Gazzetta n. 204 del 26 agosto 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
DECRETO 24 giugno 2021
Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.


IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed, in particolare, l'art. 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2021 con il quale e' stato conferito al Ministro, prof.ssa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunita' e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunita' e famiglia;
Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo per le politiche della famiglia»;
Visto l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del «Fondo per le politiche della famiglia»;
Visto in particolare il sopra citato comma 1252, che stabilisce le modalita' di riparto del suddetto Fondo;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', e in particolare l'art. 3, concernente riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita';
Vista la direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2021, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia e' pari ad euro 102.221.609,00;
Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 28/BIL dell'11 febbraio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche della famiglia e' stata incrementata, per l'anno 2021, di un importo pari ad euro 500.000,00, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1250, lettera i-bis) della legge n. 296/2006;
Preso atto della riduzione delle risorse pari ad euro 6.089.359,00 sul capitolo di spesa 858 «Fondo per le politiche della famiglia» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021, effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Considerato che, a seguito della sopracitata riduzione di spesa, le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» ammontano ad euro 96.632.250,00;
Vista la delibera della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, del 28 giugno 2019, n. 12/2019/G, relativa alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia (2012-2018);
Considerato che occorre procedere alla individuazione delle finalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2021, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
Considerato, altresi', che occorre stabilire le modalita' di ripartizione tra le regioni della quota spettante alle stesse, mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 17 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad euro 96.632.250,00, sono destinate alla realizzazione di attivita' di competenza statale, regionale e degli enti locali e sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento, tenendo conto anche dell'emergenza COVID-19, per l'anno in corso:
1. risorse destinate ad interventi relativi a compiti ed attivita' di competenza statale: euro 70.981.805,00, per le finalita' di cui all'art. 2;
2. risorse destinate ad attivita' di competenza regionale e degli enti locali: euro 25.650.445,00, per finanziare le attivita' di cui all'art. 3.
 
Allegato I

Famiglia riparto Regioni e PA 2021


% Reg. FNPS +===========================================================+ |Abruzzo | 2,45% | 628.435,90| +------------------------+---------------+------------------+ |Basilicata | 1,23% | 315.500,47| +------------------------+---------------+------------------+ |Calabria | 4,11% | 1.054.233,29| +------------------------+---------------+------------------+ |Campania | 9,98% | 2.559.914,41| +------------------------+---------------+------------------+ |Emilia Romagna | 7,08% | 1.816.051,51| +------------------------+---------------+------------------+ |Friuli Venezia Giulia | 2,19% | 561.744,75| +------------------------+---------------+------------------+ |Lazio | 8,60% | 2.205.938,27| +------------------------+---------------+------------------+ |Liguria | 3,02% | 774.643,44| +------------------------+---------------+------------------+ |Lombardia | 14,15% | 3.629.537,97| +------------------------+---------------+------------------+ |Marche | 2,65% | 679.736,79| +------------------------+---------------+------------------+ |Molise | 0,80% | 205.203,56| +------------------------+---------------+------------------+ |Provincia di Bolzano * | 0,82% | 210.333,65| +------------------------+---------------+------------------+ |Provincia di Trento * | 0,84% | 215.463,74| +------------------------+---------------+------------------+ |Piemonte | 7,18% | 1.841.701,95| +------------------------+---------------+------------------+ |Puglia | 6,98% | 1.790.401,06| +------------------------+---------------+------------------+ |Sardegna | 2,96% | 759.253,17| +------------------------+---------------+------------------+ |Sicilia | 9,19% | 2.357.275,90| +------------------------+---------------+------------------+ |Toscana | 6,56% | 1.682.669,19| +------------------------+---------------+------------------+ |Umbria | 1,64% | 420.667,30| +------------------------+---------------+------------------+ |Valle d'Aosta | 0,29% | 74.386,29| +------------------------+---------------+------------------+ |Veneto | 7,28% | 1.867.352,39| +------------------------+---------------+------------------+ |TOTALE | | 25.650.445,00| +------------------------+---------------+------------------+

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 
Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a:
a. prosecuzione e avvio di iniziative volte a realizzare interventi in ambito educativo dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica, e al disagio minorile tenuto anche conto degli effetti della pandemia da COVID-19 (art. 1, comma 1250, lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni);
b. interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche, ai sensi dell'art. 1, comma 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, realizzando attivita' di formazione per la diffusione di tali buone pratiche e promuovendo una costante valutazione dell'impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il coinvolgimento degli utenti stessi.
2. Il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire anche il finanziamento di progettualita' provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei comuni per le progettualita' relative ai servizi alla persona.
4. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, la somma pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2021, e' destinata, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alle associazioni che svolgono esclusivamente attivita' di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio, ai sensi dell'art. 1, comma 1250, lettera i-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'esito di avviso pubblico, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche della famiglia, riservato alle medesime associazioni.
5. Una percentuale non superiore all'1% della quota complessivamente riservata dall'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, ad interventi relativi a compiti ed attivita' di competenza statale, puo' essere destinata ad attivita' di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalita'.
 
Art. 3

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalita' e genitorialita', anche con carattere di innovativita' rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuita' dei progetti gia' attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all'emergenza del COVID-19. Gli interventi potranno altresi' riguardare il supporto delle attivita' svolte dai Centri per le famiglie e, nell'ambito delle competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalita' e della genitorialita'.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.
3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Provincie autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 215.463,74 ed euro 210.333,65 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, art. 6.
4. Le regioni possono cofinanziare i progetti e le attivita' da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni e dalle province autonome per la realizzazione delle citate attivita'.
5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (allegato 1), a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le autonomie locali, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui al comma 4.
6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico all'indirizzo pec: segredipfamiglia@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono essere allegati:
i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto;
ii. scheda, compilata sulla base di un format comunicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente il piano operativo delle attivita' relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attivita' con indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione e di un piano finanziario relativo alle attivita' stesse e coerente con il citato cronoprogramma.
7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui al comma 1.
8. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la documentazione di cui ai commi 5 e 6 entro il termine di cui al medesimo comma 6 tornano nella disponibilita' del dipartimento.
9. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, avviando un'analisi anche in termini di impatto sociale delle azioni stesse. A tale fine, le regioni si impegnano a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al periodo precedente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dal dipartimento stesso.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 24 giugno 2021

Il Ministro: Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2072