Gazzetta n. 208 del 31 agosto 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 12 agosto 2021
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xoterna Breezhaler», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/969/2021).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui e' stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la comunicazione del 9 agosto 2021, con cui il direttore generale ha delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, il dott. Giuseppe Traversa, dirigente di seconda fascia dell'AIFA, a sostituirlo temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria assenza o impedimento;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»;
Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determina AIFA n. 1138/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 27 dicembre 2013 relativa alla classificazione in classe Cnn del medicinale per uso umano «Xoterna Breezhaler», approvato con procedura centralizzata (EU/1/13/863/003);
Vista la determina AIFA n. 416/2015 del 13 aprile 2015, recante riclassificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Xoterna Breezhaler» (indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 96 del 27 aprile 2015;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2018)4979 del 23 luglio 2018 con cui e' stato approvato il trasferimento di titolarita' del medicinale «Xoterna Breezhaler» dalla societa' Novartis Europharm Limited. (Regno Unito) alla societa' Novartis Europharm Limited. (Irlanda), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 309/9 del 31 agosto 2018;
Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della societa' Novartis Europharm Limited. (Irlanda) in data 29 gennaio 2021 per una rinegoziazione del medicinale «Xoterna Breezhaler» (indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro) - procedura EMEA/H/C/003755 - di propria titolarita';
Vista la disponibilita' manifestata dalla societa' Novartis Europharm Limited. (Irlanda) a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale, relativamente al medicinale «Xoterna Breezhaler» (indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro);
Vista la disponibilita' manifestata dalla societa' Alfasigma S.p.a., quale rappresentante unico sul territorio nazionale della societa' Novartis Europharm Limited. (Irlanda), a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale, relativamente al medicinale «Xoterna Breezhaler» (indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro);
Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, reso nelle sue sedute del 6-8 novembre 2019 e del 16-18 e 23 settembre 2020;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, espresso nelle sue sedute del 26-28 gennaio 2021, del 18 febbraio 2021 e del 23-25 febbraio 2021;
Vista la deliberazione n. 38 del 17 giugno 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale XOTERNA BREEZHALER (indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro) e' rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.
Indicazioni terapeutiche: «Xoterna Breezhaler» e' indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
Primi dodici mesi di validita' dell'accordo:
confezione:
85 microgrammi /43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC-ALU) - 30×1 capsule + 1 inalatore - A.I.C. n. 043033036/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': «A»;
prezzo ex factory (iva esclusa): euro 38,07;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 62,83;
nota AIFA: 99.
Successivi ed ultimi dodici mesi di validita' dell'accordo:
confezione:
85 microgrammi /43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC-ALU) - 30×1 capsule + 1 inalatore - A.I.C. n. 043033036/E (in base 10);
classe di rimborsabilita': «A»;
prezzo ex factory (iva esclusa): euro 36,45;
prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 60,16;
nota AIFA: 99.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.
 
Art. 2

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xoterna Breezhaler» (indacaterolo maleato/glicopirronio bromuro) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
 
Art. 3

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.
Roma, 12 agosto 2021

Il delegato del direttore generale: Traversa