
utilizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi,
l'opponente e' tenuto a documentare l'uso effettivo del
marchio nel quinquennio che precede la data di deposito
della domanda di registrazione nei cui confronti
l'opposizione e' stata proposta.».
 
Art. 37

Modifiche all'articolo 50
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 50 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione e' provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione e' sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:
a) quando il rifiuto provvisorio e' ritirato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;
b) quando il titolare della registrazione internazionale, tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel termine assegnato dall'Ufficio.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:
a) il numero della registrazione internazionale, il nome del titolare ed il suo indirizzo;
b) l'indicazione che il rifiuto e' basato su un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;
c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di priorita' della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione anteriore;
d) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale puo' richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il rifiuto.»;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, la parola «notificato» e' sostituita dalla seguente: «comunicato»;
e) al comma 7, alinea, dopo la parola «Intellettuale» sono inserite le seguenti: «una comunicazione»;
f) al comma 7, lettera a), le parole «una notifica» sono soppresse;
g) al comma 7, lettera b), le parole «una notifica di rifiuto definitivo se e' emesso il rifiuto di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di rifiuto definitivo se il titolare della registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,»;
h) al comma 7, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione e' accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione internazionale.».

Note all'art. 37:
- Il testo dell'articolo 50 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 50 (Opposizione a registrazione
internazionale). - 1. Se e' presentata opposizione ad una
registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi
dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha gia'
provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione
internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del
Codice.
2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo
171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex
officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i
termini per depositare l'atto di opposizione, comunica
all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale,
ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato
sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione.
La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3,
contiene il termine entro il quale il titolare della
registrazione internazionale, tramite un mandatario
nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo'
presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia
dell'atto di opposizione. Se la registrazione e'
provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento
assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione e'
sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai
sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:
a) quando il rifiuto provvisorio e' ritirato
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso
Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione
del marchio in Italia;
b) quando il titolare della registrazione
internazionale, tramite mandatario, richiede copia
dell'atto di opposizione nel termine assegnato
dall'Ufficio.
3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione
contiene:
a) il numero della registrazione internazionale, il
nome del titolare ed il suo indirizzo;
b) l'indicazione che il rifiuto e' basato su
un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni
di legge;
c) il numero, la data di deposito e l'eventuale
data di priorita' della domanda anteriore su cui si fonda
l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se
disponibile, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la
riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei
prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in
conflitto contenuti nella domanda o registrazione
anteriore;
d) il termine entro il quale il titolare della
registrazione internazionale puo' richiedere, tramite un
mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice,
copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il
rifiuto.
4. - 5. (Abrogati).
6. Se, a conclusione del procedimento avviato con
l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla
registrazione, e' stato comunicato un rifiuto definitivo
parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro
un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare
l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente
di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta
nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione, ai
sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con
la procedura di opposizione.
7. Al temine del procedimento di opposizione
l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia
all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale
una comunicazione:
a) di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono
le cause di estinzione della procedura di opposizione ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e)
del Codice o se l'opposizione e' respinta e il relativo
provvedimento e' divenuto inoppugnabile;
b) di rifiuto definitivo se il titolare della
registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di
opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del
Codice, ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita'
o una parte dei prodotti e servizi indicati nella
registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato
al titolare della registrazione internazionale o al
mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice,
e' divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di
impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali
ricorsi proposti avverso tale provvedimento.
b-bis) di accoglimento parziale, se l'opposizione e'
accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella
registrazione internazionale.».
 
Art. 38

Modifiche all'articolo 51
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 51 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.».

Note all'art. 38:
- Il testo dell'articolo 51 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 51 (Assegnazione delle opposizioni). - 1.
Ultimata la fase istruttoria di cui agli articoli 48 e 49,
il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegna
l'opposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite
ai sensi dell'articolo 178, comma 6, del Codice, agli
esaminatori secondo l'ordine cronologico ai sensi
dell'articolo 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
2. Nel caso di piu' opposizioni, riunite in un unico
procedimento, l'Ufficio puo' decidere, al termine
dell'istruttoria, di non trattarle congiuntamente e di
sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con
quella che appare assorbire negli effetti, se accolta,
anche le altre.».
 
Art. 39

Modifiche all'articolo 53
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 53 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3, le parole «tale prova» sono sostituite dalle seguenti: «la prova dell'uso».

Note all'art. 39:
- Il testo dell'articolo 53 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 53 (Prova d'uso). - 1. - 2. (Abrogati).
3. Se l'opponente non fornisce la prova dell'uso
entro il termine stabilito ed eventualmente prorogato, e se
non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento
dell'opposizione, l'Ufficio rigetta l'opposizione. Se la
prova e' fornita solo per una parte dei prodotti o servizi
alla base dell'opposizione, l'Ufficio esamina l'opposizione
in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la
prova e' fornita.
4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari
per dimostrare l'uso del marchio sono costituiti da
documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione
e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per
i prodotti e i servizi per i quali esso e' registrato e sui
quali si fonda l'opposizione. Le prove possono consistere
nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi,
etichette, listini dei prezzi, cataloghi, fatture,
documenti di spedizione o esportazione, fotografie,
inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi
similari.».
 
Art. 40

Modifiche all'articolo 54
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 54 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni.
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio dell'Unione europea dell'opponente e' soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale (E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;»;
b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale designante l'Italia, fino a quando, in relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma 3, del Codice, il termine per la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.»;
c) al comma 2, le parole «si applica anche alle lettere c) e d) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «si applica anche alla lettera c) del comma 1».

Note all'art. 40:
- Il testo dell'articolo 54 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 54 (Sospensione). - 1. Il procedimento di
opposizione e' sospeso:
a) nei casi di cui all'articolo 180, comma 1, del
Codice;
b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale,
oggetto di opposizione, fino all'adozione del provvedimento
definitivo; il procedimento di opposizione e' sospeso fino
a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi
dell'articolo 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi o dell'articolo 5 del relativo
Protocollo, o si e' concluso il relativo procedimento di
esame, di cui all'articolo 50, comma 1. In tale caso, il
procedimento di opposizione rimane sospeso fino alla data
di invio all'Organizzazione Mondiale della Proprieta'
Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto
provvisorio o di notifica di un rifiuto definitivo,
divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di
impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali
ricorsi proposti avverso tale provvedimento;
c) su istanza del richiedente, se la registrazione
nel marchio dell'Unione Europea e' soggetta ad un
procedimento di annullamento o decadenza presso l'Ufficio
dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale
(E.U.I.P.O.), fino alla decisione di quest'ultimo;
d) Se l'opposizione e' basata su un marchio
internazionale designante l'Italia, fino a quando, in
relazione a tale marchio internazionale, non siano scaduti
i termini per il rifiuto indicati dall'articolo 171, comma
3, del Codice, il termine per la presentazione di una
opposizione avverso la registrazione di tale marchio
internazionale o si siano conclusi i relativi procedimenti
di esame o di opposizione.
2. La revoca della sospensione, prevista all'articolo
180, comma 2, del Codice, si applica anche alla lettera c)
del comma 1.».
 
Art. 41

Modifiche all'articolo 58
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 58 del regolamento di attuazione del Codice di proprieta' industriale, il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 41:
- Il testo dell'articolo 58 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 58 (Ricorso). - 1. Entro il termine previsto
dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di
ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa
le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e di rigetto
dell'opposizione nonche' di ogni decisione che comporta il
rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti
del procedimento oppositivo, e' ammesso ricorso alla
Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice.
2. (Abrogato).».
 
Art. 42

Modifiche all'articolo 61
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 61 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, dopo le parole «o evidenti», sono inserite le seguenti: «e quanto previsto all'articolo 52, comma 1».

Note all'art. 42:
- Il testo dell'articolo 61 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 61 (Correzioni ed integrazioni). - 1. Fatto
salvo il caso di errori materiali o evidenti, e quanto
previsto all'articolo 52, comma 1, non sono ammesse
correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla
documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono
presentate entro il termine fissato per il rispettivo
deposito.».
 
Art. 43

Modifiche all'articolo 62
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 62 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono presentare domanda di partecipazione al corso di formazione coloro che non abbiano superato l'esame nella precedente sessione.»;
b) al comma 2, le parole «l'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «la Divisione competente dell'Ufficio italiano brevetti e marchi»;
c) al comma 3, la parola «minore» e' sostituita dalle seguenti: «piu' giovane»;
d) al comma 6, le parole «dell'Ufficio "Opposizione"» sono sostituite dalle seguenti: «della Divisione competente dell'Ufficio».

Note all'art. 43:
- Il testo dell'articolo 62 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 62 (Nomina degli esaminatori). - 1. L'esame
finale del corso di formazione di cui all'articolo 183,
comma 2, del Codice, tende ad accertare la preparazione
teorico-pratica del candidato nel campo specifico della
procedura di opposizione. La frequenza al corso e'
considerata assolta con una frequenza pari ai quattro
quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una
prova pratica di decisione su un'opposizione; 2) una prova
orale in merito alla procedura di opposizione. L'esame e'
superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna prova. Non possono presentare domanda di
partecipazione al corso di formazione coloro che non
abbiano superato l'esame nella precedente sessione.
2. Sono nominati con precedenza i funzionari che
prestano servizio presso la Divisione competente
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. A parita' di punteggio, costituisce titolo di
precedenza la piu' giovane eta'.
4. L'Ufficio organizza il corso ogni due anni dopo
aver verificato il numero di opposizioni pervenute, la
vacanza di posti di esaminatori e la disponibilita' di
idonei ai corsi precedenti.
5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi
dell'articolo 183, comma 3, del Codice, devono dichiarare
di non essere soggetti alle cause d'incompatibilita'
previste dall'articolo 205, comma 1, del Codice, o da altre
norme vigenti in materia. Gli avvocati ed i consulenti a
qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono
astenersi nei casi di opposizioni in cui vi e' conflitto
d'interesse, anche indiretto.
6. Il decreto di nomina degli esaminatori e'
rinnovabile alla scadenza su proposta del dirigente
responsabile della Divisione competente dell'Ufficio.».
 
Art. 44

Modifiche all'articolo 63
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 63 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, provvedono al deposito della decisione entro sessanta giorni dall'assegnazione del fascicolo da parte della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente della stessa Divisione.».

Note all'art. 44:
- Il testo dell'articolo 63 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 63 (Responsabilita' degli esaminatori). - 1.
Gli esaminatori, provenienti dall'Ufficio italiano brevetti
e marchi, devono astenersi dal trattare un'opposizione se
hanno partecipato all'esame del marchio oggetto di
opposizione.
2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del
decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013,
n. 62, provvedono al deposito della decisione entro
sessanta giorni dalla assegnazione del fascicolo da parte
della Divisione competente e riferiscono sullo stato delle
opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente
della stessa Divisione.
3. Gli esaminatori, se non possono adempiere
all'incarico, devono informarne tempestivamente l'Ufficio
"Opposizione". Il dirigente responsabile dell'Ufficio
"Opposizione" provvede a sostituire gli esaminatori
impediti o inadempienti.
4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono
rimossi dall'incarico con decreto del Direttore Generale.
Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non
possono ricevere analogo incarico in futuro.
5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni
loro assegnate sono state impugnate davanti alla
Commissione dei ricorsi, collaborano con l'Ufficio
"Opposizione" partecipando, ove richiesti, alle sedute
della stessa insieme al dirigente responsabile dell'Ufficio
medesimo.».
 
Art. 45

Modifiche all'articolo 64
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 64 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «L'esame di abilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 207 del Codice»;
b) al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la parola «ricorso» sono aggiunte le seguenti: « e trasferimento»;
c) al comma 1, lettera b), numero 3), la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione Europea»;
d) al comma 2, alinea, dopo le parole «L'esame di abilitazione» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 207 del Codice»;
e) al comma 2, alla lettera a), dopo la parola «domande,» sono inserite le seguenti: «alle norme sul trasferimento,»;
f) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo la parola «provenienza» sono inserite le seguenti: «, dei disegni e modelli»;
g) al comma 2, lettera b), numero 3), la parola «comunitario» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione Europea».

Note all'art. 45:
- Il testo dell'articolo 64 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 64 (Esame di abilitazione per l'iscrizione alla
Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo). - 1. L'Esame di
abilitazione di cui all'articolo 207 del Codice per
l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:
a) una prova pratica scritta di redazione di un
brevetto per invenzione o modello di utilita' e breve
risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione
brevettuale;
b) una prova orale di teoria, relativa alle
normative in materia di brevetti per invenzioni e per
modelli di utilita', comprendente:
1) nozioni di diritto pubblico e privato e della
concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o
elettricita';
2) diritto dei brevetti per invenzione e per
modello di utilita' e delle relative procedure di deposito,
concessione, ricorso e trasferimento;
3) diritto dell'Unione Europea ed internazionale
in materia di proprieta' industriale;
4) elementi di diritto comparato in materia di
proprieta' industriale;
5) conoscenza a livello professionale di almeno
una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.
2. L'Esame di abilitazione di cui all'articolo 207
del Codice per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste
in:
a) una prova scritta di teoria e pratica relativa
ai requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi, alla
classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e
prosecuzione delle domande, alle norme sul trasferimento,
all'interpretazione delle norme di legge in materia di
marchi;
b) una prova orale sulle seguenti materie:
1) nozioni di diritto pubblico e privato e di
procedura civile e della concorrenza;
2) diritto dei marchi, degli altri segni
distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di
provenienza, dei disegni e modelli e delle relative
procedure di deposito, concessione, ricorso;
3) diritto dell'Unione Europea ed internazionale
in materia di proprieta' industriale;
4) elementi di diritto comparato in materia di
proprieta' industriale;
5) conoscenza a livello professionale di almeno
una lingua scelta fra l'inglese e il francese.».
 
Art. 46

Modifiche all'articolo 65
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 65 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, al comma 1, dopo le parole «L'assemblea» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 212 del Codice».

Note all'art. 46:
- Il testo dell'articolo 65 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 65 (Convocazione e svolgimento dell'assemblea
degli iscritti all'Albo). - 1. L'assemblea di cui
all'articolo 212 del Codice e' convocata dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso e' spedito per posta raccomandata o con altri
mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che
potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano
la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea.
2. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza dal
Vice-Presidente, o, in mancanza di quest'ultimo,
dall'iscritto all'Ordine piu' anziano per iscrizione e, a
parita' di iscrizione, piu' anziano di eta' fra gli
intervenuti. Il presidente dell'assemblea nomina il
segretario-verbalizzante.».
 
Art. 47

Modifiche all'articolo 66
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. «L'atto di convocazione dell'assemblea che reca all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministero della giustizia.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema di trasmissione elettronica del voto che deve garantire l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di voto. Dopo la chiusura di tali operazioni, su indicazione del presidente, e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama quindi gli eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.»;
d) al comma 5, dopo la parola «schede» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico relativo alle votazioni,» e le parole «Ministro di giustizia» sono sostituite dalle seguenti «Ministero della giustizia».

Note all'art. 47:
- Il testo dell'articolo 66 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 66 (Svolgimento delle votazioni). - 1. Il
Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare, insieme
all'avviso di convocazione dell'assemblea, a ciascuno degli
iscritti la scheda elettorale, una busta anonima per
l'inserimento della scheda e una seconda busta predisposta
nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale
ultima busta, contenente la busta anonima, e' firmata dal
votante e fatta pervenire chiusa al presidente
dell'assemblea all'uopo convocata.
1-bis. L'atto di convocazione dell'assemblea che reca
all'ordine del giorno la votazione per l'elezione dei
membri del Consiglio dell'Ordine e' inviato con i mezzi di
cui al secondo periodo dell'articolo 65, comma 1.
2. Il presidente dell'assemblea verifica e fa
constatare l'integrita' di ciascuna busta predisposta dal
Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone
nell'urna.
3. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di
voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli
elettori che in quel momento sono presenti nella sala,
dichiara chiusa la votazione e procede, anche attraverso un
suo delegato, pubblicamente alle operazioni di apertura
delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da
lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.
4. Compiuto lo scrutinio, il presidente dichiara
ufficialmente il risultato e proclama gli eletti, dandone
immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi,
nonche' al Ministero della giustizia.
4-bis. La procedura di votazione, in alternativa a
quanto previsto ai commi precedenti, puo' avvenire, previa
deliberazione del Consiglio dell'Ordine, tramite un sistema
di trasmissione elettronica del voto che deve garantire
l'anonimato dei votanti e la segretezza del voto espresso
fino al momento fissato per la chiusura delle operazioni di
voto. Dopo la chiusura di tali operazioni su indicazione
del presidente e' attivato l'accesso ai voti attribuiti a
ciascun nominativo che, fermo l'anonimato sui votanti, sono
resi noti ai partecipanti. Il presidente proclama gli
eletti ed effettua la comunicazione di cui al comma 4.
5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede
o, nel caso di voto elettronico, l'archivio elettronico
relativo alle votazioni, e il verbale dello scrutinio sono
inviati al Ministero della giustizia, il quale, entro
trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la
rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono
svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo
articolo o nell'articolo 213 del Codice o, comunque,
illegittimamente.».
 
Art. 48

Inserimento dell'articolo 66-bis
nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. Dopo l'articolo 66 del regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale e' inserito il seguente:
«Art. 66-bis (Iscrizione all'albo dei tirocinanti). - 1. La data d'iscrizione all'albo dei tirocinanti di cui all'articolo 217, comma 1, lettera p-bis), del Codice, fa fede per quanto riguarda la data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 207, comma 2, lettera b), del Codice.
2. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato controfirmata da chi, nell'ambito di societa', uffici o servizi specializzati di cui all'articolo 205, comma 1, del Codice, avalla la domanda.
3. Il Consiglio dell'Ordine adotta le iniziative piu' opportune per l'organizzazione e la gestione dell'albo dei tirocinanti.
 
Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° giugno 2021

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 690