Gazzetta n. 207 del 30 agosto 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2021
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);
Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021 nelle Province di Ferrara, Forli' - Cesena, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini;
Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per i danni causati alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
Ferrara: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Masi Torello, Ostellato, Porto, Riva del Po, Terre del Reno Tresignana, Vigarano Mainarda;
Forli-Cesena: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Davadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto;
Bologna: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Argelato, Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese Castenaso, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Castel del Rio, Castelguelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Medicina, Mordano, Molinella, Monte San Pietro, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Malalbergo, Ozzano Dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena;
Modena: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Campogalliano - Carpi - Soliera, Bomporto, Castelfranco Emilia, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Castelnovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guglia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo Formigine, Frassinoro, Lama Mocogno, Nonantola, Novi di Modena, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Serramazzoni, Sestola, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca, Fiorano Modenese;
Parma: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d nel territorio dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Langhirano, Lesignano De' Bagni, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Medesano, Monchio Delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna, Sissa Trecasali, Sala Baganza, Tizzano Val Parma, Traversetolo, Torrile, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi, Valmozzola;
Piacenza: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Agazzano, Alseno, Alta Val Tidone, Bettola, Bobbio, Borgonuovo Val Tidone, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Firenzuola D'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Monticelli D'Ongina, Morfasso, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte Dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova Sull'Arda, Ziano Piacentino;
Reggio Emilia: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Brescello, Carpineti, Casina, Cadelbosco di Sopra, Casalgrande, Castelnovo di Sotto, Castelnovo Ne' Monti, Campagnola Emilia, Cavriago, Canossa, Correggio, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Fabbrico, Novellara, Montecchio Emilia, Quattrocastella, Poviglio, San Polo D'Enza, Sant'Ilario D'Enza, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Reggio Nell'Emilia, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, Castellarano, Scandiano, Viano;
Ravenna: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Val Senio, Castel Bolognese, Cervia Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, Riolo Terme;
Rimini: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni apistiche -provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nei Comuni di Bellaria, Cattolica, Coriano, Mondaino, Montescudo, Monte Colombo, Montefiore Conca, Poggio Torriano, Morciano di Romagna, Pennabilli, Riccione, Rimini, Saludecio, San Giovanni in Marignano, Novafeltria Santarcangelo di Romagna, San Leo, Sant'Agata Feltria, Verucchio;
Piacenza: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) - produzioni vegetali nel territorio dei Comuni di Alseno, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castel Arcuato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Monticelli D'Ongina, Piacenza, Pianello Val Tidone, Podenzano, Pontenure, San Giorgio Piacentino, Villanova Sull'Arda, Vernasca, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone;
Parma: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali, Traversetolo, Varano De' Melegari, Viazzano;
Reggio Emilia: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castel Nuovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo D'Enza, Sant'Ilario D'Enza, Scandiano, Viano, Vezzano sul Crostolo;
Modena: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca;
Bologna: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Anzola Dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Casalecchio di Reno, Castel D'Aiano, Castel Del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D'Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Dozza Imolese, Fontanelice, Galliera, Imola, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Monte San Pietro, Ozzano Dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa;
Ferrara: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Ferrara, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Voghiera, Unione Terre e Fiumi Unione Valli e Delizie, Riva Del Po, Tresignana;
Ravenna: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo;
Forli' - Cesena: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Tredozio, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sogliano al Rubicone, Verghereto;
Rimini: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Verucchio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli