Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010413/XVJ/CE/C del 6 agosto 2021, l'esplosivo denominato «nitroguanidina» e' classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0282 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 2 settembre 2003. Per il citato esplosivo il sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Simmel Difesa S.p.a. con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.0475/03 del 5 giugno 2003 e il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D») del 7 settembre 2020, rilasciati dall'organismo notificato «BAM». Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento e' prodotto dalla «Nigu Chemie GmbH» presso lo stabilimento sito in Waldkraiburg (Germania). Tale prodotto esplodente e' sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |