Gazzetta n. 217 del 10 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 luglio 2021
Modifiche al decreto 14 febbraio 2017, recante condizioni e modalita' per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, adottato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 30, comma 3, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite massimo del 70 per cento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, che stabilisce le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e reca in allegato una prima ricognizione di risorse non utilizzate, per un importo pari a 1.847,63 milioni di euro da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 311 del 2004;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di settore;
Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalita' per l'accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i criteri e le modalita' nonche' la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione del contributo non rimborsabile in favore di imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del predetto decreto 3 luglio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 17 luglio 2020, con il quale sono state apportate integrazioni e modificazioni al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, al fine di perseguire una migliore operativita' dell'intervento agevolativo semplificando, altresi', le procedure di accesso;
Ritenuto necessario modificare le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni in linea con le modifiche apportate dal predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017 richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modifiche e integrazioni»;
2) alla lettera g), dopo le parole «dell'economia sociale» sono aggiunte le parole «o culturale e creativo» e l'importo «euro 200.000,00» e' sostituito da «euro 100.000,00»;
b) all'art. 2, comma 1, dopo le parole «dell'economia sociale» sono aggiunte le parole «o culturale e creativo»;
c) all'art. 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle risorse di cui al presente articolo si applicano le previsioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto 3 luglio 2015.»;
d) all'art. 5, comma 3, le parole da «, in possesso dei seguenti requisiti di esperienza specifica» a «non sia inferiore a euro 100.000.000,00» sono soppresse;
e) all'art. 6, comma 1, al secondo periodo, la parola «pari» e' sostituita dalla parola «fino»;
f) all'art. 7:
1) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola «Ministero» sono aggiunte le seguenti: «, comprendente anche la valutazione dell'impatto socio-ambientale o culturale e creativo del programma di investimento»;
2) la lettera c) del comma 1 e' soppressa;
3) al comma 2, le parole «, e di un allegato tecnico alla predetta delibera redatto secondo gli schemi definiti nella Convezione, nel quale e' evidenziata la validita' del programma di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello stesso, rilevati sulla base degli elementi di cui all'art. 8» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole «, trasmettendo gli esiti istruttori positivi al Comitato di cui al comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti «. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo, il Ministero lo comunica a CDP che provvede ai sensi del comma 5»;
5) il comma 4 e' soppresso;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con riferimento alla fase di cui alla lettera d) del comma 1, in caso di esito positivo dell'istruttoria di cui al comma 3, CDP adotta la delibera di finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero. La delibera e' adottata entro i 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione del Ministero recante gli esiti istruttori.»;
g) all'art. 8:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione dell'impatto socio-ambientale o culturale e creativo dei programmi di investimento»;
2) al comma 1, dopo le parole «socio-ambientale» sono aggiunte le parole «o culturale e creativo» e le parole «comma 2, la Banca finanziatrice» sono sostituite con le parole «comma 1, il Ministero»;
3) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonche' alla sostenibilita' ambientale dell'attivita' d'impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l'eco-design, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;»;
4) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalita' culturali e creative o di utilita' sociale, di rilevante interesse pubblico, all'interno di una comunita' o di un territorio.»;
h) all'art. 11, il comma 3 e' soppresso.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 800